AS 2014 1269
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio
Ordinanza sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche, OBCR)
del 30 aprile 2014
Il Consiglio federale svizzero, vista la legge dell’8 novembre 19341 sulle banche (LBCR) ordina:
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto (art. 56 LBCR)
La presente ordinanza disciplina segnatamente: a. le condizioni per l’autorizzazione all’esercizio di un’attività bancaria; b. le esigenze poste all’organizzazione di una banca; c. i requisiti in materia di presentazione dei conti; d. la garanzia dei depositi; e. il trasferimento e la liquidazione degli averi non rivendicati; f. la pianificazione d’emergenza delle banche di rilevanza sistemica e il miglioramento delle loro possibilità di risanamento e di liquidazione.
Art. 2 Banche (art. 1 cpv. 1 LBCR)
Sono considerate banche le imprese operanti soprattutto nel settore finanziario, in particolare quelle che: a. accettano a titolo professionale depositi del pubblico o si prestano pubblica- mente a tale scopo; oppure b. si rifinanziano in misura rilevante presso più banche non partecipanti in modo determinante al loro capitale, con lo scopo di finanziare, per proprio conto e in un modo qualsiasi, un numero indeterminato di persone o imprese con le quali non costituiscono un’unità economica.
RS 952.02 1 RS 952.0
2013–1795 1269
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Art. 3 Non banche (art. 1 cpv. 2 LBCR)
Gli enti e istituti di diritto pubblico, come pure le casse di cui siffatti enti e istituti di diritto pubblico garantiscono integralmente gli impegni, non sono considerati banche anche se accettano depositi del pubblico a titolo professionale.
Art. 4 Settore finanziario (art. 3c cpv. 1 lett. b LBCR)
1 È attivo nel settore finanziario chiunque:
a. fornisce o procura servizi finanziari, in particolare effettua per conto proprio o per conto di terzi operazioni di deposito o di credito, commercia valori mobiliari, investe capitali o gestisce patrimoni; o b. detiene partecipazioni qualificate prevalentemente in imprese attive nel set- tore finanziario (società holding). 2 L’attività delle imprese di assicurazione (settore assicurativo) è equiparata all’atti- vità nel settore finanziario sempreché la presente ordinanza o l’ordinanza del 1° giugno 20122 sui fondi propri (OFoP) non prevedano regolamentazioni derogative per queste imprese.
Art. 5 Depositi del pubblico (art. 1 cpv. 2 LBCR) 1 Sono considerati depositi del pubblico gli impegni nei confronti della clientela, eccettuati quelli di cui ai capoversi 2 e 3.
2 Non sono considerati depositi del pubblico i depositi:
a. di banche svizzere ed estere o di altre imprese sottoposte a vigilanza statale; b. di azionisti o soci che vantano una partecipazione qualificata nei confronti del debitore; c. di persone legate per motivi economici o familiari a quelle di cui alla let- tera b; d. di investitori istituzionali aventi una tesoreria professionale; e. di lavoratori attivi o pensionati, qualora i fondi siano depositati presso il datore di lavoro; o f. presso associazioni, fondazioni o società cooperative sempre che:
1. non esercitino alcuna attività nel settore finanziario,
2. abbiano scopi ideali o di mutuo soccorso e utilizzino i depositi esclusi-
vamente a tale fine,
3. la scadenza dei depositi sia di almeno sei mesi.
2 RS 952.03
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3 Non sono considerati depositi:
a. i fondi ricevuti come controprestazione in virtù di un contratto relativo al trasferimento di proprietà o alla prestazione di servizi, oppure consegnati a titolo di garanzia; b. i prestiti in obbligazioni e altri titoli emessi secondo criteri unitari e in gran- de numero o diritti aventi la medesima funzione ma non incorporati in un ti- tolo (diritti-valori), se i creditori vengono informati conformemente all’arti- colo 1156 del Codice delle obbligazioni (CO)3; c. i saldi avere su conti clienti di commercianti di valori mobiliari o metalli preziosi, di amministratori di beni o imprese simili se servono unicamente per operazioni di clienti e se su detti conti non viene versato alcun interesse; d. i fondi la cui accettazione è vincolata ad un contratto di assicurazione sulla vita, di previdenza professionale o di altre forme previdenziali riconosciute conformemente all’articolo 82 della legge federale del 25 giugno 19824 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità; e. i fondi di modico importo attribuiti a un mezzo o a un sistema di pagamento che servono unicamente per l’acquisto futuro di beni o servizi e non produ- cono interessi; f. i fondi il cui rimborso e la cui remunerazione sono garantiti da una banca (garanzia del rischio di insolvenza).
Art. 6 Carattere professionale (art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)
Agisce a titolo professionale ai sensi della LBCR chiunque accetta sul lungo periodo più di 20 depositi del pubblico oppure si presta pubblicamente ad accettarli, ma il numero dei depositi ottenuti è inferiore a 20.
Art. 7 Pubblicità (art. 1 cpv. 2, 6a cpv. 3 LBCR)
Le persone che non sono legittimate ad accettare depositi del pubblico a titolo pro- fessionale non possono fare pubblicità a tale scopo in nessuna forma.
3 RS 220 4 RS 831.40
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Capitolo 2: Autorizzazioni Sezione 1: Indicazioni su persone e titolari di partecipazioni nella domanda di autorizzazione
Art. 8 (art. 3 cpv. 2 lett. c e cbis, cpv. 5 e 6 LBCR) 1 La domanda di autorizzazione per l’apertura di una nuova banca deve contenere in particolare le seguenti indicazioni e i seguenti documenti sulle persone incaricate dell’amministrazione e della direzione giusta l’articolo 3 capoverso 2 lettera c LBCR nonché sui titolari di partecipazioni qualificate conformemente all’articolo 3 capo- verso 2 lettera cbis LBCR: a. per le persone fisiche:
1. indicazioni riguardanti nazionalità, domicilio, partecipazioni qualificate
ad altre società, procedimenti giudiziari e amministrativi pendenti,
2. un curriculum vitae firmato dalla persona interessata,
3. referenze,
4. un estratto del casellario giudiziale;
b. per le società:
1. gli statuti,
2. un estratto del registro di commercio o un’attestazione corrispondente,
3. una descrizione dell’attività, della situazione finanziaria e, all’occor-
renza, della struttura del gruppo,
4. indicazioni su procedimenti giudiziari e amministrativi conclusi o pen-
denti.
2 Le persone che detengono una partecipazione qualificata devono consegnare
all’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) una dichiarazione nella quale precisano se detengono la partecipazione per proprio conto o a titolo fiduciario per conto di terzi e se su questa partecipazione hanno concesso opzioni o diritti simili.
Sezione 2: Organizzazione
Art. 9 Campo di attività (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR) 1 La banca deve descrivere esattamente negli statuti, nel contratto di società o nei regolamenti il proprio campo di attività e l’estensione geografica dello stesso. 2 Il campo di attività e la sua estensione geografica devono essere adeguati alle possibilità finanziarie e all’organizzazione amministrativa della banca.
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Art. 10 Direzione effettiva (art. 3 cpv. 2 lett. d LBCR)
La direzione effettiva della banca deve situarsi in Svizzera. Sono fatte salve le istruzioni generali e le decisioni riguardanti la vigilanza sui gruppi, sempre che la banca faccia parte di un gruppo operante nel settore finanziario sottoposto ad un’adeguata vigilanza su base consolidata da parte delle autorità estere di vigilanza.
Art. 11 Organi (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR) 1 Se lo scopo sociale o l’importanza degli affari esige l’istituzione di un organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo, quest’ultimo deve constare di almeno 3 membri. 2 Nessun membro dell’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del controllo di una banca può far parte dell’organo al quale è affidata la direzione. 3 In casi speciali, la FINMA può autorizzare un’eccezione subordinandola a deter- minate condizioni.
Art. 12 Separazione delle funzioni e gestione dei rischi (art. 3 cpv. 2 lett. a LBCR) 1 La banca provvede ad una efficace separazione interna tra operazioni di credito, commercio, gestione patrimoniale e esecuzione delle transazioni. In singoli casi fon- dati la FINMA può autorizzare eccezioni o ordinare la separazione di ulteriori fun- zioni. 2 La banca disciplina in un regolamento o in direttive interne i principi della gestione dei rischi nonché la competenza e la procedura di autorizzazione per gli affari a rischio. Essa deve in particolare rilevare, limitare e sorvegliare i rischi di mercato, di credito, di insolvenza, di liquidazione, di liquidità e di immagine, nonché i rischi operativi e giuridici. 3 La documentazione interna della banca riguardante le decisioni e la sorveglianza relative agli affari a rischio deve essere allestita in modo tale da consentire alla società di audit di esprimere un giudizio attendibile sull’attività. 4 La banca provvede a istituire un efficace sistema di controllo interno. In particolare istituisce un organo di revisione interno indipendente dalla direzione. In singoli casi fondati la FINMA può esonerare la banca dall’obbligo di istituire un organo di revisione interno.
