AS 2013 2119
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro (OLL 2) (Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)
Modifica del 14 giugno 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza 2 del 10 maggio 20001 concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:
1bis Il lavoratore beneficia di almeno 18 domeniche libere per anno civile, sempre che almeno 12 volte nel corso dell’anno civile sia stato accordato un riposo setti- manale minimo di 59 ore consecutive. Queste 59 ore comprendono il riposo giorna- liero, il sabato e la domenica interi. Le domeniche libere possono essere ripartite in modo irregolare nel corso dell’anno.
Art. 47 cpv. 1 1 Al personale a terra della navigazione aerea si applicano l’articolo 4, per tutta la notte, tutta la domenica e per il lavoro continuo, nonché gli articoli 5, 10 capo- verso 3, 12 capoverso 1bis e 13.
II La presente modifica entra in vigore il 1° agosto 2013.
14 giugno 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 822.112
2012-2783 2119
Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro RU 2013