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AS 2013 3369

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Zurigo (Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo)

Modifica del 20 agosto 2013

La Direzione del Politecnico federale di Zurigo ordina:

I L’ordinanza del 1° luglio 20081 sul dottorato del PF di Zurigo è modificata come segue:

Sostituzione di espressioni Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 2 cpv. 2 2 Il PF di Zurigo fornisce, su richiesta, informazioni in merito ai titoli di dottore conferiti.

Art. 4 cpv. 2 2 Sono professori ai sensi della presente ordinanza i professori di cui all’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del 18 settembre 20032 sul corpo professorale dei PF.

Art. 6 cpv. 2 lett. b n. 1

2 Può essere direttore di tesi:

b. un professore titolare, un libero docente del PF di Zurigo a condizione che:

1. lavori principalmente per il PF di Zurigo, per un istituto di ricerca del

settore dei PF o nell’ambito di una cattedra in comune con l’Università di Zurigo, e

Art. 7 lett. b La procedura di ammissione è suddivisa in due fasi: b. l’ammissione definitiva (art. 12).

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Ordinanza sul dottorato del PF di Zurigo RU 2013

Art. 10 cpv. 3 3 Se non superano gli esami richiesti a titolo di condizione supplementare, i candida- ti possono, con l’accordo del direttore di tesi, ripeterli entro sei mesi. Se entro tale termine non vengono proposti esami il rettore può, su proposta del direttore di tesi, concedere una proroga del termine.

Art. 11 Ex art. 12

Art. 11 cpv. 4 4 Il piano di ricerca deve essere presentato entro dodici mesi dall’ammissione prov- visoria. Le proroghe del termine devono essere approvate dal Comitato di dottorato.

Art. 12 Ex art. 13

Titolo dopo l’art. 12 Sezione 1a: Immatricolazione ed exmatricolazione

Art. 13 Immatricolazione e iscrizione 1 Una volta pervenuto il dossier di candidatura completo e dopo che il prorettore responsabile dei dottorati ha emesso un avviso favorevole sul candidato si procede alla sua immatricolazione provvisoria.

2 Dopo l’ammissione provvisoria al dottorato si procede all’immatricolazione e

all’iscrizione.

Inserire gli art. 13a–13e prima del titolo della sezione 2

Art. 13a Immatricolazioni parallele 1 Non sono consentite immatricolazioni parallele a dottorati di diverse scuole uni- versitarie. Fanno eccezione le immatricolazioni temporanee nell’ambito della colla- borazione tra ricercatori o di un progetto di scambio o di mobilità. 2 L’immatricolazione parallela a un dottorato presso il PF di Zurigo e a un altro livello di studi del PF di Zurigo o di un’altra scuola universitaria deve essere notifi- cata al direttore di tesi.

Art. 13b Exmatricolazione Con l’exmatricolazione si estinguono tutti i diritti acquisiti con l’immatricolazione.

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Art. 13c Exmatricolazione da parte dei dottorandi I dottorandi che vogliono abbandonare il PF di Zurigo prima di aver concluso il dottorato trasmettono al rettorato, per scritto o oralmente, una dichiarazione di exmatricolazione.

Art. 13d Exmatricolazione da parte del PF di Zurigo 1 I candidati che hanno concluso con successo il dottorato sono exmatricolati auto- maticamente.

2 I dottorandi vengono inoltre exmatricolati se:

a. sono stati ammessi al dottorato fornendo indicazioni inesatte o incomplete; b. non si iscrivono al semestre; c. non rispettano i termini di pagamento della tassa d’iscrizione, dei contributi obbligatori per semestre e di eventuali altre tasse; d. non rispettano il termine per l’esame di dottorato di cui all’articolo 27 capo- verso 4; e. non hanno trovato un nuovo direttore per la tesi di dottorato ai sensi dell’articolo 20 capoverso 2; o f. sono oggetto di un provvedimento disciplinare secondo il regolamento disci- plinare del 2 novembre 20043 del PF di Zurigo.

Art. 13e Riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo In caso di riammissione al dottorato presso il PF di Zurigo si applica la procedura di ammissione ordinaria secondo gli articoli 5–12.

Art. 15 cpv. 2 2 Su proposta del direttore di tesi, il Comitato di dottorato designa un correlatore e ne informa il rettore. La designazione deve essere effettuata entro tre anni dall’ammissione provvisoria. Il Comitato di dottorato può, autonomamente o su proposta del direttore di tesi, designare anche altri correlatori durante la procedura per il conseguimento del dottorato.

Art. 16 cpv. 1 1 Di norma, la tesi deve essere svolta nel PF di Zurigo o in un altro istituto del set- tore dei PF.

Art. 20 cpv. 2 2 Se gli sforzi del dipartimento restano vani, il dottorando ha la possibilità di reperire autonomamente un nuovo direttore di tesi entro un termine massimo di sei mesi.

3 RS 414.138.1

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Art. 22 Scopo 1 I dottorandi hanno il diritto e l’obbligo di perfezionarsi nell’ambito degli studi di dottorato.

