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AS 2012 4717

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli

Ordinanza del DFI concernente la sicurezza dei giocattoli (Ordinanza sui giocattoli, OSG)

del 15 agosto 2012

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 31 capoverso 5, 43 capoverso 5 e 76 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 novembre 20051 sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso (ODerr), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d’applicazione 1 La presente ordinanza si applica ai giocattoli ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr.

2 Gli oggetti di cui all’allegato 1 numero I non sono considerati giocattoli.

3 La presente ordinanza non si applica:

a. ai giocattoli di cui all’allegato 1 numero II; b. ai giocattoli usati ai sensi dell’articolo 1 capoverso 4 della legge federale del 12 giugno 20092 sulla sicurezza dei prodotti; c. ai giocattoli immessi in commercio in quantità esigue a livello locale nell’ambito di bazar, feste scolastiche e simili.

Art. 2 Importatori o distributori equiparati ai fabbricanti Gli importatori o i distributori sono considerati fabbricanti ai sensi della presente ordinanza e sottostanno agli obblighi del fabbricante se: a. immettono in commercio un giocattolo per la prima volta sotto il loro nome o il loro marchio; oppure b. modificano un giocattolo già in commercio in modo da poter compromet- terne la conformità con i requisiti vigenti.

RS 817.023.11

2011-1581 4717

Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Sezione 2: Requisiti di sicurezza posti ai giocattoli

Art. 3 1 I giocattoli devono adempiere i seguenti requisiti di sicurezza (qui di seguito: requisiti di sicurezza): a. i requisiti generali di sicurezza di cui all’articolo 43 capoversi 2−4 ODerr; e b. i requisiti particolari di sicurezza di cui all’allegato 2. 2 I giocattoli immessi in commercio devono adempiere i requisiti di sicurezza per tutta la durata di impiego prevedibile e normale. 3 Il fabbricante che immette in commercio un giocattolo per la prima volta si assicu- ra che esso sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di sicurezza. 4 Se ha motivo di ritenere che un giocattolo non adempie i requisiti di sicurezza, l’importatore o il distributore non può immettere in commercio tale giocattolo prima che esso adempia i requisiti di sicurezza. Se il giocattolo presenta un pericolo: a. l’importatore informa il fabbricante e le autorità esecutive; b. il distributore informa il fabbricante o l’importatore e le autorità esecutive.

Sezione 3: Giocattoli nell’ambito di fiere ed esposizioni

Art. 4 I giocattoli che non adempiono le disposizioni della presente ordinanza possono essere esposti e utilizzati in occasione di fiere commerciali ed esposizioni, a con- dizione che un cartellino apposto su di essi indichi chiaramente che essi non adem- piono le disposizioni della presente ordinanza e che saranno immessi in commercio solo quando le adempiranno.

Sezione 4: Etichettatura

Art. 5 Avvertenze e istruzioni per l’uso 1 Se necessario per l’uso sicuro dei giocattoli, le avvertenze indicano le opportune restrizioni destinate agli utilizzatori conformemente all’allegato 3 parte A. 2 I giocattoli delle categorie di cui all’allegato 3 parte B devono recare le avvertenze particolari ivi elencate. Le avvertenze di cui all’allegato 3 parte B numeri 2−10 vanno riportate nella versione ivi figurante. 3 Le avvertenze vanno riportate in modo corretto quanto al contenuto, chiaramente visibile, facilmente leggibile e comprensibile: a. sul giocattolo stesso, su un’etichetta fissa o sull’imballaggio; e b. se necessario per l’uso, nelle istruzioni per l’uso allegate.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

4 Per i giocattoli piccoli, venduti senza imballaggio, le pertinenti avvertenze sono apposte se possibile sul giocattolo stesso.

5 Le avvertenze determinanti per la decisione d’acquisto devono essere apposte

sull’imballaggio o essere chiaramente riconoscibili in altra forma per i consumatori prima dell’acquisto. Ciò vale anche per l’acquisto a distanza. 6 Sui giocattoli non possono essere apposte avvertenze di cui all’allegato 3 parte B che sono contrarie a un uso del giocattolo conforme alla sua destinazione tenuto conto delle sue funzioni, dimensioni o caratteristiche. 7 Le avvertenze e le istruzioni per l’uso devono essere redatte almeno in una lingua ufficiale del luogo in cui sono immessi in commercio i giocattoli. 8 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante e l’importatore si assicurano che a esso siano allegate le avvertenze e le istruzioni per l’uso. 9 Il distributore verifica se al giocattolo sono allegate le avvertenze e le istruzioni per l’uso.

Art. 6 Marchio d’identificazione 1 I giocattoli devono essere muniti di un marchio che li identifichi (p. es. numero del tipo, numero di lotto, numero di modello o numero di serie). Qualora ciò risulti impossibile a causa delle dimensioni o della natura del giocattolo, le informazioni necessarie possono essere riportate sull’imballaggio o nella documentazione allegata al giocattolo.

2 Il fabbricante appone il marchio d’identificazione.

3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che il giocattolo sia munito del marchio d’identificazione. 4 Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se il giocat- tolo è munito del marchio d’identificazione.

Art. 7 Indicazione del nome e dell’indirizzo 1 Il fabbricante indica il proprio nome e indirizzo o una centrale presso la quale possa essere contattato sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo. 2 L’importatore indica il proprio nome e indirizzo sul giocattolo stesso o, qualora ciò risulti impossibile, sull’imballaggio o sulla documentazione allegata al giocattolo. Sono fatti salvi gli accordi internazionali che prevedono agevolazioni. 3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che siano riportati i dati del fabbricante. 4 Prima di immettere in commercio un giocattolo, il distributore verifica se sono riportati i dati del fabbricante e dell’importatore.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Sezione 5: Conformità

Art. 8 Presunzione di conformità Per i giocattoli conformi alle norme tecniche menzionate nell’allegato 4 si presume che adempiano i requisiti di sicurezza se questi ultimi sono contemplati da tali norme.

Art. 9 Valutazione della sicurezza 1 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, il fabbricante effettua una valutazione della sicurezza.

2 La valutazione della sicurezza si compone di:

a. un’analisi dei pericoli che il giocattolo può presentare legati alle sue caratte- ristiche chimiche, fisiche, meccaniche ed elettriche, all’infiammabilità, alle proprietà igieniche e alla radioattività; b. una valutazione dell’esposizione potenziale degli utilizzatori e di terzi a tali pericoli.