Art. 13 Obbligo di notifica dei titolari di partecipazioni qualificate (art. 3 cpv. 5 e 6 LBCR)
1 Entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, la banca inoltra alla FINMA un
elenco dei titolari di partecipazioni qualificate al proprio capitale. 2 L’elenco contiene indicazioni sull’identità dei titolari di partecipazioni qualificate e sulla quota detenuta il giorno di chiusura dell’esercizio, nonché eventuali cambia- menti rispetto all’anno precedente.
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3 Le indicazioni e i documenti secondo l’articolo 8 devono essere forniti inoltre per i titolari di partecipazioni qualificate che non erano stati notificati in precedenza.
Art. 14 Banchieri privati (art. 3 cpv. 3 LBCR)
I banchieri privati devono inserire nel contratto di società o in un regolamento interno le disposizioni concernenti l’organizzazione della loro banca.
Sezione 3: Esigenze in materia di capitale
Art. 15 Capitale minimo in caso di fondazione di una nuova banca (art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR)
1 Il capitale minimo ammonta a 10 milioni di franchi. Deve essere interamente
liberato.
2 Se la fondazione avviene mediante conferimenti in natura, una società di audit
abilitata verifica il valore degli attivi e la somma dei passivi.
Art. 16 Capitale minimo in caso di trasformazione (art. 3 cpv. 2 lett. b LBCR) 1 In caso di trasformazione di un’impresa in una banca, il capitale interamente libe- rato può essere inferiore a 10 milioni di franchi se i fondi propri di base di qualità primaria ai sensi dell’articolo 21 OFoP5 raggiungono questo importo, tenuto conto delle correzioni di cui agli articoli 31–40 OFoP. La FINMA decide al riguardo di caso in caso.
2 Ai conferimenti in natura si applica per analogia l’articolo 15 capoverso 2.
Art. 17 Eccezioni alle prescrizioni in materia di capitale minimo In casi particolari la FINMA può autorizzare eccezioni alle prescrizioni in materia di capitale minimo di cui agli articoli 15 e 16, segnatamente se: a. la banca è affiliata a un’organizzazione centrale che ne garantisce gli impe- gni; b. l’organizzazione centrale di cui alla lettera a e le banche affiliate soddisfano su base consolidata le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; c. la direzione dell’organizzazione centrale di cui alla lettera a può impartire alle banche affiliate istruzioni vincolanti.
5 RS 952.03
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Sezione 4: Fattispecie transfrontaliere
Art. 18 Autorizzazione suppletiva (art. 3ter LBCR)
Le domande di autorizzazione suppletiva presentate da banche sotto dominio stra- niero ai sensi dell’articolo 3ter LBCR devono contenere le indicazioni di cui all’articolo 8.
Art. 19 Reciprocità in caso di istituti sotto dominio straniero (art. 3bis cpv. 1 lett. a LBCR)
1 La reciprocità è garantita in particolare se:
a. persone con sede o domicilio in Svizzera possono aprire nello Stato estero banche, che si tratti di società indipendenti, di succursali o di agenzie; e b. le banche aperte nello Stato estero non soggiacciono, nella loro attività, a disposizioni manifestamente più restrittive di quelle applicate alle banche estere in Svizzera. 2 Nel caso di una rappresentanza permanente di una banca estera giusta l’articolo 3bis capoverso 1 LBCR, la reciprocità è garantita se le banche svizzere possono aprire nello Stato estero rappresentanze permanenti che svolgano funzioni analoghe.
Art. 20 Notifica di avvio dell’attività all’estero (art. 3 cpv. 7 LBCR) 1 La notifica che la banca deve trasmettere alla FINMA prima di avviare la propria attività all’estero deve contenere tutte le indicazioni e i documenti necessari alla valutazione dell’attività, e segnatamente: a. un piano d’attività che descriva in particolare il genere di attività previste e la struttura organizzativa; b. l’indirizzo dell’ufficio all’estero; c. il nome delle persone incaricate dell’amministrazione e della direzione; d. la società di audit; e. l’autorità di vigilanza nel Paese ospitante. 2 La banca deve pure notificare la cessazione o qualsivoglia modifica significativa della sua attività all’estero nonché il cambiamento di società di audit o di autorità di vigilanza.
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Capitolo 3: Gruppi finanziari e conglomerati finanziari
Art. 21 Unità economica e obbligo di assistenza (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR)
1 Le imprese formano un’unità economica se una delle imprese partecipa diretta-
mente o indirettamente con oltre la metà dei diritti di voto o del capitale alle altre imprese o se le domina in altro modo.
2 Un obbligo di assistenza può risultare in particolare a motivo:
a. di interrelazioni personali o finanziarie; b. dell’utilizzazione della medesima ditta; c. della presenza unitaria sul mercato; o d. di lettere di patronage.
Art. 22 Società di gruppo (art. 3c cpv. 1 lett. c LBCR)
Le società di gruppo sono imprese legate da un’unità economica o da un obbligo di assistenza.
Art. 23 Portata della vigilanza sui gruppi e sui conglomerati (art. 3e LBCR) 1 La vigilanza su di un gruppo da parte della FINMA si estende a tutte le società del gruppo finanziario attive nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1. La vigilanza sui conglomerati si estende alle società di gruppo la cui attività quali imprese di assicurazione ai sensi dell’articolo 4 capoverso 2 è equiparata all’attività nel settore finanziario. 2 La FINMA può, in casi motivati, escludere le società di gruppo del settore finan- ziario dalla vigilanza su base consolidata o dichiararne il contenuto solo parzial- mente applicabile a tali società, segnatamente se una società di gruppo non è signifi- cativa ai fini della vigilanza su base consolidata. 3 La FINMA può includere totalmente o parzialmente nella vigilanza su base conso- lidata ai sensi del capoverso 1 l’impresa del settore finanziario dominata da gruppi finanziari o da conglomerati finanziari sottoposti alla sua vigilanza e da terzi.
Art. 24 Contenuto della vigilanza su base consolidata (art. 3g LBCR)
1 Nell’ambito della vigilanza su base consolidata la FINMA verifica segnatamente
se il gruppo finanziario: a. è organizzato in maniera adeguata; b. dispone di un adeguato sistema interno di controllo; c. rileva, limita e sorveglia in maniera adeguata i rischi vincolati alla sua atti- vità;
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d. è diretto da persone che offrono la garanzia di un’attività ineccepibile; e. osserva la separazione personale tra l’organo incaricato della direzione e l’organo responsabile della direzione superiore, della vigilanza e del con- trollo ai sensi dell’articolo 11; f. osserva le prescrizioni in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi; g. dispone di liquidità adeguate; h. applica correttamente le prescrizioni sulla presentazione dei conti; i. dispone di una società di audit riconosciuta, indipendente e competente.
2 Per la vigilanza su base consolidata sui conglomerati finanziari, la FINMA può
prescindere dal capoverso 1 per tener conto delle peculiarità del settore assicurativo.
Capitolo 4: Presentazione dei conti Sezione 1: Chiusura contabile singola
Art. 25 Conto annuale (art. 6 cpv. 1 lett. a, 6b cpv. 1 e 3 LBCR) 1 La banca allestisce un conto annuale. Vi espone la propria situazione economica in modo: a. che i terzi possano farsene un’opinione fondata (chiusura singola statutaria con presentazione attendibile); oppure b. da presentare un quadro fedele, secondo il principio della rappresentazione veritiera e corretta (chiusura singola statutaria secondo il principio della rap- presentazione veritiera e corretta). 2 Nell’ambito della chiusura singola statutaria secondo il principio della rappresenta- zione veritiera e corretta non si applicano le disposizioni del CO6 riguardanti: a. l’effettuazione di ammortamenti e rettifiche di valore supplementari nonché la rinuncia allo scioglimento di ammortamenti e rettifiche di valore che non sono più giustificati (art. 960a cpv. 4 CO); b. la costituzione di accantonamenti per il risanamento di immobilizzazioni materiali e per misure volte a garantire durevolmente la prosperità dell’impresa (art. 960e cpv. 3 n. 2 e 4 CO); c. lo scioglimento di accantonamenti che non sono più giustificati (art. 960e cpv. 4 CO). 3 Il conto annuale si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell’allegato. Le banche che allestiscono una chiusura singola statutaria con presentazione attendibile sono dispensate dall’allestimento di un conto dei flussi di tesoreria.
6 RS 220
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4 L’articolo 962 capoverso 1 numero 2 CO non si applica alle società cooperative a condizione che: a la società cooperativa sia affiliata a un’organizzazione centrale che ne garan- tisce gli impegni; b. l’organizzazione centrale di cui alla lettera a allestisca e pubblichi un conto di gruppo, ai sensi degli articoli 33–41 o secondo una norma contabile inter- nazionale riconosciuta dalla FINMA, che integra tutte le società cooperative affiliate; e c. nessun titolo di partecipazione sia quotato in borsa.
5 Le persone ai sensi dell’articolo 962 capoverso 2 CO possono chiedere un conto
annuale secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera se la banca non allestisce un conto di gruppo ai sensi degli articoli 33–41 o in base a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA.
Art. 26 Fondamenti e principi (art. 6 cpv. 3, 6b cpv. 1 LBCR) 1 I fondamenti per l’allestimento del conto annuale sono i principi della continuità di esercizio (art. 958a CO7) e della correlazione temporale e materiale (art. 958b cpv. 1 CO).
