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AS 2015 5849

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Ordinanza del DFGP sugli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

Modifica del 25 novembre 2015

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ordina:

I L’ordinanza del 16 aprile 20041 del DFGP sugli strumenti per pesare a funziona- mento non automatico è modificata come segue:

Art. 3 lett. e Ai sensi della presente ordinanza, si intende per: e. Abrogata

Art. 8 Procedure di valutazione della conformità

1 La conformità degli strumenti per pesare a funzionamento non automatico alle

esigenze fondamentali è stabilita, a scelta del fabbricante, secondo una delle seguenti procedure di valutazione della conformità: a. il modulo B di cui all’allegato 3 numero 1, seguito dal modulo D di cui all’allegato 3 numero 2 oppure dal modulo F di cui all’allegato 3 numero 4; b. il modulo G di cui all’allegato 3 numero 6. 2 Se il fabbricante sceglie la procedura secondo il capoverso 1 lettera a, il modulo B non è obbligatorio per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico che non contengono dispositivi elettronici e il cui dispositivo di misurazione del carico non utilizza molle per controbilanciare il carico. Se in tali casi non si utilizza il modulo B, si applica il modulo D1 di cui all’allegato 3 numero 3 oppure il modu- lo F1 di cui all’allegato 3 numero 5.

Art. 9 Organismi di valutazione della conformità Gli organismi di valutazione della conformità devono dimostrare di soddisfare le condizioni di cui all’articolo 25 dell’ordinanza del 17 giugno 19962 sull’accre- ditamento e sulla designazione (OAccD).

Art. 10 cpv. 4

4 Abrogato

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Art. 11 cpv. 1 e 2

1 Abrogato

2 La documentazione tecnica di cui all’allegato 3 deve essere redatta in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese. Può tuttavia essere redatta in un’altra lingua a condizione che le informazioni necessarie alla sua valutazione siano comu- nicate in una delle lingue ufficiali della Svizzera o in inglese.

Titolo prima dell’art. 14a Sezione 2a: Obblighi degli operatori economici

Art. 14a Gli obblighi degli operatori economici sono retti in particolare dall’allegato 6.

Art. 22a Disposizione transitoria della modifica del 25 novembre 2015 I certificati rilasciati dagli organismi di valutazione della conformità prima dell’entrata in vigore della modifica del 25 novembre 2015, come i certificati di esame del tipo e i certificati di esame del progetto, restano validi fino alla loro scadenza.

II

1 L’allegato 3 è sostituito dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è abrogato.

3 L’allegato 5 è modificato dalla versione qui annessa.

4 Alla presente ordinanza è aggiunto un allegato 6 secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore come segue: a. l’articolo 9, il 1° gennaio 2016; b. le altre disposizioni, il 20 aprile 2016.

25 novembre 2015 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Simonetta Sommaruga

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Allegato 3 (art. 8)

Procedure di valutazione della conformità

1 Modulo B: Esame del tipo

1.1 L’esame del tipo è la parte di una procedura di valutazione della conformità

con cui un organismo di valutazione della conformità esamina il progetto tecnico di uno strumento, nonché accerta e certifica che il progetto tecnico di tale strumento rispetta le esigenze della presente ordinanza.

1.2 L’esame del tipo può essere effettuato in uno dei modi seguenti:

a. esame di un campione, rappresentativo della produzione prevista, dello strumento finito (tipo di produzione); b. valutazione dell’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, ef- fettuata esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 1.3 e la documentazione supplementare, unita all’esame di campioni, rappre- sentativi della produzione prevista, di una o più parti critiche dello strumento (combinazione tra tipo di produzione e tipo di progetto); c. accertamento dell’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento, ef- fettuato esaminando la documentazione tecnica di cui al numero 1.3 e la documentazione supplementare, senza esame di un campione (tipo di progetto).

1.3 La domanda di esame del tipo è presentata dal fabbricante a un unico organi-

smo di valutazione della conformità di sua scelta. La domanda deve contenere: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b. una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della confor- mità; c. la documentazione tecnica. La documentazione tecnica deve permettere di valutare la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. La documentazione tecnica deve specificare le esigenze applicabili e includere, se necessario ai fini della valutazione, il progetto, la fabbri- cazione e il funzionamento dello strumento. Inoltre contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti:

1. una descrizione generale dello strumento,

2. i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di

elementi quali componenti, sottounità e circuiti,

3. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali

disegni e schemi e del funzionamento dello strumento,

4. un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in

parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7

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dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state applicate tali norme armonizzate, le descrizioni delle solu- zioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presen- te ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tecnica specifica le parti che sono state applicate,

5. i risultati degli accertamenti tecnici, quali i calcoli di progettazione

e gli esami, e

6. i rapporti delle prove effettuate;

d. i campioni rappresentativi della produzione prevista; l’organismo di valutazione della conformità può chiedere ulteriori campioni se neces- sari per effettuare il programma di prove; e. la documentazione probatoria attestante l’adeguatezza delle soluzioni del progetto tecnico; tale documentazione cita tutti i documenti utiliz- zati, in particolare qualora non siano state applicate integralmente le norme armonizzate pertinenti, e comprende, se necessario, i risultati delle prove effettuate conformemente alle altre pertinenti specifiche tecniche dal laboratorio del fabbricante oppure da un altro laboratorio di prova, a nome e sotto la responsabilità del fabbricante.

