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AS 2016 2777

Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti

Traduzione1

Convenzione internazionale di Nairobi del 2007 sulla rimozione dei relitti

Conclusa a Nairobi il 18 maggio 2007 Strumento di adesione depositato dalla Svizzera il 16 maggio 2016 Entrata in vigore per la Svizzera il 16 agosto 2016

Gli Stati Parti contraenti della presente Convenzione, consapevoli del fatto che i relitti, se non rimossi, possono rappresentare un pericolo per la navigazione o per l’ambiente marino; convinti della necessità di adottare norme e procedure internazionali uniformi per garantire la pronta ed efficace rimozione dei relitti e il pagamento di un indennizzo per i relativi costi ad essa connessi; prendendo atto che molti relitti possono essere situati nel territorio degli Stati, com- preso il mare territoriale; riconoscendo i vantaggi che si possono ottenere attraverso l’uniformità dei regimi giuridici che disciplinano la responsabilità e gli obblighi per la rimozione dei relitti pericolosi; tenendo presente l’importanza della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 19822, e del diritto consuetudinario internazionale del mare, e la conseguente necessità di attuare la presente Convenzione in conformità con tali disposizioni, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Definizioni Ai fini della presente Convenzione:

1. «Zona della Convenzione» è la zona economica esclusiva di uno Stato Parte

contraente, istituita ai sensi del diritto internazionale o, se uno Stato Parte contraente non ha istituito tale zona, un’area esterna e adiacente al mare territoriale di detto Stato, determinata da tale Stato in conformità del diritto internazionale e tale da estendersi non oltre le 200 miglia nautiche dalle linee di base dalle quali si misura l’ampiezza del suo mare territoriale.

RS 0.747.363.5

1 Dal testo originale francese (RO 2016 2777).

2 RS 0.747.305.15

2016-1152 2777

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2. «Nave» è un’imbarcazione marittima di qualsiasi tipo, inclusi gli aliscafi, le unità a cuscino d’aria, i sommergibili, i natanti e le piattaforme galleggianti, tranne quan- do tali piattaforme sono in località assegnate all’esplorazione, allo sfruttamento o alla produzione di risorse minerali del fondale marino. 3. «Sinistro marittimo» è una collisione di navi, un arenamento o un altro incidente di navigazione o un altro evento a bordo di una nave o esterno a essa, tale da provo- care danni materiali o una minaccia imminente di danni materiali a una nave o al suo carico.

4. «Relitto» in seguito a un incidente marittimo è:

a) una nave affondata o arenata; o b) qualsiasi parte di una nave affondata o arenata, compreso qualsiasi oggetto che è o è stato a bordo di tale nave; o c) qualsiasi oggetto che si perde in mare da una nave e che è arenato, affondato o alla deriva in mare; o d) una nave che sta quasi, o che si può ragionevolmente prevedere stia, per af- fondare o arenarsi, ove non siano già state intraprese delle misure efficaci per assistere la nave o qualsiasi proprietà in pericolo.

5. «Pericolo» è qualsiasi condizione o minaccia che:

a) rappresenta un pericolo o un impedimento alla navigazione; o b) si può ragionevolmente prevedere che provochi delle conseguenze grave- mente dannose per l’ambiente marino o deii danni al litorale o agli interessi correlati di uno o più Stati. 6. «Interessi correlati» sono gli interessi di uno Stato costiero direttamente colpiti o minacciati da un relitto, come ad esempio: a) le attività marittime costiere, portuali e di estuario, comprese le attività di pesca, che costituiscono un mezzo essenziale di sostentamento delle persone interessate; b) le attrazioni turistiche e altri interessi economici della zona interessata; c) la salute della popolazione costiera e il benessere della zona interessata, compresa la conservazione delle risorse biologiche e della fauna marine; e d) le infrastrutture off-shore e sottomarine.

7. «Rimozione» è qualsiasi forma di prevenzione, mitigazione o eliminazione del

pericolo creato da un relitto. I termini «rimuovere», «rimosso» e «che rimuove» sono interpretati di conseguenza. 8. «Proprietario registrato» è la persona o le persone a nome della quale o delle quali la nave è immatricolata o, in assenza di immatricolazione, la persona o le persone proprietarie della nave al momento del sinistro marittimo. Tuttavia, nel caso di navi di proprietà di uno Stato e gestite da una società che in tale Stato sia registrata come gestore della nave, per «proprietario registrato» si intende detta compagnia.