Art. 10 Documentazione tecnica 1 Il fabbricante elabora la documentazione tecnica relativa al giocattolo. La conserva per dieci anni a partire dalla prima immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine comincia a decorrere dall’immissione in commer- cio dell’ultimo esemplare. 2 La documentazione tecnica deve contenere tutti i dati sui mezzi con cui il fabbri- cante garantisce che il giocattolo adempie i requisiti di sicurezza. In particolare, essa deve contenere la documentazione elencata nell’allegato 5. 3 Su richiesta dell’autorità esecutiva, entro 30 giorni il fabbricante presenta una traduzione delle parti determinanti della documentazione tecnica in una lingua ufficiale svizzera o in inglese. In presenza di un rischio grave e immediato l’autorità d’esecuzione può stabilire un termine più breve. 4 Se il fabbricante non adempie i suoi obblighi di cui ai capoversi 2 e 3, l’autorità esecutiva può esigere che faccia effettuare, a proprie spese ed entro un determinato termine, un esame da parte di un organismo di valutazione della conformità volto a dimostrare il rispetto delle norme tecniche e l’adempimento dei requisiti di sicu- rezza. 5 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che il fabbricante abbia elaborato la documentazione tecnica.

6 L’importatore deve assicurarsi di poter presentare la documentazione tecnica

all’autorità esecutiva, su richiesta di quest’ultima, durante dieci anni dall’immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine inizia a decor- rere con l’immissione in commercio dell’ultimo esemplare.

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Art. 11 Procedura di valutazione della conformità

1 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, deve essere

effettuata una delle seguenti procedure di valutazione della conformità volta a dimostrare che il giocattolo adempie i requisiti di sicurezza: a. il controllo interno della produzione secondo l’allegato II modulo A della decisione n. 768/2008/CE3, se sono applicate norme tecniche di cui all’alle- gato 4 che coprono tutti i requisiti di sicurezza; b. l’esame del tipo secondo l’articolo 12 in combinazione con la procedura di valutazione della conformità di cui all’allegato II modulo C della decisione n. 768/2008/CE, se:

1. non esistono norme tecniche secondo l’allegato 4 concernenti tutti i

requisiti di sicurezza per il giocattolo,

2. esistono norme tecniche secondo l’allegato 4, ma il fabbricante non le

ha applicate o le ha applicate solo in parte,

3. le norme tecniche secondo l’allegato 4 sono state pubblicate con una

limitazione, o

4. il fabbricante ritiene che la natura, la forma, la costruzione o la destina-

zione del giocattolo richiedano una verifica da parte di terzi. 2 Il fabbricante esegue la procedura di valutazione della conformità o la fa eseguire da un organismo di valutazione della conformità. 3 Prima di immettere in commercio un giocattolo per la prima volta, l’importatore si assicura che sia stata eseguita la procedura di valutazione della conformità.

Art. 12 Esame del tipo 1 Il fabbricante presenta la richiesta di esame del tipo secondo la procedura di cui all’allegato II modulo B numero 3 della decisione n. 768/2008/CE4. La richiesta deve inoltre includere una descrizione del giocattolo e l’indirizzo del luogo di fabbricazione del giocattolo. 2 L’esame del tipo è effettuato secondo le modalità di cui all’allegato II modulo B numero 2 secondo trattino della decisione n. 768/2008/CE. 3 L’organismo di valutazione della conformità effettua un esame del tipo. Assieme al fabbricante verifica se necessario, in particolare se la complessità del giocattolo lo esige, la valutazione della sicurezza effettuata conformemente all’articolo 9. 4 La documentazione tecnica da presentare per l’esame del tipo e la corrispondenza relativa alla procedura di esame del tipo sono redatte in una lingua ufficiale svizzera o in un’altra lingua accettata dall’organismo di valutazione della conformità.

3 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 lug. 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio; versione secondo GU L 218 del 13.8.2008, pag. 82.

4 Cfr. nota all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Art. 13 Certificato di esame del tipo 1 L’organismo di valutazione della conformità rilascia il certificato di esame del tipo conformemente alla procedura di cui all’allegato II modulo B numero 6 della decisi- one n. 768/2008/CE5. Tale certificato deve inoltre includere: a. un rimando alla presente ordinanza o alla direttiva 2009/48/CE6; b. una fotografia a colori e una descrizione del giocattolo, comprese le sue dimensioni; e c. un elenco delle prove effettuate con rimandi ai relativi rapporti.

2 Il fabbricante fa rivedere il certificato di esame del tipo:

a. all’occorrenza, in particolare in caso di modifiche del processo di fabbrica- zione, delle materie prime o dei componenti del giocattolo; b. in ogni caso almeno ogni cinque anni. 3 Se il giocattolo non adempie più i requisiti di sicurezza, il certificato di esame del tipo è revocato.

Art. 14 Dichiarazione di conformità 1 Se è stato dimostrato mediante la procedura di valutazione della conformità che il giocattolo adempie i requisiti di sicurezza, il fabbricante rilascia una dichiarazione di conformità. 2 Con il rilascio della dichiarazione di conformità, il fabbricante assume la responsa- bilità del fatto che il giocattolo adempie le disposizioni della presente ordinanza.

3 La dichiarazione di conformità deve includere almeno gli elementi menzionati

nell’allegato 6 e nei moduli applicabili di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE7.

4 Essa deve essere redatta in una lingua ufficiale svizzera o in inglese.

5 Il fabbricante deve tenere aggiornata la dichiarazione di conformità.

6 Egli deve conservare la dichiarazione di conformità per dieci anni dalla prima

immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine inizia a decorrere dall’immissione in commercio dell’ultimo esemplare. 7 L’importatore deve tenere una copia della dichiarazione di conformità a disposizi- one delle autorità esecutive per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo.

5 Cfr. nota all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

6 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giu. 2009, sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag.1; modificata per ultimo dalla diret- tiva 2012/7/UE, GU L 64 del 3.3.2012, pag. 7.

7 Cfr. nota all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Art. 15 Produzione in serie 1 Il fabbricante adotta procedure adeguate per garantire che anche in caso di produ- zione in serie le disposizioni della presente ordinanza siano sempre rispettate. 2 Egli prende adeguatamente in considerazione modifiche del disegno o di caratte- ristiche del giocattolo, nonché modifiche delle norme tecniche a cui rimanda nella dichiarazione di conformità.

Art. 16 Immagazzinamento e trasporto L’importatore e il distributore si assicurano che le condizioni d’immagazzinamento e trasporto non compromettano l’adempimento dei requisiti di sicurezza da parte del giocattolo.

Sezione 6: Organismo di valutazione della conformità

Art. 17

1 L’organismo di valutazione della conformità dev’essere:

a. accreditato secondo l’ordinanza del 17 giugno 19968 sull’accreditamento e sulla designazione; b. riconosciuto dalla Svizzera nel quadro di convenzioni internazionali; o c. autorizzato in altro modo dal diritto federale.