1.4 L’organismo di valutazione della conformità ha i seguenti compiti:

per lo strumento: 1.4.1 esamina la documentazione tecnica e probatoria per valutare l’adeguatezza del progetto tecnico dello strumento; per i campioni: 1.4.2 verifica che i campioni siano stati fabbricati conformemente a tale documen- tazione tecnica e identifica gli elementi che sono stati progettati conforme- mente alle disposizioni applicabili delle norme armonizzate pertinenti, non- ché gli elementi che sono stati progettati conformemente alle altre pertinenti specifiche; 1.4.3 effettua o fa effettuare opportuni esami e prove per accertare se, ove il fabbricante abbia scelto di applicare le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, queste siano state applicate correttamente; 1.4.4 effettua o fa effettuare opportuni esami e prove per accertare se, laddove non siano state applicate le soluzioni di cui alle pertinenti norme armonizzate, le soluzioni adottate dal fabbricante applicando altre pertinenti specifiche tecniche soddisfino le corrispondenti esigenze fondamentali della presente ordinanza; 1.4.5 concorda con il fabbricante il luogo in cui si dovranno effettuare gli esami e le prove.

1.5 L’organismo di valutazione della conformità redige un rapporto di valuta-

zione riguardante i provvedimenti di cui al numero 1.4 e i relativi risultati. Fatti salvi i propri obblighi di fronte alle autorità di designazione, l’orga-

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nismo di valutazione della conformità rende pubblico l’intero contenuto del- la relazione, o parte di esso, solo con l’accordo del fabbricante. 1.6 Se il tipo risulta conforme alle esigenze della presente ordinanza applicabili allo strumento in questione, l’organismo di valutazione della conformità rilascia al fabbricante un certificato di approvazione del tipo; tale certificato riporta il nome e l’indirizzo del fabbricante, l’esito dell’esame, le eventuali condizioni di validità e i dati necessari per l’identificazione del tipo approva- to; il certificato di approvazione del tipo può comprendere uno o più allegati. Il certificato di approvazione del tipo e i suoi allegati devono contenere ogni informazione utile che permetta di valutare la conformità degli strumenti fabbricati al tipo esaminato e consentire il controllo del prodotto in funzione. Il periodo di validità del certificato di approvazione del tipo è di dieci anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovato per periodi successivi di dieci anni ciascuno. In caso di mutamenti essenziali nella progettazione dello strumento, per esempio in seguito all’applicazione di nuove tecniche, la validità del certificato di approvazione del tipo può essere limitata a due anni e prorogata di tre. Se il tipo non soddisfa le esigenze della presente ordinanza, l’organismo di valutazione della conformità rifiuta di rilasciare un certificato di approva- zione del tipo e informa di tale decisione il richiedente, motivando dettaglia- tamente il suo rifiuto.

1.7 L’organismo di valutazione della conformità segue l’evoluzione del progres-

so tecnologico generalmente riconosciuto, valuta se il tipo approvato non è più conforme alle esigenze della presente ordinanza e decide se tale progres- so richiede ulteriori indagini. In caso affermativo ne informa il fabbricante. Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che detiene la documentazione tecnica relativa al certificato di approvazione del tipo di tutte le modifiche al tipo approvato, qualora possano influire sulla conformità dello strumento alle esigenze fondamentali della presente ordi- nanza o sulle condizioni di validità di tale certificato. Tali modifiche com- portano una nuova approvazione sotto forma di un supplemento al certificato di approvazione del tipo.

1.8 Ogni organismo di valutazione della conformità informa la propria autorità

di designazione in merito ai certificati di approvazione del tipo e agli even- tuali supplementi che ha rilasciato o revocato e, periodicamente o su richie- sta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco dei certificati e supplementi rifiutati, sospesi o altrimenti limitati. Ogni organismo di valutazione della conformità informa gli altri organismi designati in merito ai certificati di approvazione del tipo e agli eventuali supplementi da esso rifiutati, ritirati, sospesi o altrimenti limitati e, su richie- sta, in merito a tutti i certificati e ai supplementi rilasciati. L’organismo di valutazione della conformità conserva una copia del certifi- cato di approvazione del tipo, degli allegati e dei supplementi, nonché il

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fascicolo tecnico contenente la documentazione presentata dal fabbricante, fino alla scadenza della validità di tale certificato.

1.9 Il fabbricante tiene a disposizione delle autorità competenti una copia del

certificato di approvazione del tipo, degli allegati e dei supplementi insieme alla documentazione tecnica per dieci anni dalla data in cui lo strumento è stato immesso sul mercato. 1.10 Il mandatario del fabbricante può presentare la richiesta di cui al numero 1.3 ed espletare gli obblighi di cui ai numeri 1.7 e 1.9, purché siano specificati nel mandato.

