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AS 2015 39

Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dall'Italia

Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia

del 19 dicembre 2014

L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 33 capoverso 2 lettere a e c dell’ordinanza del 18 aprile 20072 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali, ordina:

Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di carni di pollame non trattate termicamente, uova da tavola non trattate termicamente, pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dall’Italia.

Art. 2 Importazione di carni di pollame non trattate termicamente L’importazione di carni di pollame non trattate termicamente provenienti dalla zona di protezione dell’Italia definite nell’allegato 1 è vietata.

Art. 3 Importazione di uova da tavola non trattate termicamente L’importazione di uova da tavola non trattate termicamente provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza dell’Italia definite negli allegati 1 e 2 è vietata.

Art. 4 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova provenienti dalle zone di protezione e di sorveglianza dell’Italia definite negli alle- gati 1 e 2 è vietata.

RS 916.443.102.4

2014-3354 39

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. RU 2015 O dell’USAV

Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 dicembre 20143.

19 dicembre 2014 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: Hans Wyss

3 La presente ordinanza è stata pubblicata dapprima in via straordinaria il 19 dic. 2014 (art. 7 cpv. 3 LPubl; RS 170.512).

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. RU 2015 O dell’USAV

Allegato 1 (art. 2–4)

Zona di protezione

È stata definita zona di protezione la seguente area dell’Italia:

Codice postale Area comprendente

45014 Porto Viro

Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia. RU 2015 O dell’USAV

Allegato 2 (art. 3 e 4)

Zone di sorveglianza

Sono state definite zone di sorveglianza le seguenti aree dell’Italia:

Codice postale Area comprendente

45011 Adria
45012 Ariano nel Polesine
30015 Chioggia
45015 Corbola
45017 Loreo
45010 Rosolina
45019 Taglio di Po
45018 Porto Tolle
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