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9. «Gestore della nave» è il proprietario della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali l’armatore gerente o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità della conduzione della nave dal proprietario della nave e che, assu- mendo tale responsabilità, si è fatto carico di tutti i doveri e le responsabilità stabiliti nel Codice internazionale di gestione della sicurezza, come modificato. 10. «Stato interessato» è lo Stato nella cui zona della Convenzione si trova il relitto. 11. «Stato di immatricolazione della nave» è, in relazione alle navi immatricolate, lo Stato in cui la nave è stata immatricolata e, in relazione a una nave non immatri- colata, lo Stato di bandiera della nave.

12. «Organizzazione» è l’Organizzazione marittima internazionale.

13. «Segretario generale» è il Segretario generale dell’Organizzazione.

Art. 2 Obiettivi e principi generali 1. Uno Stato Parte contraente può adottare misure in conformità alla presente Con- venzione in relazione alla rimozione di un relitto che costituisce un pericolo nella zona della Convenzione. 2. Le misure adottate dallo Stato interessato in conformità al paragrafo 1 devono essere proporzionali al pericolo.

3. Tali misure non devono andare oltre quanto è ragionevolmente necessario per

rimuovere un relitto che costituisce un pericolo e devono cessare non appena il relitto è stato rimosso; esse non devono interferire inutilmente con i diritti e gli interessi degli altri Stati, compreso lo Stato di immatricolazione della nave, e di qualsiasi persona fisica o giuridica interessata.

4. L’applicazione della presente Convenzione entro la zona della Convenzione non

autorizza uno Stato Parte contraente a rivendicare o a esercitare la sovranità o i diritti sovrani su una qualsiasi parte in alto mare. 5. Gli Stati Parti contraenti si adoperano a cooperare quando gli effetti di un sinistro marittimo risultante in un relitto coinvolgono uno Stato diverso dallo Stato interes- sato.

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Salvo quanto diversamente previsto nella presente Convenzione, la presente

Convenzione si applica ai relitti situati nella zona della Convenzione. 2. Uno Stato Parte contraente può estendere l’applicazione della presente Conven- zione ai relitti situati nel suo territorio, ivi compreso il mare territoriale, fatto salvo l’articolo 4 paragrafo 4. In tal caso lo notifica di conseguenza al Segretario generale al momento di esprimere il proprio consenso a essere vincolato dalla presente Con- venzione o in qualsiasi momento successivo. Quando uno Stato Parte contraente ha effettuato la notifica dell’applicazione della presente Convenzione ai relitti situati nel suo territorio, ivi compreso il mare territoriale, questo non pregiudica i diritti e i doveri di tale Stato di prendere misure in relazione ai relitti situati nel proprio terri- torio, compreso il mare territoriale, diverse dalla localizzazione, dal segnalamento e

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dalla rimozione ai sensi della presente Convenzione. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 12 della presente Convenzione non si applicano a nessuna misura così adottata, all’infuori di quelle di cui agli articoli 7, 8 e 9 della presente Convenzione. 3. Quando uno Stato Parte contraente ha effettuato una notifica ai sensi del paragra- fo 2, la «zona della Convenzione» dello Stato interessato comprende il territorio, compreso il mare territoriale, di detto Stato Parte.

4. Se una notifica ai sensi del precedente paragrafo 2 è stata effettuata prima

dell’entrata in vigore della presente Convenzione per uno Stato Parte contraente, essa ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore per tale Stato. Se la notifica è effet- tuata dopo l’entrata in vigore della presente Convenzione per quello Stato, essa ha effetto sei mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario generale. 5. Uno Stato Parte contraente che ha presentato una notifica ai sensi del paragrafo 2 può recedere in qualsiasi momento per mezzo di una dichiarazione di recesso al Segretario generale. La dichiarazione di recesso ha effetto sei mesi dopo la sua ricezione da parte del Segretario generale, a meno che nella dichiarazione non sia specificata una data successiva.

Art. 4 Esclusioni 1. La presente Convenzione non si applica alle misure adottate ai sensi della Con- venzione internazionale del 1969 sull’intervento in alto mare in caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da idrocarburi3, come modificata, o ai sensi del Protocollo del 1973 sull’intervento in alto mare in caso di inquinamento da sostanze diverse dagli idrocarburi4, come modificato.

