AS 2015 1603
Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Decisione ministeriale: Memorandum d'intesa sulle disposizioni relative all'amministrazione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli come stabilito nell'articolo 2 dell'Accordo sull'agricoltura
Traduzione1
Accordo del 15 aprile 19942 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio Decisione ministeriale: Memorandum d’intesa sulle disposizioni relative all’amministrazione dei contingenti tariffari per i prodotti agricoli come stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura3
Adottata il 7 dicembre 2013 Entrata in vigore per la Svizzera il 7 dicembre 2013
La Conferenza ministeriale, visto il paragrafo 1 dell’articolo IX dell’Accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, decide quanto segue:
Senza pregiudicare la conclusione globale dei negoziati del ciclo di Doha basati sul principio dell’impegno unico e sul proseguimento del processo di riforma previsto dall’articolo 20 dell’Accordo sull’agricoltura e dal Programma di Doha sullo svilup- po per quanto concerne i negoziati sull’agricoltura4, i Membri concordano quanto segue: 1. L’amministrazione dei contingenti tariffari iscritti negli elenchi sarà considerata un caso di «licenza d’importazione» ai sensi dell’Accordo relativo alle procedure in materia di licenze d’importazione del Ciclo dell’Uruguay, per cui tale Accordo si applicherà interamente, fatte salve le disposizioni dell’Accordo sull’agricoltura e i seguenti obblighi supplementari più specifici. 2. Per quanto concerne le questioni di cui al paragrafo 4 a) dell’articolo 1 di detto Accordo, dato che questi contingenti tariffari sono impegni negoziati e iscritti negli elenchi, le informazioni rilevanti saranno pubblicate al più tardi entro 90 giorni dalla data di apertura del contingente in questione. Nel caso in cui saranno presentate delle domande, questo termine di 90 giorni sarà anche il periodo d’anticipo minimo per l’apertura del processo di domanda. 3. Per quanto concerne il paragrafo 6 dell’articolo 1 di detto Accordo, i richiedenti che presentano una domanda concernente un contingente tariffario iscritto in un elenco dovranno rivolgersi a un solo organo amministrativo. 4. Per quanto concerne le questioni di cui al paragrafo 5 f) dell’articolo 3 di detto Accordo, il periodo previsto per esaminare le domande non deve superare i 30 giorni se le domande vengono prese in considerazione gradualmente all’atto del ricevimen- to, ossia in base all’ordine in cui pervengono, e non essere superiore a 60 giorni se
1 Dal testo originale francese (RO 2015 1603).
2 RS 0.632.20 4 Paragrafo 13 della Dichiarazione ministeriale di Doha (documento WT/MIN(01)/DEC/1).
2015-0655 1603
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura
vengono esaminate contemporaneamente. Le licenze saranno dunque rilasciate al più tardi alla data dell’apertura effettiva del contingente tariffario in questione, salvo nel caso in cui, per la seconda categoria, vi sia stata una proroga per le domande autorizzate in virtù dell’articolo 1:6 di detto Accordo. 5. Per quanto concerne l’articolo 3:5 i), le licenze per contingenti tariffari iscritti in un elenco vengono rilasciate per quantità di prodotti economicamente significative.
6. I «tassi di utilizzo» dei contingenti saranno notificati.
7. Per garantire che le loro procedure amministrative siano compatibili con l’arti- colo 3:2 di detto Accordo, ossia che «non comportino oneri amministrativi superiori a quelli indispensabili per la gestione delle misure pertinenti», i Membri importatori fanno in modo che il mancato utilizzo dell’accesso ai contingenti tariffari non sia causato da procedure amministrative più vincolanti di quanto non lo richiederebbe il criterio della «necessità assoluta». 8. Se certe licenze detenute da operatori privati dovessero rivelarsi tendenzialmente sottoutilizzate per ragioni diverse da quelle che solitamente guidano un normale operatore commerciale nell’esercizio delle sue attività, il Membro che rilascia le licenze ne terrà debitamente conto al momento di esaminarne le ragioni e di conside- rare l’assegnazione di nuove licenze come disposto all’articolo 3:5 j). 9. Se la sottoutilizzazione di un contingente tariffario non è riconducibile a ragioni commerciali plausibili, un Membro importatore chiede agli operatori che detengono le licenze sottoutilizzate se sarebbero disposti a cederle ad altri potenziali operatori. Se il contingente tariffario è detenuto da un operatore privato in un Paese terzo, ad esempio in seguito a una specifica disposizione di allocazione per singolo Paese, il Membro importatore rivolgerà la domanda al detentore del contingente in questione. 10. Per quanto concerne l’articolo 3:5 a) ii) di detto Accordo e fatte salve le condi- zioni di cui all’articolo 1:11, i Membri mettono a disposizione le coordinate degli importatori titolari delle licenze che garantiscono l’accesso ai contingenti tariffari iscritti negli elenchi agricoli laddove possibile e/o con il loro consenso.
