AS 2016 1421
Convenzione internazionale contro il doping nello sport
Convenzione internazionale del 19 ottobre 2005 contro il doping nello sport
RS 0.812.122.2; RU 2009 521
I Modifica dell’allegato II Approvata dal Comitato esecutivo dell’Agenzia mondiale antidoping il 15 novembre 2013 Entrata in vigore il 1° gennaio 2015
L’allegato II è sostituito dalla versione qui annessa.
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Allegato II
Standard e procedura per la concessione di autorizzazioni d’uso a fini terapeutici (AUT)
Estratto dello «Standard internazionale per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA); in vigore dal 1° gennaio 2015
4.0 Ottenimento di una AUT
4.1 A uno sportivo si concede una AUT se (e solo se) è in grado di dimostrare che sono rispettate tutte le condizioni elencate di seguito: a. La sostanza o il metodo vietato in questione è necessario al trattamento di uno stato patologico acuto o cronico tanto che la salute dello sportivo risulte- rebbe seriamente compromessa se la sostanza o il metodo vietato non fosse somministrato. b. È altamente inverosimile che l’uso terapeutico della sostanza o del metodo vietato comporti un miglioramento della prestazione sportiva che vada oltre a quello attribuibile al ritrovato stato di salute normale dello sportivo a seguito del trattamento della patologia acuta o cronica. c. Non deve esistere alcuna alternativa terapeutica autorizzata che potrebbe sostituire la sostanza o il metodo vietato. d. La necessità di utilizzare la sostanza o il metodo vietato non è una conse- guenza parziale o totale di un precedente uso (privo di AUT) di una sostanza o metodo vietato al momento del suo uso. [Commento in merito all’articolo 4.1: i documenti pubblicati sul sito dell’AMA intitolati «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informa- zioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni»), devono essere utiliz- zati a sostegno dell’applicazione di questi criteri in presenza di patologie partico- lari.] 4.2 Salvo i casi in cui sia applicabile una delle eccezioni previste dall’articolo 4.3, uno sportivo che ha la necessità di usare una sostanza vietata o un metodo vietato per motivi terapeutici deve ottenere una AUT prima di fare uso della sostanza o del metodo in questione o di esserne in possesso. 4.3 Uno sportivo può ottenere un’autorizzazione retroattiva per l’uso di una sostan- za vietata o di un metodo vietato a scopi terapeutici (AUT retroattiva) unicamente: a. in caso di emergenza medica o di trattamento di una patologia acuta; oppure b. se a causa di altre circostanze eccezionali non vi è stato sufficiente tempo o nessuna possibilità per lo sportivo di presentare, o per il CAUT (Comitato per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici) di esaminare, una domanda di AUT prima del controllo antidoping; oppure
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c. se le regole applicabili esigevano che lo sportivo (v. commento in merito all’art. 5.1) o permettevano che lo sportivo (v. l’art. 4.4.5 del Codice) pre- sentasse una domanda di AUT retroattiva; oppure [Commento in merito all’articolo 4.3(c): si consiglia vivamente a questi sportivi di allestire una cartella clinica e di essere pronti a dimostrare che rispettano le condi- zioni dell’AUT previste dall’articolo 4.1, qualora risultasse necessaria la richiesta di una AUT retroattiva a seguito del controllo antidoping.] d. se l’AMA e l’organizzazione antidoping presso la quale la richiesta di AUT retroattiva è o sarà presentata considerano che una AUT retroattiva deve es- sere accordata per questioni di equità. [Commento in merito all’articolo 4.3(d): se l’AMA e/o l’organizzazione antidoping si rifiutano di applicare l’articolo 4.3(d), tale decisione è incontestabile, sia nel quadro di una procedura per violazione delle regole antidoping sia in un ricorso o in qualsiasi altro contesto.]
5.0 Responsabilità delle organizzazioni antidoping in materia
di AUT 5.1 L’articolo 4.4 del Codice specifica (a) le organizzazioni antidoping che dispon- gono delle competenze necessarie per prendere decisioni in materia di AUT; (b) il modo in cui tali decisioni in materia di AUT dovrebbero essere riconosciute e rispet- tate da altre organizzazioni antidoping; e (c) il momento in cui le decisioni in mate- ria di AUT possono essere esaminate e/o costituire oggetto di un ricorso. [Commento in merito all’articolo 5.1: v. allegato 1 per una tabella sinottica delle disposizioni chiave dell’articolo 4.4 del Codice. L’articolo 4.4.2 del Codice definisce la competenza di un’organizzazione nazionale antidoping in merito alle decisioni in materia di AUT relative a sportivi che non sono sportivi di livello internazionale. In caso di disaccordo in merito a quale organizzazione nazionale antidoping spetti esaminare la domanda di AUT di uno sportivo che non è uno sportivo di livello internazionale, sarà l’AMA a prendere una decisione definitiva e non soggetta a ricorso. Se le esigenze di politica interna e le priorità nazionali spingono un’organizzazione nazionale antidoping ad assegnare la priorità a determinate discipline sportive anziché ad altre nel corso della pianificazione dei controlli (come previsto dall’arti- colo 4.4.1 dello Standard internazionale per i controlli e gli esami), l’organizza- zione nazionale antidoping può rifiutare di esaminare in anticipo le domande di AUT di sportivi attivi in tutte o in parte delle discipline sportive considerate non prioritarie; in tal caso deve tuttavia permettere a questi sportivi di presentare una domanda di AUT retroattiva qualora fossero sottoposti successivamente a un con- trollo. L’organizzazione nazionale antidoping è tenuta a informare gli sportivi interessati sul suo sito web.]
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5.2 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e orga-
nizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a costituire un CAUT per stabilire se le domande di concessione o riconoscimento di una AUT rispettano le condizioni previste nell’articolo 4.1. [Commento in merito all’articolo 5.2: un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può optare per il riconoscimento automatico delle AUT accordate in precedenza, ma deve allestire un meccanismo affinché gli sportivi che partecipano alla manifestazione possano ottenere una nuova AUT in caso di necessità. A tale scopo, ogni organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può decidere se definire il suo proprio CAUT oppure assegnare, tramite un accordo, tale mansione a terzi (come SportAccord). L’obiettivo dovrebbe in ogni caso essere quello di garantire agli sportivi in competizione in queste manifestazioni la possibilità di ottenere rapidamente ed efficacemente una AUT prima di gareggiare.] a. I CAUT dovrebbero essere costituiti almeno da tre medici con esperienza nel trattamento e nella cura di sportivi, nonché con solide conoscenze in medici- na clinica e sportiva. Nel caso di sportivi disabili, almeno un membro del CAUT dovrebbe vantare esperienza generale in materia di trattamenti e cura di questo tipo di sportivi, oppure un’esperienza specifica con la/le particola- re/i disabilità dello sportivo. b. Al fine di garantire l’imparzialità delle decisioni, la maggioranza dei membri del CAUT non dovrebbe assumere responsabilità politiche in seno all’orga- nizzazione antidoping che li ha nominati nel CAUT. Tutti i membri del CAUT devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitti d’interesse. (Il sito web dell’AMA mette a disposizione una dichia- razione modello.)
5.3 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e orga-
nizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a stabilire e pubblicare una procedura chiara applicabile alle domande di AUT inoltrate al suo CAUT e confor- me al presente standard internazionale. È inoltre tenuta a diffondere i dettagli ine- renti a tale procedura (perlomeno) pubblicandoli in modo facilmente accessibile sul suo sito web e trasmettendoli all’AMA. A sua volta, l’AMA può pubblicare queste informazioni sul proprio sito web.
5.4 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e orga-
nizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a comunicare rapidamente (in inglese o in francese), tramite ADAMS o un altro sistema approvato dall’AMA, tutte le decisioni prese dal suo CAUT in merito all’accettazione o al rifiuto di una AUT, come pure qualsiasi decisione di riconoscere o rifiutare una decisione in mate- ria di AUT presa da un’altra organizzazione antidoping. Le informazioni (in inglese o in francese) comunicate in concomitanza alle AUT accordate dovranno includere: a. la sostanza o il metodo approvato, come pure la posologia, la frequenza e la via di somministrazione ammesse, la durata della AUT, e tutte le condizioni imposte relative alla AUT; e b. il modulo per la domanda di AUT e le informazioni cliniche pertinenti al ca- so (tradotte in inglese o in francese), le quali stabiliscono che le condizioni dell’articolo 4.1 sono state rispettate (tali informazioni sono accessibili uni-
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camente all’AMA, all’organizzazione nazionale antidoping e alla federa- zione internazionale dello sportivo, nonché all’organizzazione responsabile della manifestazione alla quale lo sportivo desidera partecipare). [Commento in merito all’articolo 5.4: la procedura di riconoscimento delle AUT è ampiamente facilitata dall’uso di ADAMS.]
