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AS 2014 1429

Ordinanza del DFI sulle misure compensative MEDIA

Ordinanza del DFI sulle misure compensative MEDIA (Ordinanza sulle misure compensative MEDIA)

del 16 giugno 2014

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visti gli articoli 8 e 11 capoverso 1 della legge del 14 dicembre 20011 sul cinema (LCin), ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e scopo La presente ordinanza disciplina le condizioni e la procedura per la concessione di aiuti finanziari al settore cinematografico svizzero quale compensazione per la non partecipazione al programma MEDIA dell’Unione europea e in vista della reintegra- zione della Svizzera nel programma MEDIA.

Art. 2 Paesi partecipanti a MEDIA Sono considerati Paesi partecipanti a MEDIA ai sensi della presente ordinanza gli Stati che partecipano al sottoprogramma MEDIA secondo il regolamento (UE) n. 1295/20132. L’elenco dei Paesi partecipanti a MEDIA è riportato nell’allegato.

Art. 3 Relazione con l’ordinanza del DFI sulla promozione cinematografica 1 Le misure compensative MEDIA integrano gli aiuti finanziari previsti dai regimi di promozione cinematografica per gli anni 2012–2015 di cui all’allegato dell’ordi- nanza del DFI del 20 dicembre 20023 sulla promozione cinematografica (OPCin), nella misura in cui la presente ordinanza non escluda il cumulo di misure di promo- zione. 2 L’articolo 7 capoversi 5 e 6 OPCin è applicabile nella misura in cui la presente ordinanza non stabilisca altri importi massimi.

RS 443.122 1 RS 443.1 2 Regolamento (UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicem- bre 2013, che istituisce il programma Europa creativa (2014–2020) e che abroga le deci- sioni n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE, versione GU L 347 del 20.12.2013, pag. 221–237. 3 RS 443.113

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Art. 4 Strumenti di promozione L’Ufficio federale della cultura (UFC) può, nei limiti del credito approvato, autoriz- zare quali misure compensative MEDIA: a. aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di opere audiovisive con potenziale di commercializzazione europeo; b. aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la distribu- zione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registra- te, nella misura in cui questa attività non sia già sostenuta dall’UFC in virtù degli articoli 45d o 48 OPCin4 oppure tramite il fondo di sostegno al cinema del Consiglio d’Europa «EURIMAGES»5; c. aiuti finanziari della promozione cinematografica legata al successo per la distribuzione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate; d. aiuti finanziari per progetti di perfezionamento professionale a livello di SEE o internazionali; e. aiuti finanziari per l’accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere; f. aiuti finanziari per festival cinematografici che presentano film europei.

Art. 5 Sussidiarietà delle misure compensative MEDIA 1 Gli aiuti finanziari secondo la presente ordinanza sono concessi soltanto se per un progetto non possono essere ottenuti contributi del programma MEDIA. 2 Se risulta che un progetto ha diritto ai contributi del programma MEDIA o non è stata inoltrata una richiesta malgrado il progetto abbia diritto ai contributi, può essere negato il versamento degli aiuti finanziari previsti in base alla presente ordi- nanza o essere pretesa la restituzione degli importi già versati.

Art. 6 Competenza e procedura

1 La competenza di autorizzare aiuti finanziari quali misure compensative MEDIA

spetta all’UFC.

2 L’UFC può sottoporre le richieste a esperti che svolgono o hanno svolto questa

funzione per il programma MEDIA e ne conoscono i requisiti e la prassi nei diversi settori di promozione.

3 L’UFC può delegare all’associazione «MEDIA Desk Suisse» i compiti seguenti:

a. informare il settore cinematografico sulle misure compensative MEDIA; b. ricevere le richieste di aiuto finanziario e procedere al loro esame prelimi- nare;

4 RS 443.113 5 Regulation 2014–2015 – Distribution Support Programme del 19 mar. 2014, consultabile gratuitamente in Internet all’indirizzo: http://hub.coe.int/it/ > Organizzazione > Eurimages > Distribution > Regulations for the New Distribution Support Programme.

