AS 2012 5561
Ordinanza sull'assicurazione per l'invalidità
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità (OAI)
Modifica del 10 ottobre 2012
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 17 gennaio 19611 sull’assicurazione per l’invalidità è modificata come segue:
Art. 3quater Rimborso delle spese per cure ospedaliere Le spese per le cure di cui all’articolo 14bis LAI sono rimborsate secondo la tariffa applicabile all’ospedale che le ha eseguite.
II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2013.
10 ottobre 2012 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Eveline Widmer-Schlumpf La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 831.201
2012-1137 5561
Ordinanza sull’assicurazione per l’invalidità RU 2012
5562