Lexipedia

AS 2015 2179

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori egli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs)

Modifica del 24 giugno 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 14 maggio 20141 sugli atterraggi esterni è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 1 lett. d

1 Gli atterraggi esterni di aeromobili appartenenti alle seguenti categorie sono

ammessi soltanto con autorizzazione dell’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC): d. alianti da pendio a propulsione elettrica.

Art. 7 cpv. 1 1 Le autorizzazioni per gli aeroplani, gli eliplani, i dirigibili e gli alianti da pendio a propulsione elettrica sono rilasciate se il richiedente prova che sussistono motivi oggettivi che rendono possibile l’atterraggio esterno soltanto in una determinata area fuori di un aerodromo o di un’area d’atterraggio in montagna.

II La presente ordinanza entra in vigore il 15 luglio 2015.

24 giugno 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

1 RS 748.132.3

2015-1136 2179

O sugli atterraggi esterni RU 2015

Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori egli aerodromi (Ordinanza sugli atterraggi esterni, OAEs) | Lexipedia | Lexipedia