2 Chi si richiama a documenti emessi da un organismo che non soddisfa le condi-

zioni di cui al capoverso 1, deve dimostrare che le qualifiche di questo organismo e le procedure da esso applicate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 18 capo- verso 2 della legge federale del 6 ottobre 19959 sugli ostacoli tecnici al commercio. 3 Gli organismi di valutazione della conformità si trasmettono a vicenda le seguenti informazioni sui risultati delle valutazioni della conformità di giocattoli: a. spontaneamente, informazioni sui risultati negativi; b. su richiesta, informazioni sui risultati positivi.

Sezione 7: Rappresentanti autorizzati

Art. 18

1 Il fabbricante può nominare per scritto un rappresentante autorizzato.

2 Il rappresentante autorizzato svolge i compiti stabiliti nel mandato del fabbricante. Il mandato comprende almeno i seguenti compiti del rappresentante autorizzato:

8 RS 946.512 9 RS 946.51

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

a. egli tiene la dichiarazione di conformità e la documentazione tecnica a disposizione dell’autorità esecutiva per dieci anni dalla prima immissione in commercio del giocattolo. In caso di produzione in serie, il termine inizia a decorrere dall’immissione in commercio dell’ultimo esemplare; b. consegna all’autorità esecutiva, su richiesta, tutte le informazioni e la docu- mentazione necessarie per dimostrare la conformità del giocattolo; c. coopera con l’autorità esecutiva, su richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i pericoli che un giocattolo presenta.

3 Il fabbricante rimane in ogni caso responsabile del fatto che:

a. il giocattolo adempia i requisiti di sicurezza; e b. la documentazione tecnica sia elaborata secondo l’articolo 10.

Sezione 8: Autocontrollo

Art. 19 Monitoraggio dei prodotti

1 Se ha motivo di ritenere che un giocattolo da lui immesso in commercio non è

conforme alle disposizioni della presente ordinanza, il fabbricante, l’importatore o il distributore adotta senza indugio le misure necessarie affinché tale giocattolo vi corrisponda, se necessario lo ritira dal mercato o lo richiama. 2 Il fabbricante, l’importatore o il distributore informa senza indugio la competente autorità esecutiva se il giocattolo presenta dei pericoli fornendo dati dettagliati, in particolare relativi alle disposizioni della presente ordinanza che il giocattolo non adempie, e alle misure adottate.

Art. 20 Campioni e prove In considerazione dei pericoli che un giocattolo presenta, il fabbricante e l’importa- tore devono, per tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori: a. prelevare campioni dei giocattoli in commercio e sottoporli a prove; b. tenere un elenco dei reclami, dei giocattoli non conformi e dei richiami di giocattoli; e c. tenere al corrente il distributore su qualsiasi misura di sorveglianza.

Art. 21 Rintracciabilità 1 L’importatore e il distributore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, da chi hanno ricevuto un giocattolo. 2 Il fabbricante e l’importatore devono comunicare alle autorità esecutive, su loro richiesta, a chi hanno consegnato un giocattolo.

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3 Il fabbricante, l’importatore e il distributore devono poter presentare le informazi- oni alle autorità esecutive per un periodo di dieci anni. Questo termine comincia a decorrere dalla prima immissione in commercio per il fabbricante e dalla consegna del giocattolo per l’importatore e il distributore.

Sezione 9: Cooperazione con l’autorità esecutiva

Art. 22 Il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore e il distributore: a. mettono a disposizione dell’autorità esecutiva, su richiesta, tutte le informa- zioni e la documentazione in una lingua ufficiale svizzera o in inglese neces- sarie per dimostrare che il giocattolo è conforme alla presente ordinanza; e b. cooperano, su richiesta, con l’autorità esecutiva a qualsiasi misura adottata per eliminare i pericoli che i giocattoli da essi immessi in commercio presen- tano.

Sezione 10: Adeguamento degli allegati

Art. 23 L’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) adegua gli allegati alla presente ordinanza come segue: a. gli allegati 1−3, 5 e 6: alla direttiva 2009/48/CE10 nella versione vigente nell’UE; b. l’allegato 4: alle norme armonizzate a livello internazionale.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione del diritto vigente L’ordinanza del 27 marzo 200211 sui giocattoli è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie

1 giocattoli

non conformi alla presente ordinanza possono essere consegnati al consumatore secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte.

10 Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giu. 2009 sulla sicurezza dei giocattoli, GU L 170 del 30.6.2009, pag. 1. 11 RU 2002 1082, 2003 3733, 2005 3389 6585, 2006 5157, 2008 4647, 2009 3575, 2011 303.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

2 I giocattoli che non adempiono i requisiti relativi alle caratteristiche chimiche di cui all’allegato 2 numero 3 possono essere fabbricati, etichettati e importati secondo il diritto anteriore fino al 20 luglio 2013. Essi possono essere consegnati ai consuma- tori secondo il diritto anteriore fino ad esaurimento delle scorte.

Art. 26 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° ottobre 2012.

15 agosto 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato 1 (art. 1 cpv. 2 e 3 lett. a)

Elenchi di oggetti a cui non è applicabile la presente ordinanza

I Oggetti non considerati giocattoli ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr

1. Decorazioni e addobbi per festività e celebrazioni;

2. prodotti destinati a collezionisti, purché il prodotto o il suo imballaggio

rechino un’indicazione chiara e leggibile che si tratta di un prodotto desti- nato a collezionisti di età superiore a 14 anni. Rientrano in questa categoria: a. modelli in scala fedeli all’originale, b. kit di montaggio di modelli in scala fedeli all’originale, c. bambole folcloristiche e decorative e altri articoli analoghi, d. repliche di giocattoli storici, e. riproduzioni di armi da fuoco reali; 3. attrezzature sportive (compresi pattini a rotelle, pattini in linea e skateboard) destinati a bambini aventi una massa corporea superiore a 20 kg;

4. biciclette con un’altezza massima alla sella di oltre 435 mm, misurata in

verticale dal suolo alla superficie superiore della sella con la sella in posi- zione orizzontale e regolata con il tubo reggisella posizionato alla profon- dità;

5. monopattini e altri mezzi di trasporto progettati per lo sport o destinati a

essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via o su percorsi pubblici; 6. veicoli elettrici destinati a essere utilizzati per spostamenti sulla pubblica via, su percorsi pubblici o su marciapiedi pubblici;

7. attrezzature nautiche da utilizzare in acque profonde e dispositivi per impa-

rare a nuotare destinati ai bambini, come salvagente a mutandina e ausili per il nuoto;

8. puzzle di oltre 500 pezzi;

9. fucili e pistole a gas compresso – eccetto i fucili ad acqua e le pistole ad

acqua – e gli archi per il tiro con l’arco di lunghezza superiore a 129 cm; 10. fuochi d’artificio, comprese le capsule a percussione, non progettate specifi- camente per i giocattoli;