5.5 Quando un’organizzazione nazionale antidoping accorda una AUT a uno spor-
tivo, è tenuta ad avvisarlo per iscritto (a) che la AUT è valida esclusivamente a livello nazionale, e (b) che se lo sportivo diventa uno sportivo di livello internazio- nale o gareggia a una manifestazione internazionale, tale AUT non è valida, ad eccezione del caso in cui fosse riconosciuta dalla federazione internazionale o dal- l’organizzazione responsabile delle grandi manifestazioni conformemente all’arti- colo 7.1. Pertanto, l’organizzazione nazionale antidoping dovrebbe aiutare lo sporti- vo a stabilire il momento in cui sottoporre la sua AUT a una federazione internazionale o a un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni per il riconoscimento, oltre ad assistere e sostenere lo sportivo nel corso dell’intera proce- dura di riconoscimento. 5.6 Ogni federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi mani- festazioni è tenuta a pubblicare un elenco (perlomeno rendendolo accessibile facil- mente sul suo sito web e inviandolo all’AMA) indicando in modo inequivocabile (1) gli sportivi che dipendono dalla sua competenza e che sono tenuti a indirizzarsi a lei per richiedere una AUT e le scadenze per formulare una tale richiesta; (2) le decisioni in materia di AUT prese da altre organizzazioni antidoping da lei automati- camente riconosciute e che pertanto non necessitano di una tale domanda confor- memente all’articolo 7.1(a); e (3) le decisioni in materia di AUT prese da altre orga- nizzazioni antidoping che devono esserle sottoposte per il riconoscimento, conformemente all’articolo 7.1(b). L’AMA può pubblicare tale elenco sul proprio sito web.
5.7 Qualsiasi AUT che uno sportivo ha ottenuto da un’organizzazione nazionale
antidoping non è più valida se lo sportivo diventa uno sportivo di livello internazio- nale o gareggia in una manifestazione internazionale, salvo che la federazione internazionale riconosca tale AUT conformemente all’articolo 7. Qualsiasi AUT che uno sportivo ha ricevuto da una federazione internazionale non è valida se lo sporti- vo gareggia in una manifestazione internazionale organizzata da un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni, salvo che l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni competente riconosca tale AUT conformemente all’articolo 7. Di conseguenza, se la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni (a seconda del caso) non riconosce tale AUT, questa (con riserva dei diritti dello sportivo di inoltrare domanda di riesame da parte dell’AMA o di fare ricorso) non potrà essere invocata per giustificare la presenza, l’uso, il pos- sesso o l’amministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato indicati nella AUT al cospetto della federazione internazionale o dell’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in questione.
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6.0 Procedura di domanda di AUT
6.1 Lo sportivo che necessita di una AUT dovrebbe inoltrare la domanda prima
possibile. Nel caso di sostanze vietate unicamente in competizione, lo sportivo dovrebbe inoltrare una domanda di AUT almeno 30 giorni prima della successiva competizione, salvo in caso d’emergenza o di situazione eccezionale. Lo sportivo dovrebbe inoltrare la domanda alla sua organizzazione nazionale antidoping, alla sua federazione internazionale e/o a un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni (a seconda del caso), avvalendosi del modulo di domanda di AUT disponibile. Le organizzazioni antidoping devono mettere a disposizione sul loro sito web, da scaricare, il modulo di domanda che desiderano sia utilizzato dai loro sportivi. Tale modulo deve basarsi sul modello dell’allegato 2. Il modello può essere modificato dalle organizzazioni antidoping per includere esigenze supplementari a scopo informativo, tuttavia non è ammesso sopprimere alcuna sezione e alcun arti- colo del modulo.
6.2 Lo sportivo deve inoltrare il modulo di domanda di AUT all’organizzazione
antidoping competente tramite il sistema ADAMS o nella modalità specificata dall’organizzazione antidoping. Tale modulo deve essere accompagnato da: a. un’attestazione di un medico qualificato, che conferma la necessità dello sportivo di fare uso della sostanza vietata o del metodo vietato in questione per motivi terapeutici; e b. un’anamnesi completa, compresa la documentazione allestita dal/dai medi- co(i) che ha/hanno eseguito la prima diagnosi (se possibile) nonché i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio e referti radiologici pertinenti alla domanda. [Commento in merito all’articolo 6.2(b): le informazioni relative alla diagnosi, al trattamento e alla durata della validità dovrebbero basarsi sul documento «Infor- mations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») dell’AMA.]
6.3 Lo sportivo conserverà una copia completa del modulo di domanda di AUT e di
tutti i documenti e tutte le informazioni inoltrati a sostegno della domanda in que- stione.
6.4 La domanda di AUT sarà esaminata dal CAUT unicamente se il CAUT riceve il
modulo di domanda debitamente compilato, corredato di tutti i documenti pertinenti. Le domande incomplete saranno rinviate allo sportivo affinché le completi e le inoltri nuovamente.
6.5 Il CAUT può richiedere allo sportivo o al suo medico tutte le informazioni,
risultati di esami o referti radiologici supplementari, o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda dello sportivo; e/o il CAUT può ricorrere all’assistenza di esperti medici o scientifici nella misura ritenu- ta appropriata. 6.6 Tutte le spese che lo sportivo sostiene per sottoporre la domanda di AUT e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello sportivo.
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6.7 Il CAUT deciderà se accettare o rifiutare la domanda il più presto possibile, normalmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro 21 giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda completa. Qualora una domanda di AUT venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una manifestazione, il CAUT deve fare del suo meglio al fine di comunicare la propria decisione prima dell’inizio della manifestazione. 6.8 La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo sportivo, e comu- nicata all’AMA e alle altre organizzazioni antidoping tramite ADAMS o un altro sistema di intermediazione approvato dall’AMA conformemente all’articolo 5.5. a. Il rilascio di una AUT deve specificare la posologia, la frequenza, la via e la durata di somministrazione permesse dal CAUT per la sostanza vietata o il metodo vietato in questione, e rivelare le circostanze cliniche come pure qualsivoglia condizione imposta in rapporto alla AUT. b. Una decisione di rifiuto di una AUT deve includere i motivi del rifiuto.
6.9 Ogni AUT deve avere una durata precisa definita dal CAUT, al termine della
quale la AUT scade. Lo sportivo che deve continuare a fare uso della sostanza vietata o del metodo vietato successivamente alla data di scadenza, dovrà inoltrare una nuova domanda di AUT entro un termine sufficientemente anteriore alla data di scadenza. [Commento in merito all’articolo 6.9: la durata di validità deve basarsi sui consigli inclusi nel documento «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») dell’AMA.]
6.10 L’AUT sarà annullata prima della data di scadenza qualora lo sportivo non
rispetti subito qualsiasi richiesta o condizione imposta dall’organizzazione antido- ping che ha accordato la AUT. Inoltre, una AUT può anche essere invalidata dall’AMA o a seguito di un ricorso. 6.11 Se un risultato d’analisi fuori norma è riscontrato poco dopo la scadenza di una AUT per la sostanza vietata in questione, o dopo l’annullamento o l’invali- dazione della medesima AUT, l’organizzazione antidoping che esegue l’esame iniziale del risultato d’analisi fuori norma (art. 7.2 del Codice) deve determinare se tale risultato è compatibile con l’uso della sostanza vietata prima della data di sca- denza, d’annullamento o d’invalidazione della AUT. Se ciò dovesse essere il caso, tale uso (e qualsiasi presenza della sostanza vietata nel controllo antidoping dello sportivo che ne risulti) non costituisce una violazione delle regole antidoping.
6.12 Lo sportivo deve inoltrare una nuova domanda di AUT se, dopo aver ottenuto
una AUT, necessita di una posologia, frequenza, via o durata di somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato sensibilmente differente da quanto speci- ficato nella AUT. Se la presenza, l’uso, il possesso o la somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato non è compatibile con i termini della AUT accordata, il fatto che lo sportivo possieda una AUT non impedirà di giungere alla conclusione che abbia commesso una violazione delle regole antidoping.
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7.0 Procedura di riconoscimento di una AUT
7.1 L’articolo 4.4 del Codice esige che le organizzazioni antidoping riconoscano le AUT che soddisfano le condizioni dell’articolo 4.1 accordate da altre organizzazioni antidoping. Di conseguenza, lo sportivo che viene assoggettato alle esigenze di una federazione internazionale o di un’organizzazione responsabile di grandi manifesta- zioni in materia di AUT e che possiede già una AUT, non è tenuto a inoltrare una nuova domanda di AUT presso la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni. Anziché questo: a. La federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi ma- nifestazioni può segnalare che riconoscerà automaticamente le decisioni in materia di AUT prese in virtù dell’articolo 4.4 del Codice (o determinate ca- tegorie di decisioni, p. es. quelle di certe organizzazioni antidoping, o quelle concernenti determinate sostanze vietate), premesso che queste decisioni in materia di AUT siano state rapportate conformemente all’articolo 5.4 e siano quindi disponibili per una verifica da parte dell’AMA. Se la AUT dello spor- tivo appartiene a una categoria di AUT automaticamente riconosciuta, lo sportivo non deve intraprendere ulteriori passi. [Commento in merito all’articolo 7.1(a): per facilitare le procedure degli sportivi, il riconoscimento automatico delle decisioni in materia di AUT, una volta che sono state rapportate conformemente all’articolo 5.4, è fortemente incoraggiato. Se una federazione internazionale o un’organizzazione responsabile di grandi manifesta- zioni non vuole riconoscere automaticamente tutte le AUT, dovrebbe riconoscere automaticamente il maggior numero di decisioni possibile, p. es. pubblicando un elenco delle organizzazioni antidoping le cui decisioni in materia di AUT saranno riconosciute automaticamente e/o un elenco delle sostanze vietate per le quali le AUT saranno riconosciute automaticamente. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire come illustrato nell’articolo 5.3, ossia l’elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web della federazione internazionale e trasmesso all’AMA e alle organizzazioni antidoping nazionali.] b. In assenza di riconoscimento automatico, lo sportivo deve inoltrare una domanda di riconoscimento di AUT presso la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in questione, tramite ADAMS o un altro sistema indicato dalla federazione internazionale o dall’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni. La domanda de- ve essere accompagnata da una copia della AUT, dal modulo di domanda originale di AUT e dai documenti inoltrati a sostegno di suddetta domanda e citati negli articoli 6.1 e 6.2 (salvo che l’organizzazione antidoping che ha accordato la AUT abbia già trasmesso la AUT e i documenti a essa correlati tramite ADAMS o un altro sistema d’intermediazione approvato dall’AMA, conformemente all’articolo 5.4). 7.2 Le domande di riconoscimento di AUT incomplete saranno rinviate allo sportivo affinché le completi e le inoltri nuovamente. Inoltre, il CAUT può richiedere allo sportivo o al suo medico tutte le informazioni, i risultati di esami o referti radiologici supplementari, o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda di riconoscimento della AUT dello sportivo; e/o il CAUT può
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ricorrere all’assistenza di esperti medici o scientifici nella misura ritenuta appro- priata. 7.3 Tutte le spese che lo sportivo sostiene per inoltrare la domanda di riconosci- mento di AUT e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello sportivo. 7.4 Il CAUT deciderà se riconoscere o meno la AUT il più presto possibile, e nor- malmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro 21 giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda di riconoscimento completa. Qualora una domanda venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una manifestazione, il CAUT deve fare del suo meglio per comunicare la propria decisione prima dell’inizio della manifestazione. 7.5 La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo sportivo, e comu- nicata all’AMA e alle altre organizzazioni antidoping tramite ADAMS o un altro sistema di intermediazione approvato dall’AMA. Una decisione di non riconosci- mento di una AUT deve includere i motivi del rifiuto.