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c. organizzare le perizie; d. procedere all’esame preliminare dei rendiconti definitivi e del rispetto di altri obblighi previsti dal diritto in materia di sussidi. 4 L’estensione dei compiti, l’indennizzo, le modalità di collaborazione e il controllo statale sono oggetto di un accordo di prestazioni tra l’associazione «MEDIA Desk Suisse» e l’UFC.

5 Per il resto si applicano per analogia gli articoli 17–20 e 25–35 OPCin6.

Sezione 2: Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per lo sviluppo di opere audiovisive con potenziale europeo

Art. 7 Requisiti posti alla società richiedente Può inoltrare una richiesta di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva qualsiasi società di produzione svizzera indipendente, se: a. la sua attività principale riguarda la realizzazione di film; b. al momento dell’inoltro della richiesta esiste da almeno 12 mesi e può documentarlo; c. ha prodotto almeno un’opera che soddisfa i criteri per il sostegno allo svi- luppo di progetti di MEDIA ed è stata distribuita commercialmente nei tre anni civili precedenti l’anno in cui è inoltrata la richiesta; d. detiene la maggioranza dei diritti dell’opera per la quale chiede un sostegno.

Art. 8 Progetti che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per i progetti seguenti:

a. progetti di film per il cinema della durata minima di 60 minuti; b. progetti di film per la televisione o progetti audiovisivi per i quali è prevista una prima commercializzazione digitale (p. es. serie web) della durata mi- nima di:

1. per i film di fiction: 90 minuti,

2. per i film d’animazione: 24 minuti,

3. per i documentari creativi: 50 minuti, ma la durata dei singoli episodi di

una serie deve essere di almeno 25 minuti. 2 Le riprese possono iniziare al più presto otto mesi dopo l’inoltro della richiesta.

3 Non sono concessi aiuti finanziari per i progetti seguenti:

a. riprese dal vivo, game show, talk show e reality show televisivi;

6 RS 443.113

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b. programmi d’informazione, servizi televisivi, reportage su viaggi, natura, paesaggi e animali e «docu-soap»; c. film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discrimi- nanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin); d. progetti che dopo essere stati respinti una prima volta non sono stati rielabo- rati nei punti essenziali; e. progetti per i quali la richiesta di aiuto finanziario secondo la presente ordi- nanza è stata respinta per due volte; f. progetti per i quali l’UFC ha emanato una dichiarazione d’intenti per un con- tributo alla realizzazione e progetti nella cui realizzazione sono già stati reinvestiti accrediti della promozione cinematografica legata al successo; g. progetti per i quali l’UFC ha già respinto per due volte la richiesta di contri- buto selettivo alla realizzazione.

Art. 9 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se per un progetto cinematografico è previsto il cumulo di diversi strumenti di promozione dell’UFC, oltre al preventivo e al piano finanziario per lo sviluppo del progetto oggetto di una richiesta secondo la presente ordinanza devono essere pre- sentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 10 Spese computabili Sono computabili le spese previste per lo sviluppo di progetto per le seguenti voci di preventivo: a. acquisizione di diritti d’autore, comprese le spese già insorte e pagate nei 12 mesi precedenti l’inoltro della richiesta; b. ricerche; c. stesura della sceneggiatura (dal trattamento fino alla versione definitiva); d. spese preliminari per l’attribuzione dei posti più importanti del team e del cast; e. spese di allestimento del preventivo e del piano finanziario; f. ricerca di partner commerciali, di coproduttori e di finanziatori e relativi chiarimenti; g. allestimento del piano delle riprese; h. marketing e piano di distribuzione (chiarimento relativo ai mercati di distri- buzione e agli acquirenti, presentazione a festival); i. produzione del trattamento video oppure del film pilota; j. al massimo fino al sette per cento delle spese generali, se queste non sono già iscritte a preventivo separatamente.

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Art. 11 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella richiesta devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Qualità del progetto e potenziale di diffusione a livello europeo 50 Qualità della strategia di sviluppo 10 Qualità della strategia di diffusione e di marketing a livello europeo e internazionale 20 Esperienza, potenziale, coerenza e qualità del team artistico 10 Qualità della strategia di finanziamento e fattibilità del progetto 10 Progetti destinati a un pubblico giovane (meno di 16 anni) 10 Coproduzioni con Paesi partecipanti a MEDIA in cui si parlano 5 altre lingue

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono 70 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine d’inoltro, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 12 Quota ammessa dell’aiuto finanziario selettivo alle spese computabili

1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza può ammontare al massimo

all’80 per cento delle spese computabili. 2 Se nello sviluppo del progetto sono reinvestiti fondi supplementari della promo- zione cinematografica legata al successo secondo l’OPCin7, l’aiuto finanziario selet- tivo può ammontare al massimo al 70 per cento delle spese computabili non coperte dagli accrediti.