2 Modulo D: Conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità

del processo di produzione

2.1 La conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di

produzione è la parte di una procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 2.2 e 2.5, nonché garantisce e dichiara che gli strumenti in questione sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e rispondono alle esigenze della presente ordinanza a essi applicabili.

2.2 Produzione

Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli strumenti in questione, come specificato al numero 2.3, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al numero 2.4.

2.3 Sistema di qualità

2.3.1 Il fabbricante presenta all’organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli strumen- ti in questione. La domanda deve contenere: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal suo mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b. una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della confor- mità; c. tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; d. la documentazione relativa al sistema di qualità; e e. la documentazione tecnica relativa al tipo approvato e una copia del certificato di approvazione del tipo. 2.3.2 Il sistema di qualità garantisce che gli strumenti siano conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presen- te ordinanza.

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Tutti gli elementi, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico, ordinato e per scritto sotto forma di misu- re, procedure e istruzioni. Tale documentazione sul sistema di qualità con- sente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e verbali riguardanti la qualità. Essa include in particolare un’adeguata descrizione: a. degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsa- bilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del pro- dotto; b. dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, delle procedure applicate e dei provvedimen- ti eseguiti sistematicamente; c. degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbrica- zione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli; d. dei verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale inte- ressato; e. dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare l’ottenimento della qualità del prodotto richiesta nonché l’efficacia del sistema di qua- lità. 2.3.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al numero 2.3.2. Esso presume la conformità a tali esigenze degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all’esperienza con i sistemi di qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le esigenze della pre- sente ordinanza. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazio- ne tecnica di cui al numero 2.3.1 lettera e per verificare la capacità del fab- bricante di individuare le esigenze pertinenti della presente ordinanza e di ef- fettuare gli esami atti a garantire la conformità dello strumento a tali esigenze. La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le con- clusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 2.3.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 2.3.5 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportarvi. L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a rispettare le esigenze di cui al numero 2.3.2 o se è necessario un nuovo esame.

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Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le con- clusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

2.4 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della

conformità 2.4.1 Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 2.4.2 Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposi- to e gli fornisce ogni informazione utile, in particolare: a. la documentazione sul sistema di qualità; b. i verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale inte- ressato. 2.4.3 L’organismo di valutazione della conformità deve svolgere controlli periodi- ci intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qua- lità e fornisce al fabbricante un rapporto sui controlli stessi. 2.4.4 Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite può procede- re o fare procedere, se necessario, a prove sugli strumenti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

2.5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

2.5.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme al tipo

descritto nel certificato di esame del tipo e alle pertinenti esigenze della pre- sente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplemen- tare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valuta- zione della conformità di cui al numero 2.3.1, il numero di identificazione di quest’ultimo. 2.5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni model- lo dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per die- ci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

2.6 Il fabbricante, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dello

strumento, tiene a disposizione delle autorità competenti: a. la documentazione di cui al numero 2.3.1; b. le informazioni relative alle modifiche di cui al numero 2.3.5, quali approvate; c. le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui ai numeri 2.3.5, 2.4.3 e 2.4.4.

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2.7 Ogni organismo di valutazione della conformità informa la propria autorità

di designazione circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritira- te e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità rifiutate, sospese o altri- menti limitate.

2.8 Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 2.3.1, 2.3.5, 2.5 e 2.6 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

3 Modulo D1: Garanzia della qualità del processo di produzione

3.1 La garanzia della qualità del processo di produzione è la procedura di valu-

tazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 3.2, 3.4 e 3.7 e garantisce e dichiara che gli strumenti in questione soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

3.2 Documentazione tecnica

Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione per- mette di valutare la conformità dello strumento alle esigenze pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Specifica le esi- genze applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: a. una descrizione generale dello strumento; b. i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di ele- menti quali componenti, sottounità e circuiti; c. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali dise- gni e schemi e del funzionamento dello strumento; d. un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state applica- te tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tec- nica specifica le parti che sono state applicate; e. i risultati degli accertamenti tecnici, quali i calcoli di progettazione e gli esami; f. i rapporti delle prove effettuate.

3.3 Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità

competenti per dieci anni dalla data di immissione sul mercato.

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3.4 Produzione

Il fabbricante adotta un sistema di qualità approvato per la produzione, l’ispezione del prodotto finale e la prova degli strumenti in questione, come specificato al numero 3.5, ed è soggetto a sorveglianza come specificato al numero 3.6.

