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AS 2016 1273

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale

Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)

Modifica del 20 aprile 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:

Art. 5 lett. f Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi

f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero: 1800

II La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2016.

20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

1 RS 910.17

2016-0567 1273

O sui contributi per singole colture RU 2016

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