3 Complessivamente la quota della Confederazione può ammontare al massimo

all’80 per cento delle spese computabili. 4 I contributi già assegnati per la promozione della stesura di trattamenti e sceneg- giature secondo l’OPCin sono considerati nel calcolo della quota della Confedera- zione.

5 Alla misura compensativa MEDIA «Sviluppo di opere audiovisive con un poten-

ziale di commercializzazione europeo» si applicano i seguenti importi massimi: a. per i film d’animazione: 75 000 franchi; b. per i documentari: 31 250 franchi;

7 RS 443.113

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c. per i film di fiction:

1. preventivo di produzione fino a 1,875 milioni di franchi: 37 500 fran-

chi,

2. preventivo di produzione superiore a 1,875 milione di franchi: 62 500

franchi.

Art. 13 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione dell’opera ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento del contributo autorizzato. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il rendiconto definitivo e un breve rapporto sullo stato dei lavori e sul loro seguito.

Sezione 3: Aiuti finanziari della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate

Art. 14 Requisiti posti alla società richiedente Può inoltrare una richiesta di aiuto finanziario della promozione cinematografica selettiva per la distribuzione in Svizzera di film europei qualsiasi società di distribu- zione svizzera iscritta nel registro dei distributori che dimostra di detenere i diritti cinematografici per la Svizzera.

Art. 15 Condizioni d’ammissione dei film 1 Possono beneficiare di aiuti finanziari i film di fiction, i documentari e i film d’animazione della durata minima di 60 minuti: a. realizzati in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA; b. alla cui realizzazione hanno partecipato in misura significativa collaboratori artistici e tecnici provenienti da un Paese partecipante a MEDIA; c. terminati nei tre anni civili precedenti l’inoltro della richiesta; d. dei quali è possibile dimostrare che sono stati venduti per essere proiettati nelle sale cinematografiche di sei Paesi partecipanti a MEDIA; e. per i quali un sostegno alla distribuzione secondo la presente ordinanza è stato respinto per una volta e la cui uscita nelle sale cinematografiche è stata pertanto posticipata. 2 La partecipazione di collaboratori di cui al capoverso 1 lettera b è considerata significativa se è raggiunta oltre la metà dei punti possibili in base alla tabella seguente:

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Funzione Punti

Regia 3 Sceneggiatura 3 Musica/composizione 1 Ruolo principale 2 Secondo ruolo principale 2 Terzo ruolo principale 2 Scenografia 1 Fotografia 1 Montaggio 1 Suono 1 Luogo delle riprese 1 Laboratorio/postproduzione 1

3 Non sono concessi aiuti finanziari per:

a. film realizzati in misura preponderante da una società di produzione sviz- zera; b. film di Paesi partecipanti a MEDIA caratterizzati da una forte produzione cinematografica, quali la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia o la Spagna, e le cui spese di realizzazione sono superiori a 12,5 milioni di fran- chi; c. film la cui uscita nelle sale cinematografiche risale a oltre sei mesi prima dell’inoltro della richiesta o è prevista soltanto dopo il termine d’inoltro suc- cessivo; d. riprese dal vivo e registrazioni di eventi culturali, quali opere o concerti; e. film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discrimi- nanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin); f. film per i quali gli accrediti della promozione alla distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza o gli accrediti del programma MEDIA sono stati reinvestiti nell’attività di promozione o nell’acquisto di copie, tranne nel caso in cui si tratti di reinvestimenti sotto forma di garanzie minime o di contributi alla coproduzione; g. film la cui distribuzione è sostenuta dall’UFC in virtù degli articoli 45d o 48 OPCin8 oppure tramite il fondo di sostegno al cinema del Consiglio d’Europa «EURIMAGES»9.