3.5 Sistema di qualità

3.5.1 Il fabbricante presenta all’organismo di valutazione della conformità di sua scelta una domanda di valutazione del suo sistema di qualità per gli strumen- ti in questione. La domanda deve contenere: a. il nome e l’indirizzo del fabbricante e, se la domanda è presentata dal suo mandatario, il nome e l’indirizzo di quest’ultimo; b. una dichiarazione scritta in cui si precisa che la stessa domanda non è stata presentata a nessun altro organismo di valutazione della confor- mità; c. tutte le informazioni pertinenti sulla categoria di strumenti prevista; d. la documentazione relativa al sistema di qualità; e. la documentazione tecnica di cui al numero 3.2. 3.5.2 Il sistema di qualità garantisce la conformità degli strumenti alle esigenze della presente ordinanza. Tutti gli elementi, le esigenze e le disposizioni adottati dal fabbricante sono documentati in modo sistematico, ordinato e per scritto sotto forma di misu- re, procedure e istruzioni. Tale documentazione sul sistema di qualità con- sente un’interpretazione uniforme di programmi, piani, manuali e verbali ri- guardanti la qualità. Essa include in particolare un’adeguata descrizione: a. degli obiettivi di qualità e della struttura organizzativa, delle responsa- bilità e dei poteri del personale direttivo in materia di qualità del pro- dotto; b. dei corrispondenti processi di fabbricazione, delle tecniche di controllo e di garanzia della qualità, delle procedure applicate e dei procedimenti eseguiti sistematicamente; c. degli esami e delle prove effettuati prima, durante e dopo la fabbrica- zione, con indicazione della frequenza con cui s’intende effettuarli; d. dei verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale inte- ressato; e. dei mezzi di sorveglianza che consentono di controllare l’ottenimento della qualità richiesta del prodotto nonché l’efficacia del sistema di qua- lità. 3.5.3 L’organismo di valutazione della conformità valuta il sistema di qualità per determinare se soddisfa le esigenze di cui al numero 3.5.2.

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Esso presume la conformità a tali esigenze degli elementi del sistema di qualità che soddisfano le specifiche pertinenti delle corrispondenti norme armonizzate. Oltre all’esperienza con i sistemi di qualità, almeno un membro del gruppo incaricato del controllo deve avere esperienza nella valutazione del settore e della tecnologia del prodotto in questione e conoscere le esigenze della pre- sente ordinanza. Il controllo comprende una visita di valutazione dei locali del fabbricante. Il gruppo incaricato del controllo esamina la documentazio- ne tecnica di cui al numero 3.2, per verificare la capacità del fabbricante di individuare le esigenze pertinenti della presente ordinanza e di effettuare gli esami atti a garantire la conformità dello strumento a tali esigenze. La decisione è notificata al fabbricante. La notifica deve contenere le con- clusioni del controllo e la motivazione circostanziata della decisione. 3.5.4 Il fabbricante si impegna a soddisfare gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato e a fare in modo che esso rimanga adeguato ed efficace. 3.5.5 Il fabbricante informa l’organismo di valutazione della conformità che ha approvato il sistema di qualità sulle modifiche che intende apportarvi. L’organismo di valutazione della conformità valuta le modifiche proposte e decide se il sistema modificato continua a rispettare le esigenze di cui al nu- mero 3.5.2 o se è necessario un nuovo esame. Esso notifica la decisione al fabbricante. La notifica deve contenere le con- clusioni dell’esame e la motivazione circostanziata della decisione.

3.6 Sorveglianza sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della

conformità 3.6.1 Scopo della sorveglianza è garantire che il fabbricante soddisfi correttamente gli obblighi derivanti dal sistema di qualità approvato. 3.6.2 Ai fini della valutazione il fabbricante consente all’organismo di valutazione della conformità l’accesso ai siti di fabbricazione, ispezione, prova e deposi- to e gli fornisce ogni informazione utile, in particolare: a. la documentazione sul sistema di qualità; b. la documentazione tecnica di cui al numero 3.2. c. i verbali riguardanti la qualità, come le relazioni ispettive, i dati sulle prove e sulle tarature e le relazioni sulle qualifiche del personale inte- ressato. 3.6.3 L’organismo di valutazione della conformità svolge controlli periodici intesi ad accertare che il fabbricante mantenga e applichi il sistema di qualità e fornisce al fabbricante un rapporto sui controlli stessi. 3.6.4 Inoltre, l’organismo di valutazione della conformità può effettuare visite senza preavviso presso il fabbricante. In occasione di tali visite può procede- re o fare procedere, se necessario, a prove sugli strumenti atte a verificare il corretto funzionamento del sistema di qualità. Esso fornisce al fabbricante un rapporto sulla visita e, se sono state svolte prove, un rapporto sulle stesse.

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3.7 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

3.7.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme alle esi- genze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrolo- gico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 3.5.1, il numero di identificazione di quest’ultimo. 3.7.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni model- lo dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per die- ci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

3.8 Il fabbricante, per dieci anni dalla data di immissione sul mercato dello

strumento, tiene a disposizione delle autorità competenti: a. la documentazione di cui al numero 3.5.1, b. le informazioni relative alle modifiche di cui al numero 3.5.5, quali approvate; c. le decisioni e i rapporti dell’organismo di valutazione della conformità di cui ai numeri 3.5.5, 3.6.3 e 3.6.4.

3.9 Ciascun organismo di valutazione della conformità informa la propria auto-

rità di designazione circa le approvazioni dei sistemi di qualità rilasciate o ritirate e, periodicamente o su richiesta, mette a disposizione di tale autorità l’elenco delle approvazioni dei sistemi di qualità da esso rifiutate, sospese o altrimenti limitate.

