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AS 2016 2267

Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Ordinanza che limita il numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Modifica del 22 giugno 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 3 luglio 20131 che limita il numero di fornitori di prestazioni auto- rizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico- sanitarie è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 2 2 Sono escluse dalla limitazione ai sensi del capoverso 1 le persone di cui all’arti- colo 55a capoverso 2 LAMal e alle disposizioni transitorie della modifica del 17 giugno 20162 della LAMal.

Art. 7 cpv. 1 lett. b n. 2 e 3, nonché 3 lett. a

1 I Cantoni annunciano:

b. agli assicuratori:

2. l’identità dei medici che continuano a esercitare negli istituti ai sensi

dell’articolo 36a LAMal in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 20163 della LAMal,

3. se si avvalgono della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1,

l’identità dei medici che continuano a esercitare nel settore ambulato- riale degli ospedali in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016 della LAMal. 3 Se il Cantone si avvale della competenza prevista nell’articolo 2 capoverso 1, gli ospedali ai sensi dell’articolo 39 LAMal gli annunciano:

1 RS 832.103 2 RU 2016 2265 3 RU 2016 2265

2016-1107 2267

Limitazione del numero di fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare RU 2016 a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. O

a. entro il termine di un mese dopo l’entrata in vigore del disciplinamento cantonale, l’identità dei medici che continuano a esercitare nel loro settore ambulatoriale in virtù del capoverso 2 delle disposizioni transitorie relative alla modifica del 17 giugno 2016 della LAMal, i campi di specializzazione secondo l’allegato 1 in cui tali medici esercitano nonché il tasso di occupa- zione per il settore ambulatoriale;

Art. 8 cpv. 2 2 La durata di validità della presente ordinanza è prorogata sino al 30 giugno 2019.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2016.

22 giugno 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione: Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione: Walter Thurnherr

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