2. La presente Convenzione non si applica alle navi da guerra o ad altra nave di

proprietà di uno Stato o gestita da uno Stato e impiegata, al momento, solo per scopi governativi e non commerciali, a meno che tale Stato non decida altrimenti.

3. Quando uno Stato Parte contraente decide di applicare la presente Convenzione

alle navi da guerra o alle altre navi descritte nel paragrafo 2, lo notifica di conse- guenza al Segretario generale, specificando i termini e le condizioni di tale applica- zione.

4. a) Quando uno Stato Parte contraente ha effettuato una notifica ai sensi

dell’articolo 3 paragrafo 2, nel suo territorio, incluso il mare territoriale, non si applicano le seguenti disposizioni della presente Convenzione: i) l’articolo 2 paragrafo 4; ii) l’articolo 9 paragrafi 1, 5, 7, 8, 9 e 10; e iii) l’articolo 15. b) L’articolo 9 paragrafo 4, nella misura in cui esso si applica al territorio di uno Stato Parte contraente, incluso il mare territoriale, è così modificato: Fatto salvo il diritto nazionale dello Stato interessato, il proprietario registra- to può stipulare un contratto con qualsiasi operatore di recupero, o con altra

3 RS 0.814.289 4 RS 0. 814.289.1

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persona, per la rimozione, per conto del proprietario, del relitto che si è de- terminato costituire un pericolo. Prima dell’inizio della rimozione, lo Stato interessato può fissare le condizioni per tale rimozione solo nella misura ne- cessaria a garantire che l’operazione proceda in modo coerente con le consi- derazioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente marino.

Art. 5 Notifica dei relitti 1. Uno Stato Parte contraente deve esigere che, qualora una nave battente la propria bandiera venga coinvolta in un sinistro marittimo risultante in un relitto, il coman- dante e il gestore di tale nave lo notifichino senza ritardo allo Stato interessato. Nella misura in cui uno dei due adempie l’obbligo di notifica ai sensi del presente articolo, l’altro non è tenuto a effettuare la notifica. 2. Tali notifiche devono includere il nome e la sede principale di attività del pro- prietario registrato e tutte le appropriate informazioni necessarie allo Stato interessa- to per determinare se il relitto costituisce un pericolo ai sensi dell’articolo 6, tra cui: a) la precisa localizzazione del relitto; b) il tipo, la dimensione e la costruzione del relitto; c) la natura del danno al relitto e la condizione in cui esso si trova; d) la natura e la quantità del carico, in particolare le eventuali sostanze nocive e potenzialmente pericolose; e e) la quantità e il tipo di idrocarburi presenti a bordo, compreso l’olio combu- stibile e l’olio lubrificante.

Art. 6 Determinazione del pericolo Nel determinare se un relitto costituisce un pericolo, lo Stato interessato prende in considerazione i seguenti criteri: a) il tipo, le dimensioni e la costruzione del relitto; b) la profondità dell’acqua nella zona; c) l’escursione della marea e le correnti nella zona; d) le zone marine particolarmente sensibili identificate e, se del caso, designate secondo le linee guida adottate dall’Organizzazione o un’area chiaramente definita della zona economica esclusiva in cui sono state adottate le misure speciali obbligatorie ai sensi dell’articolo 211 paragrafo 6 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; e) la vicinanza di rotte marittime o di corsie di traffico prestabilite; f) la densità e la frequenza del traffico; g) il tipo di traffico; h) la natura e la quantità del carico del relitto, la quantità e i tipi di idrocarburi (come l’olio combustibile e l’olio lubrificante) a bordo del relitto e, in parti-

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colare, il danno che si può verosimilmente verificare qualora il carico o gli idrocarburi fossero rilasciati nell’ambiente marino; i) la vulnerabilità degli impianti portuali; j) le condizioni meteorologiche e idrografiche prevalenti; k) la topografia sottomarina della zona; l) l’altezza del relitto sopra o sotto la superficie dell’acqua nelle condizioni di più bassa marea astronomica; m) i profili acustici e magnetici del relitto; n) la vicinanza di impianti off-shore, di tubazioni, di cavi per telecomunicazio- ni e di strutture similari; e o) qualsiasi altra circostanza che potrebbe richiedere la rimozione del relitto.