3.10 Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 e

3.8 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e

sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

4 Modulo F: Conformità al tipo in base alla verifica del prodotto

4.1 La conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto è la parte di una

procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 4.2 e 4.5 e garantisce e dichiara che gli stru- menti in questione, ai quali sono state applicate le disposizioni di cui al numero 4.3, sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione del tipo e soddisfano le esigenze della presente ordinanza.

4.2 Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione e la sua sorveglianza garantiscano la conformità degli strumenti al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigen- ze della presente ordinanza.

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4.3 Verifica

L’organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a verificare la conformità degli strumenti al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presen- te ordinanza. Gli esami e le prove di controllo della conformità degli strumenti a tali esigenze sono effettuati esaminando e provando ogni strumento come speci- ficato al numero 4.4.

4.4 Verifica della conformità mediante l’esame e la prova di ogni strumento

4.4.1 Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove ade- guate, descritte nelle pertinenti norme armonizzate, o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche per verificarne la conformità al tipo approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esi- genze della presente ordinanza. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo di valutazione della conformità decide quali prove sono opportune. 4.4.2 L’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di con- formità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone o fa apporre, sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni stru- mento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mer- cato.

4.5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

4.5.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme al tipo

approvato descritto nel certificato di approvazione del tipo e alle esigenze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 4.3, il numero di identifica- zione di quest’ultimo. 4.5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni model- lo dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per die- ci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 4.3 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può inoltre apporre agli strumenti il numero di identificazione di tale organismo.

4.6 Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità e sotto la

responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre agli strumenti il nume-

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ro di identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbricazio- ne.

4.7 Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo man- datario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli obblighi spet- tanti al fabbricante di cui al numero 4.2.

5 Modulo F1: Conformità basata sulla verifica del prodotto

5.1 La conformità basata sulla verifica del prodotto è la procedura di valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai nu- meri 5.2, 5.3 e 5.6 e garantisce e dichiara che lo strumento in questione, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al numero 5.4, è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

5.2 Documentazione tecnica

5.2.1 Il fabbricante compila la documentazione tecnica. La documentazione per-

mette di valutare la conformità dello strumento alle esigenze pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Specifica le esi- genze applicabili e include, se necessario ai fini della valutazione, il proget- to, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. Contiene, laddove applicabile, almeno gli elementi seguenti: a. una descrizione generale dello strumento; b. i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di ele- menti quali componenti, sottounità e circuiti; c. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali dise- gni e schemi e del funzionamento dello strumento; d. un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state applica- te tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tec- nica specifica le parti che sono state applicate; e. i risultati dei chiarimenti tecnici, come calcoli di progettazione ed esa- mi; e f. i rapporti delle prove effettuate. 5.2.2 Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mer- cato.

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5.3 Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione e la sua sorveglianza garantiscano la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza.

5.4 Verifica

L’organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante effettua esami e prove atti a verificare la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza. Gli esami e le prove di controllo della conformità degli strumenti a tali esigenze sono effettuati esaminando e provando ogni strumento come speci- ficato al numero 5.5.

5.5 Verifica della conformità mediante l’esame e la prova di ogni strumento

5.5.1 Tutti gli strumenti sono esaminati singolarmente e sottoposti a prove ade- guate, descritte nelle pertinenti norme armonizzate, o a prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecniche, per verificarne la conformità alle relative esigenze. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo di valutazione della conformità decide quali prove sono opportune. 5.5.2 L’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di con- formità relativo agli esami e alle prove effettuati e appone o fa apporre, sotto la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni stru- mento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mer- cato.

5.6 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

5.6.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme alle esi- genze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrolo- gico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 5.4, il nu- mero di identificazione di quest’ultimo. 5.6.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità per ogni model- lo dello strumento e la tiene a disposizione delle autorità competenti per die- ci anni dalla data di immissione sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica il modello di strumento per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta. Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 5.5 e sotto la responsabilità dello stesso, il fabbricante può inoltre apporre agli strumenti il numero di identificazione di tale organismo.

5.7 Previo accordo dell’organismo di valutazione della conformità e sotto la

responsabilità dello stesso, il fabbricante può apporre agli strumenti il nume-

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ro di identificazione di tale organismo nel corso del processo di fabbrica- zione.

5.8 Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante possono essere adempiuti dal suo man- datario, a nome del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato. Un mandatario non può adempiere gli obblighi spet- tanti al fabbricante di cui ai numeri 5.2.1 e 5.3.

6 Modulo G: Conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico

6.1 La conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico è la procedura di

valutazione della conformità con cui il fabbricante ottempera agli obblighi di cui ai numeri 6.2, 6.3 e 6.5, nonché garantisce e dichiara che lo strumento in questione, al quale sono state applicate le disposizioni di cui al numero 6.4, è conforme alle esigenze della presente ordinanza.