8.0 Esame delle decisioni di AUT da parte dell’AMA
8.1 L’articolo 4.4.6 del Codice prevede che l’AMA, in determinati casi, debba
esaminare le decisioni prese dalle federazioni internazionali in materia di AUT e che possa esaminare qualsiasi altra decisione in materia di AUT, al fine di determinarne la conformità alle condizioni previste dall’articolo 4.1. L’AMA stabilirà un CAUT che risponda alle esigenze dell’articolo 5.2 al fine di procedere ai suddetti esami.
8.2 Qualsiasi domanda d’esame sarà inoltrata all’AMA per iscritto e accompagnata
dal pagamento delle spese di dossier stabilite dall’AMA, come pure da una copia di tutte le informazioni previste dall’articolo 6.2 (o, nel caso dell’esame di una AUT rifiutata, di tutte le informazioni che lo sportivo aveva inoltrato assieme alla doman- da originale di AUT). Una copia della domanda sarà trasmessa alla parte la cui decisione è soggetta a esame come pure allo sportivo (se non è stato lui a inoltrare la domanda d’esame).
8.3 Se la domanda d’esame concerne una decisione in materia di AUT che l’AMA
non è tenuta a esaminare, l’AMA informerà lo sportivo appena possibile del rinvio o no della decisione al suo CAUT a scopo d’esame. Se decide di non coinvolgere il suo CAUT, l’AMA rimborserà allo sportivo le spese di dossier correlate alla doman- da. Qualsiasi decisione presa dall’AMA di non rinviare il caso al suo CAUT è defini- tiva e non può costituire oggetto di un ricorso. Per contro, la decisione in materia di AUT può costituire oggetto di ricorso, come previsto dall’articolo 4.4.7 del Codice.
8.4 Se la domanda concerne l’esame di una decisione presa da una federazione
internazionale in materia di AUT che l’AMA è tenuta a esaminare, l’AMA può mal- grado ciò rinviare il caso alla federazione internazionale (a) per eseguire chiarimenti (p. es. se le ragioni non sono indicate inequivocabilmente nella decisione); e/o (b) affinché la federazione internazionale riconsideri il caso (p. es. se la AUT è stata rifiutata unicamente perché mancavano i risultati delle analisi mediche o altre infor-
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mazioni richieste a dimostrazione che erano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 4.1).
8.5 Quando una domanda d’esame è rinviata al CAUT dell’AMA, questo può chie-
dere all’organizzazione antidoping e/o allo sportivo informazioni complementari, compresi esami supplementari come quelli descritti nell’articolo 6.5, e/o può ricorre- re all’assistenza di altri esperti medici o scientifici, nella misura ritenuta opportuna. 8.6 Il CAUT dell’AMA dichiarerà nulla qualsiasi AUT che non soddisfi le condizio- ni dell’articolo 4.1. Se la AUT annullata era prospettiva (e non retroattiva), l’annullamento entrerà in vigore nella data specificata dall’AMA (data che non dovrà precedere la data di notifica dello sportivo da parte dell’AMA). L’annullamento della AUT non avrà effetto retroattivo e non annullerà i risultati dello sportivo antecedenti la notifica da parte dell’AMA. Tuttavia, se la AUT annullata è una AUT retroattiva, l’annullamento sarà parimenti retroattivo. 8.7 Il CAUT dell’AMA annullerà qualsiasi rifiuto di AUT da parte di un’organizza- zione antidoping se la domanda di AUT soddisfaceva le condizioni dell’articolo 4.1. In tal caso, il CAUT dell’AMA rilascerà quindi la AUT.
8.8 Quando il CAUT dell’AMA esamina la decisione di una federazione internazio-
nale assegnatagli in virtù dell’articolo 4.4.3 del Codice (esame obbligatorio), può esigere che l’organizzazione antidoping non considerata (vale a dire l’organizza- zione antidoping di cui non conferma il punto di vista) (a) rimborsi le spese di dos- sier alla parte che ha portato la decisione davanti all’AMA (se il caso lo richiede); e/o (b) rimborsi le spese sostenute dall’AMA in concomitanza con tale esame, qualora queste non fossero coperte dalle spese di dossier.
8.9 Quando il CAUT dell’AMA annulla una decisione in materia di AUT che l’AMA
ha deciso di esaminare di sua propria iniziativa, l’AMA può esigere che l’organizza- zione antidoping che ha preso la decisione rimborsi le spese sostenute dall’AMA in relazione a tale esame.
8.10 L’AMA comunicherà rapidamente la decisione motivata del suo CAUT allo
sportivo, all’organizzazione nazionale antidoping e alla federazione internazionale dello sportivo (e, all’occorrenza, all’organizzazione responsabile di grandi manife- stazioni).
9.0 Riservatezza delle informazioni
9.1 La raccolta, l’archiviazione, il trattamento, la divulgazione e la ritenzione di dati personali durante una procedura di AUT da parte delle organizzazioni antidoping e da parte dell’AMA rispettano lo Standard internazionale per la protezione dei dati personali.
9.2 Uno sportivo che inoltra una domanda di AUT o una domanda di riconoscimen-
to di AUT deve fornire il consenso scritto: a. alla trasmissione di tutte le informazioni concernenti la domanda ai membri di tutti i CAUT aventi competenza in virtù del presente standard interna- zionale per esaminare il dossier e, se necessario, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti nonché a tutto il personale (compresi i collaboratori
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dell’AMA) che partecipa al trattamento, all’esame o ai ricorsi relativi alle domande di AUT; b. alla trasmissione al CAUT da parte del/dei medico/i dello sportivo, su ri- chiesta del CAUT, di qualsiasi informazione relativa alla sua salute che il CAUT reputi necessaria per esaminare la domanda dello sportivo e prendere una decisione; e c. alla trasmissione della decisione relativa alla domanda a tutte le organizza- zioni antidoping che dispongono di competenze sullo sportivo in materia di controlli e/o di gestione dei risultati. [Commento in merito all’articolo 9.2: prima di raccogliere dati personali o ottenere il consenso di uno sportivo, l’organizzazione antidoping comunicherà allo sportivo le informazioni concordate nell’articolo 7.1 dello Standard internazionale per la protezione dei dati personali.] 9.3 La domanda di AUT sarà trattata nel rispetto dei più severi principi di riserva- tezza medica. I membri del CAUT, gli esperti indipendenti e il personale coinvolto dell’organizzazione antidoping svolgeranno tutte le loro attività relative alla proce- dura con la massima riservatezza, sottoscrivendo i relativi accordi. In particolare, devono restare strettamente confidenziali i seguenti dati: a. tutti i dati o le informazioni medici forniti dallo sportivo e dal/dai medico/i curante/i dello sportivo; b. tutti i dettagli inerenti alla domanda, compreso il nome del/dei medico/i coinvolto/i nel processo.
9.4 Se uno sportivo desidera revocare l’autorizzazione data al CAUT di ottenere
qualsiasi informazione inerente alla sua salute, lo sportivo è tenuto ad avvisare per iscritto il suo medico curante. A seguito della suddetta revoca, la domanda di una AUT o di riconoscimento di una AUT esistente da parte dello sportivo sarà conside- rata come ritirata senza il rilascio di un’autorizzazione o di un riconoscimento.
9.5 Le organizzazioni antidoping impiegheranno le informazioni comunicate da uno
sportivo in relazione a una domanda di AUT esclusivamente per valutare tale do- manda e nell’ambito di indagini e procedure concernenti potenziali violazioni delle regole antidoping.