Art. 7 Localizzazione dei relitti 1. Dal momento in cui viene a conoscenza di un relitto, lo Stato interessato deve usare ogni mezzo possibile, compresi i buoni uffici di Stati e organizzazioni, per avvertire con la massima urgenza i naviganti e gli Stati interessati della natura e della posizione del relitto. 2. Se lo Stato interessato ha motivo di ritenere che un relitto costituisca un pericolo, esso deve assicurarsi che siano state adottate tutte le possibili misure per stabilire l’esatta posizione del relitto.

Art. 8 Segnalamento dei relitti 1. Se lo Stato interessato stabilisce che un relitto costituisce un pericolo, tale Stato deve assicurarsi che siano state adottate tutte le misure ragionevoli per segnalare il relitto. 2. Per segnalare il relitto devono essere prese tutte le iniziative praticabili per garan- tire che le marcature utilizzate siano conformi al sistema di boe di segnalazione internazionalmente riconosciuto in uso nelle acque dove si trova il relitto. 3. Lo Stato interessato divulga i dettagli del segnalamento del relitto utilizzando ogni mezzo appropriato, comprese le opportune pubblicazioni nautiche.

Art. 9 Misure volte a facilitare la rimozione dei relitti 1. Se lo Stato interessato determina che un relitto costituisce un pericolo, detto Stato deve immediatamente: a) informare lo Stato di immatricolazione della nave e il proprietario registrato; e b) procedere a consultare lo Stato di i mm a t r i c o l a z i on e della nave e gli altri Stati interessati dal relitto in merito alle misure da adottare in relazione al relitto. 2. Il proprietario registrato deve rimuovere un relitto che si è deciso costituire un pericolo.

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3. Quando si stabilisce che un relitto costituisce un pericolo, il proprietario

registrato o le altre parti interessate forniscono all’autorità competente dello Stato interessato la prova di un contratto assicurativo o di altra garanzia finanziaria, come previsto dall’articolo 12. 4. Il proprietario registrato può stipulare un contratto con qualsiasi operatore di recupero o altra persona per la rimozione, per conto del proprietario, del relitto che si è determinato costituire un pericolo. Prima dell’inizio della rimozione, lo Stato interessato può fissare delle condizioni per tale rimozione solo nella misura necessa- ria per garantire che l’operazione proceda in modo coerente con le considerazioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente marino. 5. Quando la rimozione di cui ai paragrafi 2 e 4 è iniziata, lo Stato interessato può intervenire solo nella misura necessaria per garantire che l’operazione proceda effettivamente in modo coerente con le considerazioni di sicurezza e protezione dell’ambiente marino .

6. Lo Stato interessato è tenuto a:

a) fissare un termine ragionevole entro il quale il proprietario registrato deve rimuovere il relitto, tenendo conto della natura del pericolo determinato in conformità dell’articolo 6; b) informare per iscritto il proprietario registrato del termine fissato e specifica- re che, se il proprietario registrato non rimuove il relitto entro tale termine, può disporre la rimozione del relitto a spese del proprietario registrato; e c) informare per iscritto il proprietario registrato della sua intenzione di inter- venire immediatamente nel caso in cui il pericolo diventa particolarmente grave. 7. Se il proprietario registrato non rimuove il relitto entro il termine fissato ai sensi del paragrafo 6 a) o se il proprietario registrato non può essere contattato, lo Stato interessato può rimuovere il relitto con i mezzi più pratici e rapidi disponibili, coe- rentemente con le considerazioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente marino. 8. Nei casi in cui è necessario un intervento immediato e lo Stato interessato ha informato di conseguenza lo Stato di immatricolazione della nave e il proprietario registrato, lo Stato interessato può rimuovere il relitto con i mezzi più pratici e rapidi disponibili, coerentemente con le considerazioni di sicurezza e di protezione dell’ambiente marino. 9. Gli Stati Parti contraenti adottano misure appropriate secondo la propria legisla- zione nazionale per garantire che i loro proprietari registrati ottemperino ai paragrafi

2 e 3.