6.2 Documentazione tecnica

6.2.1 Il fabbricante compila la documentazione tecnica e la mette a disposizione dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 6.4. La do- cumentazione permette di valutare la conformità dello strumento alle esigen- ze pertinenti e comprende un’analisi e una valutazione adeguate dei rischi. Specifica le esigenze applicabili e include, se necessario ai fini della valuta- zione, il progetto, la fabbricazione e il funzionamento dello strumento. La documentazione tecnica contiene, laddove applicabile, almeno gli ele- menti seguenti: a. una descrizione generale dello strumento; b. i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di ele- menti quali componenti, sottounità e circuiti; c. le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione di tali dise- gni e schemi e del funzionamento dello strumento; d. un elenco delle norme armonizzate, applicate completamente o in parte, i cui riferimenti siano stati pubblicati secondo l’articolo 7 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione e, qualora non siano state appli- cate tali norme armonizzate, le descrizioni delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze fondamentali della presente ordinanza, compreso un elenco delle altre pertinenti specifiche tecniche applicate; in caso di applicazione parziale delle norme armonizzate, la documentazione tec- nica specifica le parti che sono state applicate; e. i risultati degli accertamenti tecnici, quali i calcoli di progettazione e gli esami; f. i rapporti delle prove effettuate. 6.2.2 Il fabbricante tiene la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mer- cato.

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6.3 Produzione

Il fabbricante prende tutte le misure necessarie affinché il processo di fabbri- cazione e la sua sorveglianza garantiscano la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza.

6.4 Verifica

L’organismo di valutazione della conformità scelto dal fabbricante effettua o fa effettuare gli esami e le prove del caso, stabiliti dalle pertinenti norme ar- monizzate, o prove equivalenti previste da altre pertinenti specifiche tecni- che, per verificare la conformità dello strumento alle esigenze della presente ordinanza. In mancanza di una norma armonizzata, l’organismo di valuta- zione della conformità decide quali prove sono opportune. L’organismo di valutazione della conformità rilascia un certificato di con- formità riguardo agli esami e alle prove effettuati e appone o fa apporre, sot- to la propria responsabilità, il proprio numero di identificazione su ogni strumento approvato. Il fabbricante tiene i certificati di conformità a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissione dello strumento sul mer- cato.

6.5 Marchio di conformità e dichiarazione di conformità

6.5.1 Il fabbricante appone su ciascuno strumento per pesare conforme alle esi- genze della presente ordinanza il marchio di conformità, il marchio metrolo- gico supplementare di cui all’articolo 13 e, sotto la responsabilità dell’organismo di valutazione della conformità di cui al numero 6.4, il nu- mero di identificazione di quest’ultimo. 6.5.2 Il fabbricante redige una dichiarazione scritta di conformità e la tiene a disposizione delle autorità competenti per dieci anni dalla data di immissio- ne sul mercato. La dichiarazione di conformità identifica lo strumento per cui è stata redatta. Una copia della dichiarazione di conformità è messa a disposizione delle autorità competenti su richiesta.

6.6 Mandatario

Gli obblighi spettanti al fabbricante di cui ai numeri 6.2.2 e 6.5 possono essere adempiuti dal suo mandatario, per conto del fabbricante e sotto la sua responsabilità, purché siano specificati nel mandato.

7 Disposizioni comuni

7.1 La valutazione della conformità in base ai moduli D, D1, F, F1 o G può

essere effettuata nello stabilimento del fabbricante o in qualsiasi altro luogo se il trasporto nel luogo di utilizzazione non richiede lo smontaggio dello strumento, se la messa in servizio nel luogo di utilizzazione non richiede l’assemblaggio dello strumento o altre operazioni tecniche di installazione

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che potrebbero influire sulle prestazioni dello strumento e se il valore dell’accelerazione di gravità nel luogo di messa in servizio è preso in consi- derazione o se le prestazioni dello strumento non sono sensibili a variazioni dell’accelerazione di gravità. In tutti gli altri casi essa è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento.

7.2 Se le prestazioni dello strumento sono sensibili a variazioni dell’accelera-

zione di gravità, le procedure di cui al numero 7.1 possono essere espletate in due fasi, la seconda delle quali comprende tutti gli esami e le prove i cui risultati dipendono dall’accelerazione di gravità, mentre la prima fase com- prende tutti gli altri esami e prove. La seconda fase è effettuata nel luogo di utilizzazione dello strumento. Nel caso degli strumenti per pesare dipendenti dalla gravità, il luogo di utilizzazione dello strumento corrisponde alla zona di gravità di utilizzazione dello strumento. 7.2.1 Qualora il fabbricante abbia scelto l’esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al numero 7.1 e qualora queste due fasi siano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell’organismo di valuta- zione della conformità che ha partecipato a questa fase. 7.2.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia, per ciascuno strumento, un attestato contenente i dati necessari all’identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove effettuati. La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora effettuati. Il fabbricante, o il suo mandatario, deve essere in grado di presentare, se richiesto, gli attestati di conformità dell’organismo di valutazione della con- formità. 7.2.3 Il fabbricante che ha scelto il Modulo D o D1 nella prima fase, può seguire questa stessa procedura nella seconda fase oppure decidere di ricorrere al Modulo F o F1, a seconda dei casi.

7.2.4 Il marchio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui

all’articolo 13 sono apposti sullo strumento al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell’organismo di valutazione della conformità che ha partecipato a tale fase.

