Lexipedia

AS 2012 2861

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi

Ordinanza concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi (OITA)

Modifica del 9 maggio 2012

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 aprile 20071 concernente l’importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi è modificata come segue:

Art. 19 cpv. 1 e 2

1 Il documento veterinario comune di entrata (DVCE) va compilato in tutte le sue

parti per ogni partita che deve essere controllata dal servizio veterinario di confine. La parte 1 deve essere compilata elettronicamente mediante Traces dalla persona soggetta all’obbligo di dichiarazione, le parti restanti dal servizio veterinario di confine. Per le partite di cui all’articolo 14a capoverso 1 il DVCE non deve essere compilato.

2 Abrogato

II La presente modifica entra in vigore il 1° giugno 2012.

9 maggio 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 916.443.12

2012-0545 2861

Importazione e transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi RU 2012

Ordinanza concernente l'importazione e il transito per via aerea di animali provenienti da Paesi terzi | Lexipedia | Lexipedia