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AS 2012 407

Scambio di lettere del 27 aprile e 29 giugno 2011 tra la Confederazione Svizzera ed Europol relativo alla modifica dell'Allegato II dell'Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l'Ufficio europeo di polizia

Scambio di lettere del 27 aprile e 29 giugno 2011 tra la Confederazione Svizzera ed Europol relativo alla modifica dell’Allegato II dell’Accordo del 24 settembre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia

Entrato in vigore il 29 giugno 2011

Traduzione1

Ufficio federale di polizia fedpol Berna, 27 aprile 2011 Nussbaumstrasse 29

3003 Berna Mr. Rob Wainwright

Direttore di Europol Raamweg 47 P.O. Box 908 50

2509 LW L’Aia

Paesi Bassi

Egregio signor Wainwright,

conformemente all’articolo 20 dell’Accordo del 24 settembre 20042 tra la Confede- razione Svizzera e l’Ufficio europeo di polizia (Europol), mi consenta di proporle una modifica dell’allegato II del suddetto accordo, al fine di inserire il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC) tra le autorità svizzere competenti per lo scambio d’informazioni con Europol. Il 1° gennaio 2010 il Servizio di analisi e prevenzione (SAP) dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) e il Servizio informazioni strategico (SIS) sono stati accorpati in seno al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), in un unico servizio denominato «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)». Il nuovo servizio non figura tuttavia ancora nell’alle- gato II. Considerato che la legislazione svizzera autorizza già il SIC a scambiare informazioni con Europol (art. 355a del Codice penale svizzero3), sarebbe pertanto opportuno modificare l’allegato II in tal senso. In ogni caso, fedpol continuerà a rivestire la funzione di Single Point of Contact (SPOC) esclusivo tra Europol e la Svizzera. La menzione del SIC nell’allegato II non comporterebbe dunque alcun cambiamento nell’attuale procedura di scambio d’informazioni.

1 Dal testo originale inglese.

2 RS 0.362.2 3 RS 311.0

2011-3057 407

Acc. tra la Svizzera e Europol. Mod. dell’Allegato II RU 2012

Alla luce di quanto esposto, Le propongo d’includere il SIC nell’elenco delle auto- rità competenti, modificando l’allegato II dell’accordo come segue:

«Come menzionato nell’articolo 6 dell’accordo tra la Confederazione Svizzera ed Europol Le autorità competenti

Le autorità della Svizzera preposte, secondo la legislazione nazionale, alla preven- zione e alla lotta contro i reati di cui all’articolo 3, paragrafo 1, dell’accordo tra la Svizzera ed Europol sono le seguenti: – le autorità di polizia, quelle preposte al perseguimento penale nonché le autorità competenti in materia degli stranieri della Confederazione Svizzera; – le autorità di polizia, quelle preposte al perseguimento penale nonché le autorità competenti in materia degli stranieri dei Cantoni svizzeri; – l’amministrazione doganale svizzera; – le unità amministrative4 del Servizio delle attività informative della Confe- derazione (SIC) che svolgono le funzioni precedentemente assegnate al Ser- vizio di analisi e prevenzione (SAP).»

In caso di approvazione della presente proposta, propongo inoltre che la Sua rispo- sta, a decorrere dalla data ivi indicata, costituisca insieme alla presente un accordo tra la Svizzera ed Europol sulla modifica dell’allegato II dell’accordo.

In attesa di una Sua risposta, Le porgo i miei più distinti saluti.

Il direttore, Jean-Luc Vez

4 Ricerca interno (NDBB-I), Settore di direzione Analisi (NDBA), Settore di direzione Coordinazione e Situazione (NDBS), Servizio degli stranieri, compreso OIC MELANI (NDBI).

Acc. tra la Svizzera e Europol. Mod. dell’Allegato II RU 2012

Traduzione5

Europol L’Aia, 29 giugno 2011 Direttore P.O. Box 908 50

2509 LW The Hague

The Netherland Dr. Jean-Luc Vez Direttore dell’Ufficio federale di polizia (fedpol) Berna Svizzera

Oggetto: Sua lettera del 27 aprile 2011 – modifica dell’allegato II dell’accordo tra la Confederazione Svizzera ed Europol

Egregio Dr. Vez,

La ringrazio vivamente per la Sua lettera del 27 aprile 2011 con cui mi ha informato dell’accorpamento del Servizio di analisi e prevenzione (SAP) e del Servizio infor- mazioni strategico (SIS) in un unico servizio denominato «Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)». Sono lieto d’informarla che Europol accetta la Sua proposta di modifica dell’allegato II dell’accordo di cooperazione tra la Confederazione Svizzera ed Europol. Sulla base dell’articolo 20 di detto accordo, esprimo pertanto il mio consenso a modificare l’allegato II conformemente a quanto proposto nella Sua lettera e convengo altresì che la presente, con effetto dalla data sopraindicata, costituisca insieme alla Sua lettera un accordo tra la Svizzera ed Europol sulla modifica dell’allegato II dell’accordo.

Con l’auspicio di poter proseguire la nostra proficua cooperazione, Le porgo i miei più cordiali saluti.

Rob Wainwright Direttore

5 Dal testo originale inglese.

Acc. tra la Svizzera e Europol. Mod. dell’Allegato II RU 2012

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