2 L’allestimento del conto annuale è retto in particolare dai seguenti principi:
a. registrazione regolare delle operazioni; b. chiarezza e comprensibilità; c. completezza; d. affidabilità; e. essenzialità delle indicazioni; f. prudenza; g. continuità nella presentazione e valutazione; h. divieto della compensazione tra attivi e passivi e tra costi e ricavi; i. ottica economica.
Art. 27 Valutazione e registrazione (art. 6 cpv. 3, 6b cpv. 1 e 3 LBCR) 1 Gli attivi sono di norma iscritti a bilancio al loro costo di acquisto dedotti gli ammortamenti o le rettifiche di valore; i debiti sono iscritti al loro valore nominale. La FINMA stabilisce quali poste di bilancio possono essere iscritte in deroga. Non sono ammesse riserve di fluttuazione ai sensi dell’articolo 960b capoverso 2 CO8.
7 RS 220 8 RS 220
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2 Gli attivi, i debiti e le operazioni fuori bilancio sono di norma valutati singolar- mente, in quanto siano essenziali e non siano abitualmente valutati per gruppi a causa della loro affinità. Le partecipazioni, le immobilizzazioni materiali e i valori immateriali sono in ogni caso valutati singolarmente.
Art. 28 Articolazione minima (art. 6 cpv. 3, 6b cpv. 3 LBCR)
L’articolazione del conto annuale è retta dall’allegato 1.
Art. 29 Relazione annuale (art. 6 cpv. 1 lett. b, 6b cpv. 1 LBCR)
La relazione annuale della banca è retta dall’articolo 961c CO9.
Art. 30 Contenuto del rapporto di gestione (art. 6b cpv. 1 LBCR)
Il rapporto di gestione ai sensi dell’articolo 6 capoverso 1 LBCR contiene la relazio- ne riassuntiva dell’ufficio di revisione.
Art. 31 Chiusura intermedia (art. 6 cpv. 2, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)
1 La banca allestisce semestralmente una chiusura intermedia che si compone del
bilancio e del conto economico. La chiusura intermedia deve essere allestita secondo gli stessi fondamenti e principi applicati al conto annuale. 2 La chiusura intermedia delle banche i cui titoli di partecipazione o titoli di debito sono quotati in borsa contiene inoltre il prospetto delle variazioni del capitale pro- prio e un allegato succinto. La FINMA stabilisce il contenuto dell’allegato succinto nelle disposizioni di esecuzione.
Art. 32 Pubblicazione (art. 6a, 6b cpv. 1 e 3 LBCR) 1 Il rapporto di gestione deve essere reso accessibile al pubblico entro quattro mesi e le chiusure intermedie entro due mesi dalla data della chiusura. Devono essere messi a disposizione in forma stampata. 2 Il rapporto di gestione e le chiusure intermedie devono essere inoltrati alla FINMA. La FINMA disciplina nelle disposizioni di esecuzione il numero di esemplari, le modalità e il termine di inoltro del rapporto di gestione e delle chiusure intermedie.
3 La FINMA può prorogare i termini su richiesta della banca.
4 I banchieri privati sono esonerati dall’obbligo di pubblicazione se la loro pubblicità si riferisce unicamente all’attività di amministratori di beni o di commercianti di valori mobiliari e non comprende l’accettazione di depositi.
9 RS 220
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Sezione 2: Conto di gruppo
Art. 33 Conto di gruppo (art. 6 cpv. 1 lett. c, 6b cpv. 1 LBCR) 1 Il conto di gruppo è allestito secondo il principio della rappresentazione corretta e veritiera (art. 25 cpv. 1 lett. b) e si compone del bilancio, del conto economico, del prospetto delle variazioni del capitale proprio, del conto dei flussi di tesoreria e dell’allegato. 2 Al conto di gruppo si applicano i fondamenti e i principi dell’articolo 26. Deve inoltre essere allestito secondo il metodo del consolidamento integrale. 3 Gli attivi e i passivi sono valutati e registrati nel conto di gruppo ai sensi dell’ar- ticolo 27.
Art. 34 Obbligo di allestimento di un conto di gruppo (art. 6 cpv. 1 lett. c, 6b cpv. 1 e 2 LBCR)
1 La banca allestisce un conto di gruppo in aggiunta al suo conto annuale se:
a. controlla una o più imprese; b. può influenzare l’attività di un’impresa al punto da diventarne il principale beneficiario; o c. assume a titolo principale i rischi legati all’attività di un’altra impresa. 2 La società holding allestisce un conto di gruppo ove sia la società capogruppo di un gruppo finanziario ai sensi dell’articolo 3c LBCR.
3 La banca o la società holding controlla un’impresa se:
a. dispone direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti in seno all’organo supremo; b. ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la mag- gioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministra- zione; o c. può esercitare un’influenza dominante in altro modo rispetto alle lettere a e b.
4 La banca o la società holding non consolida un’impresa controllata se:
a. non partecipa al risultato presente o futuro dell’impresa controllata, non ne trae altri vantaggi e non assume rischi legati all’attività dell’impresa; b. beneficiari del vantaggio derivante dall’attività dell’impresa controllata sono terzi indipendenti, i quali si assumono i rischi in forma esclusiva; c. la remunerazione monetaria o non monetaria che le perviene dal rapporto con tale impresa controllata è conforme al mercato e corrisponde alla presta- zione di servizi. 5 L’allestimento del conto di gruppo non può essere delegato a un’impresa control- lata.
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Art. 35 Eccezioni all’obbligo di allestimento di un conto di gruppo (art. 6b cpv. 1–3 LBCR)
1 Non devono essere consolidate:
a. le partecipazioni a imprese non significative sotto il profilo dell’informa- zione finanziaria o della situazione di rischio; b. le partecipazioni significative, ma assunte senza intenzioni strategiche, che la banca può dimostrare di rivendere o liquidare entro 12 mesi. 2 Le partecipazioni di cui al capoverso 1 lettera b devono essere riportate nell’alle- gato al conto di gruppo. Il loro mancato consolidamento deve essere motivato. 3 Un sottogruppo incluso nel conto consolidato di una società capogruppo non deve allestire un proprio conto di gruppo se il conto consolidato della società capogruppo: a. è allestito e verificato conformemente alla presente ordinanza o a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA; e b. è accessibile al pubblico. 4 In casi motivati la FINMA può esigere l’allestimento di un conto di sottogruppo e la sua pubblicazione.
Art. 36 Agevolazioni nell’allestimento di un conto di gruppo (art. 6b cpv. 2 e 3 LBCR) 1 La banca è esonerata dall’allestimento di un conto dei flussi di tesoreria nel conto annuale e di una relazione annuale a livello di società singola se: a. allestisce un conto di gruppo ai sensi degli articoli 33–41 o in base a una norma contabile internazionale riconosciuta dalla FINMA e lo pubblica uni- tamente alla relazione annuale del gruppo; oppure b. in qualità di società consolidata ai sensi dell’articolo 34 appartiene a un gruppo finanziario sottoposto alla vigilanza della FINMA che adempie le condizioni di cui alla lettera a. 2 L’esonero ai sensi del capoverso 1 lettera b non si applica se i titoli di partecipa- zione della banca sono quotati in borsa.
3 La FINMA stabilisce nelle disposizioni di esecuzione:
a. quali indicazioni possono essere omesse nel conto annuale se viene allestito un conto di gruppo; b. in quale misura la pubblicazione di una chiusura intermedia a livello di gruppo esonera dalla pubblicazione della chiusura intermedia a livello di società singola.
4 Le persone ai sensi dell’articolo 961d capoverso 2 CO10 possono chiedere:
a. un conto annuale completo e una relazione annuale; b. la pubblicazione di una chiusura intermedia a livello di società singola.
10 RS 220
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Art. 37 Articolazione minima Nelle disposizioni di esecuzione la FINMA stabilisce le prescrizioni particolari riguardanti l’articolazione del conto di gruppo. Al riguardo, tiene conto delle parti- colarità dell’attività bancaria.
Art. 38 Relazione annuale di gruppo La relazione annuale di gruppo è retta dall’articolo 961c CO11.
Art. 39 Contenuto del rapporto di gestione (art. 6b cpv. 1 e 3 LBCR) 1 Oltre al conto annuale, alla relazione annuale e al conto di gruppo, il rapporto di gestione contiene le relazioni riassuntive dell’ufficio di revisione. 2 Se la società capogruppo è una società holding, la pubblicazione del conto annuale non è obbligatoria.
Art. 40 Chiusura intermedia (art. 6 cpv. 2, 6b cpv. 1 e 3 LBCR) 1 Le banche e le società holding che devono allestire un conto di gruppo allestiscono semestralmente una chiusura intermedia consolidata. 2 La chiusura intermedia consolidata si compone dei medesimi elementi della chiu- sura intermedia a livello di società singola ai sensi dell’articolo 31 e poggia sugli stessi fondamenti e principi applicati al conto di gruppo.
Art. 41 Pubblicazione (art. 6a cpv. 1–3, 6b cpv. 1 e 3 LBCR)
La pubblicazione del rapporto di gestione e della chiusura intermedia è retta dall’articolo 32.