10. Gli Stati Parti contraenti danno il proprio consenso allo Stato interessato perché agisca ai sensi dei paragrafi 4–8, se necessario. 11. Le informazioni citate nel presente articolo devono essere fornite dallo Stato interessato al proprietario registrato identificato nelle relazioni di cui all’articolo 5 paragrafo 2.

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Art. 10 Responsabilità del proprietario 1. Fatto salvo l’articolo 11, il proprietario registrato è responsabile per i costi di localizzazione, di segnalamento e di rimozione del relitto ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7, 8 e 9, a meno che il proprietario registrato dimostri che il sinistro marittimo che ha originato il relitto: a) scaturisce da un atto di guerra, ostilità, guerra civile, insurrezione o da un fenomeno naturale di carattere eccezionale, inevitabile e irresistibile; b) è stato interamente causato da un atto o da un’omissione deliberatamente compiuto da terzi con l’intenzione di causare un danno; o c) è stato interamente causato dalla negligenza o da altra azione illecita di un Governo o altra autorità responsabile della manutenzione dei segnali lumi- nosi o di altri ausili alla navigazione nell’esercizio di tale funzione. 2. Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica il diritto del pro- prietario registrato di limitare la propria responsabilità sotto qualsiasi regime nazio- nale o internazionale applicabile, come la Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime5, come modificata. 3. Contro il proprietario registrato non può essere formulata alcuna rivendicazione per le spese di cui al paragrafo 1 in modo non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. Questo non pregiudica i diritti e gli obblighi di uno Stato Parte contraente che ha effettuato una notifica ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 2 in relazione ai relitti situati nel suo territorio, ivi compreso il mare territoriale, fatta eccezione per la loro localizzazione, segnalamento e rimozione in conformità della presente Convenzione. 4. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di ricorso nei confronti di terzi.

Art. 11 Eccezioni alla responsabilità 1 Il proprietario registrato non è responsabile ai sensi della presente Convenzione per i costi di cui all’articolo 10 paragrafo 1 se, e nella misura in cui, la responsabilità per tali costi fosse in contrasto con: a) la Convenzione internazionale del 1969 sulla responsabilità civile per i danni derivanti da inquinamento da idrocarburi6, come modificata; b) la Convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l’indennizzo per i danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmen- te pericolose, come modificata; c) la Convenzione del 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, come modificata, o la Convenzione di Vienna del 1963 relativa alla responsabilità civile in materia di danni nucleari, come modificata, op- pure la legislazione nazionale che regoli o vieti la limitazione della respon- sabilità per danni nucleari; o

5 RS 0.747.331.53 6 RS 0.814.291

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d) la Convenzione internazionale del 2001 sulla responsabilità civile per i danni derivanti dall’inquinamento determinato dal carburante delle navi 7, come modificata; a condizione che la convenzione pertinente sia applicabile e in vigore. 2 Nella misura in cui le misure adottate in virtù della presente Convenzione sono considerate come operazioni di recupero ai sensi della legislazione nazionale appli- cabile o di una convenzione internazionale, tale legislazione o convenzione si applica alle istanze di compenso o di indennizzo esigibili dagli addetti al recupero, ad esclusione delle norme della presente Convenzione.

Art. 12 Assicurazione obbligatoria o altra garanzia finanziaria 1. Il proprietario registrato di una nave di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnel- late e che batte la bandiera di uno Stato Parte contraente è tenuto a sottoscrivere un’assicurazione o altra garanzia finanziaria, come la fideiussione di un istituto bancario o similare, per coprire la sua responsabilità ai sensi della presente Conven- zione per un importo pari ai limiti di responsabilità previsti dall’applicabile regime nazionale o internazionale, ma in ogni caso non superiore a un importo calcolato in conformità con l’articolo 6 1) b) della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di rivendicazioni marittime 8, come modificata. 2. Dopo aver stabilito che sono stati rispettati i requisiti del paragrafo 1, a ogni nave con stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate deve essere rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione della nave un certificato attestante che è in corso un’assicurazione o un’altra garanzia finanziaria in conformità alle disposi- zioni della presente Convenzione. Per quanto riguarda le navi immatricolate in uno Stato Parte contraente, tale certificato è rilasciato o convalidato dall’autorità compe- tente dello Stato di immatricolazione della nave; per le navi non immatricolate in uno Stato Parte contraente esso può essere rilasciato o convalidato dalla competente autorità di qualsiasi Stato Parte contraente. Questo certificato di assicurazione obbli- gatoria deve essere conforme al modello allegato alla presente Convenzione e deve contenere i seguenti dettagli: a) il nome della nave, le lettere o il numero di identificazione e il porto di immatricolazione; b) la stazza lorda della nave; c) il nome e la sede principale di attività del proprietario registrato; d) il numero IMO di identificazione della nave; e) il tipo e la durata della garanzia; f) il nome e la sede principale di attività dell’assicuratore o di altra persona che concede la garanzia e, ove opportuno, la sede di affari in cui è stata stipulata l’assicurazione o la garanzia; e

