AS 2013 2289
Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera) e il Governo della Provincia della Columbia Britannica (di seguito la Columbia Britannica) concernente il riconoscimento, l'esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
Traduzione1
Memorandum of Understanding tra la Confederazione Svizzera (di seguito la Svizzera) e il Governo della Provincia della Columbia Britannica (di seguito la Columbia Britannica) concernente il riconoscimento, l’esecuzione, la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari
Concluso il 5 giugno 2013 Entrato in vigore il 5 giugno 2013
La Svizzera e la Columbia Britannica, desiderose di agevolare per quanto possibile il riconoscimento e l’esecuzione delle rispettive decisioni e convenzioni esecutorie in materia di obbligazioni alimentari, così come la determinazione e la revisione di obbligazioni alimentari esecutorie tra parti residenti nelle rispettive giurisdizioni; considerato che il Codice civile svizzero e la legge federale sul diritto internazionale privato sono conformi, quanto alla sostanza, alla legislazione della Columbia Britannica in materia; convengono a tal fine quanto segue:
1. La Columbia Britannica dichiara la Svizzera «Stato che applica la reciprocità», conformemente all’Interjurisdictional Support Orders Act.
2. La Svizzera prende tutte le misure necessarie affinché il presente Memorandum
of Understanding (MoU) abbia effetto nei confronti della Columbia Britannica. 3. Una volta adempiuti i paragrafi 1 e 2, la Svizzera e la Columbia Britannica assu- mono, a seconda del caso, i compiti di uno «Stato richiedente» o di uno «Stato richiesto» descritti nei paragrafi seguenti.
Campo d’applicazione 4. Il presente MoU, che avrà effetto dall’adempimento dei paragrafi 1 e 2, si applica a qualsiasi sentenza resa o decisione relativa ad una transazione presa da un’autorità giudiziaria o amministrativa e concernente un’obbligazione alimentare derivante da rapporti di famiglia, dalla filiazione o dal matrimonio, comprese le obbligazioni alimentari verso i figli nati fuori del matrimonio. In particolare comprende anche le decisioni rese nelle procedure di separazione, divorzio, nullità o annullamento del matrimonio e di paternità così come le conven-
RS 0.211.213.232.3
1 Dal testo originale francese (RO 2013 2289).
2012-3216 2289
Riconoscimento, esecuzione, determinazione e revisione RU 2013 delle obbligazioni alimentari. MoU con il Governo della Provincia della Columbia Britannica
zioni approvate dalle autorità competenti e che sono esecutorie in virtù del rispettivo diritto. Il presente MoU è tuttavia limitato alle parti della decisione, della transazione o della convenzione che concernono le obbligazioni alimentari nei confronti dei figli o del coniuge. 5. Anche un’istituzione pubblica può chiedere il riconoscimento e l’esecuzione di una decisione in materia di obbligazioni alimentari, a condizione che il diritto al quale soggiace lo preveda.
6. Se una decisione in materia di obbligazioni alimentari prevede il pagamento
periodico di alimenti, si presume che l’esecuzione sia richiesta anche per il paga- mento degli arretrati e dei pagamenti futuri.
La Svizzera quale «Stato richiedente» e la Columbia Britannica quale «Stato richiesto» 7. La Svizzera può richiedere che la Columbia Britannica prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione o una convenzione esecutoria in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Svizzera sia registrata ed eseguita in Columbia Britannica, conformemente alle leggi e procedure della Columbia Britannica più favorevoli in materia di registrazione ed esecuzione delle obbliga- zioni alimentari straniere. 8. La Svizzera può inoltre chiedere alla Columbia Britannica di avviare una proce- dura intesa sia a pronunciare, in Columbia Britannica, una decisione in materia di obbligazioni alimentari in favore della persona residente abitualmente in Svizzera che ha diritto agli alimenti o di un’istituzione pubblica ai sensi del paragrafo 5, sia a modificare una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, conformemente all’Interjurisdictional Support Orders Act della Columbia Britan- nica concernente la determinazione e la revisione delle obbligazioni alimentari tra diverse giurisdizioni, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda abitual- mente in Columbia Britannica. 9. La Svizzera fornisce su richiesta alla Columbia Britannica tutti i documenti e tutte le decisioni necessarie nell’ambito di una delle procedure ai sensi del presente MoU, tradotti in lingua inglese senza spese per la Columbia Britannica. Questa disposizione non influisce sulle regole svizzere relative all’assistenza giudiziaria internazionale.