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Allegato 1
Schema illustrativo dell’articolo 4.4 del Codice
1. Nel momento in cui una AUT si rivela necessaria, lo sportivo non è uno sportivo di livello internazionale
Lo sportivo non è di livello internazionale Domanda di AUT CAUT dell’ONAD
Lo sportivo può ISTANZA DI RICORSO fare ricorso AUT rifiutata AUT accordata DI LIVELLO NAZIONALE
2. Lo sportivo si iscrive a una manifestazione in cui l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni ha le sue proprie esigenze riguardo alle AUT
Lo sportivo ha già una AUT?
L’AUT appartiene a una categoria di AUT Sì No automaticamente riconosciuta dall’OGM?
Sì No Presentazione della AUT CAUT dell’OGM per il riconoscimento
AUT AUT non AUT AUT non riconosciuta riconosciuta accordata accordata
Le sportivo può fare Nessuna altra procedura ricorso per il non riconoscimento
Lo sportivo può fare ISTANZE DI ricorso di rifiuto RICORSO dell’OGM
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3. Lo sportivo è uno sportivo di livello internazionale (quindi assoggettato alle esigenze della federazione internazionale in materia di AUT)
Lo sportivo ha già una AUT accordata a livello nazionale?
La AUT appartiene a una categoria di Sì No decisioni di AUT automaticamente riconosciute dalla FI?
Domanda di Presentazione della AUT AUT per il riconoscimento
Sì No CAUT della FI
AUT riconosciuta AUT non riconosciuta AUT accordata AUT non accordata
Lo sportivo e/o L’ONAD può L’AMA può Nessun altra procedura l’ONAD possono sottoporre accettare la necessaria sottoporre il non l’approvazione domanda riconoscimento all’AMA d’esame all’AMA sottoposta dallo sportivo CAUT dell’AMA
Decisione della FI confermata Decisione della FI non confermata
Lo sportivo e/o La FI può fare Lo sportivo l’ONAD possono ricorso può fare fare ricorso ricorso
TAS
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Allegato 2
Modello per il modulo di domanda di AUT
Identificazione dell’organizzazione antidoping (logo o nome della OAD)
Modulo di domanda d’autorizzazione d’uso a fini terapeutici (AUT) Siete pregati di compilare le sezioni in lettere maiuscole oppure a macchina. Lo sportivo deve completare le sezioni 1, 5, 6 e 7; il medico le sezioni 2, 3 e 4. Le domande illeggibili o incomplete saranno rinviate e dovranno essere nuovamente sottoposte in forma leggibile e completa.
1. Informazioni concernenti lo sportivo
Cognome: .......................................... Nomi: ..........................................................
Sesso Femminile Maschile Data di nascita (gg/mm/aaaa) ..................................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................................
Località: ........................................... Paese:........................................................... Codice postale:: ..........
Tel.: .................................................. e-mail: ......................................................... (con codice internazionale)
Sport:................................................ Disciplina/posizione: ...................................
Organizzazione sportiva internazionale o nazionale: ..............................................
Gli sportivi con una disabilità sono pregati di specificare quale: ................................................................................................................................
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2. Informazioni mediche (continuare su un foglio separato se necessario)
Diagnosi: ................................................................................................................................ Se un farmaco autorizzato può essere somministrato per trattare la patologia, occorre fornire una giustificazione medica per la richiesta d’uso di un farmaco vietato: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
Osserva- Diagnosi: zione: Gli elementi che confermano la diagnosi saranno allegati e inoltra- ti assieme alla presente domanda. Le prove mediche comprendono un’anamnesi completa nonché i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio e referti radiologici pertinenti al caso. Nel limite del possibile, verrà allegata una copia di tutta la corrispondenza e/o dei rapporti originali. Le prove saranno il più oggettive possibili, considerate le circostanze cliniche. Nel caso di patologie impossi- bili da dimostrare, un consulto medico indipendente sarà allegato a sostegno della presente domanda.
3. Dettagli riguardo ai farmaci
Sostanza(e) vietata(e): Posologia Metodo di Frequenza Durata del Nome generico somministrazione trattamento
1. 2. 3.
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4. Attestazione del medico
Io, sottoscritto(a), certifico che le informazioni riportate nelle precedenti sezioni 2 e 3 sono esatte e che il trattamento summenzionato è appropriato dal punto di vista medico. Cognome: ................................................................................................................ Specializzazione medica: ........................................................................................ Indirizzo: ................................................................................................................. Tel.: ......................................................................................................................... Fax: ......................................................................................................................... e-mail: ..................................................................................................................... Firma del medico: ......................................................... Data: ................................
5. Domande retroattive
La presente domanda è retroattiva? Indicare la ragione: Sì: Emergenza medica o trattamento di No: una patologia acuta
In caso affermativo in quale data ha A causa di altre circostanze eccezionali avuto inizio il trattamento? non vi è stato sufficiente tempo o pos- sibilità per sottoporre una domanda di ............................................................. AUT prima del prelievo antidoping Domanda prima dell’uso di una so- stanza non obbligatoria in virtù del- le regole applicabili Altra ragione Spiegazioni: ............................................................. ............................................................. .............................................................
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6. Domande precedenti
Avete già inoltrato una/delle domanda(e) di AUT in precedenza? Sì No Per quale sostanza o metodo? ................................................................................................................................ Presso chi? ........................................... Quando? ................................................... Decisione: Approvata Rifiutata
7. Dichiarazione dello sportivo
Io sottoscritto(a), …………………………, attesto che le informazioni fornite nelle sezioni 1, 5 e 6 sono esatte. Autorizzo la divulgazione delle informazioni mediche personali ai collaboratori autorizzati dell’organizzazione antidoping (OAD) e dell’AMA, al CAUT (Comitato d’autorizzazione d’uso a fini terapeutici) dell’AMA e ad altri CAUT di OAD nonché al personale autorizzato che potrebbe avere il diritto di conoscere tali informazioni in virtù del Codice mondiale antidoping e/o dello Standard internazionale per le autorizzazioni d’uso a fini terapeutici. Autorizzo il mio/i miei medico(i) a comunicare alle persone summenzionate qualsia- si informazione relativa al mio stato di salute reputata necessaria al fine di esaminare la mia domanda e prendere una decisione. Prendo nota che tali informazioni saranno impiegate unicamente per valutare la mia domanda di AUT e nel contesto di indagini e procedure relative a potenziali viola- zioni delle regole antidoping. Prendo nota che se desidero (1) ottenere maggiori informazioni in merito all’impiego dei miei dati; (2) esercitare il mio diritto d’accesso e di correzione; o (3) revocare il diritto di queste organizzazioni a ottenere informazioni sulla mia salute, devo comunicarlo per iscritto al mio medico e alla mia OAD. Prendo nota e accetto la potenziale necessità che le informazioni inerenti alle AUT inoltrate prima del ritiro del mio consenso siano archiviate al solo scopo di stabilire una potenziale violazione delle regole antidoping, conformemente alle esigenze del Codice. Acconsento che la decisione relativa alla presente domanda sia comunicata a tutte le organizzazioni antidoping e alle altre organizzazione competenti per i controlli e/o la gestione dei risultati. Prendo nota e accetto che i destinatari delle mie informazioni e della decisione inerente alla presente domanda possano risiedere al di fuori dal mio Paese di domici- lio. È possibile che in alcuni di questi Paesi le leggi sulla protezione dei dati perso- nali e sulla tutela della sfera privata non siano equivalenti a quelle in vigore nel mio Paese di residenza. Prendo nota della possibilità di querelare l’AMA o il TAS qualora reputassi che i miei dati personali non vengano utilizzati nel rispetto del presente consenso e dello Standard internazionale per la protezione dei dati personali.
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Firma dello sportivo: ................................. Data: .........................................................
Firma del genitore o del tutore dello sportivo: ................................................................... Data: ......................................................... (Se lo sportivo fosse minorenne o affetto da una disabilità che gli impedisca di firmare il presente modulo, un genitore o tutore è tenuto a firmarlo a suo nome.) Inoltrare il modulo debitamente compilato a …………… tramite il mezzo indicato di seguito (conservandone una copia personale): …………
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II Modifica dell’allegato II Approvata dal Comitato esecutivo dell’Agenzia mondiale antidoping il 18 novembre 2015 Entrata in vigore il 1° gennaio 2016
L’allegato II è sostituito dalla versione qui annessa.
