AS 2016 1361
Ordinanza dell'USAV che istituisce provvedimenti per evitare l'introduzione dell'influenza aviaria dall'Italia
Ordinanza dell’USAV che istituisce provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria dall’Italia
del 12 maggio 2016
L’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV), visto l’articolo 24 capoverso 3 lettera a della legge del 1° luglio 19661 sulle epizoozie; visto l’articolo 5 capoverso 4 dell’ordinanza del 18 novembre 20152 concernente l’importazione, il transito e l’esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Stati membri dell’UE, Islanda e Norvegia, ordina:
Art. 1 Scopo e oggetto 1 La presente ordinanza si prefigge di evitare l’introduzione dell’influenza aviaria in Svizzera. 2 Essa disciplina l’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno, uova da cova, carni di pollame e uova da tavola dall’Italia.
Art. 2 Importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova L’importazione di pollame vivo, pollastre, pulcini di un giorno e uova da cova dalle zone di protezione e di sorveglianza dell’Italia elencate nell’allegato è vietata.
Art. 3 Importazione di carni di pollame L’importazione di carni di pollame dalle zone di protezione dell’Italia elencate nell’allegato è vietata a meno che non siano trattate termicamente ai sensi della direttiva 2002/99/CE3.
RS 916.443.114.54 3 Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l’introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano, GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11; modifi- cata da ultimo dalla direttiva 2013/20/UE, GU L 158 del 10.6.2013, pag. 234.
2016-1232 1361
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016 dall’Italia. O dell’USAV
Art. 4 Importazione di uova da tavola
1 L’importazione di uova da tavola dalle zone di protezione e di sorveglianza
dell’Italia elencate nell’allegato è vietata.
2 È fatta salva l’importazione di uova da tavola:
a. provenienti dalle zone di protezione, se l’importatore è in grado di dimostra- re che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 26 paragrafo 2 della direttiva 2005/94/CE4; b. provenienti dalle zone di sorveglianza, se l’importatore è in grado di dimostrare che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 30 lettera c punti v e vi della direttiva 2005/94/CE.
Art. 5 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 14 maggio 20165.
12 maggio 2016 Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria: p.p. Thomas Jemmi
4 Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, riguardante misure comuni- tarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE; GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16; modificata dalla direttiva 2008/73/CE, GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40. 5 Pubblicazione urgente ai sensi dell’art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giugno 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512).
Provvedimenti per evitare l’introduzione dell’influenza aviaria RU 2016 dall’Italia. O dell’USAV
Allegato (art. 2–4)
Zone di protezione e di sorveglianza
Le seguenti aree dell’Italia sono state definite zona di protezione e zona di sorve- glianza:
Codice Comuni Area È zona di È zona di ADNS6 protezione sorveglianza fino alla data fino alla data
44015 Portomaggiore area intera 26.5.2016 4.6.2016
44020 Ostellato area intera 26.5.2016 4.6.2016
44020 Masi Torello area intera 4.6.2016
44039 Tresigallo area intera 4.6.2016
44019 Voghiera area intera 4.6.2016
44027 Fiscaglia area a sud della strada 4.6.2016
provinciale n. 15
44035 Formignana area a ovest della strada 4.6.2016
provinciale n. 4
44121 Ferrara area a est della Via Ponte Assa 4.6.2016
44011 Argenta area a ovest della strada 4.6.2016
provinciale n. 48
6 ADNS – Animal Disease Notification System: Sistema elettronico di notifica delle malattie degli animali dell’Unione Europea.
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