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AS 2012 7169

Ordinanza del DFI sull'ordine di priorità nell'ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

Ordinanza del DFI sull’ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia

del 6 dicembre 2012

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 4 capoverso 3 della legge federale del 4 ottobre 20021 sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione 1 La presente ordinanza disciplina l’utilizzazione dell’importo del terzo credito d’impegno per il finanziamento degli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia (stanziato per il periodo dal 1° febbraio 2011 al 31 gennaio 2015) ancora disponibile il 1° gennaio 2013. 2 Essa si applica a tutte le domande di aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia inoltrate a partire dal 1° gennaio 2013. Ne sono dunque escluse le domande trasmesse alla Posta Svizzera all’attenzione dell’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) fino al 31 dicembre 2012.

Art. 2 Definizioni Nella presente ordinanza si intende per: a. aiuti finanziari complessivi: la somma:

1. degli aiuti finanziari versati nel quadro del primo credito d’impegno,

2. degli aiuti finanziari versati e degli impegni assunti nel quadro del

secondo credito d’impegno, e

3. degli aiuti finanziari a disposizione nel quadro del terzo credito

d’impegno; b. importo residuo: gli aiuti finanziari complessivi meno la somma degli aiuti finanziari versati fino al 31 dicembre 2012 e degli impegni assunti per le domande inoltrate fino al 31 dicembre 2012; c. quota di credito: quota degli aiuti finanziari complessivi attribuita a ciascun Cantone; essa corrisponde alla parte della popolazione residente permanente di un Cantone fra zero e sedici anni rispetto alla popolazione residente per-

RS 861.2 1 RS 861

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Ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia RU 2012

manente a livello nazionale fra zero e sedici anni; le quote di credito sono elencate nell’allegato; d. quota residua: quota dell’importo residuo risultante per ciascun Cantone.

Sezione 2: Ripartizione dell’importo residuo fra i Cantoni

Art. 3 Suddivisione dei Cantoni in due gruppi I Cantoni sono suddivisi in gruppo A e gruppo B nel modo seguente: a. gruppo A: Cantoni che al 31 dicembre 2012 non hanno ancora esaurito la loro quota di credito; b. gruppo B: Cantoni che al 31 dicembre 2012 hanno esaurito la loro quota di credito.

Art. 4 Calcolo delle quote residue 1 Ai Cantoni del gruppo A è destinato l’80 per cento dell’importo residuo; l’importo è ripartito fra i Cantoni in base alle rispettive quote di credito. 2 Ai Cantoni del gruppo B è destinato il 20 per cento dell’importo residuo; una metà dell’importo è ripartita in parti uguali fra i Cantoni, l’altra metà è ripartita in base alle rispettive quote di credito.

Art. 5 Data del calcolo Entro il 31 gennaio 2013, l’UFAS procede alla suddivisione dei Cantoni nei due gruppi e calcola gli aiuti finanziari complessivi e le quote residue.

Sezione 3: Esame delle domande inoltrate nel 2013

Art. 6 Esame delle domande

1 Le domande inoltrate nel 2013 sono esaminate fino ad esaurimento della quota

residua del Cantone da cui provengono. 2 Le domande sono esaminate in base all’inizio effettivo del progetto (apertura della struttura, aumento dell’offerta o esecuzione dei provvedimenti; art. 10 cpv. 2, art. 14c cpv. 2 dell’O del 9 dic. 20022 sugli aiuti finanziari per la custodia dei bam- bini complementare alla famiglia). Se più progetti hanno la stessa data d’inizio, la precedenza è data a quello la cui domanda è giunta per prima.

2 RS 861.1

Ordine di priorità nell’ambito degli aiuti finanziari per la custodia RU 2012

3 Le domande provenienti da Cantoni la cui quota residua è esaurita non possono più essere esaminate e vengono inserite: a. nella prima lista di attesa, se provengono da un Cantone del gruppo A; b. nella seconda lista di attesa, se provengono da un Cantone del gruppo B.

Art. 7 Esame delle domande inserite nella prima lista di attesa 1 Se al 31 dicembre 2013 le quote residue non sono state esaurite, i mezzi ancora disponibili sono impiegati per le domande inserite nella prima lista di attesa. 2 Le domande sono esaminate in base all’inizio effettivo del progetto, a prescindere dal Cantone da cui provengono.

Art. 8 Esame delle domande inserite nella seconda lista di attesa

1 Un eventuale saldo rimanente dopo l’esame delle domande inserite nella prima

lista di attesa è utilizzato per le domande inserite nella seconda lista di attesa. 2 In primo luogo sono esaminate le domande provenienti dal Cantone in cui, percen- tualmente, la quota di credito è stata superata in misura minore. Le domande prove- nienti dallo stesso Cantone sono esaminate in base all’inizio effettivo del progetto.

Sezione 4: Esame delle domande inoltrate a partire dal 1° gennaio 2014

Art. 9 1 Le domande inoltrate a partire dal 1° gennaio 2014 sono inserite in una terza lista di attesa. 2 Un eventuale saldo rimanente dopo l’esame delle domande inserite nelle prime due liste di attesa è utilizzato per le domande inserite nella terza lista di attesa. 3 Le domande sono esaminate in base all’inizio effettivo del progetto, a prescindere dal Cantone da cui provengono.

Sezione 5: Disposizioni comuni

Art. 10 Comunicazione ai richiedenti L’UFAS comunica per scritto ai richiedenti in quale lista di attesa è stata inserita la loro domanda.

Art. 11 Rifiuto delle domande per esaurimento dei mezzi a disposizione Le domande inserite in una lista di attesa che non possono più essere esaminate in seguito all’esaurimento dei mezzi a disposizione sono respinte.

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Sezione 6: Disposizioni finali

Art. 12 Informazioni relative all’attuazione della presente ordinanza Sul sito Internet dell’UFAS3 sono pubblicate informazioni concernenti: a. l’emanazione della presente ordinanza; b. l’importo degli aiuti finanziari complessivi e l’importo destinato ai singoli Cantoni in base alla loro quota di credito (art. 2); c. la suddivisione dei Cantoni in due gruppi (art. 3); d. la quota residua destinata ai singoli Cantoni (art. 4); e. la parte della quota residua utilizzata da ogni Cantone (semestralmente); e f. se del caso, l’ordine di priorità dei Cantoni per l’esame delle domande inse- rite nella seconda lista di attesa (art. 8 cpv. 2).

Art. 13 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

6 dicembre 2012 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

3 www.ufas.admin.ch

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Allegato (art. 2 lett. c)

Quote di credito dei Cantoni in percentuale

Cantone Quota di credito*

ZH 17,1 % BE 11,6 % LU 4,9 % UR 0,5 % SZ 1,9 % OW 0,5 % NW 0,5 % GL 0,5 % ZG 1,5 % FR 4,1 % SO 3,1 % BS 1,9 % BL 3,3 % SH 0,9 % AR 0,7 % AI 0,2 % SG 6,3 % GR 2,2 % AG 7,9 % TG 3,2 % TI 3,9 % VD 10,0 % VS 3,9 % NE 2,3 % GE 6,1 % JU 1,0 %

100,0 % * Fonte: UST, popolazione residente permanente alla fine del 2011.

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