AS 2013 1737
Ordinanza concernente la produzione e l'immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Ordinanza concernente la produzione e l’immissione sul mercato degli alimenti per animali (Ordinanza sugli alimenti per animali, OsAlA)
Modifica del 15 maggio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 26 ottobre 20111 sugli alimenti per animali è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 7 lett. f
7 Per il resto si intende per:
f. produzione di oli e grassi miscelati: miscelazione di oli greggi, oli raffinati, grassi animali, oli recuperati dell’industria alimentare o prodotti da essi deri- vati; se in un contenitore sono stoccate successivamente partite identiche, ciò non è equiparato a una produzione di oli e grassi miscelati.
Art. 9 cpv. 1, periodo introduttivo, e 2
1 Chiunque importa o immette sul mercato una materia prima o una materia prima
contenuta in un alimento composto o in un alimento dietetico per animali, che non sia esentato dall’obbligo di notifica di cui al capoverso 2 né figuri nell’elenco di cui al capoverso 3, deve notificare all’UFAG entro tre mesi dalla prima importazione o immissione sul mercato le seguenti indicazioni: 2 Il DEFR stabilisce quali materie prime non devono essere notificate. A tal fine si basa sul diritto dell’Unione europea.
2bis Chiunque svolge una delle seguenti attività utilizzando oli e grassi destinati agli alimenti per animali è soggetto all’autorizzazione dell’UFAG per: a. la trasformazione di oli vegetali greggi se tale trasformazione non avviene in uno stabilimento che rientra nel campo di applicazione della legislazione sulle derrate alimentari; b. il trattamento oleochimico di acidi grassi;
1 RS 916.307
2013-0301 1737
Ordinanza sugli alimenti per animali RU 2013
c. la produzione di biodiesel; d. la produzione di oli e grassi miscelati.
Art. 62 cpv. 4
4 L’UFAG può ammettere nell’elenco degli alimenti OGM per animali materie
prime già omologate all’estero, costituite o contenenti organismi geneticamente modificati incapaci di riprodursi, se la procedura di autorizzazione applicata all’estero è equivalente a quella svizzera.
Art. 69 cpv. 5 5 Se la sicurezza delle derrate alimentari o degli alimenti per animali lo richiede, può decidere quali analisi le aziende devono effettuare.
II La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.
15 maggio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova