AS 2016 219
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori (Ordinanza sugli ascensori, OAsc)
del 25 novembre 2015
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 4 della legge federale del 12 giugno 20091 sulla sicurezza dei prodotti (LSPro); visto l’articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 19812 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF); in esecuzione della legge federale del 24 giugno 19023 sugli impianti elettrici (LIE); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19954 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC), ordina:
Art. 1 Oggetto, campo d’applicazione, definizioni e diritto applicabile 1 La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE5 (direttiva UE sugli ascensori): a. l’immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la sor- veglianza del mercato di questi prodotti; b. l’immissione sul mercato, la successiva messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori elencati all’allegato III della direttiva UE sugli ascensori nonché la sorveglianza del mercato di questi prodotti. 2 Il campo d’applicazione è retto dall’articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori.
3 Sono applicabili le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva UE sugli ascenso- ri. Le definizioni di cui all’articolo 2 numeri 13–15 vanno intese secondo la legisla- zione svizzera sulla sicurezza dei prodotti e sull’accreditamento. Si applica inoltre la
RS 930.112 5 Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai compo- nenti di sicurezza per ascensori (rifusione), GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.
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concordanza terminologica riportata al numero 1 dell’allegato alla presente ordi- nanza. 4 Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il diritto svizzero di cui al numero 2 dell’allegato alla presente ordinanza. 5 Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, agli ascensori e ai compo- nenti di sicurezza per ascensori si applicano le disposizioni dell’ordinanza del 19 maggio 20106 sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).
Art. 2 Condizioni per l’immissione sul mercato, la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio 1 Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:
a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non met- tono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 paragrafo 1 della direttiva UE sugli ascensori7 e all’allegato I menzionato in tale disposizione; e c. i vani di corsa contengono solo le tubazioni o le installazioni necessarie alla sicurezza e al funzionamento dell’ascensore. 2 I componenti di sicurezza per ascensori possono essere immessi sul mercato, messi a disposizione sul mercato e messi in servizio soltanto se: a. correttamente installati, sottoposti a manutenzione adeguata e usati ai fini cui sono destinati, o in condizioni d’uso ragionevolmente prevedibili, non met- tono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni; e b. soddisfano i requisiti essenziali di salute e di sicurezza vigenti al momento della loro immissione sul mercato di cui all’articolo 5 paragrafo 2 della direttiva UE sugli ascensori e all’allegato I menzionato in tale disposizione.
Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione 1 Alla valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori si applicano i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 della diretti- va UE sugli ascensori8 e agli allegati I, II e IV–XII menzionati in tali disposizioni. 2 L’obbligo di apporre la marcatura CE non è applicabile. Se è già stata apposta in
conformità alle prescrizioni UE, la marcatura CE può essere mantenuta. All’appo-
6 RS 930.111
7 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
8 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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sizione di altre indicazioni e marcature si applica l’articolo 19 paragrafi 3–5 della direttiva UE sugli ascensori. 3 Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza: a. essere accreditati ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19969 sull’accredi- tamento e sulla designazione (OAccD); b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale. 4 Le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione sono retti dal capitolo 3 (art. 24–34c) dell’OAccD.
Art. 4 Disposizioni concernenti gli operatori economici 1 Gli obblighi cui devono ottemperare gli operatori economici riportati qui di seguito sono retti dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori 10: a. installatori, articolo 7; b. fabbricanti, articolo 8; c. rappresentanti autorizzati, articolo 9; d. importatori, articolo 10; e. distributori, articolo 11. 2 L’applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori e ai distributori è retta dall’articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori. 3 L’identificazione degli operatori economici nei confronti delle autorità di sorve- glianza del mercato è retta dall’articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.
Art. 5 Definizione delle norme tecniche La definizione delle norme tecniche è retta dall’articolo 6 LSPro. La competenza in materia spetta alla Segreteria di Stato dell’economia.
Art. 6 Sorveglianza del mercato 1 La sorveglianza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è retta dagli articoli 19–29 OSPro11. 2 Nel caso di componenti o impianti elettrici, la competenza in materia di sorve- glianza del mercato è retta dalla legislazione sull’elettricità.
9 RS 946.512
10 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
11 RS 930.111
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Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato 1 L’installatore dell’ascensore notifica agli organi di controllo designati in base alla LSPro dal Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), nei 30 giorni successivi all’immissione sul mercato, i nuovi ascensori che immette sul mercato.