8 RS 443.113 9 Regulation 2014–2015 – Distribution Support Programme del 19 mar. 2014, consultabile gratuitamente in Internet all’indirizzo: http://hub.coe.int/it/ > Organizzazione > Eurima- ges > Distribution > Regulations for the New Distribution Support Programme.

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Art. 16 Spese computabili Sono computabili le spese delle seguenti voci di preventivo: a. materiale promozionale; b. acquisto di superfici pubblicitarie; c. altre spese promozionali; d. copie; e. doppiaggio e sottotitolaggio.

Art. 17 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 I film sono suddivisi nelle categorie seguenti in base alle loro spese di realizza- zione: a. spese di realizzazione inferiori a 3 750 000 franchi: film piccoli; b. spese di realizzazione a partire da 3 750 000 franchi: film medi. 2 All’interno delle categorie dei film, i criteri di promozione sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Per ogni distribuzione 1 Per le società di distribuzione svizzere che hanno ricevuto accre- diti della promozione alla distribuzione legata al successo secon- do la presente ordinanza o del sostegno automatico alla distribu- zione del programma MEDIA 2007–201310 1 Per i film provenienti da un Paese partecipante a MEDIA, esclusi la Francia, la Germania, la Gran Bretagna, l’Italia e la Spagna 2

3 Può beneficiare di un sostegno la distribuzione di film che raggiunge otto punti.

4 È sostenuta la distribuzione dei film che raggiungono il punteggio più elevato. In entrambe le categorie è sostenuta primariamente la distribuzione di film per bambini e giovani che raggiungono il punteggio più elevato.

Art. 18 Quota ammessa dell’aiuto finanziario alle spese computabili 1 L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese compu- tabili.

10 Linee guida sul sostegno automatico alla distribuzione MEDIA 2007 (The «automatic» scheme, permanent guidelines 2011–2013, versione 3, dicembre 2012) in virtù della decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006 relativa all’attuazione di un programma di sostegno al settore audiovisivo europeo (MEDIA 2007), versione GU L 327 del 24.11.2006, scaricabili gratuitamente da Internet all’indirizzo: http://www.bak.admin.ch/film/index.html?lang=it > Produzione culturale > Cinema > Collaborazione internazionale > MEDIA.

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2 Alla misura compensativa MEDIA «Promozione selettiva della distribuzione» si

applicano i seguenti importi massimi:

Numero di schermi Importo massimo in franchi

2 6 000 3–7 10 625 8–14 17 750 15–24 27 875 25–39 42 125 oltre 40 73 875

3 Per ogni sala cinematografica è conteggiato un solo schermo.

4 Il film deve vantare almeno due proiezioni per settimana e schermo. Sono consi- derate unicamente le proiezioni a tariffa ordinaria nelle sale cinematografiche registrate. 5 Determinante per il calcolo del contributo è il numero di schermi nella settimana in cui il film è proiettato sul maggior numero di schermi. In caso di uscita in diverse regioni linguistiche della Svizzera nell’arco di dodici mesi, sono prese in considera- zione separatamente per regione le settimane in cui il film è stato proiettato sul maggior numero di schermi e in seguito addizionate.

Art. 19 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata dopo l’uscita del film nelle sale cinematografiche, a condi- zione che sia stata fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento dell’importo massimo di cui all’articolo 18. 2 Se l’uscita nelle sale cinematografiche è rimandata a una data posteriore al succes- sivo termine d’inoltro, l’aiuto finanziario previsto decade. È possibile inoltrare una nuova richiesta entro il termine d’inoltro successivo. 3 La seconda rata è versata dopo che è stato documentato il numero di proiezioni e schermi ed è stato presentato il rendiconto definitivo. 4 Se il numero effettivo di proiezioni e schermi è inferiore a quello indicato nella richiesta, l’UFC può: a. adeguare di conseguenza la seconda rata o rifiutarne il versamento; ed b. esigere il rimborso parziale o integrale della prima rata già versata.

5 È escluso l’aumento a posteriori del contributo assegnato.

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Sezione 4: Aiuti finanziari della promozione legata al successo per la distribuzione in Svizzera di film europei da parte di società di distribuzione registrate

Art. 20 Requisiti posti alla società richiedente Può inoltrare una richiesta di aiuto finanziario della promozione alla distribuzione legata al successo qualsiasi società di distribuzione svizzera iscritta nel registro dei distributori che può provare di detenere i diritti cinematografici per la Svizzera per il corrispondente periodo di commercializzazione.

