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AS 2013 3261

Regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste

Regolamento sugli emolumenti della Commissione delle poste

del 26 agosto 2013 Approvato dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni il 19 settembre 2013

La Commissione delle poste (PostCom), visto l’articolo 77 capoverso 3 dell’ordinanza del 29 agosto 20121 sulle poste (OPO), decreta:

Art. 1 Oggetto

1 Il presente regolamento disciplina:

a. gli emolumenti per le decisioni e le prestazioni rese dalla PostCom e dal segretariato specializzato della PostCom; b. la tassa di procedura ed emolumento per l’esame del caso da parte dell’organo di conciliazione secondo l’articolo 71 OPO. 2 Per il rimanente si applicano le disposizioni dell’ordinanza generale dell’8 settem- bre 20042 sugli emolumenti.

Art. 2 Principi 1 La PostCom fissa l’emolumento caso per caso secondo le aliquote determinanti di cui all’articolo 3. Nel fare ciò, tiene conto delle circostanze concrete e del principio della proporzionalità.

2 La PostCom può adeguare le aliquote degli emolumenti, per l’inizio dell’anno

successivo, all’indice nazionale dei prezzi al consumo senza l’approvazione del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni, sempre che, dall’entrata in vigore del presente regolamento o dall’ultimo adeguamento, l’aumento dell’indice sia almeno pari al 5 per cento.

Art. 3 Aliquote degli emolumenti L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta: a. per i collaboratori amministrativi del segretariato specializ- fr. 105.– zato a: b. per i collaboratori specializzati del segretariato specializzato fr. 180.– a:

RS 783.018

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c. per il responsabile del segretariato specializzato a: fr. 200.– d. per i membri della commissione a: fr. 250.–

Art. 4 Prestazioni della PostCom soggette a emolumento

1 La PostCom riscuote emolumenti, in particolare per:

a. la registrazione della notifica dei fornitori e la verifica a seconda del delle prove necessarie a tal fine: tempo impiegato b. le prestazioni e le decisioni relative all’accesso agli a seconda del impianti di caselle postali: tempo impiegato c. le prestazioni e le decisioni relative allo scambio di a seconda del dati: tempo impiegato d. le prestazioni e le decisioni relative alla vigilanza a seconda del sulla fornitura del servizio universale nel settore dei tempo impiegato servizi postali: e. le attività che rientrano nel suo ambito di vigilanza a seconda del secondo l’articolo 24 della legge del 17 dicembre tempo impiegato

20103 sulle poste e che possono essere attribuite a un

determinato fornitore: f. le sanzioni amministrative secondo l’articolo 25 della a seconda del legge 17 dicembre 2010 sulle poste: tempo impiegato g. le decisioni relative alle controversie concernenti fr. 200.– l’ubicazione delle cassette delle lettere: h. le decisioni relative alle controversie concernenti la fr. 200.– distribuzione a domicilio: i. le decisioni relative alle fatture non pagate o contro- a seconda del verse dell’organo di conciliazione: tempo impiegato

2 In tutti gli altri casi riscuote l'emolumento a seconda del tempo impiegato.

Art. 5 Prestazioni dell’organo di conciliazione soggette a emolumento

1 L’emolumento per l’esame del caso secondo l’articolo 71 capoverso 1 OPO

ammonta a 20 franchi. 2 La tassa di procedura secondo l’articolo 71 capoverso 2 OPO è stabilita a seconda del tempo impiegato. L’aliquota dell’emolumento per un’ora di lavoro ammonta a

250 franchi.

3 RS 783.0

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Art. 6 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2013.

26 agosto 2013 Il presidente: Il responsabile del segretariato: Hans Hollenstein Michel Noguet

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