AS 2013 555
Ordinanza sul tiro fuori del servizio
Ordinanza sul tiro fuori del servizio (Ordinanza sul tiro)
Modifica del 23 gennaio 2013
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 5 dicembre 20031 sul tiro è modificata come segue:
Art. 53a cpv. 4 4 Indicando i motivi, anche terzi che hanno accesso all’arma in prestito possono, in caso di segni o indizi giusta il capoverso 1, consegnarla a un centro logistico o a un punto di ristabilimento della Base logistica dell’esercito oppure alla polizia in vista del deposito cautelativo.
Art. 53b Ulteriori provvedimenti 1 La Base logistica dell’esercito ritira l’arma in prestito quando il suo detentore non adempie più le condizioni per conservarla. 2 Può incaricare i comandanti di circondario di ritirare l’arma in prestito. L’incarico deve essere motivato per scritto. 3 Il comandante di circondario ordina il ritiro dell’arma in prestito. Può incaricare del ritiro il corpo di polizia cantonale.
Art. 53c Restituzione e ritiro dell’arma personale in prestito Il DDPS stabilisce le condizioni per la restituzione e il ritiro dell’arma personale in prestito.
1 RS 512.31
2012-1601 555
Ordinanza sul tiro RU 2013
II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2013.
23 gennaio 2013 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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