7 RS 0.814.294 8 RS 0.747.331.53

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g) il periodo di validità del certificato, che non deve essere più lungo del perio- do di validità dell’assicurazione o di altra garanzia. 3. a) Uno Stato Parte contraente può autorizzare un’istituzione o un organismo da esso riconosciuto a rilasciare il certificato citato nel paragrafo 2. Tale istitu- zione od organismo informa lo Stato del rilascio di ciascun certificato. In tut- ti i casi, lo Stato Parte contraente garantisce la completezza e l’accuratezza del certificato così rilasciato e si impegna ad adottare le disposizioni neces- sarie a rispettare tale obbligo. b) Ogni Stato Parte contraente notifica al Segretario generale: i) le specifiche responsabilità e le condizioni dei poteri delegati all’isti- tuzione o all’organismo da esso riconosciuto; ii) la revoca di tali poteri; e iii) la data a partire dalla quale tale delega o la sua revoca ha effetto. La delega dei poteri non ha effetto prima di tre mesi dalla data in cui è stata data notifica in tal senso al Segretario generale. c) L’istituzione o l’organismo autorizzato a rilasciare certificati a norma del presente paragrafo deve avere, come minimo, la facoltà di revocare i certifi- cati qualora le condizioni secondo cui sono stati rilasciati non vengano man- tenute. In ogni caso l’istituzione o l’organismo deve informare di tale revoca lo Stato per conto del quale è stato rilasciato il certificato. 4. Il certificato è redatto nella o nelle lingue ufficiali dello Stato di emissione. Se la lingua usata non è l’inglese, il francese o lo spagnolo, il testo deve contenere una traduzione in una di queste lingue e, quando lo Stato decide in tal senso, la lingua o le lingue ufficiali dello Stato possono essere omesse. 5. Il certificato deve trovarsi a bordo della nave e una copia deve essere depositata presso l’autorità che tiene il registro di immatricolazione della nave o, se la nave non è immatricolata in uno Stato Parte contraente, presso le autorità che hanno rilasciato o convalidato il certificato. 6. Un’assicurazione, o altra garanzia finanziaria, non è conforme alle disposizioni del presente articolo se può cessare per motivi diversi dalla scadenza del periodo di validità dell’assicurazione o della garanzia indicato nel certificato di cui al paragra- fo 2, prima che siano trascorsi tre mesi dalla data in cui tale cessazione è stata notifi-

cata alle autorità di cui al paragrafo 5, a meno che entro tale termine il certificato sia stato restituito a dette autorità oppure sia stato rilasciato un nuovo certificato. Le disposizioni che precedono sono similmente applicabili a ogni modifica tale da comportare che l’assicurazione, o la garanzia finanziaria, non risponde più alle disposizioni del presente articolo. 7. Lo Stato di immatricolazione della nave, fatte salve le disposizioni del presente articolo e tenuto conto di eventuali linee guida adottate dall’Organizzazione sulla responsabilità finanziaria dei proprietari registrati, stabilisce le condizioni di rilascio e di validità del certificato. 8. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da impedire a uno Stato Parte contraente di fare affidamento sulle informazioni

