AS 2014 489
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein
Correzione
Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein
del 9 giugno 1978 (RU 1980 985; RS 0.725.121)
Art. 9 cpv. 2
Invece di: (2) Le merci in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e introdotte direttamente nelle dipendenze, sono trattate, dal profilo doganale, dell’imposta sulla cifra d’affari, dell’imposta sul consumo e del diritto di monopolio, da un lato e, dall’altro, per quanto concerne il sistema dell’importazione, dell’esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se fossero state tra- sportate attraverso il confine comune. La Svizzera riscuote su queste merci le tasse d’importazione secondo il diritto svizzero.
Leggasi: (2) Le merci in provenienza dalla Repubblica federale di Germania e introdotte direttamente nelle dipendenze sono trattate, dal profilo doganale, dell’imposta sul consumo e del diritto di monopolio, da un lato e, dall’altro, per quanto concerne il sistema dell’importazione, dell’esportazione e del transito, secondo le condizioni stabilite nel capoverso 6, come se fossero state trasportate attraverso il confine comune. La Svizzera riscuote su queste merci le tasse d’importazione secondo il diritto svizzero.
18 febbraio 2014 Cancelleria federale
2014-0321 489
Acc. tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica federale di Germania RU 2014 concernente il raccordo autostradale nella regione di Basilea e Weil am Rhein. Correzione