Art. 21 Condizioni di ammissione dei film

1 Sono ammessi alla promozione della distribuzione legata al successo i film di

fiction, i documentari e i film di animazione della durata minima di 60 minuti: a. realizzati in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA; b. alla cui realizzazione hanno partecipato in misura significativa collaboratori artistici e tecnici provenienti da un Paese partecipante a MEDIA; c. terminati nei tre anni civili precedenti l’anno in cui sono prese in considera- zione le entrate nei cinema. 2 La quota di collaboratori di cui al capoverso 1 lettera b è considerata significativa se è raggiunta oltre la metà dei punti possibili in base alla tabella di cui all’arti- colo 15 capoverso 2.

3 Non sono ammessi alla promozione della distribuzione:

a. riprese dal vivo e registrazioni di eventi culturali, quali opere o concerti; b. film realizzati su ordinazione o a scopo pubblicitario, film con una finalità essenzialmente didattica, film che ledono la dignità umana, sono discrimi- nanti, esaltano o minimizzano la violenza o hanno un carattere pornografico (art. 16 LCin); c. film realizzati in misura preponderante da una società di produzione sviz- zera.

Art. 22 Calcolo e versamento degli accrediti 1 Gli accrediti sono calcolati per anno civile sulla base delle entrate pagate per un film ammesso nelle sale cinematografiche registrate della Svizzera. Sono determi- nanti i numeri di entrate convalidati dall’Ufficio federale di statistica. 2 Le entrate registrate nel Liechtenstein sono prese in considerazione nel calcolo di cui al capoverso 1, se sono comprovate ed è dimostrato che i diritti cinematografici per il Liechtenstein sono detenuti da un distributore svizzero.

3 Per ogni film possono essere computate al massimo 200 000 entrate.

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4 A seconda del Paese di provenienza del film sono applicate le tariffe seguenti:

Paese di provenienza Importo di base 1–25 000 entrate 25 001–100 000 entrate 100 001–200 000 per entrata (150 % dell’importo (100 % dell’importo entrate (35 % (in franchi) di base, in franchi) di base, in franchi) dell’importo di base, in franchi)

Francia, Gran Bretagna 0,56 0,84 0,56 0,20 Germania, Italia, Spagna 0,69 1,03 0,69 0,24 Altri Paesi MEDIA 0,88 1,32 0,88 0,31

5 Se l’importo complessivo di tutti gli accrediti di un anno civile eccede i mezzi a disposizione, gli accrediti sono ridotti proporzionalmente. 6 Non sono versati accrediti inferiori a 9375 franchi per società di distribuzione.

Art. 23 Possibilità di reinvestimento degli accrediti 1 Gli accrediti della promozione della distribuzione legata al successo secondo la presente ordinanza possono essere reinvestiti: a. nella coproduzione di film prodotti in misura preponderante da una società di produzione di un Paese partecipante a MEDIA; b. in opzioni sui diritti cinematografici o nell’acquisto dei diritti cinematografi- ci di film esteri di Paesi partecipanti a MEDIA (garanzie minime); c. nelle spese di promozione di film esteri di Paesi partecipanti a MEDIA. 2 È escluso il reinvestimento nella promozione di film la cui distribuzione è sostenu- ta dal programma MEDIA o dall’UFC mediante la promozione selettiva della distri- buzione secondo la presente ordinanza o secondo l’articolo 48 OPCin11.

3 Sono computabili per il reinvestimento:

a. le spese superiori a 5000 franchi pagate dopo il 1° gennaio 2014; e b. gli impegni superiori a 5000 franchi assunti dopo il 1° gennaio 2014.