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ottenute da altri Stati, dall’Organizzazione o da altre organizzazioni internazionali riguardo alla situazione finanziaria dei fornitori di assicurazioni o di garanzie finan- ziarie ai fini della presente Convenzione. In tali casi lo Stato Parte contraente che si affida a tali informazioni non è sollevato dalla sua responsabilità in quanto Stato di emissione del certificato di cui al paragrafo 2. 9. I certificati rilasciati o convalidati sotto l’autorità di uno Stato Parte contraente sono accettati dagli altri Stati Parti contraenti ai fini della presente Convenzione e sono da loro considerati come aventi la stessa forza dei certificati rilasciati o conva- lidati da loro, anche se emessi o convalidati in relazione a una nave non immatrico- lata in uno Stato Parte contraente. Ogni Stato Parte contraente può in qualsiasi momento chiedere una consultazione con lo Stato di rilascio o di convalida del certificato, ove ritenga che l’assicuratore o il garante indicato nel certificato non sia finanziariamente in grado di far fronte agli obblighi imposti dalla presente Conven- zione. 10. Ogni richiesta di risarcimento per i costi derivanti dalla presente Convenzione può essere proposta direttamente nei confronti dell’assicuratore o del prestatore della garanzia finanziaria per la responsabilità del proprietario registrato. In tal caso il convenuto può sollevare le eccezioni (diverse dalla bancarotta o dalla liquidazione del proprietario registrato) che il proprietario registrato avrebbe avuto diritto di invocare, compresa la limitazione di responsabilità secondo qualsiasi regime nazio- nale o internazionale. Inoltre, anche se il proprietario registrato non è legittimato a limitare la responsabilità, il convenuto può limitare la responsabilità a un importo pari a quello dell’assicurazione o dell’altra garanzia finanziaria necessario per il mantenimento della rispondenza al paragrafo 1. Inoltre, il convenuto può eccepire che il sinistro marittimo è stato causato dal comportamento doloso da parte del proprietario registrato, ma il convenuto non può avvalersi di qualsiasi altra difesa che l’imputato avrebbe potuto invocare nel caso di un’azione da parte del proprieta- rio registrato contro il convenuto. Il convenuto deve avere in ogni caso il diritto di esigere che il proprietario registrato intervenga nel procedimento.

11. Uno Stato Parte contraente non permette in qualsiasi momento a nessuna nave

di bandiera soggetta all’applicazione del presente articolo di operare, a meno che sia stato emesso un certificato ai sensi del paragrafo 2 o 14. 12. Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ogni Stato Parte contraente garantisce affinché, nel rispetto della legislazione nazionale, per una nave di stazza lorda pari o superiore a 300 tonnellate sia in vigore un’assicurazione, o altra garan- zia, nella misura richiesta dal paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato di imma- tricolazione, in entrata o in uscita da un porto situato sul proprio territorio, o in arrivo o in partenza da un impianto off-shore situato nel proprio mare territoriale. 13. Impregiudicate le disposizioni del paragrafo 5, uno Stato Parte contraente può notificare al Segretario generale che, ai fini del paragrafo 12, le navi non sono tenute ad avere a bordo o a esibire il certificato di cui al paragrafo 2, in entrata o in uscita da un porto situato nel proprio territorio, o in arrivo o in partenza da un impianto off- shore situato nel proprio mare territoriale, a condizione che lo Stato Parte contraente di emissione del certificato di cui al paragrafo 2 abbia informato il Segretario gene- rale di disporre di una documentazione in formato elettronico, accessibile a tutti gli

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Stati Parti contraenti, che attesta l’esistenza del certificato e consente agli Stati Parti contraenti di adempiere i propri obblighi come previsti dal paragrafo 12. 14. Se l’assicurazione, o altra garanzia finanziaria, non viene stipulata per le navi di proprietà di uno Stato Parte contraente, le disposizioni del presente articolo ad essa relative non sono applicabili alla nave in questione, ma la nave deve tenere a bordo un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato di immatricolazione che attesta che essa è di proprietà di tale Stato e che la responsabilità della nave è coper- ta nell’ambito dei limiti previsti dal paragrafo 1. Tale certificato deve essere con- forme per quanto possibile al modello prescritto dal paragrafo 2.

Art. 13 Termini di prescrizione Se non viene intentata un’azione giudiziaria, come di seguito specificata, entro tre anni dalla data in cui è stato individuato il pericolo in conformità alla presente Convenzione, si estinguono i diritti al rimborso delle spese ai sensi della presente Convenzione. Comunque, in nessun caso può essere intentata un’azione trascorsi sei anni dalla data del sinistro marittimo che ha originato il relitto. Qualora il sinistro marittimo sia costituito da una serie di eventi, il periodo di sei anni decorre dalla data del primo evento.

