AS 2015 5623
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 20162020 in favore delle case editrici
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016–2020 in favore delle case editrici
del 25 novembre 2015
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI), visto l’articolo 28 capoverso 1 della legge dell’11 dicembre 20091 sulla promozione della cultura (LPCu), ordina:
Art. 1 Obiettivi di promozione Il sostegno alle case editrici ha i seguenti obiettivi: a. rafforzare le case editrici svizzere sul piano nazionale e internazionale; b. facilitare l’adeguamento delle case editrici alle esigenze tecniche ed econo- miche; c. rafforzare il ruolo mediatore delle case editrici tra gli autori, le librerie e il pubblico; d. riconoscere il lavoro delle piccole case editrici.
Art. 2 Strumenti di promozione
1 Possono essere concessi:
a. contributi strutturali pluriennali alle spese d’esercizio di case editrici affer- mate la cui cifra d’affari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a è supe- riore a una soglia fissata dall’Ufficio federale della cultura (UFC); b. premi d’incentivazione pluriennali per piccole case editrici la cui cifra d’affari secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a è inferiore a una soglia fis- sata dall’UFC.
2 Non sussiste alcun diritto a un sostegno.
Art. 3 Requisiti di promozione
1 Le case editrici devono soddisfare i seguenti requisiti:
a. essere presenti sul mercato librario da almeno quattro anni e produrre rego- larmente titoli; b. avere sede in Svizzera e concentrare la loro attività sulla Svizzera;
RS 442.129 1 RS 442.1
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Regime di promozione 2016–2020 in favore delle case editrici. O del DFI RU 2015
c. avere una gestione aziendale che rispetti standard aziendali professionali; d. fondare la propria esistenza economica essenzialmente sull’attività edito- riale; e. denotare un’attività editoriale professionale (redazione editoriale, produ- zione, marketing e distribuzione); f. disporre di una sede aziendale reperibile in modo regolare e a orari fissi; g. offrire ai loro autori condizioni contrattuali corrette, tra cui segnatamente l’obbligo di diffusione dei titoli a spese della casa editrice e un compenso proporzionato.
2 Sono escluse dalla promozione:
a. le case editrici che pubblicano esclusivamente periodici, indipendentemente dal loro formato; b. le case editrici che pubblicano solo repertori, come orari, indirizzari o elen- chi telefonici; c. le case editrici annesse a musei, università o altre istituzioni pubbliche e pri- vate e che ne sono economicamente dipendenti; d. le case editrici legate a organizzazioni religiose, politiche o ideologiche e che ne sono economicamente dipendenti; e. le case editrici di organizzazioni professionali o associazioni che pubblicano esclusivamente per i loro membri; f. le case editrici di pubblicazioni scolastiche; g. le case editrici che pubblicano esclusivamente su commissione; h. le case editrici che pubblicano a spese degli autori; i. le autopubblicazioni.
Art. 4 Criteri di promozione 1 Per i contributi strutturali e i premi d’incentivazione si applicano i seguenti criteri:
a. cifra d’affari conformemente ai consuntivi degli ultimi quattro anni di eser- cizio; b. orientamento culturale del catalogo, indipendentemente dal medium di pub- blicazione, e delle ulteriori attività editoriali in riferimento a letteratura, tea- tro, poesia, saggistica, fumetti, letteratura per ragazzi e libri d’arte; c. irradiamento e reputazione secondo la valutazione degli ambienti specializ- zati. 2 Non sono presi in considerazione nel definire l’orientamento culturale le pubblica- zioni scolastiche, i libri tecnici e specialistici, le partizioni musicali, le carte geogra- fiche, gli atlanti, i periodici nonché le enciclopedie e altri libri che contengono esclusivamente raccolte di informazioni.
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Art. 5 Procedura 1 L’UFC decide circa l’erogazione di aiuti finanziari. Per la valutazione specialistica delle richieste può farsi coadiuvare da esperti. 2 Le richieste di aiuti finanziari per gli anni 2016–2020 devono essere inoltrate all’UFC entro il 31 marzo 2016. L’UFC si riserva di pubblicare un ulteriore bando per premi d’incentivazione durante il periodo di promozione.
3 Le richieste devono documentare l’adempimento dei requisiti di promozione e
contenere tutte le informazioni necessarie relative ai criteri di promozione. 4 L’UFC può concludere un contratto di prestazioni con i beneficiari di aiuti finan- ziari.
Art. 6 Importi minimi e massimi Gli importi minimi e massimi sono i seguenti: a. per contributi strutturali a case editrici: almeno 7500 franchi e non più di
80 000 franchi per anno civile;
b. per premi d’incentivazione a case editrici: almeno 5000 franchi e non più di
7500 franchi per anno civile.
Art. 7 Decisione circa gli aiuti finanziari e ordine di priorità 1 Nel decidere circa gli aiuti finanziari sono ponderati i singoli criteri di promozione e dotati di un moltiplicatore in base alla regione linguistica. Il moltiplicatore è fissa- to come segue: a. per case editrici della Svizzera tedesca: 1; b. per case editrici della Svizzera francese: 1,5; c. per case editrici della Svizzera italiana: 4. 2 È data priorità alle richieste che soddisfano al meglio i criteri nel loro insieme.
Art. 8 Oneri I beneficiari di aiuti finanziari sono tenuti a: a. rendere noto il sostegno concesso dall’UFC; b. comunicare senza indugio all’UFC modifiche sostanziali concernenti la loro attività; c. presentare all’UFC ogni anno entro fine aprile un rapporto sulle attività di- sciplinate dal contratto di prestazioni.
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Art. 9 Entrata in vigore e validità
1 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2016.
2 Ha effetto fino al 31 dicembre 2020.
25 novembre 2015 Dipartimento federale dell’interno: Alain Berset