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Allegato 5 (art. 13 cpv. 1)

Marchi di conformità e necessarie indicazioni supplementari per gli strumenti per pesare a funzionamento non automatico

N. 1.1 lett. b

1.1 b. Il marchio metrologico supplementare è costituito dalla lettera maiu-

scola «M» e dalle ultime due cifre dell’anno di apposizione del marchio, iscritti in un rettangolo; l’altezza del rettangolo è uguale all’altezza del marchio di conformità.

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Allegato 6 (art. 14a)

Obblighi degli operatori economici

1 Obblighi dei fabbricanti

1.1 All’atto dell’immissione sul mercato dei loro strumenti per pesare, il fabbri- cante garantisce che siano stati progettati e fabbricati conformemente alle esigenze fondamentali di cui all’allegato 1. 1.2 1.2.1 Il fabbricante prepara la documentazione tecnica di cui all’articolo 11 e all’allegato 3 ed esegue o fa eseguire l’appropriata procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 8. 1.2.2 Qualora la conformità di uno strumento per pesare alle esigenze applicabili sia stata dimostrata mediante tale procedura di valutazione della conformità, il fabbricante redige la dichiarazione di conformità di cui all’articolo 10 e appone il marchio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui all’articolo 13.

1.3 Il fabbricante conserva la documentazione tecnica e la dichiarazione di

conformità di cui all’articolo 10 per un periodo di dieci anni dalla data di immissione dello strumento per pesare sul mercato. 1.4.1 Il fabbricante garantisce che siano predisposte le procedure necessarie affin- ché la produzione in serie continui a essere conforme alla presente ordinan- za. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione o delle ca- ratteristiche dello strumento per pesare, nonché delle modifiche delle norme armonizzate, dei documenti normativi o di altre specifiche tecniche con rife- rimento alle quali è dichiarata la conformità di uno strumento per pesare. 1.4.2 Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dallo strumento per pesare, il fabbricante esegue una prova a campione sullo strumento messo a disposizione sul mercato, esamina i reclami, gli strumenti non conformi e i richiami degli strumenti non conformi, tiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distributori di tale sorveglianza.

1.5 Il fabbricante garantisce che sugli strumenti per pesare che ha immesso sul

mercato siano apposti le iscrizioni previste dall’articolo 13 e dall’allegato 5 numero 1.1 lettera c. o, se del caso, il simbolo di cui all’articolo 14 e all’allegato 5 numero 2.

1.6 Il fabbricante indica sullo strumento per pesare il proprio nome, la propria

denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utilizzatore finale e le autorità di sorveglianza del mercato.

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1.7 Il fabbricante garantisce che lo strumento per pesare che ha immesso sul

mercato sia accompagnato da istruzioni e informazioni in una delle lingue di cui all’articolo 10 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione. Tali istru- zioni e informazioni, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiare, comprensibili e intelligibili.

1.8 Il fabbricante che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per

pesare da lui immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere confor- me tale strumento per pesare, per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento per pesare presenti un rischio, il fabbricante ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli rela- tivi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

1.9 Il fabbricante, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a

quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento per pesare alla presente ordinanza, in una lingua che può essere facilmente com- presa dal METAS. Coopera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti per pesare da lui immessi sul mercato.

2 Obblighi dei mandatari

2.1

2.1.1 I fabbricanti possono nominare, mediante mandato scritto, un mandatario.

2.1.2 Gli obblighi di cui al numero 1.1 e l’obbligo di redigere la documentazione tecnica di cui al numero 1.2 non possono essere trasferiti al mandatario.

2.2 I mandatari eseguono i compiti specificati nel mandato ricevuto dal fabbri-

cante. Il mandato consente al mandatario di eseguire almeno i seguenti com- piti: a. tenere a disposizione delle autorità di sorveglianza dei mercati la di- chiarazione di conformità di cui all’articolo 10 e la documentazione tecnica per un periodo di dieci anni dalla data di immissione dello stru- mento per pesare sul mercato; b. a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornire a tale autorità tutte le informazioni e la documentazione necessarie per dimostrare la conformità di uno strumento per pesare; c. cooperare con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dallo strumento per pesare che rientrano nel loro mandato.

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3 Obblighi dell’importatore

3.1 L’importatore immette sul mercato solo strumenti per pesare conformi.

3.2

3.2.1 Prima di immettere uno strumento per pesare sul mercato, l’importatore

garantisce che il fabbricante abbia eseguito l’appropriata procedura di valu- tazione della conformità. Assicura che il fabbricante abbia preparato la documentazione tecnica, che sullo strumento per pesare siano apposti il mar- chio di conformità e il marchio metrologico supplementare di cui all’arti- colo 13, che lo strumento sia accompagnato dai documenti prescritti e che il fabbricante abbia rispettato le esigenze di cui ai numeri 1.5 e 1.6.

3.2.2 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per

pesare non sia conforme alle esigenze fondamentali di cui all’allegato 1 non immette lo strumento per pesare sul mercato fino a quando non ne sia garan- tita la conformità. Inoltre, quando lo strumento per pesare presenta un ri- schio, l’importatore ne informa il fabbricante e il METAS.