Sezione 3: Disposizioni di esecuzione relative alla presentazione dei conti
Art. 42 (art. 6b cpv. 3 e 4 LBCR)
La FINMA precisa le disposizioni della presente ordinanza in materia di presenta- zione dei conti, in particolare riguardo: a. alla composizione e alla valutazione delle poste del conto annuale e del con- to di gruppo; b. alle particolarità del conto di gruppo;
11 RS 220
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c. alla pubblicazione di indicazioni non previste dalla norma contabile interna- zionale applicata dalla banca e riconosciuta dalla FINMA, ma necessarie alla valutazione della situazione economica.
Capitolo 5: Garanzia dei depositi
Art. 43 Piano di pagamento (art. 37j LBCR) 1 L’incaricato dell’inchiesta, l’incaricato del risanamento o il liquidatore del falli- mento (mandatario) nominato dalla FINMA allestisce un piano di pagamento indi- cante i crediti allibrati che sono considerati garantiti ai sensi dell’articolo 37h capo- verso 1 LBCR e non sono pagati secondo l’articolo 37b LBCR (piano di pagamento). 2 Il mandatario non è tenuto a verificare i crediti allibrati da inserire nel piano di pagamento. I crediti manifestamente ingiustificati non sono iscritti nel piano di pagamento. 3 In presenza di indizi secondo i quali la contabilità non è stata tenuta in modo regolare, il mandatario può sollecitare i depositanti a comprovare la legittimità del loro credito. La FINMA disciplina i dettagli.
Art. 44 Pagamento dei depositi garantiti (art. 37j cpv. 1 LBCR) 1 Il mandatario paga ai depositanti i depositi garantiti in base al piano di pagamento, non appena il responsabile della garanzia dei depositi gli versa l’importo ai sensi dell’articolo 37i capoverso 2 LBCR. 2 Se questo importo non è sufficiente al pagamento di tutti i crediti iscritti nel piano di pagamento, i singoli importi sono versati proporzionalmente.
Capitolo 6: Averi non rivendicati Sezione 1: Definizione
Art. 45 (art. 37l cpv. 4 LBCR) 1 Gli averi si considerano non rivendicati se durante 10 anni dall’ultimo contatto la banca non ha più potuto stabilire un contatto con il cliente, con i suoi successori legali (aventi diritto) o con una persona che ha ricevuto una procura.
2 L’ultimo contatto è quello che risulta dagli atti della banca.
3 Gli averi trasferiti a un’altra banca in vista della liquidazione di una banca si con- siderano non rivendicati già prima della scadenza dei 10 anni se la banca trasferente fornisce la prova di avere intrapreso tutti i passi necessari al ripristino del contatto con l’avente diritto.
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Sezione 2: Trasferimento
Art. 46 Contratto di trasferimento (art. 37l cpv. 2 LBCR) 1 Costituiscono elementi del contratto scritto mediante il quale gli averi non rivendi- cati sono trasferiti da una banca a un’altra banca (contratto di trasferimento): a. il nome dell’avente diritto o altre indicazioni che consentono di identificarlo; e b. l’elenco degli averi che sono attribuiti all’avente diritto e che vengono tra- sferiti. 2 La banca trasferente mette a disposizione della banca assuntrice i seguenti docu- menti: a. giustificativi relativi all’ultimo contatto avuto con l’avente diritto; b. documentazione relativa al rapporto contrattuale con l’avente diritto. 3 I costi che risultano dal trasferimento di averi non rivendicati non possono essere coperti con tali averi.
Art. 47 Obblighi della banca assuntrice (art. 3 cpv. 2 lett. a e 37l cpv. 1 LBCR)
1 La banca assuntrice deve:
a. disporre di un’organizzazione adeguata per la custodia e l’amministrazione di averi non rivendicati; e b. essere in grado in ogni momento di attribuire all’avente diritto gli averi non rivendicati che le sono stati trasferiti, sempreché le informazioni disponibili lo consentano.
2 La banca assuntrice raggruppa gli averi non rivendicati di un medesimo avente
diritto che più banche le hanno trasferito. 3 La banca che per la prima volta assume averi non rivendicati da un’altra banca lo notifica alla FINMA. 4 Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati centrale degli averi non rivendicati (banca dati), la banca assuntrice vi annota il trasferimento e vi indica la propria ditta.
Art. 48 Obbligo della banca trasferente (art. 37l cpv. 1 LBCR)
La banca trasferente rinvia alla banca assuntrice o alla banca dati le persone che avanzano pretese sugli averi trasferiti.
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Sezione 3: Pubblicazione
Art. 49 Obbligo e contenuto (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 Mediante appello pubblico le banche invitano gli aventi diritto a comunicare entro il termine di un anno (termine di comunicazione) le pretese su averi che non sono rivendicati da 50 anni.
2 La pubblicazione non è necessaria per averi non superiori a 500 franchi.
3 La pubblicazione contiene le seguenti indicazioni, sempre che siano disponibili e non vi si opponga un interesse manifesto dell’avente diritto: a. l’indirizzo al quale deve essere inoltrata la comunicazione; b. il nome, la data di nascita e la nazionalità oppure la ditta dell’avente diritto e l’ultimo domicilio o sede conosciuti in Svizzera; c. i numeri di conto o di libretto, nella misura in cui le indicazioni disponibili non appaiano sufficienti per identificare l’avente diritto.
4 La pubblicazione deve menzionare espressamente che:
a. alle condizioni di cui all’articolo 53 capoverso 3, la banca può fatturare alla persona che fa valere una pretesa i costi risultanti dalla verifica della comu- nicazione; b. le pretese si estinguono con la liquidazione degli averi.
Art. 50 Mezzo di pubblicazione (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 L’appello ai sensi dell’articolo 49 è pubblicato nel Foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC). 2 Invece della pubblicazione nel FUSC le banche possono pubblicare gli appelli su una piattaforma elettronica centrale da loro organizzata e gestita. 3 La banca pubblica l’appello anche su un altro mezzo di comunicazione se le circo- stanze del singolo caso fanno ritenere che, per rintracciare gli aventi diritto, sia opportuna la pubblicazione anche su tale mezzo.
4 Essa tiene conto al riguardo dell’ultimo domicilio, luogo di soggiorno o sede
conosciuti della persona avente diritto.
5 La pubblicazione può raggruppare più averi non rivendicati.
Art. 51 Ripetizione della pubblicazione (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
Se prima della conclusione della liquidazione (art. 57) emergono nuove informazioni sugli aventi diritto, la banca adegua l’appello e lo pubblica nuovamente. Dalla ripubblicazione decorre un nuovo termine di comunicazione della durata di un anno.
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Art. 52 Costi di pubblicazione (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 I costi della pubblicazione sono coperti con agli averi non rivendicati oggetto della pubblicazione.
2 Essi devono essere proporzionati agli averi non rivendicati.
Art. 53 Verifica delle comunicazioni (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
1 Conformemente alle disposizioni legali e contrattuali determinanti nel singolo
caso, la banca verifica la fondatezza delle pretese comunicate sugli averi non riven- dicati. 2 Se all’atto della verifica la banca constata che la pretesa è fondata, gli averi corri- spondenti non sono più considerati non rivendicati. 3 La banca può esigere dalla persona che fa valere una pretesa il rimborso dei costi risultanti dalla verifica della comunicazione se la pretesa è manifestamente infondata e la persona non può far valere alcun collegamento con gli averi rivendicati.
4 La banca documenta i risultati delle sue verifiche in maniera da garantirne la
tracciabilità.
Sezione 4: Liquidazione
Art. 54 Procedura (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
1 La banca liquida gli averi non rivendicati:
a. in assenza di una comunicazione, al più tardi due anni dopo la scadenza del termine di comunicazione; b. in presenza di una comunicazione, al più tardi due anni dopo la constata- zione dell’infondatezza delle pretese avanzate. 2 La banca offre di consegnare alla Confederazione gli averi non rivendicati che non sono realizzabili o non hanno valore di liquidazione. Essa può distruggerli se la Confederazione li rifiuta.
Art. 55 Verbale della decisione di liquidazione (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 La banca tiene un verbale della propria decisione di liquidare gli averi non rivendi- cati.
2 Il verbale contiene:
a. la documentazione della verifica ai sensi dell’articolo 53; b. un elenco degli averi da liquidare; c. indicazioni sulla procedura di liquidazione prevista.
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Art. 56 Verbale di liquidazione (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR)
1 La banca tiene un verbale di liquidazione.
2 Per ogni avere il verbale indica in particolare:
a. il genere di liquidazione; b. il ricavato della liquidazione; c. i costi di liquidazione.
Art. 57 Ricavato della liquidazione e conclusione della liquidazione (art. 37m cpv. 2–4 LBCR) 1 I costi della liquidazione sono coperti anzitutto con il ricavato della stessa.
2 Almeno una volta all’anno la banca versa il ricavato netto della liquidazione
all’Amministrazione federale delle finanze.
3 Con questo versamento la liquidazione è considerata conclusa.
4 Le pretese degli aventi diritto si estinguono con la conclusione della liquidazione. Le pretese su averi non rivendicati che non sono realizzabili si estinguono con la loro consegna alla Confederazione o con la distruzione.