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Allegato II
Standard e procedura per la concessione di autorizzazioni d’uso a fini terapeutici (AUT)
Estratto dello «Standard internazionale per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici» dell’Agenzia mondiale antidoping (AMA); in vigore dal 1° gennaio 2016
4.0 Ottenimento di una AUT
4.1 A uno sportivo si concede una AUT se (e solo se) è in grado di dimostrare, con probabilità preponderante, che sono rispettate tutte le condizioni elencate di seguito: a. La sostanza o il metodo vietato in questione è necessario al trattamento di uno stato patologico acuto o cronico tanto che la salute dello sportivo risulte- rebbe seriamente compromessa se la sostanza o il metodo vietato non fosse somministrato. b. È altamente inverosimile che l’uso terapeutico della sostanza o del metodo vietato comporti un miglioramento della prestazione sportiva che vada oltre a quello attribuibile al ritrovato stato di salute normale dello sportivo a se- guito del trattamento della patologia acuta o cronica. c. Non deve esistere alcuna alternativa terapeutica autorizzata che potrebbe so- stituire la sostanza o il metodo vietato. d. La necessità di utilizzare la sostanza o il metodo vietato non è una conse- guenza parziale o totale di un precedente uso (privo di AUT) di una sostanza o metodo vietato al momento del suo uso. [Commento in merito all’articolo 4.1: se un CAUT decide di riconoscere o di non riconoscere una AUT accordata da un’altra organizzazione antidoping (v. l’arti- colo 7 qui di seguito) e se l’AMA esamina una decisione volta ad accordare (o a non accordare) una AUT (v. l’articolo 8 qui di seguito), si dovrà considerare la questio- ne come nel caso in cui un CAUT deve valutare una domanda di AUT in virtù dell’articolo 6 qui di seguito, ossia: lo sportivo ha dimostrato, con probabilità preponderante, che siano rispettate tutte le condizioni previste all’articolo 4.1? Commento in merito all’articolo 4.1: i documenti pubblicati sul sito dell’AMA intitolati «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informa- zioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni»), devono essere utiliz- zati a sostegno dell’applicazione di questi criteri in presenza di patologie partico- lari.] 4.2 Salvo i casi in cui sia applicabile una delle eccezioni previste dall’articolo 4.3, uno sportivo che ha la necessità di usare una sostanza vietata o un metodo vietato per motivi terapeutici deve ottenere una AUT prima di fare uso della sostanza o del metodo in questione o di esserne in possesso. 4.3 Uno sportivo può ottenere un’autorizzazione retroattiva per l’uso di una sostan- za vietata o di un metodo vietato a scopi terapeutici (AUT retroattiva) unicamente:
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a. in caso di emergenza medica o di trattamento di una patologia acuta; oppure b. se a causa di altre circostanze eccezionali non vi è stato sufficiente tempo o nessuna possibilità per lo sportivo di presentare, o per il CAUT (Comitato per l’autorizzazione d’uso a fini terapeutici) di esaminare, una domanda di AUT prima del controllo antidoping; oppure c. se le regole applicabili esigevano che lo sportivo (v. commento in merito all’art. 5.1) o permettevano che lo sportivo (v. l’art. 4.4.5 del Codice) pre- sentasse una domanda di AUT retroattiva; oppure [Commento in merito all’articolo 4.3(c): si consiglia vivamente a questi sportivi di allestire una cartella clinica e di essere pronti a dimostrare che rispettano le condi- zioni dell’AUT previste dall’articolo 4.1, qualora risultasse necessaria la richiesta di una AUT retroattiva a seguito del controllo antidoping.] d. se l’AMA e l’organizzazione antidoping presso la quale la richiesta di AUT retroattiva è o sarà presentata considerano che una AUT retroattiva deve es- sere accordata per questioni di equità. [Commento in merito all’articolo 4.3(d): se l’AMA e/o l’organizzazione antidoping si rifiutano di applicare l’articolo 4.3(d), tale decisione è incontestabile, sia nel quadro di una procedura per violazione delle regole antidoping sia in un ricorso o in qualsiasi altro contesto.]
5.0 Responsabilità delle organizzazioni antidoping in materia
di AUT 5.1 L’articolo 4.4 del Codice specifica (a) le organizzazioni antidoping che dispon- gono delle competenze necessarie per prendere decisioni in materia di AUT; (b) il modo in cui tali decisioni in materia di AUT dovrebbero essere riconosciute e rispet- tate da altre organizzazioni antidoping; e (c) il momento in cui le decisioni in mate- ria di AUT possono essere esaminate e/o costituire oggetto di un ricorso. [Commento in merito all’articolo 5.1: v. allegato 1 per una tabella sinottica delle disposizioni chiave dell’articolo 4.4 del Codice. L’articolo 4.4.2 del Codice definisce la competenza di un’organizzazione nazionale antidoping in merito alle decisioni in materia di AUT relative a sportivi che non sono sportivi di livello internazionale. In caso di disaccordo in merito a quale organizzazione nazionale antidoping spetti esaminare la domanda di AUT di uno sportivo che non è uno sportivo di livello internazionale, sarà l’AMA a prendere una decisione definitiva e non soggetta a ricorso. Se le esigenze di politica interna e le priorità nazionali spingono un’organizzazione nazionale antidoping ad assegnare la priorità a determinate discipline sportive anziché ad altre nel corso della pianificazione dei controlli (come previsto dall’art- icolo 4.4.1 dello Standard internazionale per i controlli e gli esami), l’organizza- zione nazionale antidoping può rifiutare di esaminare in anticipo le domande di AUT di sportivi attivi in tutte o in parte delle discipline sportive considerate non prioritarie; in tal caso deve tuttavia permettere a questi sportivi di presentare una domanda di AUT retroattiva qualora fossero sottoposti successivamente a un con-
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trollo. L’organizzazione nazionale antidoping è tenuta a informare gli sportivi interessati sul suo sito web.]
5.2 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e orga-
nizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a costituire un CAUT per stabilire se le domande di concessione o riconoscimento di una AUT rispettano le condizioni previste nell’articolo 4.1. [Commento in merito all’articolo 5.2: un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può optare per il riconoscimento automatico delle AUT accordate in precedenza, ma deve allestire un meccanismo affinché gli sportivi che partecipano alla manifestazione possano ottenere una nuova AUT in caso di necessità. A tale scopo, ogni organizzazione responsabile di grandi manifestazioni può decidere se definire il suo proprio CAUT oppure assegnare, tramite un accordo, tale mansione a terzi (come SportAccord). L’obiettivo dovrebbe in ogni caso essere quello di garantire agli sportivi in competizione in queste manifestazioni la possibilità di ottenere rapidamente ed efficacemente una AUT prima di gareggiare.] a. I CAUT dovrebbero essere costituiti almeno da tre medici con esperienza nel trattamento e nella cura di sportivi, nonché con solide conoscenze in medici- na clinica e sportiva. Nel caso di sportivi disabili, almeno un membro del CAUT dovrebbe vantare esperienza generale in materia di trattamenti e cura di questo tipo di sportivi, oppure un’esperienza specifica con la/le particola- re/i disabilità dello sportivo. b. Al fine di garantire l’imparzialità delle decisioni, la maggioranza dei membri del CAUT non dovrebbe assumere responsabilità politiche in seno all’orga- nizzazione antidoping che li ha nominati nel CAUT. Tutti i membri del CAUT devono sottoscrivere una dichiarazione di riservatezza e di assenza di conflitti d’interesse. (Il sito web dell’AMA mette a disposizione una dichia- razione modello.)
5.3 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e orga-
nizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a stabilire e pubblicare una procedura chiara applicabile alle domande di AUT inoltrate al suo CAUT e confor- me al presente standard internazionale. È inoltre tenuta a diffondere i dettagli ine- renti a tale procedura (perlomeno) pubblicandoli in modo facilmente accessibile sul suo sito web e trasmettendoli all’AMA. A sua volta, l’AMA può pubblicare queste informazioni sul proprio sito web.
5.4 Ogni organizzazione nazionale antidoping, federazione internazionale e orga-
nizzazione responsabile di grandi manifestazioni è tenuta a comunicare rapidamente (in inglese o in francese), tramite ADAMS o un altro sistema approvato dall’AMA, tutte le decisioni prese dal suo CAUT in merito all’accettazione o al rifiuto di una AUT, come pure qualsiasi decisione di riconoscere o rifiutare una decisione in mate- ria di AUT presa da un’altra organizzazione antidoping. Le informazioni (in inglese o in francese) comunicate in concomitanza alle AUT accordate dovranno includere: a. la sostanza o il metodo approvato, come pure la posologia, la frequenza e la via di somministrazione ammesse, la durata della AUT, e tutte le condizioni imposte relative alla AUT; e
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b. il modulo per la domanda di AUT e le informazioni cliniche pertinenti al ca- so (tradotte in inglese o in francese), le quali stabiliscono che le condizioni dell’articolo 4.1 sono state rispettate (tali informazioni sono accessibili uni- camente all’AMA, all’organizzazione nazionale antidoping e alla federa- zione internazionale dello sportivo, nonché all’organizzazione responsabile della manifestazione alla quale lo sportivo desidera partecipare). [Commento in merito all’articolo 5.4: la procedura di riconoscimento delle AUT è ampiamente facilitata dall’uso di ADAMS.]
5.5 Quando un’organizzazione nazionale antidoping accorda una AUT a uno spor-
tivo, è tenuta ad avvisarlo per iscritto (a) che la AUT è valida esclusivamente a livello nazionale, e (b) che se lo sportivo diventa uno sportivo di livello internazio- nale o gareggia a una manifestazione internazionale, tale AUT non è valida, ad eccezione del caso in cui fosse riconosciuta dalla federazione internazionale o dal- l’organizzazione responsabile delle grandi manifestazioni conformemente all’arti- colo 7.1. Pertanto, l’organizzazione nazionale antidoping dovrebbe aiutare lo sporti- vo a stabilire il momento in cui sottoporre la sua AUT a una federazione internazionale o a un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni per il riconoscimento, oltre ad assistere e sostenere lo sportivo nel corso dell’intera proce- dura di riconoscimento. 5.6 Ogni federazione internazionale e organizzazione responsabile di grandi mani- festazioni è tenuta a pubblicare un elenco (perlomeno rendendolo accessibile facil- mente sul suo sito web e inviandolo all’AMA) indicando in modo inequivocabile (1) gli sportivi che dipendono dalla sua competenza e che sono tenuti a indirizzarsi a lei per richiedere una AUT e le scadenze per formulare una tale richiesta; (2) le decisioni in materia di AUT prese da altre organizzazioni antidoping da lei automati- camente riconosciute e che pertanto non necessitano di una tale domanda confor- memente all’articolo 7.1(a); e (3) le decisioni in materia di AUT prese da altre orga- nizzazioni antidoping che devono esserle sottoposte per il riconoscimento, conformemente all’articolo 7.1(b). L’AMA può pubblicare tale elenco sul proprio sito web.