3.3 L’importatore indica sullo strumento il proprio nome, la propria denomina-

zione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo po- stale al quale può essere contattato. Qualora ciò richieda l’apertura dell’imballaggio, le indicazioni possono essere riportate sull’imballaggio o in un documento di accompagnamento dello strumento. Le informazioni re- lative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l’utiliz- zatore e le autorità di sorveglianza del mercato.

3.4 L’importatore garantisce che lo strumento per pesare sia accompagnato da

istruzioni e informazioni in una delle lingue di cui all’articolo 10 dell’ordi- nanza sugli strumenti di misurazione.

3.5 L’importatore garantisce che, mentre uno strumento per pesare è sotto la sua

responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle esigenze fondamentali di cui all’alle- gato 1.

3.6 Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati dallo

strumento per pesare, l’importatore esegue una prova a campione sullo stru- mento messo a disposizione sul mercato, esamina i reclami, gli strumenti non conformi e i richiami degli strumenti non conformi, tiene, se del caso, un registro degli stessi e informa i distributori di tale sorveglianza.

3.7 L’importatore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per

pesare da lui immesso sul mercato non sia conforme alla presente ordinanza prende immediatamente le misure correttive necessarie per rendere confor- me tale strumento, oppure per ritirarlo o richiamarlo, a seconda dei casi. Inoltre, qualora lo strumento per pesare presenti un rischio, l’importatore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli rela- tivi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

3.8 Per un periodo di dieci anni dalla data di immissione dello strumento per

pesare sul mercato l’importatore tiene una copia della dichiarazione di con-

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formità di cui all’articolo 10 a disposizione delle autorità di sorveglianza del mercato; garantisce inoltre che, su richiesta, la documentazione tecnica sia messa a disposizione di tali autorità.

3.9 L’importatore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a

quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento per pesare, in una lingua che può essere facilmente compresa dal METAS. Coo- pera con il METAS, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per elimi- nare i rischi presentati dagli strumenti per pesare da lui immessi sul mercato.

4 Obblighi del distributore

4.1 Quando mette uno strumento a disposizione sul mercato, il distributore

agisce con la dovuta diligenza in relazione alle esigenze della presente ordi- nanza. 4.2

4.2.1 Prima di mettere uno strumento per pesare a disposizione sul mercato, il

distributore verifica che esso rechi il marchio di conformità e il marchio me- trologico supplementare di cui all’articolo 13, sia accompagnato dalla do- cumentazione necessaria nonché dalle istruzioni e da informazioni in una lingua di cui all’articolo 10 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione e che il fabbricante e l’importatore si siano conformati alle esigenze di cui ai numeri 1.5, 1.6 e 3.3. 4.2.2 Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per pesare non sia conforme alle esigenze fondamentali di cui all’allegato 1 non mettono lo strumento a disposizione sul mercato fino a quando non ne sia garantita la conformità. Inoltre, se lo strumento per pesare presenta un ri- schio, il distributore ne informa il fabbricante o l’importatore e il METAS.

4.3 L’importatore garantisce che, mentre uno strumento per pesare è sotto la sua

responsabilità, le condizioni di immagazzinamento o di trasporto non ne mettano a rischio la conformità alle esigenze fondamentali di cui all’alle- gato 1.

4.4 Il distributore che ritiene o ha motivo di ritenere che uno strumento per

pesare da lui messo a disposizione sul mercato non sia conforme alla presen- te ordinanza si assicura che siano prese le misure correttive necessarie per rendere conforme tale strumento, oppure per ritirarlo o richiamarlo, a secon- da dei casi. Inoltre, qualora lo strumento per pesare presenti un rischio, il di- stributore ne informa immediatamente il METAS, indicando in particolare i dettagli relativi alla non conformità e qualsiasi misura correttiva presa.

4.5 Il distributore, a seguito di una richiesta motivata del METAS, fornisce a

quest’ultimo tutte le informazioni e la documentazione, in formato cartaceo o elettronico, necessarie per dimostrare la conformità dello strumento per pesare. Coopera con il METAS, su richiesta di quest’ultimo, a qualsiasi

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azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dagli strumenti di misura- zione da lui immessi sul mercato.

5 Casi in cui gli obblighi del fabbricante si applicano anche

all’importatore e al distributore L’importatore o il distributore sono soggetti agli obblighi del fabbricante di cui al numero 1 quando immettono sul mercato uno strumento per pesare con il proprio nome o marchio commerciale o modificano uno strumento per pesare già immesso sul mercato in modo tale da poterne condizionare la con- formità alla presente ordinanza.

6 Identificazione degli operatori economici

6.1 Gli operatori economici indicano alle autorità di sorveglianza che ne faccia- no richiesta: a. qualsiasi operatore economico che abbia fornito loro strumenti per pe- sare; b. qualsiasi operatore economico cui abbiano fornito strumenti per pesare.

6.2 Gli operatori economici devono essere in grado di presentare le informazioni

di cui al numero 6.1 per dieci anni dal momento in cui siano stati loro forniti strumenti per pesare e per dieci anni dal momento in cui essi abbiano fornito strumenti per pesare.

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