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AS 2013 1777

AS 2013 1777

Ordinanza del Consiglio dei PF sul personale del settore dei politecnici federali (Ordinanza sul personale del settore dei PF, OPers PF)

Modifica del 6 marzo 2013 Approvata dal Consiglio federale il 14 giugno 2013

Il Consiglio dei PF ordina:

I L’ordinanza del 15 marzo 20011 sul personale del settore dei PF è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. a 1 Il Consiglio dei PF è competente per l’avvio, la modifica e la cessazione dei rap- porti di lavoro, come pure per tutte le decisioni attinenti ai rapporti di lavoro concer- nenti: a. i membri delle direzioni degli istituti, esclusi i presidenti delle scuole e i direttori degli istituti di ricerca (altri membri delle direzioni degli istituti);

Art. 7, rubrica e cpv. 5 Colloquio di valutazione e di promozione 5 Con i collaboratori che sono impiegati a tempo determinato da più di cinque anni ai sensi dell’articolo 17b della legge del 4 ottobre 19912 sui PF deve essere redatta al massimo entro quattro anni una pianificazione scritta della carriera. Il documento deve essere rielaborato al massimo dopo tre anni.

Art. 17 cpv. 2 2 In caso di modifiche del contratto, si cerca di trovare soluzioni consensuali. Se il collaboratore rifiuta la modifica del contratto, quest’ultima può essere attuata solo tramite disdetta ai sensi dell’articolo 20a.

Art. 18 cpv. 1 1 Il periodo di prova dura di regola tre mesi. Per il personale scientifico e il perso- nale con funzioni speciali di supporto esso può durare fino a un massimo di sei mesi.

2013-0499 1777

Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2013

Art. 19 cpv. 2 e 3

2 Abrogato

3 I rapporti di lavoro di durata determinata non possono essere conclusi allo scopo di eludere le disposizioni relative alla protezione contro la disdetta di cui all’articolo 10 LPers.

Art. 20 Abrogato

Art. 20a Termini di disdetta 1 Durante il periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolarmente:

a. nei primi due mesi con un termine di disdetta di sette giorni; b. a partire dal terzo mese con un termine di disdetta di un mese, entro la fine del mese successivo alla disdetta. 2 Al termine del periodo di prova il rapporto di lavoro può essere disdetto regolar- mente entro la fine di ogni mese. Si applicano i seguenti termini di disdetta: a. un mese nel primo anno di servizio; b. tre mesi a partire dal secondo anno di servizio. 3 In singoli casi è possibile concordare un termine di disdetta più lungo. Tale termine non deve essere superiore a sei mesi. 4 In singoli casi il datore di lavoro può concedere agli impiegati un termine di disdet- ta più breve se non vi si oppongono interessi fondamentali.

Art. 21, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2 lett. a, c e d (art. 10, 19, 31 e 33 LPers)

2 Hanno priorità rispetto al licenziamento:

a. Abrogata c. il sostegno in caso di riorientamento professionale o ricerca di un altro posto ritenuto ragionevolmente esigibile all'esterno del settore dei PF; d. il sostegno in caso di formazione professionale continua;

Art. 29 cpv. 3 3 Per l’esercizio della funzione come altro membro della direzione di un istituto può essere versata un’indennità di funzione.

Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2013

Art. 49 Indennità (art. 19 cpv. 3 e 5 LPers) 1 In caso di disdetta del rapporto di lavoro senza colpa da parte del collaboratore interessato, quest’ultimo percepisce un’indennità se è soddisfatta una delle condi- zioni seguenti: a. il rapporto di lavoro presso un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è durato ininterrottamente almeno 20 anni; b. il collaboratore ha compiuto il 50° anno di età; c. il collaboratore esercita una professione per la quale la domanda è scarsa o inesistente;

2 In caso di cessazione consensuale del rapporto di lavoro può essere versata

un’indennità. 3 L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

4 Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:

a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l’età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell’impiego. 5 Non è corrisposta alcuna indennità in caso di reimpiego immediatamente successi- vo all’attuale rapporto presso un datore di lavoro ai sensi dell’articolo 3 LPers. È fatto salvo l’articolo 34c capoverso 2 LPers. 6 I collaboratori che entro un anno vengono reimpiegati da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers sono tenuti a rifondere l’indennità in misura proporzionale. 7 La risoluzione senza colpa e la cessazione consensuale del contratto di lavoro degli altri membri delle direzioni degli istituti sono rette dall’articolo 7 capoverso 4 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sul settore dei PF.