5 Se dopo la liquidazione, ma prima del versamento, un avente diritto fa valere
pretese sugli averi liquidati, tali pretese vertono esclusivamente sul ricavato della liquidazione. 6 Se gli averi non rivendicati sono registrati in una banca dati, la banca vi annota la conclusione della liquidazione.
Art. 58 Conservazione degli atti (art. 37l e 37m cpv. 4 LBCR)
La banca liquidante conserva conformemente alle disposizioni legali applicabili la documentazione relativa all’assunzione e alla liquidazione degli averi nonché al versamento del ricavato della liquidazione alla Confederazione.
Art. 59 Liquidazione senza previa pubblicazione (art. 37m cpv. 1 e 4 LBCR) 1 Gli articoli 54–57 si applicano per analogia alla liquidazione di averi non rivendi- cati che possono essere liquidati senza previa pubblicazione in virtù dell’arti- colo 37m capoverso 1 secondo periodo della LBCR. 2 Il valore di siffatti averi è calcolato in funzione del valore globale degli averi non rivendicati di un medesimo avente diritto che sono allibrati, custoditi o amministrati dalla banca.
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Capitolo 7: Disposizioni speciali per le banche di rilevanza sistemica Sezione 1: Pianificazione d’emergenza
Art. 60 Piano d’emergenza (art. 8, 9 cpv. 2 lett. d e 10 cpv. 2 LBCR) 1 La banca di rilevanza sistemica garantisce che in caso di rischio d’insolvenza le sue funzioni di rilevanza sistemica secondo l’articolo 8 LBCR siano mantenute senza interruzione, indipendentemente dalle altre parti della banca. Essa prende le misure necessarie al riguardo.
2 Inun piano d’emergenza la banca descrive le misure necessarie e prova alla
FINMA di essere in grado, secondo le esperienze generali e lo stato attuale delle conoscenze, di adempiere gli obblighi di cui al capoverso 1 primo periodo. 3 Le misure del piano d’emergenza devono essere applicate a titolo preliminare in quanto sia necessario per mantenere senza interruzione le funzioni di rilevanza sistemica. La FINMA accorda alla banca un congruo termine per l’attuazione. 4 La banca di rilevanza sistemica deve aggiornare il piano d’emergenza entro la fine del secondo trimestre di ogni anno e presentarlo alla FINMA. Gli aggiornamenti devono essere presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA.
Art. 61 Verifica del piano d’emergenza (art. 10 cpv. 2 LBCR)
La FINMA verifica le misure del piano d’emergenza in merito alla loro efficacia in caso di rischio d’insolvenza della banca. Al riguardo tiene conto del grado di appli- cazione preliminare delle misure ai sensi dell’articolo 60 capoverso 3. Verifica segnatamente se: a. il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica è garantito sul piano tecnico e organizzativo, tenendo conto del tempo a disposizione, dei costi, degli ostacoli giuridici e dei mezzi necessari; b. le relazioni giuridiche ed economiche all’interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, e le relazioni simili con clienti e altri terzi non ostacolano il mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica; c. la pianificazione del capitale e della liquidità destinati a mantenere le fun- zioni di rilevanza sistemica prevede una dotazione di fondi propri e di liqui- dità sufficiente per attuare il piano d’emergenza; d. sono previsti processi adeguati per l’operabilità delle funzioni di rilevanza sistemica come pure l’infrastruttura necessaria a tale scopo ed è garantito in ogni momento l’accesso alle risorse necessarie, indipendentemente dalle par- ti della banca senza rilevanza sistemica; e. le risorse di personale necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica, comprese quelle di conduzione e di controllo, sono messe a dispo- sizione;
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f. tutti i contratti inerenti al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica all’interno del gruppo finanziario, in particolare le garanzie e i finanziamenti interni, nonché tutti i contratti simili conclusi con clienti e altri terzi, inclusi i relativi documenti d’affari, sono registrati e tale elenco è aggiornato periodi- camente; g. il piano d’emergenza è compatibile con le più importanti leggi ed esigenze in materia di vigilanza all’estero.
Art. 62 Eliminazione delle lacune e adozione di misure (art. 10 cpv. 2 LBCR) 1 Se il piano d’emergenza non soddisfa le esigenze relative alla prova di manteni- mento delle funzioni di rilevanza sistemica in caso di rischio d’insolvenza, la FINMA accorda alla banca un congruo termine per eliminare le lacune riscontrate. Al riguardo la FINMA può fornire direttive concrete. 2 Se la banca non elimina le lacune entro il termine impartito, la FINMA accorda un termine suppletivo. Se le lacune non sono eliminate entro questo secondo termine, la FINMA può in particolare ordinare le seguenti misure: a. costituzione in Svizzera di un soggetto giuridico indipendente al quale pos- sano essere trasferite le funzioni di rilevanza sistemica; b. adeguamento della struttura giuridica e operativa della banca affinché le funzioni di rilevanza sistemica possano essere separate in breve tempo; c. trasferimento dell’infrastruttura e delle prestazioni di servizio necessarie al mantenimento delle funzioni di rilevanza sistemica in una società gestita in modo centralizzato all’interno del gruppo finanziario o in un’unità esterna al gruppo finanziario.
Art. 63 Attivazione del piano d’emergenza (art. 25 e 26 LBCR)
1 Se le condizioni di cui all’articolo 25 capoverso 1 LBCR sono soddisfatte, la
FINMA può, sulla base del piano d’emergenza, ordinare le misure di protezione e di insolvenza previste dal capo undicesimo della LBCR che sono necessarie per garan- tire le funzioni di rilevanza sistemica.
2 Una banca di rilevanza sistemica non adempie le prescrizioni relative ai fondi
propri ai sensi dell’articolo 25 capoverso 1 LBCR: a. se è necessario attuare la conversione o la rinuncia al credito secondo l’arti- colo 130 capoverso 2 OFoP12; o b. nel caso dell’articolo 42 capoverso 4 OFoP.
12 RS 952.03
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Sezione 2: Miglioramento delle possibilità di risanamento e di liquidazione
Art. 64 Piano di stabilizzazione e piano di liquidazione (art. 9, 25 segg. LBCR) 1 La banca di rilevanza sistemica deve elaborare un piano di stabilizzazione («reco- very plan»). La banca vi illustra le misure con le quali intende stabilizzarsi durevol- mente in caso di crisi in modo da poter mantenere la sua attività senza interventi da parte dello Stato. Il piano di stabilizzazione necessita dell’approvazione della FINMA.
2 La FINMA elabora un piano di liquidazione («resolution plan») che indica le
modalità per realizzare il risanamento o la liquidazione della banca di rilevanza sistemica su ordine della FINMA. La banca deve fornire alla FINMA le informazio- ni necessarie al riguardo. 3 Il piano di stabilizzazione e il piano di liquidazione devono tenere conto delle norme delle autorità di vigilanza estere e delle banche centrali estere in materia di stabilizzazione, risanamento e liquidazione.
4 La banca di rilevanza sistemica presenta alla FINMA, entro la fine del secondo
trimestre di ogni anno, il piano di stabilizzazione e le informazioni necessarie al piano di liquidazione. Tali documenti vanno presentati anche qualora intervengano modifiche che comportano una rielaborazione o su richiesta della FINMA. 5 Al momento della presentazione, la banca descrive le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero secondo l’arti- colo 66 già attuate o previste.
Art. 65 Agevolazioni sulla componente progressiva di fondi propri
1 La FINMA concede agevolazioni sulla componente progressiva secondo l’arti-
colo 130 OFoP13 in quanto la banca di rilevanza sistemica migliori con grande probabilità le sue possibilità di risanamento e liquidazione in Svizzera e all’estero mediante le misure di cui all’articolo 66. Al riguardo la FINMA tiene conto del grado di applicazione delle misure in Svizzera e all’estero.
2 Il rispetto delle esigenze secondo l’articolo 9 capoverso 2 lettera d LBCR non
conferisce alcun diritto a un’agevolazione.
Art. 66 Misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione (art. 10 cpv. 3 LBCR)
Le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione della banca possono comprendere in particolare: a. miglioramenti e decentramento strutturali:
1. struttura giuridica orientata alle unità («business-aligned legal enti-
ties»),
13 RS 952.03
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2. creazione di unità di prestazioni di servizio giuridicamente autonome,
3. soppressione o attenuazione dell’obbligo di fatto di assistenza, in parti-
colare mediante la creazione di una struttura direttiva autonoma,
4. riduzione delle asimmetrie geografiche o di bilancio;
b. decentramento finanziario per limitare i rischi di contagio:
1. riduzione delle partecipazioni al capitale tra le unità giuridiche (oriz-
zontale),
2. limitazione della concessione di crediti e garanzie non garantiti
all’interno del gruppo finanziario (orizzontale),
3. creazione di una struttura volta a incentivare un finanziamento interno
al gruppo possibilmente vicino al mercato; c. decentramento operativo per la protezione dei dati e il mantenimento di im- portanti prestazioni dell’esercizio:
1. garanzia dell’accesso a e dell’utilizzazione di raccolte di dati, banche
dati e mezzi informatici,
2. separazione o trasferimento sostenibile delle funzioni essenziali,
3. accesso ai sistemi essenziali per l’esercizio dell’attività e la loro ulterio- re utilizzazione.