2 Gli obiettivi degli studi di dottorato sono:

a. l’acquisizione di conoscenze e competenze nel campo in cui è svolta la tesi di dottorato, in campi affini e in campi interdisciplinari; b. l’integrazione nella comunità scientifica.

Art. 23 Forma

1 Gli studi di dottorato si svolgono:

a. nel quadro di un programma allestito individualmente; o b. all’interno di un programma di dottorato stabilito dal dipartimento. 2 I dottorandi allestiscono il programma degli studi di dottorato dopo aver consultato il direttore di tesi. 3 I dipartimenti emanano le disposizioni dettagliate applicabili agli studi di dottorato individuali e ai programmi di dottorato. Le disposizioni dettagliate devono essere approvate dalla Direzione. 4 Se la tesi di dottorato è svolta al di fuori del settore dei PF, il dipartimento fissa, su proposta del direttore di tesi, i requisiti per gli studi di dottorato.

Art. 24 Prestazioni

1 Gli studi di dottorato sono espressi in punti di credito.

2 Un punto di credito corrisponde a una prestazione di 25–30 ore di lavoro.

Art. 25 Requisiti 1 I dottorandi devono dimostrare di aver conseguito almeno dodici punti di credito.

2 I dottorandi devono conseguire almeno un terzo dei punti di credito richiesti in campi diversi da quello della ricerca.

Art. 25a Prestazioni computabili 1 Il credito è accordato soltanto se può essere documentata una prestazione propria.

2 La partecipazione attiva in seno ad organi o gruppi di lavoro del PF di Zurigo può essere computata sotto forma di punti di credito. 3 Per gli esami che devono essere sostenuti per l’ammissione al dottorato non pos- sono essere computati punti di credito.

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Art. 27 cpv. 4 4 L’esame si svolge entro sei anni dall’ammissione provvisoria. In casi eccezionali il rettore può, su richiesta del dipartimento, accordare una proroga.

Art. 28a Carattere confidenziale dei pareri

1 I pareri di cui all’articolo 28 capoverso 1 sono confidenziali.

2 Hanno il diritto di consultare i pareri:

a. i membri della Commissione esaminatrice; b. i membri di altri organi incaricati di valutare la tesi di dottorato. 3 I dottorandi non hanno il diritto di consultare i pareri riguardanti la propria tesi.

Art. 29 cpv. 2 2 In caso sia stata respinta, la tesi può essere rielaborata una volta. La Commissione esaminatrice fissa il termine entro il quale deve essere presentata la nuova versione e informa per scritto il dottorando sul seguito della procedura.

Art. 30 Conferimento del diploma di dottore In base al rapporto della Commissione esaminatrice, la Conferenza del dipartimento in cui il candidato è immatricolato decide di accordare o di negare il diploma di dottore.

Art. 31 cpv. 1

1 Il diploma di dottore riporta:

a. il nome del diplomato; b. il titolo di dottore; c. il titolo della tesi di dottorato; d. la data dell’esame di dottorato; e. la data a partire dalla quale si ha il diritto di portare il titolo di dottore; f. le firme del rettore e del direttore di dipartimento in carica nella data a parti- re dalla quale si ha il diritto di portare il titolo di dottore; g. il sigillo del PF di Zurigo.

Art. 32 Concerne soltanto il testo tedesco

Art. 34 cpv. 2 e 5 2 La tesi può essere pubblicata integralmente soltanto dopo che è stata approvata dalla Conferenza del dipartimento.

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5 Con la consegna della versione elettronica è conferito al PF di Zurigo il diritto di rendere accessibile la tesi al pubblico e di adottare misure di archiviazione. Sono fatti salvi gli interessi sensibili delle persone coinvolte, in particolare in caso di domande di brevetto o di proseguimento degli studi presso istituti di promozione della ricerca, e i diritti contrapposti di terzi.

Art. 36 cpv. 1 lett. b

1 Il PF di Zurigo conferisce il dottorato onorario se:

b. la richiesta viene approvata dalla maggioranza dei membri aventi diritto di voto della Conferenza dei direttori di dipartimento;

Art. 40 Disposizioni transitorie 1 Al momento dell’iscrizione all’esame di dottorato i dottorandi immatricolati prima del 1° gennaio 2003 devono dichiarare se desiderano ricevere il titolo di dottore ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 oppure secondo il diritto previgente. 2 I dottorandi immatricolati prima del 1° aprile 2001 devono aver sostenuto per la prima volta l’esame di dottorato entro il 1° novembre 2014.

3 I dottorandi immatricolati prima del 1° ottobre 1998 non devono documentare

punti di credito conseguiti con gli studi di dottorato.

Art. 40a Disposizioni transitorie della modifica del 20 agosto 2013 L’articolo 25a capoverso 3 non si applica ai dottorandi immatricolati prima del 1° novembre 2013.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° novembre 2013.

20 agosto 2013 In nome della Direzione del Politecnico federale di Zurigo: Il Presidente, Ralph Eichler Il Segretario generale, Hugo Bretscher

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