2 Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:
a. l’impresa che immette sul mercato gli ascensori; b. l’indirizzo del luogo di montaggio; c. la data dell’immissione sul mercato; d. a seconda del tipo di ascensore:
1. l’ambito di impiego (nell’impresa o fuori dell’impresa),
2. il tipo di trazione (elettrica o idraulica; con o senza sala macchine),
3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.
Art. 8 Registro degli ascensori 1 Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori a scopo di sorveglianza del mercato (organo di registrazione). 2 Il registro degli ascensori contiene le indicazioni necessarie all’adempimento dei compiti connessi alla sorveglianza del mercato, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2. 3 L’organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, le indicazioni di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno le indicazioni di cui all’articolo 7 capoverso 2.
Art. 9 Abrogazione di un altro atto normativo L’ordinanza del 23 giugno 199912 sugli ascensori è abrogata.
Art. 10 Disposizioni transitorie 1 Gli ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 199913 sugli ascensori possono essere messi in servizio anche dopo il 20 aprile 2016. 2 I componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile
2016 secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori pos-
sono essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.
12 RU 1999 1875, 2000 187, 2005 4265, 2008 1785, 2010 2583, 2011 1755 13 RU 1999 1875, 2000 187, 2005 4265, 2008 1785, 2010 2583, 2011 1755
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3 I certificati rilasciati e le decisioni emesse dagli organismi di valutazione della conformità secondo la sezione 2 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori rimangono validi anche con la presente ordinanza.
4 L’articolo 3 non è applicabile agli ascensori immessi sul mercato prima del
1° agosto 1999 o secondo l’articolo 18 dell’ordinanza del 23 giugno 1999 sugli ascensori e che vengono trasformati o rinnovati.
Art. 11 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.
25 novembre 2015 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova
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Allegato (art. 1 cpv. 3 e 4)
Concordanza terminologica e del diritto applicabile
1. Per la corretta interpretazione delle espressioni menzionate nella direttiva UE sugli ascensori14 a cui si riferisce la presente ordinanza si applica la seguente con- cordanza: a. Espressioni tedesche
UE Svizzera
Union Schweiz Mitgliedstaat Schweiz Drittstaat Anderer Staat Unionsmarkt Schweizer Markt EU-Rechtsvorschriften Rechtsvorschriften Amtsblatt der Europäischen Union Bundesblatt Notifizierte Stelle Konformitätsbewertungsstelle Notifizierende Behörde Bezeichnungsbehörde Einführer Importeur EU-Konformitätserklärung Konformitätserklärung EU-Baumusterprüfung Baumusterprüfung EU-Baumusterprüfbescheinigung Baumusterprüfbescheinigung EU-Entwurfsprüfbescheinigung Entwurfsprüfbescheinigung
b. Espressioni francesi
UE Svizzera
Union Suisse Etat membre Suisse Pays tiers Autre pays Journal officiel de l’Union européenne Feuille Fédérale Organisme notifié Organisme d’évaluation de la conformité Autorité notifiante Autorité de désignation Déclaration UE de conformité Déclaration de conformité
14 Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1 cpv. 1.
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UE Svizzera
Examen UE de type Examen de type Attestation d’examen UE de type Attestation d’examen de type Attestation d’examen UE de la conception Attestation d’examen de la conception
c. Espressioni italiane
UE Svizzera
Unione Svizzera Stato membro Svizzera Paese terzo Altro Paese Gazzetta ufficiale dell’Unione europea Foglio federale Organismo notificato Organismo di valutazione della conformità Autorità di notifica Autorità di designazione Dichiarazione di conformità UE Dichiarazione di conformità Esame UE del tipo Esame del tipo Certificato di esame UE del tipo Certificato di esame del tipo Certificato di esame UE del progetto Certificato di esame del progetto
2. Se la presente ordinanza rimanda a disposizioni della direttiva UE sugli ascensori che, a loro volta, rimandano ad altre normative UE, in luogo di tali normative UE si applica il seguente diritto svizzero:
Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Ordinanza del 2 aprile 2008 Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio concernente la sicurezza 2006, relativa alle macchine e che modifica la delle macchine (OMacch, direttiva 95/16/CE, GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24. RS 819.14)
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