Capitolo 8: Disposizioni finali
Art. 67 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 17 maggio 197214 sulle banche è abrogata.
Art. 68 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato 2.
Art. 69 Disposizioni transitorie 1 Nei primi due esercizi successivi all’entrata in vigore della presente ordinanza le banche possono iscrivere globalmente tra gli attivi come posta negativa le rettifiche di valore ai sensi dell’articolo 27 capoverso 1 sotto forma di importo totale o parzia- le. La FINMA disciplina i dettagli. 2 La valutazione singola ai sensi dell’articolo 27 capoverso 2 delle partecipazioni, delle immobilizzazioni materiali e dei valori immateriali deve essere effettuata al più tardi entro il 1° gennaio 2020. Le perdite non realizzate e non registrate devono essere pubblicate nell’allegato al conto annuale.
14 RU 1972 752, 1989 1772, 1995 253, 1996 45 3094, 1997 85, 1998 16 2828, 2003 4077, 2004 2777 2875, 2005 4849, 2006 4307, 2008 1199 5363, 2009 5279, 2011 3931, 2012 5435 5441 7251
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3 In casi motivati la FINMA può concedere termini adeguati alle banche di rilevanza sistemica ai fini della prima attuazione delle misure da applicare con effetto imme- diato previste nei piani di emergenza, di stabilizzazione e di liquidazione ai sensi del capitolo 7. 4 L’allestimento e la pubblicazione della chiusura intermedia del 2015 sono consen- titi secondo il diritto anteriore, tranne quanto stabilito dall’articolo 23b capoverso 1 del diritto anteriore.
Art. 70 Entrata in vigore
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2015.
2 La FINMA può consentire l’applicazione anticipata delle nuove prescrizioni sulla presentazione dei conti conformemente al capitolo 4 per l’esercizio che inizia prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza.
30 aprile 2014 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato 1 (art. 28)
Articolazione minima del conto annuale
A. Bilancio
1. Attivi
I seguenti attivi devono figurare separatamente nel bilancio:
1.1 Liquidità
1.2 Crediti nei confronti di banche
1.3 Crediti risultanti da operazioni di finanziamento di titoli
1.4 Crediti nei confronti della clientela
1.5 Crediti ipotecari
1.6 Attività di negoziazione
1.7 Valori di sostituzione positivi di strumenti finanziari derivati
1.8 Altri strumenti finanziari con valutazione «fair value»
1.9 Immobilizzazioni finanziarie
1.10 Ratei e risconti
1.11 Partecipazioni
1.12 Immobilizzazioni materiali
1.13 Valori immateriali
1.14 Altri attivi
1.15 Capitale sociale non versato
1.16 Totale attivi
1.16.1 Totale dei crediti postergati
1.16.1.1 di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito
2. Passivi
I seguenti passivi devono figurare separatamente nel bilancio:
2.1 Impegni nei confronti di banche
2.2 Impegni risultanti da operazioni di finanziamento di titoli
2.3 Impegni risultanti da depositi della clientela
2.4 Impegni risultanti da attività di negoziazione
2.5 Valori di sostituzione negativi di strumenti finanziari derivati
2.6 Impegni da altri strumenti finanziari con valutazione «fair value»
2.7 Obbligazioni di cassa
2.8 Mutui presso centrali d’emissione di obbligazioni fondiarie e prestiti
2.9 Ratei e risconti
2.10 Altri passivi
2.11 Accantonamenti
2.12 Riserve per rischi bancari generali
2.13 Capitale sociale
2.14 Riserva legale da capitale
2.14.1 di cui riserva da apporti di capitale esenti da imposta
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2.15 Riserva legale da utili
2.16 Riserve facoltative da utili
2.17 Proprie quote del capitale (posta negativa)
2.18 Utile riportato / perdita riportata
2.19 Utile / Perdita (risultato del periodo)
2.20 Totale passivi
2.20.1 Totale degli impegni postergati
2.20.1.1 di cui con obbligo di conversione e/o rinuncia al credito
3. Operazioni fuori bilancio
3.1 Impegni eventuali
3.2 Impegni irrevocabili
3.3 Impegni di pagamento e di versamento suppletivo
3.4 Crediti di impegno
Nel bilancio o nell’allegato devono figurare anche altre poste significative. Nel bilancio devono essere indicate le cifre dell’anno precedente.
B. Conto economico Le seguenti poste devono figurare separatamente e in forma scalare nel conto eco- nomico:
1 Risultato da operazioni su interessi
1.1 Proventi da interessi e sconti
1.2 Proventi da interessi e dividendi delle attività di negoziazione
1.3 Proventi da interessi e dividendi da investimenti finanziari
1.4 Oneri per interessi
1.5 Risultato lordo da operazioni su interessi (1.1 + 1.2 + 1.3 – 1.4)
1.6 Variazioni di rettifiche di valore per rischi di perdita e perdite da opera-
zioni su interessi
1.7 Subtotale: risultato netto da operazioni su interessi (1.5 –/+ 1.6)
2 Risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di servizio
2.1 Proventi da commissioni sulle attività di negoziazione titoli e
d’investimento
2.2 Proventi da commissioni su operazioni di credito
2.3 Proventi da commissioni sulle altre prestazioni di servizio
2.4 Oneri per commissioni
2.5 Subtotale: risultato da operazioni su commissione e da prestazioni di
servizio (2.1 + 2.2 + 2.3 – 2.4)
3 Risultato da attività di negoziazione e dall’opzione «fair value»
4 Altri risultati ordinari
4.1 Risultato da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
4.2 Proventi da partecipazioni
4.3 Risultato da immobili
4.4 Altri proventi ordinari
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4.5 Altri oneri ordinari
4.6 Subtotale: altri risultati ordinari (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 – 4.5)
5 Costi d’esercizio
5.1 Costi per il personale
5.2 Altri costi d’esercizio
5.3 Subtotale: costi d’esercizio (5.1 + 5.2)
6 Rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobi-
lizzazioni materiali e valori immateriali
7 Variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore nonché perdite
8 Risultato d’esercizio (1.7 + 2.5 + 3 + 4.6 – 5.3 – 6 –/+ 7)
9 Ricavi straordinari
10 Costi straordinari
11 Variazioni di riserve per rischi bancari generali
12 Imposte
13 Utile / Perdita (risultato del periodo)
Nel bilancio o nell’allegato devono figurare anche altre poste significative. Nel conto economico devono essere indicate le cifre relative allo stesso periodo dell’anno precedente.
C. Conto dei flussi di tesoreria Il conto dei flussi di tesoreria deve indicare le cause delle variazioni di liquidità nell’anno in rassegna sulla base dell’afflusso e del deflusso di fondi. Il conto dei flussi di tesoreria deve contenere almeno i seguenti elementi: – flusso di fondi in base al risultato operativo; – flusso di fondi risultante dalle transazioni sul capitale proprio; – flusso di fondi risultante da cambiamenti nelle partecipazioni, nelle immobi- lizzazioni materiali e nei valori immateriali; – flusso di fondi risultante dall’attività bancaria.
D. Prospetto delle variazioni del capitale proprio Il prospetto delle variazioni del capitale proprio illustra in maniera tabellare per l’esercizio in esame e per ogni elemento essenziale del capitale proprio lo stato iniziale, lo stato finale, il passaggio dallo stato iniziale a quello finale, fermo restan- do che ogni variazione essenziale per la valutazione della situazione economica va esposta separatamente.