11 RS 443.113

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Art. 24 Quota ammessa del reinvestimento alle spese computabili Il reinvestimento degli accrediti non può superare le seguenti quote delle spese computabili:

Genere di reinvestimento Quota ammessa in % delle spese computabili per Paese di provenienza del film

Francia, Germania, Altri Paesi Gran Bretagna Italia, Spagna partecipanti a MEDIA

Coproduzione di film europei 60 % 60 % 60 % Acquisto dei diritti di commercializza- zione (garanzia minima) prima della fine delle riprese 60 % 60 % 60 % Acquisto dei diritti di commercializza- zione (garanzia minima) dopo la fine delle riprese 40 % 50 % 60 % Promozione di film europei (spese per l’uscita nelle sale cinemato- 50 % 50 % 60 % grafiche)

Art. 25 Modalità di versamento 1 Se la richiesta di reinvestimento non perviene all’UFC entro 12 mesi dalla comuni- cazione dell’importo dell’accredito, l’accredito decade. 2 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento dell’importo reinvestito.

3 La seconda rata è versata dopo che è stato presentato il rendiconto definitivo

dell’attività sostenuta.

Sezione 5: Aiuti finanziari per progetti di perfezionamento professionale con orientamento europeo o internazionale

Art. 26 Requisiti posti all’organizzazione richiedente Può inoltrare una richiesta di aiuto finanziario per progetti di perfezionamento professionale qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; b. i cui dirigenti sono domiciliati in Svizzera; e c. che è attiva nel settore audiovisivo.

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Art. 27 Progetti che possono beneficiare di un sostegno Possono essere concessi aiuti finanziari per: a. progetti di perfezionamento professionale che si distinguono per un approc- cio interdisciplinare e contribuiscono a far sì che i cineasti partecipanti per- seguano nel loro lavoro un approccio europeo o internazionale; b. progetti di perfezionamento professionale nei settori seguenti:

1. sviluppo del pubblico, stesura di sceneggiature, marketing, distribu-

zione e commercializzazione,

2. gestione finanziaria ed economica con accento particolare sull’«agevo-

lazione dell’accesso ai finanziamenti»,

3. sviluppo di opere e loro produzione,

4. opportunità e sfide del passaggio al digitale;

c. progetti di perfezionamento professionale destinati in particolare ai seguenti gruppi professionali:

1. produttori,

2. registi,

3. autori,

4. script consultant,

5. redattori,

6. distributori,

7. gestori di sale cinematografiche,

8. distributori mondiali,

9. persone che offrono nuovi contenuti digitali,

10. cineasti d’animazione,

11. specialisti in postproduzione,

12. persone del settore giuridico o finanziario attive nel settore audiovisivo.

Art. 28 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin12, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una richiesta secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 29 Spese computabili

1 Sono computabili:

a. le spese per il personale fino al 25 per cento delle spese complessive; le spese per il personale delle istituzioni pubbliche non sono computabili; b. le spese d’esercizio;

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c. le spese per il conferimento di mandati a terzi; d. al massimo il sette per cento delle spese generali, se le spese corrispondenti non sono già iscritte a preventivo separatamente. 2 Per ogni progetto per cui è inoltrata una richiesta di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.

Art. 30 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella richiesta devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza del contenuto in funzione delle tendenze e dei bisogni dell’industria, dimensione internazionale, innovazione rispetto ad altre offerte europee, partenariati 30 Qualità del contenuto, metodologia (formato, gruppo di destinatari, know-how, efficienza dell’offerta) 40 Diffusione dei risultati, impatto (su partecipanti, progetti e imprese, sul settore audiovisivo, sull’accesso dei partecipanti alle reti e ai mercati internazionali), effetto strutturante, sostenibilità 10 Qualità del team (perizia tecnica e pedagogica internazionale) 20

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono 50 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine d’inoltro, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 31 Quota ammessa dell’aiuto finanziario alle spese computabili

1 L’aiuto finanziario secondo la presente ordinanza può ammontare al massimo al

60 per cento delle spese computabili.

2 Complessivamente, la quota della Confederazione può ammontare al massimo

all’80 per cento delle spese computabili.

Art. 32 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento del contributo autorizzato. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il rendiconto definitivo e un breve rapporto finale.

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Sezione 6: Aiuti finanziari per l’accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere

Art. 33 Requisiti posti all’organizzazione richiedente Può inoltrare una richiesta di aiuto finanziario ai fini di un accesso agevolato al mercato qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e b. i cui dirigenti sono domiciliati in Svizzera.