5.7 Qualsiasi AUT che uno sportivo ha ottenuto da un’organizzazione nazionale
antidoping non è più valida se lo sportivo diventa uno sportivo di livello internazio- nale o gareggia in una manifestazione internazionale, salvo che la federazione internazionale riconosca tale AUT conformemente all’articolo 7. Qualsiasi AUT che uno sportivo ha ricevuto da una federazione internazionale non è valida se lo sporti- vo gareggia in una manifestazione internazionale organizzata da un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni, salvo che l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni competente riconosca tale AUT conformemente all’articolo 7. Di conseguenza, se la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni (a seconda del caso) non riconosce tale AUT, questa (con riserva dei diritti dello sportivo di inoltrare domanda di riesame da parte dell’AMA o di fare ricorso) non potrà essere invocata per giustificare la presenza, l’uso, il pos- sesso o l’amministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato indicati nella AUT al cospetto della federazione internazionale o dell’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in questione.
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6.0 Procedura di domanda di AUT
6.1 Lo sportivo che necessita di una AUT dovrebbe inoltrare la domanda prima
possibile. Nel caso di sostanze vietate unicamente in competizione, lo sportivo dovrebbe inoltrare una domanda di AUT almeno 30 giorni prima della successiva competizione, salvo in caso d’emergenza o di situazione eccezionale. Lo sportivo dovrebbe inoltrare la domanda alla sua organizzazione nazionale antidoping, alla sua federazione internazionale e/o a un’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni (a seconda del caso), avvalendosi del modulo di domanda di AUT disponibile. Le organizzazioni antidoping devono mettere a disposizione sul loro sito web, da scaricare, il modulo di domanda che desiderano sia utilizzato dai loro sportivi. Tale modulo deve basarsi sul modello dell’allegato 2. Il modello può essere modificato dalle organizzazioni antidoping per includere esigenze supplementari a scopo informativo, tuttavia non è ammesso sopprimere alcuna sezione e alcun arti- colo del modulo.
6.2 Lo sportivo deve inoltrare il modulo di domanda di AUT all’organizzazione
antidoping competente tramite il sistema ADAMS o nella modalità specificata dall’organizzazione antidoping. Tale modulo deve essere accompagnato da: a. un’attestazione di un medico qualificato, che conferma la necessità dello sportivo di fare uso della sostanza vietata o del metodo vietato in questione per motivi terapeutici; e b. un’anamnesi completa, compresa la documentazione allestita dal/dai medi- co(i) che ha/hanno eseguito la prima diagnosi (se possibile) nonché i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio e referti radiologici pertinenti alla domanda. [Commento in merito all’articolo 6.2(b): le informazioni relative alla diagnosi, al trattamento e alla durata della validità dovrebbero basarsi sul documento «Infor- mations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») dell’AMA.]
6.3 Lo sportivo conserverà una copia completa del modulo di domanda di AUT e di
tutti i documenti e tutte le informazioni inoltrati a sostegno della domanda in que- stione.
6.4 La domanda di AUT sarà esaminata dal CAUT unicamente se il CAUT riceve il
modulo di domanda debitamente compilato, corredato di tutti i documenti pertinenti. Le domande incomplete saranno rinviate allo sportivo affinché le completi e le inoltri nuovamente.
6.5 Il CAUT può richiedere allo sportivo o al suo medico tutte le informazioni,
risultati di esami o referti radiologici supplementari, o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda dello sportivo; e/o il CAUT può ricorrere all’assistenza di esperti medici o scientifici nella misura ritenu- ta appropriata. 6.6 Tutte le spese che lo sportivo sostiene per sottoporre la domanda di AUT e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello sportivo.
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6.7 Il CAUT deciderà se accettare o rifiutare la domanda il più presto possibile, normalmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro 21 giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda completa. Qualora una domanda di AUT venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una manifestazione, il CAUT deve fare del suo meglio al fine di comunicare la propria decisione prima dell’inizio della manifestazione. 6.8 La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo sportivo, e comu- nicata all’AMA e alle altre organizzazioni antidoping tramite ADAMS o un altro sistema di intermediazione approvato dall’AMA conformemente all’articolo 5.5. a. Il rilascio di una AUT deve specificare la posologia, la frequenza, la via e la durata di somministrazione permesse dal CAUT per la sostanza vietata o il metodo vietato in questione, e rivelare le circostanze cliniche come pure qualsivoglia condizione imposta in rapporto alla AUT. b. Una decisione di rifiuto di una AUT deve includere i motivi del rifiuto.
6.9 Ogni AUT deve avere una durata precisa definita dal CAUT, al termine della
quale la AUT scade. Lo sportivo che deve continuare a fare uso della sostanza vietata o del metodo vietato successivamente alla data di scadenza, dovrà inoltrare una nuova domanda di AUT entro un termine sufficientemente anteriore alla data di scadenza. [Commento in merito all’articolo 6.9: la durata di validità deve basarsi sui consigli inclusi nel documento «Informations médicales pour guider les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») dell’AMA.]
6.10 L’AUT sarà annullata prima della data di scadenza qualora lo sportivo non
rispetti subito qualsiasi richiesta o condizione imposta dall’organizzazione antido- ping che ha accordato la AUT. Inoltre, una AUT può anche essere invalidata dall’AMA o a seguito di un ricorso. 6.11 Se un risultato d’analisi fuori norma è riscontrato poco dopo la scadenza di una AUT per la sostanza vietata in questione, o dopo l’annullamento o l’invali- dazione della medesima AUT, l’organizzazione antidoping che esegue l’esame iniziale del risultato d’analisi fuori norma (art. 7.2 del Codice) deve determinare se tale risultato è compatibile con l’uso della sostanza vietata prima della data di sca- denza, d’annullamento o d’invalidazione della AUT. Se ciò dovesse essere il caso, tale uso (e qualsiasi presenza della sostanza vietata nel controllo antidoping dello sportivo che ne risulti) non costituisce una violazione delle regole antidoping.
6.12 Lo sportivo deve inoltrare una nuova domanda di AUT se, dopo aver ottenuto
una AUT, necessita di una posologia, frequenza, via o durata di somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato sensibilmente differente da quanto speci- ficato nella AUT. Se la presenza, l’uso, il possesso o la somministrazione della sostanza vietata o del metodo vietato non è compatibile con i termini della AUT accordata, il fatto che lo sportivo possieda una AUT non impedirà di giungere alla conclusione che abbia commesso una violazione delle regole antidoping.
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7.0 Procedura di riconoscimento di una AUT
7.1 L’articolo 4.4 del Codice esige che le organizzazioni antidoping riconoscano le AUT che soddisfano le condizioni dell’articolo 4.1 accordate da altre organizzazioni antidoping. Di conseguenza, lo sportivo che viene assoggettato alle esigenze di una federazione internazionale o di un’organizzazione responsabile di grandi manifesta- zioni in materia di AUT e che possiede già una AUT, non è tenuto a inoltrare una nuova domanda di AUT presso la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni. Anziché questo: a. La federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi ma- nifestazioni può segnalare che riconoscerà automaticamente le decisioni in materia di AUT prese in virtù dell’articolo 4.4 del Codice (o determinate ca- tegorie di decisioni, p. es. quelle di certe organizzazioni antidoping, o quelle concernenti determinate sostanze vietate), premesso che queste decisioni in materia di AUT siano state rapportate conformemente all’articolo 5.4 e siano quindi disponibili per una verifica da parte dell’AMA. Se la AUT dello spor- tivo appartiene a una categoria di AUT automaticamente riconosciuta, lo sportivo non deve intraprendere ulteriori passi. [Commento in merito all’articolo 7.1(a): per facilitare le procedure degli sportivi, il riconoscimento automatico delle decisioni in materia di AUT, una volta che sono state rapportate conformemente all’articolo 5.4, è fortemente incoraggiato. Se una federazione internazionale o un’organizzazione responsabile di grandi manifesta- zioni non vuole riconoscere automaticamente tutte le AUT, dovrebbe riconoscere automaticamente il maggior numero di decisioni possibile, p. es. pubblicando un elenco delle organizzazioni antidoping le cui decisioni in materia di AUT saranno riconosciute automaticamente e/o un elenco delle sostanze vietate per le quali le AUT saranno riconosciute automaticamente. Tale pubblicazione dovrebbe avvenire come illustrato nell’articolo 5.3, ossia l’elenco dovrebbe essere pubblicato sul sito web della federazione internazionale e trasmesso all’AMA e alle organizzazioni antidoping nazionali.] b. In assenza di riconoscimento automatico, lo sportivo deve inoltrare una do- manda di riconoscimento di AUT presso la federazione internazionale o l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni in questione, tramite ADAMS o un altro sistema indicato dalla federazione internazionale o dall’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni. La domanda de- ve essere accompagnata da una copia della AUT, dal modulo di domanda originale di AUT e dai documenti inoltrati a sostegno di suddetta domanda e citati negli articoli 6.1 e 6.2 (salvo che l’organizzazione antidoping che ha accordato la AUT abbia già trasmesso la AUT e i documenti a essa correlati tramite ADAMS o un altro sistema d’intermediazione approvato dall’AMA, conformemente all’articolo 5.4). 7.2 Le domande di riconoscimento di AUT incomplete saranno rinviate allo sportivo affinché le completi e le inoltri nuovamente. Inoltre, il CAUT può richiedere allo sportivo o al suo medico tutte le informazioni, i risultati di esami o referti radiologici supplementari, o qualsiasi altra informazione che il CAUT ritenga necessaria alla verifica della domanda di riconoscimento della AUT dello sportivo; e/o il CAUT può
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ricorrere all’assistenza di esperti medici o scientifici nella misura ritenuta appro- priata. 7.3 Tutte le spese che lo sportivo sostiene per inoltrare la domanda di riconosci- mento di AUT e per completarla in base alle esigenze del CAUT sono a carico dello sportivo. 7.4 Il CAUT deciderà se riconoscere o meno la AUT il più presto possibile, e nor- malmente (ossia in assenza di circostanze eccezionali) entro 21 giorni a partire dalla data di ricezione di una domanda di riconoscimento completa. Qualora una domanda venga inoltrata entro un termine ragionevole prima di una manifestazione, il CAUT deve fare del suo meglio per comunicare la propria decisione prima dell’inizio della manifestazione. 7.5 La decisione del CAUT deve essere notificata per iscritto allo sportivo, e comu- nicata all’AMA e alle altre organizzazioni antidoping tramite ADAMS o un altro sistema di intermediazione approvato dall’AMA. Una decisione di non riconosci- mento di una AUT deve includere i motivi del rifiuto.
