AS 2013 5497
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d'Egitto
Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d’Egitto
Modifica del 18 dicembre 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 2 febbraio 20111 che istituisce provvedimenti nei confronti di talune persone originarie della Repubblica araba d’Egitto è modificata come segue:
Art. 7 cpv. 2
2 La validità della presente ordinanza è prorogata fino al 10 febbraio 2017.
II La presente ordinanza entra in vigore l’11 febbraio 2014.
18 dicembre 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 946.231.132.1
2013-3163 5497
Provvedimenti nei confronti di talune persone originarie RU 2013 della Repubblica araba d’Egitto. O