11. prodotti e giochi con dardi appuntiti, come i giochi di freccette con punte

metalliche; 12. prodotti educativi funzionali, quali forni, ferri da stiro o altri prodotti funzio- nali elettrici alimentati con tensione nominale superiore a 24 volt venduti esclusivamente per essere utilizzati a fini didattici sotto la sorveglianza di una persona adulta;

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13. prodotti destinati a essere utilizzati per scopi educativi nelle scuole e in altri contesti pedagogici sotto la sorveglianza di un educatore adulto, come le apparecchiature scientifiche;

14. apparecchiature elettroniche come PC e console di gioco usate per accedere

a software interattivi e le relative periferiche, qualora le apparecchiature elet- troniche o le relative periferiche non siano espressamente concepite per i bambini e ad essi destinate, come PC, tastiere, joystick o volanti apposita- mente progettati;

15. software interattivi destinati al tempo libero e all’intrattenimento, come

giochi elettronici per PC e i relativi supporti di memorizzazione (come i CD);

16. succhietti per neonati;

17. apparecchi di illuminazione che i bambini possono considerare giocattoli;

18. trasformatori elettrici per giocattoli;

19. accessori moda per bambini non concepiti come giocattoli.

II Giocattoli ai sensi dell’articolo 43 capoverso 1 ODerr a cui non è applicabile la presente ordinanza

1. attrezzature per aree da gioco ad uso pubblico;

2. macchine da gioco automatiche ad uso pubblico;

3. veicoli-giocattolo con motore a combustione;

4. macchine a vapore giocattolo;

5. fionde e catapulte.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 lett. b)

Requisiti particolari di sicurezza relativi ai giocattoli

1. Proprietà fisico-meccaniche

1. I giocattoli e le loro parti e, nel caso dei giochi fissi, i relativi ancoraggi devono avere la resistenza meccanica e, se del caso, la stabilità necessarie per sopportare – senza rompersi o deformarsi con il rischio di provocare lesioni fisiche – le sollecitazioni cui sono sottoposti durante l’uso. 2. I bordi, le sporgenze, le corde, i cavi e gli elementi di fissaggio dei giocattoli accessibili devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile i rischi di lesioni dovuti al contatto con essi. 3. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo tale che il loro uso non presenti alcun rischio se non il rischio minimo intrinseco all’uso del giocattolo, che può essere causato dal movimento delle sue parti.

4. Prevenzione dei rischi di strangolamento e asfissia:

a. I giocattoli e le loro parti devono essere progettati e costruiti in modo da escludere il rischio di strangolamento. b. I giocattoli e le loro parti devono essere progettati e costruiti in modo da escludere il rischio di asfissia per blocco del flusso d’aria a causa di un’ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso. c. I giocattoli e le loro parti devono avere dimensioni tali da non compor- tare alcun rischio di asfissia per ostruzione interna delle vie aeree cau- sata da corpi incastrati nella bocca o nella faringe o all’ingresso delle vie respiratorie inferiori. d. I giocattoli chiaramente destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi, i loro componenti e le eventuali parti staccabili devono avere dimensioni tali da prevenirne l’ingestione o l’inalazione. Questo requisito si applica anche agli altri giocattoli destinati a essere portati alla bocca, ai loro componenti e alle loro parti staccabili. e. L’imballaggio in cui sono contenuti i giocattoli per la vendita al detta- glio deve essere progettato e costruito in modo da escludere il rischio di strangolamento o di asfissia per ostruzione delle vie aeree all’esterno della bocca e del naso. f. I giocattoli contenuti in prodotti alimentari o offerti assieme ad essi devono essere imballati separatamente. L’imballaggio deve essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione o l’inalazione. g. Gli imballaggi dei giocattoli di cui alle lettere e ed f aventi forma sfe- rica, ovoidale o ellissoidale e ogni parte staccabile di tali imballaggi o di imballaggi cilindrici con estremità arrotondate devono essere di dimensioni tali da impedirne l’ingestione o l’inalazione ed escludere il rischio di asfissia per ostruzione interna delle vie aeree causata da corpi

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incastrati nella bocca o nella faringe o all’ingresso delle vie respiratorie inferiori. h. Giocattoli e prodotti alimentari non devono essere imballati assieme in modo tale da richiedere la consumazione del prodotto alimentare per accedere al giocattolo. Le parti dei giocattoli direttamente attaccate a un prodotto alimentare devono adempiere i requisiti di cui alle lettere c e d. 5. I giocattoli nautici devono essere progettati e costruiti in modo da ridurre per quanto possibile, tenuto conto dell’uso raccomandato del giocattolo, il ri- schio che venga meno la galleggiabilità del giocattolo e il sostegno dato al bambino. 6. I giocattoli nei quali è possibile entrare e che costituiscono uno spazio chiu- so per gli occupanti debbono essere muniti di un’uscita che l’utilizzatore cui il giocattolo è destinato possa aprire facilmente dall’interno.

7. I giocattoli concepiti come mezzo per muoversi devono, per quanto possibi-

le, possedere un sistema di frenatura adatto al tipo di giocattolo e adeguato all’energia cinetica da essi generata. L’utilizzatore deve poter usare tale si- stema facilmente, senza il rischio di essere sbalzato dal veicolo e di cadere o di danneggiare altrimenti l’utilizzatore stesso o terzi. La velocità massima di progetto (velocità di esercizio rappresentativa che può raggiungere un gio- cattolo in base alla sua costruzione) dei giocattoli cavalcabili elettrici deve essere limitata in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni.

8. La forma e la composizione dei proiettili nonché l’energia cinetica che

questi possono generare all’atto del lancio da un giocattolo avente questa fi- nalità devono essere progettati e costruiti in modo da escludere – tenuto con- to della natura del giocattolo – il rischio di lesioni per l’utilizzatore e terzi.

9. I giocattoli devono essere costruiti in modo da garantire che:

a. la temperatura minima e massima di ogni superficie accessibile non provochi lesioni in caso di contatto; e b. i liquidi, i vapori e i gas contenuti nel giocattolo non raggiungano tem- perature e pressioni tali che la loro fuoriuscita dal giocattolo – salvo che ciò sia indispensabile al buon funzionamento del giocattolo – possa provocare ustioni o altre lesioni. 10. I giocattoli destinati a produrre un suono devono essere progettati e costruiti in modo tale che i valori massimi del rumore, impulsivo e prolungato, da essi emesso non danneggi l’udito dei bambini.

11. Giochi di attività

a. I giochi di attività devono essere costruiti in modo da ridurre, per quanto possibile, i seguenti rischi:

1. parti del corpo schiacciate o intrappolate,

2. indumenti intrappolati,

3. cadute e urti,

4. annegamento.

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b. Ogni superficie dei giochi di attività accessibile a uno o più bambini che vi giochino sopra deve essere progettata in modo da sopportarne il peso.