Art. 52, rimando contenuto nella rubrica e cpv. 2 lett. c (art. 17 e 17a cpv. 4 LPers)

2 Sono computati come tempo di lavoro:

c. per la nascita di un figlio proprio (congedo paternità) 10 giorni

Art. 56 Occupazioni accessorie dei collaboratori 1 Sono considerate occupazioni accessorie in particolare gli obblighi d’insegnamento esterni, le attività di consulenza, i mandati in consigli d’amministrazione, l’esercizio di incarichi pubblici e altri servizi o prestazioni che i collaboratori di un PF o di un istituto di ricerca svolgono gratuitamente o a pagamento per conto proprio o di terzi.

3 RS 414.110.3

Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2013

2 I collaboratori devono richiedere un’autorizzazione per le occupazioni accessorie in caso di: a. eventuale conflitto con gli interessi del PF o dell’istituto di ricerca; b. eventuali ripercussioni sull’adempimento dei compiti; c. eventuale danno alla reputazione del PF e dell’istituto di ricerca; d. eventuale impiego dell’infrastruttura del PF o dell’istituto di ricerca; o e. assunzione di un mandato in un consiglio d’amministrazione.

3 In caso di dubbio i collaboratori informano i propri superiori.

4 La domanda di autorizzazione deve essere presentata all’autorità competente in

tempo utile prima dell’inizio dell’occupazione. Nella domanda è precisato: a. il tipo di occupazione accessoria; b. l’onere temporale previsto; c. il tipo e l’estensione dell’utilizzo dell’infrastruttura; d. la durata del mandato nel consiglio d’amministrazione.

Art. 56a Occupazioni accessorie degli altri membri delle direzioni degli istituti 1 Per l’esercizio delle occupazioni accessorie da parte degli altri membri delle dire- zioni degli istituti si applica l’articolo 7a dell’ordinanza del 19 novembre 20034 sul settore dei PF. 2 Su richiesta il Consiglio dei PF decide in merito alla rinuncia totale o parziale alla consegna della parte di reddito da occupazioni accessorie secondo l’articolo 11 capoverso 5 dell’ordinanza del 19 dicembre 20035 sulla retribuzione dei quadri.

Ex articolo 56a

Abrogati

4 RS 414.110.3 5 RS 172.220.12

Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2013

II L’ordinanza del 18 settembre 20036 sul corpo professorale dei PF è modificata come segue:

Art. 13 cpv. 3 e 4

3 Abrogato

Ai professori che, al momento in cui un licenziamento diventa effettivo, hanno compiuto il 58° anno d’età pur non avendo raggiunto il limite d’età di cui all’arti- colo 21 della legge del 20 dicembre 19467 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) e sono impiegati da dieci anni nel settore dei PF viene versata una rendita di vecchiaia secondo le disposizioni del regolamento di previdenza del 3 dicembre 20078 della Cassa di previdenza del Settore dei PF per i professori dei PF (RP-PF 2). Questa rendita di vecchiaia è calcolata come una rendita d’invalidità secondo l’articolo 57 RP-PF 2. I PF rimborsano alla Cassa pensioni della Confede- razione la parte della rendita scoperta al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. La rendita transitoria non è finanziata dal datore di lavoro.

Art. 13a Indennità

1 Se il rapporto di lavoro viene disdetto senza colpa da parte del professore,

quest’ultimo ha diritto a un’indennità. 2 L’indennità è pari ad almeno uno stipendio mensile e al massimo a uno stipendio annuo.

3 Per il calcolo dell’indennità occorre considerare in particolare:

a. i motivi della conclusione del rapporto di lavoro; b. l’età; c. la situazione personale e lavorativa; d. la durata dell’impiego; e. l’eventuale impiego successivo presso un datore di lavoro di cui all’artico- lo 3 LPers. 4 La persona interessata che entro un anno viene reimpiegata da un datore di lavoro di cui all’articolo 3 LPers è tenuta a rifondere l’indennità in misura proporzionale.

6 RS 172.220.113.40 7 RS 831.10 8 RS 172.220.142.2

Ordinanza sul personale del settore dei PF RU 2013

III La presente modifica entra in vigore il 1° luglio 2013.

6 marzo 2013 In nome del Consiglio dei PF: Il presidente, Fritz Schiesser