AS 2012 3619
Statuto del Fondo monetario internazionale,
Statuto del Fondo monetario internazionale, del 22 luglio 1944
RS 0.979.1; RU 1992 2571
I
Quarto emendamento dello Statuto del Fondo monetario internazionale Approvato mediante decisione n. 52-4 del Consiglio dei Governatori del 23 settembre 1997 Accettazione notificata dalla Svizzera il 23 marzo 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 10 agosto 2009 Traduzione1
1. La sezione 1 dell’articolo XV è modificata come segue:
Art. XV Diritti speciali di prelievo Sezione 1: Autorizzazione di assegnare diritti speciali di prelievo a) Al fine di integrare, se e nella misura in cui si renderà necessario, gli stru- menti di riserva esistenti, il Fondo è autorizzato ad assegnare diritti speciali di prelievo, conformemente alle disposizioni dell’articolo XVIII, agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo. b) Il Fondo assegna inoltre diritti speciali di prelievo, conformemente alle di- sposizioni dell’allegato M, agli Stati membri partecipanti al Conto speciale di prelievo.
2. Al presente Statuto è aggiunto un nuovo allegato M conformemente alla versione qui annessa. Allegato M
Assegnazione speciale di diritti speciali di prelievo a titolo eccezionale
1. Fatto salvo il paragrafo 4, qualsiasi Stato membro che, il 19 settembre 1997,
partecipa al Conto speciale di prelievo percepisce, il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del quarto emendamento del presente Statuto, un’assegnazione di diritti speciali di prelievo il cui ammontare equivale alla sua assegnazione cumulativa netta dei diritti speciali di prelievo pari al 29,315788813 per cento della sua quota al 19 settembre 1997, fermo restando che nel caso dei
1 Traduzione dal testo originale inglese.
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partecipanti le cui quote non sono state modificate come proposto dalla risoluzione n. 45-2 del Consiglio dei Governatori, il calcolo si effettua sulla base delle quote proposte in questa risoluzione. 2. a) Fatto salvo il paragrafo 4, qualsiasi Paese che diventa partecipante al Conto speciale di prelievo dopo il 19 settembre 1997, ma entro tre mesi dalla data della sua ammissione al Fondo, percepisce un’assegnazione di diritti speciali di prelievo il cui ammontare viene calcolato conformemente ai seguenti comma b) e c) il trentesimo giorno successivo dalla più tardiva delle due da- te seguenti: i) la data in cui il nuovo Stato membro diventa partecipante al Conto spe- ciale di prelievo; oppure ii) la data di entrata in vigore del quarto emendamento del presente Sta- tuto. b) Ai fini del comma a) di cui sopra, ogni partecipante percepisce un ammonta- re di diritti speciali di prelievo che aumenta le sue assegnazioni cumulative nette fino al 29,315788813 per cento della sua quota alla data in cui lo Stato membro diventa partecipante del Conto speciale di prelievo, dopo otteni- mento della modifica: i) in primo luogo, moltiplicando il 29,315788813 per cento con il rapporto tra il totale delle quote calcolato – conformemente al paragrafo 1 – dei partecipanti di cui al comma c) e il totale delle quote di questi parteci- panti alla data in cui lo Stato membro diventa partecipante al Conto speciale di prelievo; e ii) in secondo luogo, moltiplicando il prodotto ottenuto al precedente nu- mero i) con il rapporto tra, da un lato, le assegnazioni cumulative nette dei diritti speciali di prelievo che i partecipanti di cui al comma c) han- no percepito in virtù dell’articolo XVIII alla data in cui lo Stato mem- bro diviene partecipante al Conto speciale di prelievo sommate alle as- segnazioni che questi partecipanti hanno percepito in virtù del paragrafo 1 e, dall’altro lato, le assegnazioni cumulative nette dei diritti speciali di prelievo che questi partecipanti hanno percepito in virtù dell’articolo XVIII fino al 19 settembre 1997 sommate alle assegnazio- ni che questi partecipanti hanno percepito in virtù del paragrafo 1. c) Ai fini delle modifiche da effettuare in applicazione del comma b), i parteci- panti al Conto speciale di prelievo sono gli Stati membri partecipanti al 19 settembre 1997, e: i) che continuano ad essere dei partecipanti al Conto speciale di prelievo alla data in cui lo Stato membro diventa partecipante al Conto speciale di prelievo; e ii) che hanno percepito tutte le assegnazioni fatte dal Fondo dopo il 19 set- tembre 1997. 3. a) Fatto salvo il paragrafo 4 di cui sotto, se la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) succede in qualità di membro del Fondo e di parteci- pante al Conto speciale di prelievo all’ex Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia conformemente alle disposizioni e condizioni della decisione n.