2. Infiammabilità

1. I giocattoli non devono costituire pericolosi oggetti infiammabili nell’am-

biente del bambino. Devono essere costituiti da materiali che non comporta- no rischi di accensione per altri materiali usati nel giocattolo e che soddisfa- no una o più delle seguenti condizioni: a. non bruciano se direttamente esposti all’azione di una fiamma, a una scintilla o a qualsiasi altra potenziale fonte di incendio; b. non sono facilmente infiammabili (la fiamma si spegne non appena è rimossa la causa di incendio); c. qualora prendano fuoco, bruciano lentamente, di modo che il fuoco può propagarsi solo lentamente; d. indipendentemente dalla composizione chimica del giocattolo, sono progettati in modo da ritardare meccanicamente il processo di combu- stione.

2. I giocattoli che, per ragioni indispensabili al loro funzionamento, contengo-

no sostanze o miscele rispondenti ai criteri di classificazione di cui al nume- ro 1 dell’appendice B della direttiva 2009/48/CE12 non possono contenere sostanze o miscele che possono divenire infiammabili in seguito alla perdita di componenti volatili non infiammabili. Tali sostanze o miscele indispensa- bili al loro funzionamento possono essere contenute in particolare in mate- riali e attrezzature per esperimenti chimici, modellistica, modellamento di plastilina o argilla, smaltatura, fotografia o per altre attività analoghe.

3. I giocattoli diversi dalle capsule a percussione per giocattoli non devono

essere esplosivi né contenere elementi o sostanze che possano esplodere in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considera- zione del comportamento abituale dei bambini.

4. I giocattoli non devono contenere sostanze o miscele che:

a. in caso di miscelazione tra loro possano esplodere per reazione chimica o per riscaldamento; b. possano esplodere se miscelate con sostanze ossidanti; oppure c. contengano componenti volatili infiammabili a contatto con l’aria e tali da formare miscele di aria infiammabili o esplosive.

12 Cfr. nota all’art. 13 cpv. 1 lett. a.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

3. Proprietà chimiche

1. I giocattoli non devono nuocere alla salute umana a causa dell’esposizione

alle sostanze o alle miscele chimiche di cui sono costituiti.

2. I giocattoli che sono essi stessi sostanze o miscele devono inoltre essere

conformi alle disposizioni dell’ordinanza del 18 maggio 200513 sui prodotti chimici (OPChim) relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichet- tatura, sempre che siano applicabili.

3. Le sostanze classificate come cancerogene, mutagene e tossiche per la

riproduzione (CMR) delle categorie 1A, 1B o 2 conformemente al regola- mento (CE) n. 1272/200814 non possono essere utilizzate in nessuna parte dei giocattoli.

4. Si può derogare al numero 3 nel quadro delle disposizioni dell’allegato II

numeri III.4 e III.5 della direttiva 2009/48/CE15. 5. I numeri 3 e 4 non si applicano al nichel nell’acciaio inossidabile. Ai giocat- toli con parti nichelate che vengono direttamente a contatto con la pelle per periodi prolungati, si applicano i capoversi 1 e 2 dell’articolo 2 dell’ordi- nanza del 23 novembre 200516 sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano.

6. I numeri 3 e 4 non si applicano ai materiali che rientrano nel campo di

applicazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1935/200417 e sono conformi ai requisiti corrispondenti.

7. In deroga ai numeri 3 e 4, per le nitrosammine e le sostanze nitrosabili nei

giocattoli destinati ai bambini di età inferiore a 36 mesi o in giocattoli desti- nati ad essere portati alla bocca si applicano i seguenti valori limite nella prova di migrazione: a. nitrosammine: 0,05 mg/kg b. sostanze nitrosabili: 1 mg/kg 8. I giocattoli cosmetici, come i trucchi per le bambole, devono rispettare anche le prescrizioni dell’ordinanza del DFI del 23 novembre 200518 sui cosmetici (OCos).

13 RS 813.11 14 Regolamento (CE) 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dic. 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, versione della GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 286/2011, GU L 83 del 30.3.2011, pag. 1.

15 Cfr. nota all’art. 13 cpv. 1 lett. a.

16 RS 817.023.41 17 Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ott. 2004, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE. Versione GU L 338 del 13.11.2004, pag. 4. 18 RS 817.023.31

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

9. Fragranze allergizzanti

a. I giocattoli non devono contenere le seguenti fragranze allergizzanti. La presenza di tracce di queste fragranze è consentita purché tecnicamente inevitabile in base alle norme di «buona fabbricazione» e non superi i

100 mg/kg:

Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS19

(1) Olio di radice di enula (Inula helenium) 97676-35-2 (2) Allil isotiocianato 57-06-7 (3) Cianuro di benzile 140-29-4 (4) 4-terz-butilfenolo 98-54-4 (5) Olio di chenopodio 8006-99-3 (6) Ciclaminalcol 4756-19-8 (7) Maleato di dietile 141-05-9 (8) Diidrocumarina 119-84-6 (9) 2,4-diidrossi-3-metil-benzaldeide 6248-20-0 (10) 3,7-dimetil-2-octen-1-olo (6,7-diidrogeraniolo) 40607-48-5 (11) 4,6-dimetil-8-terz-butil-cumarina 17874-34-9 (12) Citraconato di dimetile 617-54-9 (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodecatrien-3-one 26651-96-7 (14) 6,10-dimetil-3.50.9-undecatrien-2-one 141-10-6 (15) Difenilammina 122-39-4 (16) Acrilato di etile 140-88-5 (17) Foglia di fico (ficus carica), fresca e in preparati 68916-52-9 (18) Trans-2-eptenale 18829-55-5 (19) Trans-2-esenale-dietilacetale 67746-30-9 (20) Trans-2-esenale-dimetilacetale 18318-83-7 (21) Alcol idroabietilico 13393-93-6 (22) 4-etossifenolo 622-62-8 (23) 6-isopropil-2-decaidronaftalenolo 34131-99-2 (24) 7-metossicumarina 531-59-9 (25) 4-metossifenolo 150-76-5 (26) 4-(p-metossifenil)-3-butene-2-one 943-88-4 (27) 1-(p-metossifenil)-1-penten-3-one 104-27-8 (28) metil-trans-2-butenoato 623-43-8 (29) 6-metilcumarina 92-48-8 (30) 7-metilcumarina 2445-83-2 (31) 5-metil-2,3-esandione 13706-86-0 (32) Olio di radice di costo (Saussurea lappa Clarke) 8023-88-9 (33) 7-etossi-4-metilcumarina 87-05-8 (34) Esaidrocumarina 700-82-3

