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AS 2014 3771

Convenzione del 19 marzo 1992 tra il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria per l'esecuzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli effetti dell'esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine

Convenzione del 19 marzo 1992 tra il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il ministro federale dell’economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d’Austria per l’esecuzione dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d’Austria concernente gli effetti dell’esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine

RS 0.748.131.916.313; RU 1992 1611

Traduzione1

I Modifica del 28 settembre 1993 Entrata in vigore il 3 dicembre 1993

1. Il punto 1.2 lettera a primo trattino è modificato come segue:

«– raggio 3300 m coordinate del centro: 47 30 31 N 09 26 48 E e»

2. Al punto 2.2 è aggiunto quanto segue:

«Se per l’ultimo movimento di volo della giornata sulla linea Vienna-Alten- rhein-Vienna è utilizzato lo spazio aereo austriaco, il livello giornaliero può essere superato a condizione che il valore in eccesso non superi quello stabi- lito per detto movimento di volo in virtù dell’ultima frase del punto 2.2.1. Tale valore deve essere compensato nei 30 giorni consecutivi che seguono il superamento (floating).»

3. Al punto 2.3 è aggiunto quanto segue:

«A condizione che lo spazio aereo austriaco non sia utilizzato, possono aver luogo 20 movimenti di volo all’anno con aerei militari a reazione dismessi la cui conservazione è di interesse storico e che utilizzano l’aerodromo di Altenrhein a scopi di manutenzione.»

4. Il punto 3.3.2 primo paragrafo è modificato come segue:

«In casi motivati, la direzione dell’aerodromo può autorizzare eccezioni per voli di trasporto passeggeri: – dal lunedì al venerdì tra le 06.00 e le 07.00, tra le 12.00 e le 13.30 e tra le 20.00 e le 22.00 (LT); – il sabato tra le 06.30 e le 08.00, tra le 12.00 e le 13.30 e tra le 20.00 e le 22.00 (LT); – la domenica tra le 07.30 e le 10.00, tra le 12.00 e le 13.30 e tra le 20.00 e le 21.00 (LT).

1 Dal testo originale tedesco (AS 2014 3771).

2014-2759 3771

Effetti dell’esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine. RU 2014 Acc. con l’Austria

Le eccezioni concesse vanno comunicate mensilmente all’Ufficio regionale del Vorarlberg.»

5. Il punto 3.3.3 è modificato come segue:

«L’aerodromo rimane chiuso a Capodanno, il Venerdì Santo, la domenica di Pasqua, la domenica di Pentecoste, il giorno del Digiuno federale e il giorno di Natale (25 dicembre), nonché, fatto salvo il punto 3.3.2, ogni giorno tra le

12.00 e le 13.30 (LT).»

II Modifica del 26 agosto 1997 Entrata in vigore il 19 settembre 1997

1. Il punto 3.3.1 è completato come segue:

«Per i voli strumentali di trasporto passeggeri (inclusi i voli di linea) l’orario d’esercizio è fissato come segue: dal lunedì al venerdì tra le 06.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 21.00, il sabato tra le 07.30 e le 12.00 e tra le 13.30 e le 20.00 (LT).»

2. Il punto 3.3.3 è modificato come segue:

«L’aerodromo rimane chiuso a Capodanno, la domenica di Pasqua, la dome- nica di Pentecoste e il giorno di Natale (25 dicembre), nonché, fatto salvo il punto 3.3.2, ogni giorno tra le 12.00 e le 13.30 (LT).»

III Modifica del 25 marzo 2010 Entrata in vigore il 9 aprile 2010

1. Il punto 1.2 lettera b è modificato come segue:

«b) un limite superiore di:

1700 m s.l.m.»

Convenzione del 19 marzo 1992 tra il Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie e il ministro federale dell'economia pubblica e dei trasporti della Repubblica d'Austria per l'esecuzione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica d'Austria concernente gli effetti dell'esercizio degli aerodromi situati in prossimità del confine | Lexipedia | Lexipedia