AS 2016 1323
Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d'America per l'applicazione agevolata della normativa FATCA
Accordo del 14 febbraio 2013 di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA
RS 0.672.933.63; RU 2014 1743
Modifica dell’allegato II Conclusa il 29 febbraio 2016 Entrata in vigore il 29 febbraio 2016
Secondo l’accordo tra le autorità competenti svizzere e statunitensi concernente l’aggiornamento dell’allegato II dell’Accordo di cooperazione tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. L’accordo è stato firmato a Berna il 19 febbraio 2016 e a Washington D.C. il 29 febbraio 2016, in due esemplari in lingua tedesca e inglese, ciascun testo facente egualmente fede. Traduzione1 Allegato II sezione III.C C. Conti di avvocati o notai Un conto deposito o una custodia gestiti da un avvocato o da un notaio autorizzato in Svizzera o da uno studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società, ove gli aventi economicamente diritto ai valori patrimoniali registrati sono uno o più clienti, a condizione che: 1. tale conto e i valori patrimoniali registrati siano gestiti esclusivamente nel quadro di un’attività professionale specifica (e non come in qualità di inter- mediario finanziario) che sia sottoposta al segreto professionale degli avvo- cati o dei notai secondo il diritto svizzero;
2. sul conto siano registrati soltanto i seguenti valori patrimoniali:
a. capitali di clienti, compresa la registrazione a corto termine di anticipi per spese procedurali, garanzie, tributi di diritto pubblico e pagamenti destinati a o provenienti da autorità, controparti o terzi in relazione a un affare giuridico, b. valori patrimoniali da una divisione ereditaria o da un’esecuzione testamentaria pendente (ad es. conto eredità),
1 Dal testo originale tedesco (AS 2016 1323).
2016-1070 1323
Cooperazione per l’applicazione agevolata della normativa FATCA. RU 2016 Acc. con gli Stati Uniti
c. valori patrimoniali da una separazione dei beni pendente nel quadro di un divorzio o di una separazione coniugale (ad es. conto separazione dei beni), d. garanzie o pegni in relazione all’acquisto, allo scambio, alla locazione, all’affitto o al leasing di beni immobili o mobili, purché i valori patri- moniali adempiano le seguenti condizioni: i. i valori patrimoniali provengono esclusivamente da un acconto, un anticipo, un accantonamento o un pagamento simile il cui ammon- tare è adeguato alla garanzia di un obbligo di una parte direttamen- te coinvolta nella transazione, oppure da valori patrimoniali finan- ziari registrati sul conto in relazione all’acquisto, allo scambio, alla locazione, all’affitto o al leasing del bene, ii. i valori patrimoniali sono impiegati unicamente per l’obbligo dell’acquirente di pagare il prezzo di acquisto del bene, l’obbligo del venditore di pagare un possibile impegno, o l’obbligo del loca- tore o del fornitore di leasing, o del conduttore, dell’affittuario o del beneficiario del leasing di pagare eventuali danni di qualsiasi tipo in relazione al bene locato, affittato o in leasing come previsto nel contratto di locazione, di affitto o di leasing, iii. i valori patrimoniali, compresi i proventi maturati, vengono pagati o corrisposti in qualsiasi altro modo all’acquirente, al conduttore, all’affittuario oppure al beneficiario di leasing, o al venditore, al locatore o al fornitore del leasing (compresa la copertura di un obbligo delle persone citate), se il bene è stato venduto, scambiato o trasferito, oppure il contratto di locazione, di affitto o di leasing finisce, e iv. valori patrimoniali non sono collegati a un conto a margine o simi- le aperto in relazione a una vendita o a uno scambio di un valore patrimoniale finanziario, e. i valori patrimoniali a copertura dei costi in relazione ad affari di diritto civile o di diritto pubblico davanti a tribunali ordinari o tribunali arbi- trali e a procedure di esecuzione forzata; 3. i valori patrimoniali sono registrati soltanto per la durata degli affari giuri- dici in corso di cui sopra e a cui si riferiscono; e 4. l’avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o lo studio di avvocati o notai autorizzati in Svizzera, organizzato in forma di società ha fornito una dichia- razione scritta che menziona espressamente le tre condizioni di cui sopra e
stabilisce che l’avvocato o il notaio autorizzato in Svizzera o lo studio di avvocati o notai autorizzato in Svizzera, organizzato in forma di società informa l’istituto finanziario in merito a ogni mutamento delle circostanze.