19 Chemical Abstract Service (CAS)

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS

(35) Balsamo del Perù grezzo (essudato di Myroxylon 8007-00-9 pereirae Royle Klotzsch) (36) 2-pentilidencicloesanone 25677-40-1 (37) 3,5,10-trimetil-3,5,9-undecatrien-2-one 1117-41-5 (38) Essenza di verbena (Lippia citriodora Kunth) 8024-12-2 (39) Muschio di ambretta (4-tert-butil-3-metossi-2,6- 83-66-9 dinitrotoluene) (40) 4-fenil-3-buten-2-one 122-57-6 (41) amil cinnamal 122-40-7 (42) Alcol amilcinnamico 101-85-9 (43) Alcole benzilico 100-51-6 (44) Salicilato di benzile 118-58-1 (45) Alcol cinnamico 104-54-1 (46) Cinnamal 104-55-2 (47) Citrale 5392-40-5 (48) Cumarina 91-64-5 (49) Eugenolo 97-53-0 (50) Geraniolo 106-24-1 (51) Idrossicitronellale 107-75-5 (52) Idrossimetilpentilcicloesencarbossaldeide 31906-04-4 (53) Isoeugenolo 97-54-1 (54) Estratti di Evernia prunastri 90028-68-5 (55) Estratti di Evernia furfuracea 90028-67-4

b. Le seguenti fragranze allergizzanti devono essere dichiarate sul giocat- tolo, su un’etichetta fissa o su un foglietto illustrativo se sono aggiunte in concentrazioni superiori a 100 mg/kg del giocattolo o della parte del giocattolo:

Numero Fragranze allergizzanti Numero CAS

(1) Alcol anisilico 105-13-5 (2) Benzoato di benzile 120-51-4 (3) Cinnamato di benzile 103-41-3 (4) Citronellolo 106-22-9 (5) Farnesolo 4602-84-0 (6) Esilcinnamaldeide 101-86-0 (7) Liliale 80-54-6 (8) d-limonene 5989-27-5 (9) Linaiolo 78-70-6 (10) Metileptin carbonato 111-12-6 (11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-cicloesen-1-il)-3-buten-2-one 127-51-5

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10. Giochi olfattivi da tavolo, kit cosmetici e giochi gustativi

a. Le fragranze di cui al numero 9 lettera a numeri 41−55 e al numero 9 lettera b numeri 1−11 possono essere usate nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosmetici e nei giochi gustativi, a condizione che:

1. tali fragranze siano chiaramente indicate sull’imballaggio e l’im-

ballaggio sia munito dell’avvertenza di cui all’allegato 3 parte B numero 10;

2. i prodotti che il bambino può realizzare in base alle istruzioni per

l’uso siano conformi ai requisiti dell’OCos20; e

3. tali fragranze siano conformi alle disposizioni concernenti gli aro-

mi nei prodotti alimentari. b. I giochi olfattivi da tavolo, i kit cosmetici e i giochi gustativi non devono essere usati da bambini di età inferiore ai 36 mesi. Questi gio- cattoli devono essere muniti dell’avvertenza di cui all’allegato 3 parte B numero 1.

11. Valori limite per la prova di migrazione

a. In deroga ai numeri 3 e 4 non possono essere superati i seguenti valori limite nella prova di migrazione dei giocattoli e dei loro componenti:

Elemento o composto mg/kg mg/kg mg/kg di materiale per gio- di materiale per di materiale rimovi- cattoli secco, fragile, giocattoli liquido o bile dal giocattolo in polvere o flessibile colloso mediante raschiatura

Alluminio 5625 1406 70000 Antimonio 45 11,3 560 Arsenico 3,8 0,9 47 Bario 4500 1125 56000 Boro 1200 300 15000 Cadmio 1,3 0,3 17 Cromo (3+) 37,5 9,4 460 Cromo(6+) 0,02 0,005 0,2 Cobalto 10,5 2,6 130 Rame 622,5 156 7700 Piombo 13,5 3,4 160 Manganese 1200 300 15000 Mercurio 7,5 1,9 94 Nickel 75 18,8 930 Selenio 37,5 9,4 460 Stronzio 4500 1125 56000 Stagno 15000 3750 180000 Stagno organico 0,9 0,2 12 Zinco 3750 938 46000

20 RS 817.023.31

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

b. Questi valori limite non si applicano ai giocattoli e ai loro componenti per i quali – in ragione della loro accessibilità, della loro funzione, del loro volume o della loro massa – è escluso chiaramente qualsiasi peri- colo dovuto alle azioni di succhiare, leccare, ingerire o al contatto pro- lungato con la cute in caso di uso conformemente alla loro destinazione o prevedibile in considerazione del comportamento abituale dei bam- bini.

12. In deroga ai numeri 1−3, i giocattoli non devono contenere più dello 0,1 per

cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP21), ftalato di dibutile (DBP22) e fta- lato di butilbenzile (BBP23). I giocattoli che possono essere messi in bocca dai bambini non devono contenere più dello 0,1 per cento in massa (valore limite addizionato) dei seguenti esteri dell’acido ftalico: ftalato di diisononi- le (DINP24), ftalato di diisodecile (DIDP25) e ftalato di diottile (DNOP26).

13. I giocattoli e i loro componenti non devono contenere più di 5 mg/kg di

benzolo biodisponibile.

14. L’UFSP può fornire istruzioni provvisorie alle autorità esecutive cantonali

relativamente alle restrizioni dell’uso di altre sostanze chimiche nei giocat- toli, se sono necessarie misure immediate per la protezione della salute. Tali istruzioni sono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio.

4. Proprietà elettriche

1. Tensione

a. La tensione di alimentazione nominale dei giocattoli non deve essere superiore a 24 volt in corrente continua (c.c.) o corrente alternata equi- valente (c.a.). Nessuna parte accessibile deve superare i 24 volt in c.c. o c.a. equivalente. b. La tensione interna nominale può superare i 24 volt di c.c. o c.a. equi- valente solo se è garantito che la combinazione di tensione e intensità di corrente non possa costituire alcun rischio o provocare shock elettrici dannosi, anche nel caso in cui il giocattolo sia rotto. 2. Le parti dei giocattoli che sono collegate a una sorgente elettrica in grado di provocare uno shock elettrico o che possono venire a contatto con una sor- gente elettrica, nonché i cavi o gli altri conduttori che trasmettono l’elettri- cità al giocattolo devono essere adeguatamente isolati e meccanicamente protetti per prevenire il rischio di shock elettrici.

21 N. CAS 117-81-7; n. EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances) 204-211-0

22 N. CAS 84-74-2; n. EINECS 201-557-4

23 N. CAS 85-68-7; n. EINECS 201-622-7

24 N. CAS 28553-12-0 e 68515-48-0; n. EINECS 249-079-5 e 271-090-9

25 N. CAS 26761-40-0 e 68515-49-1; n. EINECS 247-977-1 e 271-091-4

26 N. CAS 117-84-0; n. EINECS 204-214-7

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

3. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo da garantire che le temperature massime raggiunte da tutte le superfici direttamente accessibili non siano tali da provocare ustioni. 4. Nei casi di guasto prevedibili, i giocattoli devono garantire protezione contro i pericoli elettrici derivanti dalle sorgenti elettriche.