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10237-(92/150), adottata dal Consiglio dei direttori esecutivi il 14 dicembre 1992, percepisce un’assegnazione dei diritti speciali il cui ammontare è cal- colato conformemente al comma b) il trentesimo giorno successivo dalla più tardiva delle due date seguenti: i) la data in cui la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) succede in qualità di membro del Fondo e di partecipante al Conto spe- ciale di prelievo conformemente alle disposizioni e condizioni della decisione numero 10237-(92/150); oppure ii) la data di entrata in vigore del quarto emendamento del presente Sta- tuto. b) Ai fini del comma a), la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Monte- negro) percepisce un ammontare di diritti speciali di prelievo che aumenta le sue assegnazioni cumulative nette fino al 29,315788813 per cento della quo- ta proposta al paragrafo 2, comma b) ii) e c) alla data in cui la Repubblica federale di Jugoslavia (Serbia/Montenegro) può percepire un’assegnazione conformemente al comma a). 4. Il Fondo non assegna diritti speciali di prelievo a titolo del presente allegato ai partecipanti che, prima della data di assegnazione, gli hanno notificato per scritto di non desiderare assegnazioni. 5. a) Se, alla data in cui un’assegnazione è conferita a un partecipante in virtù dei paragrafi 1, 2 o 3, il partecipante ha degli scoperti a titolo di obblighi verso il Fondo i diritti speciali di prelievo assegnati sono depositati e detenuti su un conto bloccato nel Conto speciale di prelievo e sono messi a disposizione del partecipante alla completa estinzione degli scoperti a titolo di obblighi verso il Fondo. b) I diritti speciali di prelievo detenuti su un conto bloccato non possono essere utilizzati e non sono inclusi nel calcolo di assegnazione o di disponibilità di diritti speciali di prelievo ai fini dello Statuto, tranne che per i calcoli ai sensi del presente allegato. I diritti speciali di prelievo di un partecipante detenuti su un conto bloccato al momento in cui pone termine alla sua partecipazione al Conto speciale di prelievo o in cui decide di liquidare il Conto speciale di prelievo, sono annullati. c) Ai fini del presente paragrafo, gli scoperti a titolo di obblighi verso il Fondo sono gli scoperti a titolo di riacquisti e provvigioni sul Conto delle risorse generali, a titolo di ammortamenti e interessi sul capitale sul Conto speciale dei versamenti, a titolo di provvigioni e quote di spesa sul Conto speciale di prelievo e a titolo di obblighi verso il Fondo nella sua qualità di fiduciario. d) Fatte salve le disposizioni del presente paragrafo, è mantenuto il principio della separazione del Conto generale e del Conto speciale di prelievo, come pure il carattere di attivo di riserva incondizionato dei diritti speciali di pre- lievo.
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II
Quinto emendamento dello Statuto del Fondo monetario internazionale Ampliamento dei poteri d’investimento del Fondo monetario internazionale Approvato mediante decisione n. 63-3 del Consiglio dei Governatori del 5 maggio 2008 Accettazione notificata dalla Svizzera il 2 settembre 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 18 febbraio 2011 Traduzione2
1. Il comma f numero iii) della sezione 6 dell’articolo XII è modificato come segue: iii) Il Fondo può utilizzare la valuta di uno Stato membro depositata sul Conto degli investimenti per effettuare gli investimenti che decide con- formemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Le norme e i regolamenti adottati in virtù della presente disposizione devono essere conformi alle disposizioni dei numeri vii), viii) e ix).
2. Il comma f numero vi) della sezione 6 dell’articolo XII è modificato come segue: vi) Il Conto degli investimenti viene chiuso in caso di liquidazione del Fondo. Lo si può chiudere, o si può ridurre l’ammontare degli investi- menti, prima della liquidazione per decisione adottata a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi.