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E. Allegato L’allegato deve essere strutturato come segue: a. indicazione della ditta o del nome, come pure della forma giuridica e della sede della banca; b. principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione:
1. indicazione del tipo di chiusura e se del caso del genere di norma con-
tabile internazionale riconosciuta dalla FINMA, nonché dei principi d’iscrizione a bilancio e di valutazione delle singole poste del bilancio e delle operazioni fuori bilancio,
2. in caso di primo allestimento di una chiusura singola supplementare se-
condo il principio della rappresentazione veritiera e corretta: indicazio- ne delle modalità di determinazione dei valori dell’anno precedente e rinvio alla chiusura singola statutaria dell’anno precedente,
3. motivazione dei cambiamenti dei principi d’iscrizione a bilancio e di
valutazione nell’anno in rassegna, nonché indicazione e spiegazione delle loro ripercussioni, segnatamente sulle riserve latenti,
4. indicazioni sulla registrazione delle operazioni,
5. indicazioni sul trattamento degli interessi in sofferenza,
6. indicazioni sul trattamento delle differenze di conversione di valute e-
stere, sul metodo di conversione utilizzato e sui principali tassi di con- versione,
7. indicazioni sul trattamento del rifinanziamento delle posizioni assunte
nelle attività di negoziazione; c. spiegazioni relative alla gestione dei rischi, in particolare al trattamento del rischio di variazione dei tassi d’interesse, di altri rischi di mercato e dei ri- schi di credito; d. spiegazioni riguardanti il metodo utilizzato per identificare i rischi di insol- venza e per determinare la necessità di rettifiche di valore; e. spiegazioni relative alla valutazione delle coperture dei crediti, in particolare a criteri importanti per la determinazione del valore venale e del valore d’anticipo; f. spiegazioni riguardanti la politica aziendale in caso di ricorso a strumenti finanziari derivati, comprese le spiegazioni riguardanti l’applicazione dell’«hedge accounting»; g. spiegazioni riguardanti eventi importanti successivi alla data di chiusura del bilancio; h. motivi che hanno indotto le dimissioni anticipate dell’ufficio di revisione; i. informazioni sul bilancio:
1. suddivisione delle operazioni di finanziamento dei titoli (attivi e passi-
vi),
2. presentazione delle coperture dei crediti e delle operazioni fuori bilan-
cio, nonché dei crediti a rischio,
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3. suddivisione delle attività di negoziazione e degli altri strumenti finan-
ziari con valutazione «fair value» (attivi e passivi),
4. presentazione degli strumenti finanziari derivati (attivi e passivi),
5. suddivisione delle immobilizzazioni finanziarie,
6. presentazione delle partecipazioni,
7. indicazione delle imprese nelle quali la banca detiene direttamente o in-
direttamente una partecipazione durevole significativa,
8. presentazione delle immobilizzazioni materiali,
9. presentazione dei valori immateriali,
10. suddivisione degli altri attivi e degli altri passivi,
11. indicazione degli attivi costituiti in pegno o ceduti per garantire impe-
gni propri e degli attivi che si trovano sotto riserva di proprietà,
12. indicazione degli impegni nei confronti di propri istituti di previdenza,
nonché numero e genere degli strumenti di capitale proprio della banca detenuti da tali istituti,
13. indicazioni sulla situazione economica dei propri istituti di previdenza,
14. presentazione dei prodotti strutturati emessi,
15. presentazione dei prestiti obbligazionari in corso e dei prestiti obbliga-
toriamente convertibili in corso,
16. presentazione delle rettifiche di valore e degli accantonamenti, nonché
delle riserve per rischi bancari generali e delle loro variazioni nel corso dell’anno in rassegna,
17. presentazione del capitale sociale,
18. numero e valore dei diritti di partecipazione o delle opzioni sugli stessi
attribuiti ai membri degli organi di direzione e di amministrazione e ai collaboratori, nonché indicazioni su eventuali piani di partecipazione dei collaboratori,
19. indicazione dei crediti e degli impegni nei confronti delle parti correla-
te,
20. indicazione dei titolari di partecipazioni significative,
21. indicazioni sulle proprie quote del capitale e sulla composizione del ca-
pitale proprio,
22. indicazioni ai sensi dell’ordinanza del 20 novembre 201315 contro le re-
tribuzioni abusive nelle società anonime quotate in borsa e dell’articolo 663c capoverso 3 CO16 per le banche i cui titoli di partecipazione sono quotati,
23. presentazione della struttura delle scadenze degli strumenti finanziari,
24. presentazione degli attivi e dei passivi, suddivisi in attivi e passivi na- zionali ed esteri secondo il principio della localizzazione,
15 RS 221.331 16 RS 220
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25. suddivisione del totale degli attivi per Paesi o per gruppi di Paesi (prin-
cipio della localizzazione), 26. suddivisione del totale degli attivi per solvibilità dei gruppi di Paesi (lo- calizzazione del rischio),
27. presentazione degli attivi e dei passivi suddivisi in funzione della valute
più significative per la banca; j. informazioni sulle operazioni fuori bilancio:
28. suddivisione dei crediti e degli impegni eventuali e spiegazioni,
29. suddivisione dei crediti di impegno,
30. suddivisione delle operazioni fiduciarie,
31. suddivisione dei patrimoni gestiti e presentazione della loro evoluzione;
k. informazioni sul conto economico:
32. suddivisione del risultato da attività di negoziazione e dall’opzione
«fair-value»,
33. indicazione di un provento significativo da operazioni di rifinanziamen-
to nella posta Proventi da interessi e sconti, nonché di interessi negativi significativi,
34. suddivisione dei costi per il personale,
35. suddivisione degli altri costi d’esercizio,
36. spiegazioni riguardanti perdite significative, ricavi e costi straordinari,
nonché dissoluzioni significative di riserve latenti, di riserve per rischi bancari generali e di rettifiche di valore e accantonamenti liberati,
37. indicazione e motivazione di rivalutazioni di partecipazioni e di immo-
bilizzazioni materiali fino a concorrenza del valore di acquisto,
38. presentazione del risultato operativo, suddiviso in risultato nazionale ed
estero secondo il principio della localizzazione dell’attività,
39. presentazione delle imposte correnti e latenti e indicazione dell’aliquota
di imposta,
40. indicazioni e spiegazioni relative al risultato per ogni diritto di parteci-
pazione nel caso di banche i cui titoli di partecipazione sono quotati.
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Allegato 2 (art. 68)
Modifica di altri atti legislativi
Le ordinanze qui appresso sono modificate come segue:
1. Ordinanza del 21 novembre 201217 sulle norme contabili riconosciute
Art. 2 cpv. 1 1 Per le banche secondo la legge dell’8 novembre 1934 sulle banche e per i commer- cianti di valori mobiliari secondo la legge del 24 marzo 1995 sulle borse, le pertinen- ti prescrizioni contabili dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) equivalgono a una norma contabile riconosciuta (art. 25–42 dell’O del 30 apr. 201418 sulle banche).
2. Ordinanza del 3 dicembre 197319 concernente le tasse di bollo
Art. 25a cpv. 4 lett. b
4 Non appartengono allo stock commerciale i documenti imponibili che:
b. costituiscono partecipazioni durevoli ai sensi delle disposizioni di esecuzio- ne della FINMA fondate sull’articolo 42 dell’ordinanza del 30 aprile 201420 sulle banche;
3. Ordinanza del 22 novembre 200621 sugli investimenti collettivi
Art. 28 cpv. 1 1 Ai gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale si applicano le disposi- zioni in materia di presentazione dei conti del Codice delle obbligazioni22.
17 RS 221.432 18 RS 952.02 19 RS 641.101 20 RS 952.02 21 RS 951.311 22 RS 220
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4. Ordinanza del 1° giugno 201223 sui fondi propri
Art. 7 cpv. 2, frase introduttiva 2 Il consolidamento comprende tutte le società del gruppo attive nel settore finanzia- rio ai sensi dell’articolo 4 in combinato disposto con l’articolo 22 dell’ordinanza del 30 aprile 201424 sulle banche (OBCR), con le seguenti eccezioni:
Art. 10 cpv. 1 1 In casi particolari la FINMA può esentare integralmente o parzialmente la banca dall’adempimento delle norme in materia di fondi propri e di ripartizione dei rischi a livello di singolo istituto, segnatamente se sono adempiute le condizioni dell’articolo 17 OBCR25.
Art. 21 cpv. 1 lett. e
1 Sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria:
e. l’utile dell’esercizio corrente, previa deduzione della quota presumibile di distribuzione di utili, sempreché si sia in presenza di un conto economico completo ai sensi delle disposizioni di esecuzione della FINMA fondate sull’articolo 42 OBCR26 o ai sensi di uno standard internazionale riconosciu- to dalla FINMA e purché lo stesso sia stato sottoposto a controllo sommario secondo le prescrizioni della FINMA.
Art. 22 cpv. 2 lett. a–c 2 Le azioni privilegiate e il capitale di partecipazione sono computabili come fondi propri di base di qualità primaria se: a. adempiono le condizioni del capoverso 1; b. rispondono alla stessa stregua del capitale sociale sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria; e c. l’emittente in quanto società anonima non ha quotato in una borsa regolata le proprie azioni ordinarie.
Art. 26 cpv. 3 lett. b 3 La rinuncia a una quota dell’avanzo della liquidazione è possibile soltanto a favore di: b. un’organizzazione centrale ai sensi dell’articolo 17 OBCR27, se la banca oggetto della liquidazione appartiene a tale organizzazione centrale.
23 RS 952.03 24 RS 952.02 25 RS 952.02 26 RS 952.02 27 RS 952.02
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Art. 31a Modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di una modifica del rischio di credito della banca 1 Nel calcolo dei fondi propri di base di qualità primaria vanno neutralizzati tutti gli utili e le perdite riguardanti gli impegni propri che non sono stati realizzati a causa di modifiche del valore corrente degli impegni propri a seguito di modifiche del rischio di credito della banca. 2 Con riferimento agli impegni da derivati vanno inoltre neutralizzati tutti gli ade- guamenti di valore che risultano dal rischio di credito della banca stessa. 3 La compensazione di adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della banca non è ammessa nemmeno mediante adeguamenti di valore a motivo del rischio di credito della controparte.
Art. 35 cpv. 4 4 Il limite 3 della franchigia va stabilito in maniera tale che tenuto conto di tutti gli adeguamenti prudenziali, compresa la deduzione dell’importo superiore a tale limite secondo l’articolo 40 capoverso 1, l’importo residuo delle tre posizioni non superi il
15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria.
Art. 36 cpv. 1 1 Agli strumenti di capitale proprio detenuti da una banca in un’impresa attiva nel settore finanziario si applica l’approccio di deduzione previsto dall’articolo 37 o quello previsto dall’articolo 38 a seconda della quota percentuale di titoli di parteci- pazione detenuti direttamente o indirettamente in tale impresa, calcolati conforme- mente all’articolo 52, come pure in funzione di altre forme di investimento in tali titoli che incorporano sinteticamente il medesimo rischio (titoli detenuti).