5. I giocattoli elettrici devono garantire un’adeguata protezione contro i peri-

coli di incendio. 6. I giocattoli elettrici devono essere progettati e costruiti in modo tale che i campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e le altre radiazioni generate dall’apparecchio siano limitate a quanto necessario per il funzionamento del giocattolo. Durante il funzionamento del giocattolo deve essere rispettato un livello di sicurezza conforme allo stato dell’arte generalmente riconosciuto e alle prescrizioni applicabili.

7. I giocattoli dotati di un sistema di comando elettronico devono essere pro-

gettati e fabbricati in modo che il giocattolo funzioni in modo sicuro anche in caso di guasto o malfunzionamento del sistema elettronico, anche dovuto a fattori esterni.

8. I giocattoli devono essere progettati e costruiti in modo da non comportare

pericoli per la salute o rischi di lesioni agli occhi o alla cute derivanti da laser, diodi emettitori di luce (LED) o da qualsiasi altro tipo di radiazione. 9. I trasformatori dei giocattoli elettrici non devono essere una parte integrante del giocattolo.

5. Igiene

1. I giocattoli devono essere progettati e fabbricati in modo da soddisfare i

requisiti di igiene e di pulizia, così da evitare rischi di infezione, malattia e contaminazione.

2. I giocattoli destinati a bambini di età inferiore ai 36 mesi devono essere

progettati e fabbricati in modo da permetterne la pulizia. I giocattoli di stoffa devono essere lavabili, salvo che contengano meccanismi che subirebbero danni se lavati per immersione. I giocattoli devono soddisfare i requisiti di sicurezza anche dopo la pulizia conformemente alle istruzioni del fabbri- cante.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

6. Radioattività

1. I giocattoli non devono contenere nuclidi o sostanze radioattivi in forme o

proporzioni che possono nuocere alla salute del bambino.

2. Per il resto sono applicabili le disposizioni dell’ordinanza del 22 giu-

gno 199427 sulla radioprotezione.

27 RS 814.501

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Allegato 3 (art. 5 cpv. 1, 2 e 6)

Avvertenze

Osservazione preliminare: Tutte le avvertenze iniziano con il termine «Avvertenza» o «Avvertenze».

Parte A Avvertenze generali Se necessario per l’uso sicuro, le avvertenze devono contenere le opportune restrizi- oni relative agli utilizzatori, ad esempio: – l’età minima o massima dell’utilizzatore; – il peso minimo o massimo dell’utilizzatore; – le abilità dell’utilizzatore; – la precisazione che il giocattolo può essere utilizzato solo sotto la sorve- glianza di un adulto.

Parte B Avvertenze particolari e istruzioni per l’uso per determinate categorie di giocattoli

1. Giocattoli non destinati a bambini di età inferiore a 36 mesi

1.1 I giocattoli potenzialmente pericolosi per i bambini di età inferiore a 36 mesi devono recare un’avvertenza quale: «Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi» oppure «Avvertenza. Non adatto a bambini di età in- feriore a tre anni» oppure il seguente pittogramma:

1.2 Questa avvertenza deve essere accompagnata da una breve indicazione dei

pericoli specifici che impongono tale precauzione. Tale indicazione com- plementare può anche essere contenuta nelle istruzioni per l’uso.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

1.3 Il presente numero non si applica ai giocattoli che, per funzioni, dimensioni, caratteristiche, proprietà o altri ragioni cogenti, sono manifestamente inadatti a bambini di età inferiore a 36 mesi.

2. Giochi di attività

2.1 I giochi di attività devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Solo per uso domestico.» 2.2 I giochi di attività fissati a un elemento trasversale e altri giochi di attività devono essere se del caso muniti di istruzioni che richiamino l’attenzione sulla necessità di effettuare un controllo e una manutenzione periodici delle parti fondamentali (mezzi di sospensione, attacchi, ancoraggi, ecc.) e che precisino che l’omissione di detti controlli può comportare rischi di caduta o rischi di ribaltamento del giocattolo. Al giocattolo devono inoltre essere al- legate istruzioni per il corretto montaggio. Tali istruzioni devono contenere indicazioni sulle parti che possono presentare pericoli qualora non corretta- mente montate nonché informazioni circa la superficie idonea per l’installazione del giocattolo.

3. Giocattoli funzionali

3.1 I giocattoli funzionali devono recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Da usare sotto la diretta sorveglianza di un adulto.» 3.2 Le istruzioni per l’uso dei giocattoli funzionali devono contenere una descri- zione delle misure precauzionali da adottare durante l’uso. Esse devono segnalare i pericoli a cui si espone l’utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure, descrivendoli in dettaglio. In genere si tratta di pericoli propri dell’apparecchio o del prodotto di cui il giocattolo costituisce un modello in scala o un’imitazione. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4. Giocattoli chimici

4.1 L’imballaggio dei giocattoli chimici deve recare la seguente avvertenza:

«Avvertenza. Non adatto a bambini di età inferiore a … anni28. Da usare sotto la sorveglianza di un adulto.» 4.2 Le istruzioni per l’uso dei giocattoli contenenti sostanze o miscele pericolose devono attirare l’attenzione sulla natura pericolosa di tali sostanze o miscele. Esse devono contenere una descrizione delle misure precauzionali che l’utilizzatore deve adottare durante l’uso e segnalare i pericoli a cui si espone l’utilizzatore in caso di mancato rispetto di tali misure, descrivendoli brevemente. Devono essere indicate le misure di pronto soccorso necessarie in caso di incidenti gravi che possono verificarsi durante l’uso di questo tipo di giocattoli. Va altresì indicato che il giocattolo deve essere tenuto fuori

28 L’età è stabilita dal fabbricante.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

dalla portata dei bambini al di sotto di una certa età. Tale età è stabilita dal fabbricante.

4.3 Sono fatte salve le disposizioni dell’OPChim29 concernenti la classificazio-

ne, l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze e delle miscele.

4.4 Sono considerati giocattoli chimici prevalentemente i set di inclusione, i

laboratori in miniatura di ceramica, di smaltatura o fotografia e i giocattoli analoghi che durante l’uso danno luogo a reazioni chimiche o ad analoghe trasformazioni della sostanza.

