AS 2012 2861
Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi
Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)
Modifica del 9 maggio 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:
Art. 19 cpv. 1 e 2
1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) va compilato in tutte le sue
parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 deve essere compilata elettronicamente mediante Traces dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all’articolo 14a capoverso 1 il DVCE non deve essere compilato.
2 Abrogato
II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.
9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 916.443.12
2012-0545 2861
Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2012