Art. 34 Progetti che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per progetti che contribuiscono a:

a. rendere possibili o migliorare i contatti professionali di cineasti europei; e b. rafforzare la diffusione mondiale di opere europee o la diffusione di opere internazionali in Svizzera.

2 Possono essere concessi aiuti finanziari per misure che contribuiscono a:

a. migliorare l’accesso al mercato di cineasti europei e delle loro opere entro i confini nazionali e al di fuori degli stessi; b. mettere a disposizione dei cineasti strumenti online, quali banche dati e reti di dati; oppure c. mettere a disposizione mezzi promozionali comuni che facilitano l’informa- zione sulle opere audiovisive e sulla loro diffusione. 3 Non possono essere concessi aiuti finanziari per piattaforme VOD o piattaforme di distribuzioni di film digitali.

Art. 35 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin13, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una richiesta secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

Art. 36 Spese computabili

1 Le seguenti spese possono essere computate, se insorgono al massimo 10 mesi

prima e due mesi dopo la conclusione del progetto: a. fino al 40 per cento delle spese complessive per l’organizzazione e la gestio- ne del progetto, compreso il 7 per cento per spese generali;

13 RS 443.113

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b. spese per il conferimento di mandati a terzi; c. spese d’esercizio. 2 Per ogni progetto per cui è inoltrata una richiesta di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.

Art. 37 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella richiesta devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

Criteri Punti

Rilevanza del contenuto e dimensione internazionale 20 Qualità del contenuto, metodologia (formato, gruppo di destinatari, metodo di selezione, cooperazione con altri progetti, efficienza, fattibilità) 40 Diffusione dei risultati, impatto (sul finanziamento, la diffusione e il pubblico delle opere europee), effetto strutturante, sostenibilità 30 Qualità e coerenza del team in funzione dell’attività prevista 10

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono 50 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine d’inoltro, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 38 Quota ammessa dell’aiuto finanziario alle spese computabili L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 60 per cento delle spese computa- bili.

Art. 39 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento del contributo autorizzato. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il rendiconto definitivo e un breve rapporto finale.

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Sezione 7: Aiuti finanziari per festival cinematografici che presentano film europei

Art. 40 Requisiti posti all’organizzazione richiedente Può inoltrare una richiesta di aiuto finanziario per il sostegno della programmazione e della promozione qualsiasi persona giuridica con sede in Svizzera: a. detenuta in maggioranza da persone domiciliate in Svizzera; e b. i cui dirigenti sono domiciliati in Svizzera.

Art. 41 Misure e progetti che possono beneficiare di un sostegno

1 Possono essere concessi aiuti finanziari per:

a. misure prese prima, durante o dopo un festival che contribuiscono ad attirare nuove categorie di pubblico, in particolare i giovani; b. iniziative che favoriscono l’educazione ai media e che sono organizzate in collaborazione con le scuole; c. progetti incentrati sulla diffusione di opere audiovisive provenienti da Paesi partecipanti a MEDIA con una modesta produzione cinematografica e che tengono conto della diversità geografica; d. festival la cui programmazione soddisfa i requisiti seguenti:

1. almeno il 70 per cento dei film presentati al pubblico durante il festival

o almeno 100 lungometraggi o 400 cortometraggi provengono da Paesi partecipanti a MEDIA o dalla Svizzera,

2. al massimo il 50 per cento dei film presentati al pubblico è stato realiz-

zato in misura preponderante da una società di produzione svizzera,

3. i film presentati al pubblico provengono da almeno 14 Paesi partecipan-

ti a MEDIA e dalla Svizzera.

2 Non possono essere concessi aiuti finanziari a festival:

a. dedicati a un tema specifico, quali la medicina, l’ambiente o la scienza; b. incentrati su film pubblicitari, riprese dal vivo, videoclip, videogiochi, film amatoriali, film realizzati con il cellulare o opere artistiche senza carattere narrativo.

Art. 42 Requisiti particolari in caso di cumulo di strumenti di promozione Se un progetto o un’organizzazione richiedente sono sostenuti anche mediante aiuti finanziari dell’UFC secondo l’OPCin14, oltre al preventivo e al piano finanziario per il progetto oggetto di una richiesta secondo la presente ordinanza devono essere presentati un preventivo e un piano finanziario globali.

