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AS 2013 1455

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario

Ordinanza sui medicamenti per uso veterinario (Ordinanza sui medicamenti veterinari, OMVet)

Modifica dell’8 maggio 2013

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 agosto 20041 sui medicamenti per uso veterinario è modificata come segue:

Art. 16 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 4 1 Il veterinario che prescrive una premiscela di medicamenti o un foraggio medici- nale per una terapia di gruppo per via orale deve avvalersi del modulo ufficiale della ricetta dell’UFV e fornire le seguenti indicazioni:

4 L’UFV può mettere a disposizione il modulo in formato elettronico.

Art. 30 cpv. 4 e 5 4 Previa consultazione dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), del Servizio d’accreditamento svizzero (SAS) e degli organi di controllo, l’UFV fissa in una direttiva tecnica forma e contenuto dei controlli. Con questi organismi provvede a far sì che i controlli effettuati in virtù della presente ordinanza siano coordinati con i controlli nel settore di competenza di tali organismi. 5 Esso si adopera per garantire un’esecuzione uniforme della presente ordinanza da parte dei Cantoni.

Art. 33, rubrica, nonché cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2 e 3 Rapporto periodico

1 Gli organi di controllo fanno periodicamente rapporto all’UFV:

2 L’UFV valuta i rapporti e li pubblica in forma adeguata.

3 Gli organi di controllo possono inoltrare i rapporti all’ufficio cantonale di veterina- ria ai fini della registrazione nel sistema informatico centrale di cui all’articolo 54a della legge del 1° luglio 19662 sulle epizoozie.

2013-0792 1455

Ordinanza sui medicamenti veterinari RU 2013

Art. 35 cpv. 1, frase introduttiva e cpv. 2

1 Su richiesta dell’UFV:

2 L’Istituto trasmette periodicamente i dati relativi alla vendita di antibiotici all’UFV.

Art. 36 cpv. 1 e 3 1 L’UFV tratta i dati personali che gli sono messi a disposizione conformemente agli articoli 33 e 35. Allestisce in particolare una statistica del consumo di medicamenti veterinari allo scopo di sorvegliare la situazione relativa alla resistenza agli anti- biotici.

3 L’UFV e l’Istituto possono scambiarsi e mettere a disposizione dell’UFSP e

dell’UFAG i dati rilevati.

II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

8 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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