11. Il Comitato dell’agricoltura esamina e sorveglia l’attuazione degli obblighi
risultanti dal presente Memorandum d’intesa da parte dei Membri.
12. I Membri prevedono un meccanismo di riallocazione efficace conformemente
alle procedure enunciate nell’Allegato A. 13. Entro quattro anni dall’adozione della presente decisione, il suo funzionamento sarà sottoposto a un esame che terrà debitamente conto dell’esperienza maturata fino a quel momento. L’obiettivo di tale esame sarà di promuovere un processo di mi- glioramento continuo dell’utilizzo dei contingenti tariffari. Nell’ambito di questo esame il Consiglio generale formulerà raccomandazioni all’attenzione della dodice-
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura
sima Conferenza ministeriale5, precisando se e (in caso affermativo) come riaffer- mare o modificare il paragrafo 4 dell’Allegato A ai fini del suo funzionamento futuro.
14. Le raccomandazioni del Consiglio generale in merito al paragrafo 4 prevedono
disposizioni relative al trattamento speciale e differenziato. Salvo che la dodicesima Conferenza ministeriale decida di prolungare l’applicazione del paragrafo 4 dell’Al- legato A nella sua forma attuale o modificata, tale paragrafo non si applicherà più, fatto salvo il paragrafo 15. 15. Fatto salvo il paragrafo 14, i Membri continuano ad applicare le disposizioni del paragrafo 4 dell’Allegato A in assenza di una decisione che ne prolunghi la validità, eccetto i Membri che intendono riservarsi il diritto di non continuare ad applicarle e che figurano nell’Allegato B.
5 Se la dodicesima Conferenza ministeriale non dovesse svolgersi il 31 dic. 2019, il Consiglio generale deciderà in merito alle raccomandazioni risultanti dall’esame al più tardi il 31 dic. 2019, salvo che i Membri dispongano altrimenti.
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura
Allegato A
1. Se un Membro importatore non notifica il tasso di utilizzo nel primo anno di
monitoraggio o se questo tasso risulta inferiore al 65 per cento, un altro Membro po- trà sollevare in seno al Comitato dell’agricoltura una questione specifica concernen- te un impegno in materia di contingenti tariffari, facendolo iscrivere in un registro di tracciabilità tenuto dalla Segreteria. Il Membro importatore discuterà dell’ammini- strazione del contingente tariffario con tutti i Membri interessati al fine di capire le questioni che sono state sollevate e di consentire ai Membri di meglio comprendere qual è la situazione di mercato6, come viene gestito il contingente tariffario e se determinati aspetti amministrativi concorrono a causarne il sottoutilizzo. Ciò avvie- ne attraverso la fornitura di dati oggettivi e pertinenti riguardanti la questione speci- fica e, in particolare, la situazione di mercato. I Membri interessati esamineranno in dettaglio tutta la documentazione messa a loro disposizione dal Membro importa- tore7. Quest’ultimo trasmetterà per iscritto al Comitato dell’agricoltura un sommario di tutti i documenti trasmessi ai Membri interessati. Questi ultimi comunicheranno al Comitato dell’agricoltura se la questione può essere considerata risolta. Se rimane irrisolta, i Membri interessati sottoporranno al Comitato dell’agricoltura una dichia- razione chiara dei motivi per cui ritengono che la questione debba essere considerata più a fondo, basandosi sulle discussioni intercorse e sui documenti presentati. Tali informazioni e documenti potranno essere trasmessi allo stesso modo nella seconda e terza tappa del meccanismo previsto in caso di sottoutilizzo al fine di tener conto delle preoccupazioni dei Membri e di rispondervi. 2. Se dopo l’avvio del meccanismo previsto in caso di sottoutilizzo il tasso di utiliz- zo rimane inferiore al 65 per cento per due anni consecutivi o se in questo periodo non viene presentata alcuna notifica, un Membro potrà chiedere attraverso il Comi- tato dell’agricoltura che il Membro importatore adotti almeno una misura specifica8 volta a modificare l’amministrazione del contingente tariffario in questione. Il Mem- bro importatore adotterà la misura o le misure specifiche richieste o, sulla base delle discussioni avute precedentemente con i Membri interessati, la misura o le misure che ritiene più adatte a migliorare effettivamente il tasso di utilizzo del contingente
tariffario. Se la misura o le misure adottate dal Membro importatore fanno salire il
6 La situazione di mercato presa in considerazione può comprendere, tra l’altro, l’aspetto dei prezzi, la produzione e altri fattori che influiscono su domanda e offerta sul mercato interno e sui mercati internazionali, nonché altri elementi che incidono sugli scambi, tra cui l’esistenza di misure SPS adottate da un Membro importatore conformemente all’Accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie. 7 Questi documenti possono contenere informazioni sull’amministrazione dei contingenti tariffari nonché dati che avvalorano la spiegazione fornita dal Membro sulla situazione di mercato relativa al contingente tariffario in questione e/o sull’esistenza di misure SPS per il prodotto in questione. 8 Le iniziative e misure correttive adottate dal Membro importatore nell’ambito del mecca- nismo previsto per i casi di sottoutilizzo non modificano né pregiudicano i diritti di un Membro che detiene per tale contingente un’allocazione specifica per Paese.
