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AS 2015 5637

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Legge federale sulla produzione e la cultura cinematografiche (Legge sul cinema, LCin)

Modifica del 19 giugno 2015

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20141, decreta:

I La legge del 14 dicembre 20012 sul cinema è modificata come segue:

Sostituzione di un termine In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

Art. 8 Promozione cinematografica legata alla qualità, al successo e alla sede 1 Gli aiuti finanziari sono accordati sulla base di criteri legati alla qualità (promo- zione selettiva), al successo (promozione legata al successo) o alla sede (promozione legata alla sede di produzione). 2 Il Dipartimento federale dell’interno (DFI) definisce le condizioni, segnatamente quelle relative all’obbligo di reinvestire, e la procedura.

Art. 19 cpv. 2 e 3 2 Un’impresa può commercializzare un film in prima visione nelle sale o ad altri fini soltanto se possiede per tutto il territorio svizzero i diritti per tutte le versioni lin- guistiche commercializzate in Svizzera. 3 È esclusa la commercializzazione da parte di emittenti televisive in programmi di cui all’articolo 2 lettera a della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotele- visione.

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