AS 2016 1273
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale
Ordinanza concernente i contributi per singole colture nella produzione vegetale (Ordinanza sui contributi per singole colture, OCSC)
Modifica del 20 aprile 2016
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 23 ottobre 20131 sui contributi per singole colture è modificata come segue:
Art. 5 lett. f Per ettaro e anno il contributo per singole colture ammonta a: franchi
f. barbabietole da zucchero per la produzione di zucchero: 1800
II La presente ordinanza entra in vigore con effetto retroattivo il 1° gennaio 2016.
20 aprile 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 910.17
2016-0567 1273
O sui contributi per singole colture RU 2016