AS 2012 477
Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo
Emendamento Adottato il 30 gennaio 2004 Entrato in vigore per la Svizzera il 14 ottobre 2006
L’articolo 1 dell’Accordo istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo1 è completato come segue (nuovo testo in corsivo):
Art. 1 Fine Volendo contribuire al progresso economico e alla ricostruzione dei Paesi dell’Eu- ropa Centrale e Orientale impegnati ad applicare i principi della democrazia multi- partitica, del pluralismo e dell’economia di mercato, fine della Banca è quello di accelerare la transizione verso un’economia aperta e di mercato e di promuovere l’iniziativa privata e imprenditoriale in tali Paesi. Alle stesse condizioni la Banca può perseguire il suo fine anche in Mongolia. Di conseguenza ogni riferimento contenuto nel presente Accordo e nei suoi allegati ai «Paesi dell’Europa Centrale e Orientale», a uno o più «Paesi beneficiari» o ai «Paesi membri beneficiari» si applica anche alla Mongolia.
1 RS 0.972.1; RU 1991 1525
2004-1458 477
Acc. istitutivo della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo RU 2012