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AS 2013 3027

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

Ordinanza del DFF sulla compensazione degli effetti della progressione a freddo per le persone fisiche in materia di imposta federale diretta (Ordinanza sulla progressione a freddo, OPFr)

del 2 settembre 2013

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF), visto l’articolo 39 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 19901 sull’imposta federale diretta (LIFD), ordina:

Art. 1 La presente ordinanza disciplina l’adeguamento delle tariffe e delle deduzioni dell’imposta sul reddito delle persone fisiche all’indice nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 2 Tariffe

1 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 1 LIFD si applica la seguente

tariffa: Franchi

fino a 14 500 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 0.77 per 31 600 franchi di reddito 131.65 e per 100 franchi di reddito in più 0.88 in più per 41 400 franchi di reddito 217.90 e per 100 franchi di reddito in più 2.64 in più per 55 200 franchi di reddito 582.20 e per 100 franchi di reddito in più 2.97 in più per 72 500 franchi di reddito 1096.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.94 in più per 78 100 franchi di reddito 1428.60 e per 100 franchi di reddito in più 6.60 in più per 103 600 franchi di reddito 3111.60 e per 100 franchi di reddito in più 8.80 in più

RS 642.119.2 1 RS 642.11

2013-1568 3027

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2013

Franchi

per 134 600 franchi di reddito 5839.60 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 176 000 franchi di reddito 10 393.60 e per 100 franchi di reddito in più 13.20 in più per 755 200 franchi di reddito 86 848.00

11.50 in più.

2 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2 LIFD si applica la seguente

tariffa: Franchi

fino a 28 300 franchi di reddito 0.00 e per 100 franchi di reddito in più 1.00 per 50 900 franchi di reddito 226.00 e per 100 franchi di reddito in più 2.00 in più per 58 400 franchi di reddito 376.00 e per 100 franchi di reddito in più 3.00 in più per 75 300 franchi di reddito 883.00 e per 100 franchi di reddito in più 4.00 in più per 90 300 franchi di reddito 1483.00 e per 100 franchi di reddito in più 5.00 in più per 103 400 franchi di reddito 2138.00 e per 100 franchi di reddito in più 6.00 in più per 114 700 franchi di reddito 2816.00 e per 100 franchi di reddito in più 7.00 in più per 124 200 franchi di reddito 3481.00 e per 100 franchi di reddito in più 8.00 in più per 131 700 franchi di reddito 4081.00 e per 100 franchi di reddito in più 9.00 in più per 137 300 franchi di reddito 4585.00 e per 100 franchi di reddito in più 10.00 in più per 141 200 franchi di reddito 4975.00 e per 100 franchi di reddito in più 11.00 in più per 143 100 franchi di reddito 5184.00 e per 100 franchi di reddito in più 12.00 in più per 145 000 franchi di reddito 5412.00 e per 100 franchi di reddito in più 13.00 in più per 895 800 franchi di reddito 103 016.00 per 895 900 franchi di reddito 103 028.50 e per 100 franchi di reddito in più 11.50 in più

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2013

3 Per le persone secondo l’articolo 36 capoverso 2bis LIFD vale la seguente tariffa:

il capoverso 2 si applica per analogia ai coniugi viventi in comunione domestica, nonché ai contribuenti vedovi, separati legalmente o di fatto, divorziati e celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose al cui sostentamento provvedono in modo essenziale. L’ammontare dell’imposta calcolato in questo modo è ridotto di 251 franchi per ogni figlio e ogni persona bisognosa.

Art. 3 Deduzioni generali

1 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 2 primo periodo LIFD è calcolata

come segue: se i coniugi vivono in comunione domestica e ambedue esercitano un’attività lucra- tiva, dal reddito lavorativo più basso è dedotto il 50 per cento ma almeno 8100 e al massimo 13 400 franchi.

2 La deduzione secondo l’articolo 33 capoverso 3 LIFD è calcolata come segue:

dai proventi sono dedotte le spese comprovate, ma al massimo 10 100 franchi, per la cura prestata da terzi a ogni figlio che non ha ancora compiuto i 14 anni e vive in comunione domestica con il contribuente che provvede al suo sostentamento, sem- pre che queste spese abbiano un nesso causale diretto con l’attività lucrativa, la formazione o l’incapacità d’esercitare attività lucrativa del contribuente.

Art. 4 Deduzioni sociali Le deduzioni sociali secondo l’articolo 35 capoverso 1 lettere a e b LIFD ammon- tano: a. per ogni figlio minorenne, a tirocinio o agli studi, al cui sostentamento il contribuente provvede, a 6500 franchi; se i genitori sono tassati separata- mente e se il figlio sottostà all’autorità parentale in comune e non sono ver- sati alimenti secondo l’articolo 33 capoverso 1 lettera c, anche la deduzione per i figli è ripartita per metà; b. per ogni persona totalmente o parzialmente incapace d’esercitare attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l’aiuto uguagli almeno l’importo della deduzione, a 6500 franchi; questa deduzione non è ammessa per il coniuge e per i figli per i quali è già accordata la dedu- zione giusta la lettera a;

Art. 5 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate:

1. l’ordinanza del 28 settembre 20102 sulla progressione a freddo;

2. l’ordinanza del 22 settembre 20113 sulla progressione a freddo.

2 RU 2010 4483 3 RU 2011 4503

Ordinanza sulla progressione a freddo RU 2013

Art. 6 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2 settembre 2013 Dipartimento federale delle finanze: Eveline Widmer-Schlumpf

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