AS 2015 849
Ordinanza concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio
Ordinanza concernente l’introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio (Ordinanza sull’introduzione della libera circolazione delle persone, OLCP)
Modifica del 13 marzo 2015
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 22 maggio 20021 sull’introduzione della libera circolazione delle persone è modificata come segue:
Art. 18 cpv. 2 2 Se il soggiorno per la ricerca di un impiego si protrae oltre i primi tre mesi è rila- sciato loro un permesso di soggiorno di breve durata UE/AELS della validità di tre mesi per anno civile, purché dispongano dei mezzi finanziari necessari al loro sostentamento.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2015.
13 marzo 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
1 RS 142.203
2014-0900 849
O sull’introduzione della libera circolazione delle persone RU 2015