8.0 Esame delle decisioni di AUT da parte dell’AMA
8.1 L’articolo 4.4.6 del Codice prevede che l’AMA, in determinati casi, debba
esaminare le decisioni prese dalle federazioni internazionali in materia di AUT e che possa esaminare qualsiasi altra decisione in materia di AUT, al fine di determinarne la conformità alle condizioni previste dall’articolo 4.1. L’AMA stabilirà un CAUT che risponda alle esigenze dell’articolo 5.2 al fine di procedere ai suddetti esami.
8.2 Qualsiasi domanda d’esame sarà inoltrata all’AMA per iscritto e accompagnata
dal pagamento delle spese di dossier stabilite dall’AMA, come pure da una copia di tutte le informazioni previste dall’articolo 6.2 (o, nel caso dell’esame di una AUT rifiutata, di tutte le informazioni che lo sportivo aveva inoltrato assieme alla doman- da originale di AUT). Una copia della domanda sarà trasmessa alla parte la cui decisione è soggetta a esame come pure allo sportivo (se non è stato lui a inoltrare la domanda d’esame).
8.3 Se la domanda d’esame concerne una decisione in materia di AUT che l’AMA
non è tenuta a esaminare, l’AMA informerà lo sportivo appena possibile del rinvio o no della decisione al suo CAUT a scopo d’esame. Se decide di non coinvolgere il suo CAUT, l’AMA rimborserà allo sportivo le spese di dossier correlate alla doman- da. Qualsiasi decisione presa dall’AMA di non rinviare il caso al suo CAUT è defini- tiva e non può costituire oggetto di un ricorso. Per contro, la decisione in materia di AUT può costituire oggetto di ricorso, come previsto dall’articolo 4.4.7 del Codice.
8.4 Se la domanda concerne l’esame di una decisione presa da una federazione
internazionale in materia di AUT che l’AMA è tenuta a esaminare, l’AMA può mal- grado ciò rinviare il caso alla federazione internazionale (a) per eseguire chiarimenti (p. es. se le ragioni non sono indicate inequivocabilmente nella decisione); e/o (b) affinché la federazione internazionale riconsideri il caso (p. es. se la AUT è stata rifiutata unicamente perché mancavano i risultati delle analisi mediche o altre infor-
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mazioni richieste a dimostrazione che erano soddisfatte le condizioni previste dall’articolo 4.1).
8.5 Quando una domanda d’esame è rinviata al CAUT dell’AMA, questo può chie-
dere all’organizzazione antidoping e/o allo sportivo informazioni complementari, compresi esami supplementari come quelli descritti nell’articolo 6.5, e/o può ricorre- re all’assistenza di altri esperti medici o scientifici, nella misura ritenuta opportuna. 8.6 Il CAUT dell’AMA dichiarerà nulla qualsiasi AUT che non soddisfi le condizio- ni dell’articolo 4.1. Se la AUT annullata era prospettiva (e non retroattiva), l’annullamento entrerà in vigore nella data specificata dall’AMA (data che non dovrà precedere la data di notifica dello sportivo da parte dell’AMA). L’annullamento della AUT non avrà effetto retroattivo e non annullerà i risultati dello sportivo antecedenti la notifica da parte dell’AMA. Tuttavia, se la AUT annullata è una AUT retroattiva, l’annullamento sarà parimenti retroattivo. 8.7 Il CAUT dell’AMA annullerà qualsiasi rifiuto di AUT da parte di un’organizza- zione antidoping se la domanda di AUT soddisfaceva le condizioni dell’articolo 4.1. In tal caso, il CAUT dell’AMA rilascerà quindi la AUT.
8.8 Quando il CAUT dell’AMA esamina la decisione di una federazione internazio-
nale assegnatagli in virtù dell’articolo 4.4.3 del Codice (esame obbligatorio), può esigere che l’organizzazione antidoping non considerata (vale a dire l’organizza- zione antidoping di cui non conferma il punto di vista) (a) rimborsi le spese di dos- sier alla parte che ha portato la decisione davanti all’AMA (se il caso lo richiede); e/o (b) rimborsi le spese sostenute dall’AMA in concomitanza con tale esame, qualora queste non fossero coperte dalle spese di dossier.
8.9 Quando il CAUT dell’AMA annulla una decisione in materia di AUT che l’AMA
ha deciso di esaminare di sua propria iniziativa, l’AMA può esigere che l’organizza- zione antidoping che ha preso la decisione rimborsi le spese sostenute dall’AMA in relazione a tale esame.
8.10 L’AMA comunicherà rapidamente la decisione motivata del suo CAUT allo
sportivo, all’organizzazione nazionale antidoping e alla federazione internazionale dello sportivo (e, all’occorrenza, all’organizzazione responsabile di grandi manife- stazioni).
9.0 Riservatezza delle informazioni
9.1 La raccolta, l’archiviazione, il trattamento, la divulgazione e la ritenzione di dati personali durante una procedura di AUT da parte delle organizzazioni antidoping e da parte dell’AMA rispettano lo Standard internazionale per la protezione dei dati personali.
9.2 Uno sportivo che inoltra una domanda di AUT o una domanda di riconoscimen-
to di AUT deve fornire il consenso scritto: a. alla trasmissione di tutte le informazioni concernenti la domanda ai membri di tutti i CAUT aventi competenza in virtù del presente standard interna- zionale per esaminare il dossier e, se necessario, ad altri esperti medici e scientifici indipendenti nonché a tutto il personale (compresi i collaboratori
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dell’AMA) che partecipa al trattamento, all’esame o ai ricorsi relativi alle domande di AUT; b. alla trasmissione al CAUT da parte del/dei medico/i dello sportivo, su ri- chiesta del CAUT, di qualsiasi informazione relativa alla sua salute che il CAUT reputi necessaria per esaminare la domanda dello sportivo e prendere una decisione; e c. alla trasmissione della decisione relativa alla domanda a tutte le organizza- zioni antidoping che dispongono di competenze sullo sportivo in materia di controlli e/o di gestione dei risultati. [Commento in merito all’articolo 9.2: prima di raccogliere dati personali o ottenere il consenso di uno sportivo, l’organizzazione antidoping comunicherà allo sportivo le informazioni concordate nell’articolo 7.1 dello Standard internazionale per la protezione dei dati personali.] 9.3 La domanda di AUT sarà trattata nel rispetto dei più severi principi di riserva- tezza medica. I membri del CAUT, gli esperti indipendenti e il personale coinvolto dell’organizzazione antidoping svolgeranno tutte le loro attività relative alla proce- dura con la massima riservatezza, sottoscrivendo i relativi accordi. In particolare, devono restare strettamente confidenziali i seguenti dati: a. tutti i dati o le informazioni medici forniti dallo sportivo e dal/dai medico/i curante/i dello sportivo; b. tutti i dettagli inerenti alla domanda, compreso il nome del/dei medico/i coinvolto/i nel processo.
9.4 Se uno sportivo desidera revocare l’autorizzazione data al CAUT di ottenere
qualsiasi informazione inerente alla sua salute, lo sportivo è tenuto ad avvisare per iscritto il suo medico curante. A seguito della suddetta revoca, la domanda di una AUT o di riconoscimento di una AUT esistente da parte dello sportivo sarà conside- rata come ritirata senza il rilascio di un’autorizzazione o di un riconoscimento.
9.5 Le organizzazioni antidoping impiegheranno le informazioni comunicate da uno
sportivo in relazione a una domanda di AUT esclusivamente per valutare tale do- manda e nell’ambito di indagini e procedure concernenti potenziali violazioni delle regole antidoping.
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Allegato 1
Schema illustrativo dell’articolo 4.4 del Codice
1. Nel momento in cui una AUT si rivela necessaria, lo sportivo non è uno sportivo di livello internazionale
Lo sportivo non è di livello internazionale Domanda di AUT CAUT dell’ONAD
Lo sportivo può ISTANZA DI RICORSO fare ricorso AUT rifiutata AUT accordata DI LIVELLO NAZIONALE
2. Lo sportivo si iscrive a una manifestazione in cui l’organizzazione responsabile di grandi manifestazioni ha le sue proprie esigenze riguardo alle AUT
Lo sportivo ha già una AUT?