Art. 37 cpv. 1 1 La banca che detiene una quota massima del 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un’impresa attiva nel settore finanziario deve dedurre dalle componenti proprie del capitale proprio la parte dei valori di bilancio complessivi di tutti gli strumenti di capitale proprio da essa detenu- ti in tutte le imprese attive nel settore finanziario che supera il limite 1 della franchi- gia. Tale regola si applica anche quando la banca detiene in un’impresa attiva nel settore finanziario soltanto strumenti di capitale proprio che non costituiscono fondi propri di base di qualità primaria.
Art. 38 cpv. 1 1 La banca che detiene una quota superiore al 10 per cento di titoli di partecipazione sotto forma di fondi propri di base di qualità primaria in un’impresa attiva nel settore finanziario deve trattare tutti gli strumenti di capitale proprio dei fondi propri di base supplementari e dei fondi propri complementari di tali imprese in base all’approccio di deduzione corrispondente, senza considerare il limite della franchigia.
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Art. 52 cpv. 2, frase introduttiva 2 Nel caso degli strumenti detenuti direttamente che costituiscono capitale proprio o degli strumenti attraverso i quali sono detenuti indirettamente o sinteticamente strumenti di capitale proprio, esclusi gli strumenti propri di capitale proprio, la compensazione di posizioni lunghe e corte in strumenti di capitale proprio è ammes- sa soltanto se:
Art. 68 cpv. 3 3 Alle posizioni nei confronti di banche senza rating esterno, escluse le aperture di credito autoliquidanti a breve per il finanziamento del commercio, non può essere applicato un fattore di ponderazione del rischio inferiore a quello applicato alle posizioni nei confronti dello Stato di localizzazione.
Art. 91 cpv. 1 lett. a nonché c 1 Le banche che determinano i fondi propri minimi necessari alla copertura dei rischi operativi secondo l’approccio dell’indicatore di base o secondo l’approccio standard devono calcolare a tale scopo un indicatore di ricavo per ciascuno dei tre anni prece- denti. L’indicatore di ricavo corrisponde alla somma delle seguenti posizioni del conto economico: a. il risultato lordo delle operazioni su saggi di interesse; c. il risultato delle attività di negoziazione e dell’opzione «fair-value»;
Art. 123 Posizioni complessive specifiche all’emittente Tenuto conto delle eccezioni ai sensi dell’articolo 114, le posizioni lunghe nette di ogni singolo emittente all’interno e all’esterno del portafoglio di negoziazione sono calcolate separatamente per i titoli di credito e di partecipazione ai sensi degli arti- coli 51 e 52. Gli impegni fissi di sottoscrizione di emissioni possono essere trattati conformemente all’articolo 103. Il risultato della somma delle singole posizioni lunghe corrisponde alla posizione complessiva specifica all’emittente.
Art. 131 cpv. 3 lett. c 3 Il tasso di progressione corrisponde alla somma del supplemento per la quota di mercato e di quello per le dimensioni del gruppo finanziario, dedotte le agevolazioni concesse per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario in Svizzera e all’estero. I supplementi e le agevolazioni sono calcolati come segue: c. le agevolazioni per le misure volte a migliorare le possibilità di risanamento e liquidazione del gruppo finanziario conformemente alle disposizioni degli articoli 65 e 66 OBCR28 sono stabilite dalla FINMA, previa consultazione della Banca nazionale svizzera. La FINMA si fonda al riguardo sull’efficacia di tali misure e tiene conto dell’interazione tra i diversi tipi di agevolazioni.
28 RS 952.02
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Le agevolazioni non possono essere tali da mettere in pericolo l’attuazione del piano d’emergenza.
Art. 135 Esposizione totale 1 L’esposizione totale corrisponde al denominatore dell’indice di leva finanziaria («leverage ratio») calcolato secondo gli standard minimi di Basilea. Essa poggia sui valori del rendiconto e comprende le poste in bilancio e fuori bilancio.
2 La FINMA emana disposizioni di esecuzione tecniche secondo gli standard minimi
di Basilea.
Art. 137 cpv. 1 1 Le banche che hanno ponderato le loro posizioni secondo il diritto anteriore con- formemente alle disposizioni applicabili all’approccio standard svizzero (AS-CH) possono applicare detto approccio fino al 31 dicembre 2018 per determinare le posizioni ponderate in funzione del loro rischio di credito (art. 42 cpv. 2 lett. a), eccettuate le posizioni direttamente o indirettamente garantite da pegno immobiliare su immobili d’abitazione. Per la copertura di posizioni per le quali sono necessari fondi propri possono dedurre dalle posizioni ponderate il 75 per cento delle rettifiche di valore e degli accantonamenti iscritti a bilancio, sempreché tali posizioni non siano compensate.
Art. 142 cpv. 6 6 Fino al 31 dicembre 2017 il limite 3 della franchigia (art. 35 cpv. 4) è pari al 15 per cento dei fondi propri di base di qualità primaria tenuto conto di tutti gli adegua- menti prudenziali, fatta eccezione per la deduzione dell’importo superiore al limite 3 della franchigia.
Art. 148a Disposizione transitoria della modifica del 30 aprile 2014 Le banche devono adempiere le nuove esigenze dell’articolo 135 sull’esposizione totale al più tardi il 1° gennaio 2016.
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Allegato 1 n. 3.1, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, osservazioni
Numero Impegni eventuali e impegni irrevocabili
3.1 Aperture di credito autoliquidanti a breve collegate a operazioni di commercio di merci, come crediti documentari 0,20 garantiti dalla fornitura sottostante
5.1 Impegni eventuali collegati a talune transazioni, come «performance bond», «bid bond», garanzie e aperture di credito 0,50 «stand-by» relative a operazioni determinate 5.2 «Note issuance facilities» (NIFs) e «revolving underwriting facilities» (RUFs) 0,50
6.1 Sostituti diretti di credito come p. es. garanzie generali del debito, comprese le aperture di credito «stand-by» con 1,00 funzione di garanzia finanziaria di prestiti e operazioni su titoli, e le accettazioni, comprese le girate aventi carattere di accettazioni
6.2 Altri impegni eventuali 1,00
Osservazioni:
1. Gli altri impegni eventuali (sotto il numero 6.2) comprendono in particolare:
– operazioni di pronti contro termine e vendite di titoli con possibilità di regresso, per le quali il rischio di credito permane presso la banca [§83 (ii) degli stan- dard minimi di Basilea]; – operazioni di prestito titoli o costituzione di titoli in garanzia, nonché operazioni risultanti da transazioni del tipo pronti contro termine e operazioni di presti- to di titoli [§84 degli standard minimi di Basilea]; – operazioni di acquisto di attività a termine, gli impegni di deposito a termine e le parti non pagate di azioni e titoli sottoscritti, che rappresentano impegni a utilizzo certo [§84 (i) degli standard minimi di Basilea]; 2. Nel caso in cui vi sia un obbligo a fornire un impegno su una posta fuori bilancio, le banche possono applicare il minore fra i due fattori di conversione del credito applicabili [§86 degli standard minimi di Basilea].
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Allegato 2 n. 1.2
Numero Classi di posizioni secondo l’AS-BRI in caso di applicazione di rating esterni
1.2 Confederazione Svizzera e Banca nazionale svizzera sem- – – – – – – – – 0% preché il credito sia in valuta nazionale e sia rifinanziato in tale valuta.
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5. Ordinanza del 30 novembre 201229 sulla liquidità
Art. 18 cpv. 2 lett. a
2 Tali banche comunicano alla FINMA, nell’ambito delle procedure generali di
notifica, la somma di: a. depositi iscritti alla chiusura dell’esercizio nelle poste di bilancio Impegni per depositi della clientela e obbligazioni di cassa;
6. Ordinanza del 2 dicembre 199630 sulle borse
Art. 29 cpv. 1 e 4 1 Le disposizioni dell’ordinanza 29 settembre 200631 sui fondi propri e le disposi- zioni dell’ordinanza del 30 aprile 201432 sulle banche (OBCR) sulla presentazione dei conti (art. 25–42) si applicano anche ai commercianti di valori mobiliari. 4 Per costi complessivi si intendono gli oneri iscritti, nel conto economico dell’ul- timo esercizio, nelle seguenti poste ai sensi dell’allegato 1 dell’OBCR: a costi per il personale; b. altri costi d’esercizio; c. rettifiche di valore su partecipazioni nonché ammortamenti su immobilizza- zioni materiali e valori immateriali; d. variazioni di accantonamenti e altre rettifiche di valore, nonché perdite nella misura in cui è documentata una spesa netta.
Art. 29a cpv. 1 1 L’articolo 18 dell’ordinanza del 30 novembre 201233 sulla liquidità è applicabile ai commercianti di valori mobiliari che devono garantire liquidità supplementari se- condo l’articolo 37h capoverso 3 della legge dell’8 novembre 193434 sulle banche.
29 RS 952.06 30 RS 954.11 31 RS 952.03 32 RS 952.02 33 RS 952.06 34 RS 952.0
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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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