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura
tasso di utilizzo al di sopra del 65 per cento o se, dopo le discussioni fondate che avranno avuto luogo, i Membri interessati giungono alla conclusione che alla luce della situazione di mercato i tassi di utilizzo inferiori al 65 per cento sono effettiva- mente imputabili alla situazione del mercato, questo fatto sarà annotato nel registro di tracciabilità della Segreteria e la questione contrassegnata con la dicitura «risol- ta», per cui non sarà più oggetto di monitoraggio (salvo che in un momento futuro il processo sia rilanciato, nel qual caso si tratterebbe però di un nuovo ciclo di tre anni). Se il tasso di utilizzo permane al di sotto del 65 per cento un Membro potrà continuare a chiedere che l’amministrazione del contingente tariffario sia oggetto di ulteriori modifiche.
3. Nel terzo anno di monitoraggio e negli anni seguenti, nel caso in cui:
a. il tasso di utilizzo sia rimasto al di sotto del 65 per cento per tre anni conse- cutivi o se in questo periodo non sia stata presentata alcuna notifica; e b. se in ciascuno dei tre anni il tasso di utilizzo non abbia fatto registrare au- menti annui: i. di almeno 8 punti percentuali in presenza di un tasso di utilizzo superio- re al 40 per cento, ii. di almeno 12 punti percentuali in presenza di un tasso di utilizzo uguale o inferiore al 40 per cento9; e c. le discussioni fondate su dati concernenti la situazione di mercato non ab- biano indotto tutte le parti interessate a riconoscere che tale situazione di mercato è effettivamente la causa del sottoutilizzo; e d. un Membro interessato dichiari al Comitato dell’agricoltura di voler avviare l’ultima fase del meccanismo previsto in caso di sottoutilizzo. 4. Il Membro importatore accorderà allora senza indugio un accesso privo di osta- coli attraverso uno dei seguenti metodi di amministrazione dei contingenti tariffari10: Il principio unico del «primo arrivato, primo servito» (alla frontiera) o un sistema di licenze automatiche e incondizionate rilasciate su richiesta nei limiti del contingente tariffario. Per decidere quale delle due opzioni adottare il Membro consulterà i Membri esportatori interessati. Il metodo prescelto sarà attuato dal Membro importa- tore per almeno due anni, dopodiché – se le notifiche per i due anni saranno state presentate – questo fatto sarà annotato nel registro di tracciabilità della Segreteria e la questione contrassegnata con la dicitura «chiusa». I Membri dei Paesi in via di sviluppo possono scegliere un metodo di amministrazione dei contingenti alternativo o mantenere il metodo in uso. La scelta di un metodo di amministrazione alternativo sarà notificata al Comitato dell’agricoltura secondo le disposizioni di questo mecca- nismo. Il metodo scelto sarà attuato dal Membro importatore per almeno due anni,
9 Se in un anno il tasso di utilizzo sale al di sopra del livello specificato al punto 3 b) ii), l’anno seguente l’incremento annuo sarà quello di cui al punto 3 b) i). 10 Le iniziative e misure correttive adottate dal Membro importatore non modificano i diritti di un Membro che detiene un’allocazione per Paese per il contingente in questione.
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura
dopodiché, se il tasso di utilizzo sarà aumentato di due terzi rispetto agli aumenti annuali di cui al paragrafo 3 b), sarà annotato nel registro di tracciabilità della Segre- teria e la questione contrassegnata con la dicitura «chiusa». 5. La disponibilità di questo meccanismo e il ricorso ad esso da parte di qualsiasi Membro non pregiudicano i diritti e gli obblighi dei Membri derivanti dagli accordi contemplati relativamente a ogni questione trattata da tale meccanismo e, in caso di conflitto, le disposizioni di tali accordi prevalgono.
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura
Allegato B
Barbados El Salvador Guatemala Repubblica Dominicana Stati Uniti d’America
Acc. che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio. RU 2015 stabilito nell’articolo 2 dell’Accordo sull’agricoltura