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AS 2015 2633

Ordinanza che disciplina l'esercizio della professione di maestro conducente

Ordinanza che disciplina l’esercizio della professione di maestro conducente (Ordinanza sui maestri conducenti, OMaeC)

Modifica del 1° luglio 2015

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 28 settembre 20071 sui maestri conducenti è modificata come segue:

Art. 26 cpv. 2, frase introduttiva, lett. a n. 2 e b n. 3 2 Se il maestro conducente non osserva il divieto di guidare sotto l’influsso dell’alcol secondo l’articolo 2a capoverso 1 lettera e dell’ordinanza del 13 novembre 19622 sulle norme della circolazione stradale, le prescrizioni sull’esercizio della profes- sione (art. 8–16) o sulla formazione di guida conformemente all’OAC3, l’autorità cantonale dispone: a. un ammonimento:

2. se durante la guida il maestro conducente:

– presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o supe- riore a 0,05 mg/l ma inferiore a 0,25 mg/l, – presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille, oppure – ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tasso alcolemico di cui al secondo trattino; b. una revoca a tempo determinato dell’abilitazione a maestro conducente:

3. se durante la guida il maestro conducente:

– presenta una concentrazione di alcol nell’aria espirata pari o supe- riore a 0,25 mg/l, – presenta un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille, oppure – ha nell’organismo una quantità di alcol tale da determinare un tas- so alcolemico di cui al secondo trattino.

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