5. Pattini, pattini a rotelle, pattini in linea, skateboard, monopattini e

biciclette giocattolo destinati ai bambini 5.1 Se sono venduti come giocattoli, i pattini, i pattini a rotelle, i pattini in linea, gli skateboard, i monopattini e le biciclette giocattolo destinate a bambini devono recare la seguente avvertenza: «Avvertenza. Si raccomanda di indossare un dispositivo di protezione. Non usare nel traffico.» 5.2 Le istruzioni per l’uso devono inoltre ricordare che il giocattolo va usato con prudenza in quanto è richiesta particolare abilità per evitare cadute e colli- sioni con conseguenti lesioni dell’utilizzatore o di terzi. Vanno fornite indi- cazioni sui dispositivi di protezione raccomandati (caschi, guanti, ginocchie- re, gomitiere, ecc.).

6. Giocattoli nautici

I giocattoli nautici devono recare la seguente avvertenza: «Avvertenza. Da utilizzare unicamente in acqua dove il bambino tocca il fondo con i piedi e sotto la sorveglianza di un adulto.»

7. Giocattoli contenuti nei prodotti alimentari

L’imballaggio dei giocattoli contenuti nei prodotti alimentari o offerti assieme ad essi deve recare la seguente avvertenza: «Avvertenza. Contiene giocattolo. Si raccomanda la sorveglianza di un adulto.»

8. Imitazioni di maschere e caschi di protezione

Le imitazioni di maschere e caschi di protezione devono recare la seguente avvertenza: «Avvertenza. Questo giocattolo non fornisce protezione.»

29 RS 813.11

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

9. Giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una

carrozzina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci 9.1 I giocattoli destinati a essere appesi a una culla, a un lettino o a una carroz- zina per mezzo di corde, nastri, elastici o lacci devono recare la seguente av- vertenza: «Avvertenza. Per evitare eventuali lesioni da impigliamento, rimuovere questo giocattolo quando il bambino comincia a tentare di alzarsi sulle mani e sulle ginocchia in posizione di gattonamento.»

9.2 L’avvertenza deve figurare sia sull’imballaggio sia in modo permanente sul

giocattolo.

10. Imballaggio delle fragranze nei giochi olfattivi da tavolo,

nei kit cosmetici e nei giochi gustativi L’imballaggio per le fragranze nei giochi olfattivi da tavolo, nei kit cosme- tici e nei giochi gustativi che contengono le fragranze di cui all’allegato 2 numero 3.9 lettera a numeri 41−55 e lettera b deve recare la seguente avver- tenza: «Avvertenza. Contiene fragranze potenzialmente allergizzanti.»

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Allegato 4 (art. 8)

Norme tecniche per la sicurezza dei giocattoli30

Numero Titolo

SN EN 71-1:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 1: Proprietà meccaniche e fisiche SN EN 71-2:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 2: Infiammabilità SN EN 71-3:1994 Sicurezza dei giocattoli – Parte 3: Migrazione di alcuni elementi con corrigendum AC:2002, emendamento A1:2000 e corrigendum AC:2000 SN EN 71-4:2009 Sicurezza dei giocattoli – Parte 4: Set sperimentali per chimica e attività connesse SN EN 71-5:1993 Sicurezza dei giocattoli – Parte 5: Giochi chimici (set), esclusi i set con emendamenti sperimentali per chimica A1:2006 e A2:2009 SN EN 71-7:2002 Sicurezza dei giocattoli – Parte 7: Pitture a dito – Requisiti e metodi di prova SN EN 71-8:2011 Sicurezza dei giocattoli – Parte 8: Altalene, scivoli e giocattoli di attività similari ad uso familiare per interno ed esterno SN EN 62115:2005 Sicurezza dei giocattoli elettrici con emendamento (IEC 62115 + A1:2004 [modificato]) A1:2004 e A2:2011 e corrigendum AC:2011

30 Le norme menzionate possono essere ottenute presso l’Associazione svizzera di norma- lizzazione (SNV), Bürglistrasse 29,8400 Winterthur; www.snv.ch.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Allegato 5 (art. 10 cpv. 2)

Documentazione tecnica

La documentazione tecnica deve comprendere in particolare quanto segue:

1. una descrizione dettagliata della progettazione e della fabbricazione, com-

preso un elenco dei componenti e dei materiali utilizzati nel giocattolo, nonché le schede di sicurezza relative alle sostanze chimiche utilizzate (da richiedere al fornitore);

2. la o le valutazioni di sicurezza effettuate a norma dell’articolo 9;

3. una descrizione della procedura di valutazione della conformità seguita;

4. una copia della dichiarazione di conformità;

5. l’indirizzo dei luoghi di fabbricazione e di immagazzinamento;

6. copie dei documenti che il fabbricante ha presentato all’organismo di valuta- zione della conformità, se coinvolto; 7. relazioni delle prove e una descrizione dei mezzi mediante i quali il fabbri- cante ha garantito la conformità della produzione alle norme tecniche nel caso in cui il fabbricante si sia avvalso della procedura di controllo interno della produzione di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera a; e

8. una copia del certificato di esame del tipo, una descrizione dei mezzi

mediante i quali il fabbricante ha garantito la conformità della produzione al tipo descritto nel certificato di esame del tipo, nonché una copia dei docu- menti presentati dal fabbricante all’organismo di valutazione della conformi- tà, nel caso in cui il fabbricante abbia sottoposto il giocattolo alla procedura di esame del tipo e abbia seguito la procedura di dichiarazione di conformità del tipo di cui all’articolo 11 capoverso 1 lettera b.

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Ordinanza sui giocattoli RU 2012

Allegato 6 (art. 14 cpv. 3)

Dichiarazione di conformità

La dichiarazione di conformità deve contenere almeno gli elementi indicati nei moduli applicabili di cui all’allegato II della decisione n. 768/2008/CE31 nonché i seguenti elementi:

1. n. … (numero d’identificazione del giocattolo);

2. nome ed indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato;

3. la dichiarazione: «La presente dichiarazione di conformità è rilasciata sotto l’esclusiva responsabilità del fabbricante»; 4. oggetto della dichiarazione (designazione del giocattolo ai fini della rintrac- ciabilità) con una fotografia a colori su cui il giocattolo sia identificabile in modo sufficientemente chiaro; 5. la dichiarazione che l’oggetto descritto nel numero 4 è conforme alle dispo- sizioni applicabili;

6. indicazione delle norme tecniche applicabili utilizzate o della documenta-

zione tecnica con cui è dichiarata la conformità (specifiche in relazione alle quali viene dichiarata la conformità);

7. se del caso, la dichiarazione: «L’organismo di valutazione della conformità

(denominazione, numero)… ha… (descrizione dell’intervento) e rilasciato il seguente certificato: …»;

8. informazioni supplementari:

Firmato per conto e a nome di: (luogo e data di emissione) (nome e cognome, funzione) (firma)

31 Cfr. nota all’art. 11 cpv. 1 lett. a.

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