3. Il comma h) della sezione 12 dell’articolo V è modificato come segue:
h) Finché gli attivi del Conto speciale dei versamenti non sono stati impiegati come previsto dal precedente comma f), il Fondo può utilizzare le valute degli Stati membri depositate su tale Conto per effettuare gli investimenti che decide, conformemente alle norme e regolamenti adottati dal Fondo a maggioranza del settanta per cento dei voti complessivi. Il reddito derivante da questi investimenti e l’interesse percepito ai sensi del precedente comma f), numero ii) sono versati sul Conto speciale dei versamenti.
4. Il seguente comma k) è inserito alla sezione 12 dell’articolo V dello Statuto: k) Quando, in conformità delle disposizioni del precedente comma c), il Fondo vende l’oro da esso acquistato dopo la data del secondo emendamento del presente Statuto, il prodotto della vendita che equivale al prezzo di acquisto dell’oro è versato nel Conto delle risorse generali mentre qualsiasi ecce- denza è depositata sul Conto speciale dei versamenti per essere impiegato in conformità delle disposizioni dell’articolo XII, sezione 6, comma f). Se l’oro, acquistato dal Fondo dopo la data del secondo emendamento del
2 Traduzione dal testo originale inglese.
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presente Statuto, è venduto dopo il 7 aprile 2008 ma prima della data dell’entrata in vigore della presente disposizione, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e malgrado il limite stabilito all’articolo XII sezione 6, comma f), numero ii), il Fondo trasferisce dal Conto delle risorse generali al Conto degli investimenti l’ammontare equivalente al prodotto della vendita dedotto: i) il prezzo di acquisto dell’oro venduto e; ii) qualsiasi eccedenza del prezzo d’acquisto già depositata nel Conto degli investimenti prima dell’entrata in vigore della presente disposizione.
III
Sesto emendamento dello Statuto del Fondo monetario internazionale Rafforzamento del diritto ad essere consultati e della partecipazione al Fondo monetario internazionale Approvato mediante decisione n. 63-2 del Consiglio dei Governatori del 28 aprile 2008 Accettazione notificata dalla Svizzera il 2 settembre 2008 Entrato in vigore per la Svizzera il 3 marzo 2011 Traduzione3
1. Il comma e) della sezione 3 dell’articolo XII è modificato come segue:
e) Ciascun direttore esecutivo nomina un supplente avente pieni poteri di agire al suo posto in sua assenza, fermo restando che il Consiglio dei governatori può adottare disposizioni che permettono a un direttore esecutivo di nomina- re due supplenti in quanto eletto da un numero Stati membri maggiore di quello specifico. Se queste disposizioni sono adottate, possono essere modi- ficate solo in occasione dell’elezione ordinaria dei direttori esecutivi e obbligano un direttore esecutivo che nomina i due supplenti a designare: i) quale dei due supplenti ha pieni poteri di agire al suo posto e in sua assenza se entrambi i supplenti sono presenti; e ii) quale dei due supplenti esercita i suoi poteri ai sensi del comma f). Quando sono presenti alle riunioni i direttori esecutivi che li hanno no- minati, i supplenti possono partecipare alle riunioni ma non hanno dirit- to di voto.
2. Il comma a) della sezione 5 dell’articolo XII è modificato come segue:
a) Il numero totale dei voti attribuiti a ogni Stato membro corrisponde alla somma dei suoi voti di base e dei suoi voti per ogni parte di capitale dete- nuta. i) Il numero di voti di base assegnato a ogni Stato membro corrisponde al risultato di un’equa ripartizione tra tutti gli Stati membri del 5,502 per
3 Traduzione dal testo originale inglese.
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cento della somma complessiva dei voti di tutti gli Stati membri, fermo restando che non esistono voti di base frazionari. ii) Il numero di voti per ogni parte di capitale detenuta assegnato a ogni Stato membro corrisponde alla cifra risultante dall’attribuzione di un voto per ogni frazione della sua quota equivalente a centomila diritti speciali di prelievo.
3. Il paragrafo 2 dell’allegato L è modificato come segue:
2. Lo Stato non può esprimere i voti attribuitigli in nessun organo del Fondo. Essi non sono conteggiati nel numero complessivo di voti fatta eccezione per: a) l’approvazione di un progetto di emendamento che porti esclusivamente sul Conto dei diritti speciali di prelievo; e b) il calcolo dei voti di base conformemente all’articolo XII sezione 5 comma a) numero i).
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