L’AUT appartiene a una categoria di AUT Sì No automaticamente riconosciuta dall’OGM?
Sì No Presentazione della AUT CAUT dell’OGM per il riconoscimento
AUT AUT non AUT AUT non riconosciuta riconosciuta accordata accordata
Le sportivo può fare Nessuna altra procedura ricorso per il non riconoscimento
Lo sportivo può fare ISTANZE DI ricorso di rifiuto RICORSO dell’OGM
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3. Lo sportivo è uno sportivo di livello internazionale (quindi assoggettato alle esigenze della federazione internazionale in materia di AUT)
Lo sportivo ha già una AUT accordata a livello nazionale?
La AUT appartiene a una categoria di Sì No decisioni di AUT automaticamente riconosciute dalla FI?
Domanda di Presentazione della AUT AUT per il riconoscimento
Sì No CAUT della FI
AUT riconosciuta AUT non riconosciuta AUT accordata AUT non accordata
Lo sportivo e/o L’ONAD può L’AMA può Nessun altra procedura l’ONAD possono sottoporre accettare la necessaria sottoporre il non l’approvazione domanda riconoscimento all’AMA d’esame all’AMA sottoposta dallo sportivo CAUT dell’AMA
Decisione della FI confermata Decisione della FI non confermata
Lo sportivo e/o La FI può fare Lo sportivo l’ONAD possono ricorso può fare fare ricorso ricorso
TAS
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Allegato 2
Modello per il modulo di domanda di AUT
Identificazione dell’organizzazione antidoping (logo o nome della OAD)
Modulo di domanda d’autorizzazione d’uso a fini terapeutici (AUT) Siete pregati di compilare le sezioni in lettere maiuscole oppure a macchina. Lo sportivo deve completare le sezioni 1, 5, 6 e 7; il medico le sezioni 2, 3 e 4. Le domande illeggibili o incomplete saranno rinviate e dovranno essere nuovamente sottoposte in forma leggibile e completa.
1. Informazioni concernenti lo sportivo
Cognome: .......................................... Nomi: ..........................................................
Sesso Femminile Maschile Data di nascita (gg/mm/aaaa) ..................................................................................
Indirizzo: ................................................................................................................................
Località: ........................................... Paese:........................................................... Codice postale:: ..........
Tel.: .................................................. e-mail: ......................................................... (con codice internazionale)
Sport:................................................ Disciplina/posizione: ...................................
Organizzazione sportiva internazionale o nazionale: ..............................................
Gli sportivi con una disabilità sono pregati di specificare quale: ................................................................................................................................
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2. Informazioni mediche (continuare su un foglio separato se necessario)
Diagnosi: ................................................................................................................................ Se un farmaco autorizzato può essere somministrato per trattare la patologia, occorre fornire una giustificazione medica per la richiesta d’uso di un farmaco vietato: ................................................................................................................................ ................................................................................................................................ ................................................................................................................................
Osservazione: Gli elementi che confermano la diagnosi saranno allegati e inoltrati assieme alla presente domanda. Le prove mediche comprendono un’anamnesi completa nonché i risultati di tutti gli esami, analisi di laboratorio e referti radiologici pertinenti al caso. Nel limite del possibile, verrà allegata una copia di tutta la corrispondenza e/o dei rapporti originali. Le prove saranno il più oggettive possibili, considerate le circostanze cliniche. Nel caso di patologie impossibili da dimostrare, un consulto medico indipendente sarà allegato a sostegno della presente domanda. L’AMA aggiorna una serie di linee direttive volte ad aiutare i medici nella pre- parazione delle domande di AUT complete e dettagliate. È possibile consultare questi documenti, intitolati «Informations médicales pour éclairer les décisions des CAUT» («Informazioni mediche per aiutare i CAUT nel prendere le decisioni») inserendo il termine di ricerca «Informazioni mediche» sul sito web dell’AMA (https://www.wada-ama.org). Queste linee direttive si basano sulla diagnosi e il trattamento di un numero elevato di affezioni che toccano comunemente gli sportivi e che necessitano di un trattamento con sostanze vietate.
3. Dettagli riguardo ai farmaci
Sostanza(e) vietata(e): Posologia Metodo di Frequenza Durata del Nome generico somministrazione trattamento
1. 2. 3.
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4. Attestazione del medico
Io, sottoscritto(a), certifico che le informazioni riportate nelle precedenti sezioni 2 e 3 sono esatte e che il trattamento summenzionato è appropriato dal punto di vista medico. Cognome: ................................................................................................................ Specializzazione medica: ........................................................................................ Indirizzo: ................................................................................................................. Tel.: ......................................................................................................................... Fax: ......................................................................................................................... e-mail: ..................................................................................................................... Firma del medico: ......................................................... Data: ................................
5. Domande retroattive
La presente domanda è retroattiva? Indicare la ragione: Sì: Emergenza medica o trattamento di No: una patologia acuta
In caso affermativo in quale data ha A causa di altre circostanze eccezionali avuto inizio il trattamento? non vi è stato sufficiente tempo o pos- sibilità per sottoporre una domanda di ............................................................. AUT prima del prelievo antidoping Domanda prima dell’uso di una so- stanza non obbligatoria in virtù del- le regole applicabili Altra ragione Spiegazioni: ............................................................. ............................................................. .............................................................
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6. Domande precedenti
Avete già inoltrato una/delle domanda(e) di AUT in precedenza? Sì No Per quale sostanza o metodo? ................................................................................................................................ Presso chi? ........................................... Quando? ................................................... Decisione: Approvata Rifiutata
7. Dichiarazione dello sportivo
Io sottoscritto(a), …………………………, attesto che le informazioni fornite nelle sezioni 1, 5 e 6 sono esatte. Autorizzo la divulgazione delle informazioni mediche personali ai collaboratori autorizzati dell’organizzazione antidoping (OAD) e dell’AMA, al CAUT (Comitato d’autorizzazione d’uso a fini terapeutici) dell’AMA e ad altri CAUT di OAD nonché al personale autorizzato che potrebbe avere il diritto di conoscere tali informazioni in virtù del Codice mondiale antidoping e/o dello Standard internazionale per le autorizzazioni d’uso a fini terapeutici. Autorizzo il mio/i miei medico(i) a comunicare alle persone summenzionate qualsia- si informazione relativa al mio stato di salute reputata necessaria al fine di esaminare la mia domanda e prendere una decisione. Prendo nota che tali informazioni saranno impiegate unicamente per valutare la mia domanda di AUT e nel contesto di indagini e procedure relative a potenziali viola- zioni delle regole antidoping. Prendo nota che se desidero (1) ottenere maggiori informazioni in merito all’impiego dei miei dati; (2) esercitare il mio diritto d’accesso e di correzione; o (3) revocare il diritto di queste organizzazioni a ottenere informazioni sulla mia salute, devo comunicarlo per iscritto al mio medico e alla mia OAD. Prendo nota e accetto la potenziale necessità che le informazioni inerenti alle AUT inoltrate prima del ritiro del mio consenso siano archiviate al solo scopo di stabilire una potenziale violazione delle regole antidoping, conformemente alle esigenze del Codice. Acconsento che la decisione relativa alla presente domanda sia comunicata a tutte le organizzazioni antidoping e alle altre organizzazione competenti per i controlli e/o la gestione dei risultati. Prendo nota e accetto che i destinatari delle mie informazioni e della decisione inerente alla presente domanda possano risiedere al di fuori dal mio Paese di domici- lio. È possibile che in alcuni di questi Paesi le leggi sulla protezione dei dati perso- nali e sulla tutela della sfera privata non siano equivalenti a quelle in vigore nel mio Paese di residenza. Prendo nota della possibilità di querelare l’AMA o il TAS qualora reputassi che i miei dati personali non vengano utilizzati nel rispetto del presente consenso e dello Standard internazionale per la protezione dei dati personali.
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Firma dello sportivo: ................................. Data: .........................................................
Firma del genitore o del tutore dello sportivo: ................................................................... Data: ......................................................... (Se lo sportivo fosse minorenne o affetto da una disabilità che gli impedisca di firmare il presente modulo, un genitore o tutore è tenuto a firmarlo a suo nome.) Inoltrare il modulo debitamente compilato a …………… tramite il mezzo indicato di seguito (conservandone una copia personale): …………
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III Campo d’applicazione il 27 aprile 2016, complemento 1
Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)
Comore 4 giugno 2010 1° agosto 2010 Gibuti 29 luglio 2015 1° settembre 2015 Honduras 26 maggio 2015 A 1° luglio 2015 Kiribati 15 maggio 2015 A 1° luglio 2015 Madagascar 31 ottobre 2014 1° dicembre 2014 Maldive 14 ottobre 2010 1° dicembre 2010 Marshall, Isole 3 giugno 2010 1° agosto 2010 Nepal 15 giugno 2010 1° agosto 2010 Palestina 5 giugno 2015 A 1° agosto 2015 Salomone, Isole 22 giugno 2015 1° agosto 2015 Tonga 14 giugno 2010 1° agosto 2010
1 Completa quelli in RU 2009 521, 2010 245 3167, 2011 3777, 2012 2377, 2013 3019 e 2014 1199. Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).
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