AS 2014 1099
Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione euro-pea di libero scambio (Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Modifica del 30 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 3 cpv. 2 e 4 Abrogati
Titolo prima dell’art. 4 Sezione 2: Tipi di permessi e carte di soggiorno
Art. 4 cpv. 2 2 Salvo disposizione contraria del diritto federale, il permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS e il permesso di dimora UE/AELS valgono in tutta la Svizzera.
Art. 6, rubrica, cpv. 2, primo periodo (concerne soltanto il testo francese) nonché cpv. 3 Carte di soggiorno 3 Il rilascio e la presentazione delle carte di soggiorno per stranieri sono retti dagli articoli 71–72 OASA2.
2014-0781 1099
Introduzione della libera circolazione delle persone. O RU 2014
Art. 8 Assicurazione del permesso (art. 1 par. 1 e 27 par. 2 dell’Allegato I in combinato disposto con l’art. 10 par. 2b, 4 e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Per l’entrata in Svizzera in vista dell’esercizio di un’attività lucrativa che necessita di un permesso di dimora UE/AELS, i cittadini di Bulgaria e Romania possono chiedere l’assicurazione del permesso (art. 5 OASA3).
Art. 10, rubrica, nonché frase introduttiva Computo sui contingenti massimi (art. 10 par. 4 e 4c dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone)
Il permesso non è computato sui contingenti definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone se il cittadino della Bulgaria o della Romania:
Art. 11 Contingenti massimi L’Ufficio federale della migrazione (UFM) ripartisce i contingenti massimi definiti in applicazione dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra i cittadini di Bulgaria e Romania.
Art. 12, rubrica, nonché cpv. 1–3 Deroghe ai contingenti massimi (art. 10 par. 4 e 4c nonché 13 dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone) 1 Per i contingenti massimi per i cittadini di Bulgaria e Romania, le deroghe previste dalla LStr e dall’OASA4 si applicano per analogia. 2 I permessi di dimora UE/AELS rilasciati a cittadini di Bulgaria e Romania in virtù dell’articolo 27 paragrafo 3 lettera a dell’Allegato I dell’Accordo sulla libera circo- lazione delle persone sono eccettuati dai contingenti massimi. 3 I contingenti massimi non si applicano ai cittadini di Bulgaria e Romania che svol- gono un’attività lucrativa in qualità di dottorandi o postdottorandi presso università, scuole universitarie o scuole universitarie professionali svizzere, neanche quando cambiano posto o professione.
Art. 14 cpv. 2, secondo periodo 2 … Il permesso è rilasciato se la loro ammissione è nell’interesse dell’economia svizzera e se sono rispettati i controlli delle condizioni salariali e lavorative, nonché le condizioni in materia di qualifiche secondo l’articolo 23 LStr.
Art. 38 cpv. 6 e 7 Abrogati
3 RS 142.201 4 RS 142.201
Introduzione della libera circolazione delle persone. O RU 2014
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 2014.
30 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
Introduzione della libera circolazione delle persone. O RU 2014