14 RS 443.113

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Art. 43 Spese computabili

1 Le seguenti spese possono essere computate, se insorgono al massimo sei mesi

prima e quattro mesi dopo la conclusione del progetto: a. le spese di proiezione dei film (trasporto, sottotitolaggio, tasse di licenza); b. i forfait giornalieri per le spese di viaggio e di soggiorno dei cineasti che accompagnano il film; c. le spese per le versioni stampate del catalogo e del programma, comprese le spese di redazione e traduzione; d. l’imposta sul valore aggiunto dopo deduzione dell’imposta precedente; e. le spese di promozione; f. le spese per il sito Internet. 2 Per le iniziative rivolte a un pubblico giovane e nuovo sono inoltre computabili le spese per: a. la pubblicità; b. l’ideazione, la realizzazione e la traduzione di materiale pedagogico e di materiale necessario per la manifestazione; c. esperti e personale di supporto.

3 Non sono computabili:

a. le spese per il personale; b. le spese generali; c. le spese per il materiale di consumo; d. le spese di locazione; e. le spese per film che non provengono da un Paese partecipante a MEDIA e che non sono stati realizzati in misura preponderante da una società di pro- duzione svizzera; f. le spese di audit. 4 Per ogni progetto per cui è inoltrata una richiesta di aiuto finanziario deve essere presentato un preventivo separato.

Art. 44 Criteri di promozione e loro ponderazione 1 Nella richiesta devono essere menzionati i singoli criteri di promozione e fornite indicazioni in merito.

2 I criteri sono ponderati in base alla tabella seguente:

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Criteri Punti

Ampliamento dei fruitori 40 Dimensione europea della programmazione 25 Numero di spettatori, impatto sulla diffusione di film europei 30 Qualità del team 5

3 Possono beneficiare di un sostegno i progetti che raggiungono 50 punti.

4 Se i progetti che possono beneficiare di un sostegno eccedono i crediti disponibili alla scadenza del termine d’inoltro, sono sostenuti i progetti con il punteggio più elevato.

Art. 45 Quota ammessa dell’aiuto finanziario alle spese computabili 1 L’aiuto finanziario può ammontare al massimo al 50 per cento delle spese compu- tabili.

2 Alla misura compensativa MEDIA «Promozione di festival cinematografici» si

applicano gli importi massimi seguenti:

Lungometraggi

Numero di film europei Importo massimo in franchi

<40 film 33 750 40–60 film 43 750 61–80 film 51 250 81–100 film 57 500 101–120 film 68 750 121–200 film 78 750 >200 film 93 750

Cortometraggi

Numero di film europei Importo massimo in franchi

<150 film 23 750 150–250 film 31 250 >250 film 41 250

3 Ai festival che presentano sia lungometraggi che cortometraggi si applica la tabella per i lungometraggi. In questi casi quattro cortometraggi corrispondono a un lungo- metraggio.

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Art. 46 Modalità di versamento 1 La prima rata è versata quando è garantita la realizzazione del progetto ed è fornita la prova del finanziamento residuo. Essa ammonta al massimo al 60 per cento del contributo autorizzato. 2 La seconda rata è versata dopo che sono stati presentati il rendiconto definitivo e un breve rapporto finale. 3 Se le cifre effettive sono inferiori a quelle indicate nella richiesta, l’UFC può:

a. adeguare di conseguenza la seconda rata o rifiutarne il versamento; e b. esigere il rimborso parziale o integrale della prima rata già versata.

4 È escluso l’aumento a posteriori del contributo assegnato.

Sezione 8: Entrata in vigore e durata di validità

Art. 47 La presente ordinanza entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2014 con effetto sino al 31 dicembre 2015.

16 giugno 2014 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset

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Allegato (art. 2)

Paesi partecipanti a MEDIA

I seguenti Paesi partecipano al sottoprogramma MEDIA: Belgio Bosnia ed Erzegovina Bulgaria Cipro Croazia Danimarca Finlandia Francia Georgia Germania Gran Bretagna Grecia Irlanda Islanda Italia Lettonia Lituania Lussemburgo Malta Norvegia; Paesi Bassi; Polonia Portogallo Repubblica Ceca Romania Slovacchia Slovenia Spagna Svezia Ungheria

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