La Columbia Britannica quale «Stato richiedente» e la Svizzera quale «Stato richiesto» 10. La Columbia Britannica può chiedere che la Svizzera prenda le misure legali e procedurali necessarie affinché una decisione o una convenzione esecutoria in materia di obbligazioni alimentari pronunciata in Columbia Britannica sia ricono-
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sciuta ed eseguita in Svizzera, conformemente alle leggi e procedure svizzere più favorevoli in materia di riconoscimento ed esecuzione delle obbligazioni alimentari straniere. 11. La Columbia Britannica può inoltre chiedere alla Svizzera di prestare assistenza amministrativa secondo le disposizioni della Convenzione di New York del 20 giugno 19562 sull’esazione delle prestazioni alimentari all’estero per consentire a una persona residente abitualmente in Columbia Britannica che ha diritto agli ali- menti d’avviare una procedura intesa sia a determinare, in Svizzera, una transazione esecutoria o una decisione in materia di obbligazioni alimentari sia a modificare una decisione o una convenzione in materia di obbligazioni alimentari, giusta le norme svizzere relative alla determinazione del foro e del diritto applicabile, a condizione che l’altra parte alla procedura risieda abitualmente in Svizzera. 12. La Columbia Britannica fornisce su richiesta alla Svizzera tutti i documenti e tutte le decisioni necessarie nell’ambito di una delle procedure ai sensi del presente MoU, tradotti in lingua tedesca, francese o italiana, secondo necessità, senza spese per la Svizzera. Questa disposizione non influisce sulle regole della Columbia Bri- tannica relative all’assistenza giudiziaria internazionale.
Disposizioni comuni
13. Nessuna rimunerazione può essere percepita dalle autorità speditrici e dalle
istituzioni intermediarie per i servizi resi conformemente alle disposizioni del pre- sente MoU.
14. In quanto Stati richiesti, la Svizzera e la Columbia Britannica agevolano
l’accesso all’assistenza giudiziaria, in virtù della loro legislazione, alla persona residente abitualmente nello Stato richiedente la quale auspica far determinare, modificare o eseguire un’obbligazione alimentare nella rispettiva giurisdizione. Se l’accesso alle prestazioni d’assistenza giudiziaria dipende da una valutazione della situazione finanziaria della persona in questione, lo Stato richiesto informa lo Stato richiedente riguardo alla procedura appropriata e ai documenti da presentare per tale valutazione. Una volta ricevuta la richiesta, lo Stato richiesto informa lo Stato ri- chiedente circa la prosecuzione della procedura. 15. Le autorità della Svizzera e della Columbia Britannica cooperano al fine di far applicare le clausole d’indicizzazione contenute nelle decisioni in materia di obbli- gazioni alimentari da esse riconosciute ed eseguite. 16. I firmatari convengono di impiegare al meglio i loro sforzi e le loro risorse per localizzare ai fini del presente MoU i debitori aventi la loro residenza abituale nelle loro giurisdizioni.
2 RS 0.274.15
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Autorità competenti 17. Le autorità competenti per eseguire le obbligazioni di cooperazione del presente MoU e per trattare le reciproche richieste in qualità di istituzioni intermediarie e di autorità speditrici sono: – per la Svizzera: l’Ufficio federale di giustizia; – per la Columbia Britannica: il Ministero di Giustizia. Qualsiasi cambiamento relativo alle autorità competenti è comunicato senza indugio all’altro Stato.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Memorandum of Understanding, in due esemplari, nelle lingue francese e inglese, entrambi i testi facenti parimente fede.
A Berna, Svizzera: A Victoria, Columbia Britannica: Michael Leupold Christopher Beresford Direttore dell’Ufficio federale di giustizia Executive Director 30 aprile 2013 5 giugno 2013