AS 2016 1941
Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile
Ordinanza del DEFR sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile
Modifica del 3 giugno 2016
Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ordina:
I L’ordinanza del DEFR del 15 aprile 20041 sulle prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile è modificata come segue:
Art. 3, rubrica e cpv. 3 Vitto
3 Abrogato
Art. 4 Abrogato
Art. 5 cpv. 1 Abrogato
Art. 7a Disposizione transitoria della modifica del 3 giugno 2016 1 Alle persone soggette al servizio civile che seguono la giornata d’introduzione predisposta dall’organo d’esecuzione secondo il diritto anteriore, si applica l’arti- colo 3 capoverso 3 del diritto anteriore. 2 Per gli impieghi concordati prima dell’entrata in vigore della modifica del 3 giugno 2016, le prestazioni in denaro per l’utilizzazione dell’alloggio privato e per il tragitto quotidiano per recarsi al lavoro sono disciplinate dal diritto anteriore.
1 RS 824.11
2016-0481 1941
Prestazioni in denaro a favore delle persone che prestano servizio civile. RU 2016 O del DEFR
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.
3 giugno 2016 Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca: Johann N. Schneider-Ammann