Art. 14 Disposizioni relative agli emendamenti 1. Su richiesta di almeno un terzo degli Stati Parti contraenti, l’Organizzazione convoca una conferenza per la revisione o la modifica della presente Convenzione.

2. Ogni consenso a essere vincolato dalla presente Convenzione, espresso dopo la

data di entrata in vigore di un emendamento alla presente Convenzione, sarà consi- derato da applicare alla presente Convenzione, come modificata.

Art. 15 Composizione delle controversie

1. Qualora sorga una controversia fra due o più Stati Parti contraenti relativa

all’interpretazione o all’applicazione della presente Convenzione, le parti cercano di risolvere la loro controversia, in prima istanza, attraverso il negoziato, l’inchiesta, la mediazione, la conciliazione, l’arbitrato, il regolamento giudiziale, il ricorso a orga- nismi o accordi regionali o mediante altri mezzi pacifici di loro scelta.

2. Se non è possibile alcuna composizione entro un ragionevole periodo di tempo

non superiore a dodici mesi a partire dal momento in cui uno Stato Parte contraente notifica a un altro l’esistenza di una controversia tra loro, si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni relative alla composizione delle controversie contenute nella Parte XV della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, indipendentemente se gli Stati parti in causa siano o meno anche Parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare. 3. Qualsiasi procedura scelta da uno Stato Parte contraente sia della presente Con- venzione sia della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare ai sensi dell’articolo 287 di quest’ultima si applica alla risoluzione delle controversie secondo il presente articolo, a meno che lo Stato Parte contraente, al momento della

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ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione alla presente Conven- zione, o in qualsiasi momento successivo, scelga un altro procedimento ai sensi dell’articolo 287 ai fini della composizione delle controversie derivanti dalla presen- te Convenzione. 4. Uno Stato Parte contraente della presente Convenzione che non è Parte contraen- te della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare al momento della ratifica, dell’accettazione, dell’approvazione o dell’adesione alla presente Convenzione o in qualunque momento successivo è libero di scegliere, mediante una dichiarazione scritta, uno o più dei mezzi di cui all’articolo 287 paragrafo 1 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, ai fini della compo- sizione delle controversie ai sensi del presente articolo. L’articolo 287 si applica a tale dichiarazione, così come a ogni controversia in cui tale Stato è parte in causa, che non sia oggetto di una dichiarazione in vigore. Ai fini della conciliazione e dell’arbitrato, in conformità degli allegati V e VII della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare, tale Stato avrà il diritto di nominare i conciliatori e gli arbitri da inserire negli elenchi di cui all’allegato V articolo 2 e all’allegato VII articolo 2 per la risoluzione delle controversie derivanti dalla presente Convenzione. 5. La dichiarazione resa ai sensi dei paragrafi 3 e 4 deve essere depositata presso il Segretario generale, che ne trasmette copia agli Stati Parti contraenti.

Art. 16 Rapporti con altre convenzioni e con accordi internazionali Nessuna disposizione della presente Convenzione pregiudica i diritti e gli obblighi di uno Stato in virtù della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare e del diritto consuetudinario internazionale del mare.

Art. 17 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione 1. La presente Convenzione è aperta alla firma presso la sede dell’Organizzazione dal 19 novembre 2007 fino al 18 novembre 2008 e rimane successivamente aperta all’adesione. a) Gli Stati possono esprimere il loro consenso a essere vincolati dalla presente Convenzione mediante: i) la firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o ii) la firma con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita dalla ratifica, dall’accettazione o dall’approvazione; o iii) l’adesione. b) La ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione si effettuano median- te il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

Art. 18 Entrata in vigore

1. La presente Convenzione entra in vigore dodici mesi dopo la data in cui dieci

Stati l’hanno firmata senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, oppure hanno depositato gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione presso il Segretario generale.

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2. Per ogni Stato che la ratifica, l’accetta, l’approva o vi aderisce dopo che le condi- zioni per l’entrata in vigore di cui al paragrafo 1 sono state adempiute, la presente Convenzione entra in vigore tre mesi dopo la data del deposito da parte di tale Stato dello strumento appropriato, ma non prima che la presente Convenzione sia entrata in vigore ai sensi del paragrafo 1.

Art. 19 Denuncia 1. La presente Convenzione può essere denunciata da uno Stato Parte contraente in qualsiasi momento dopo la scadenza di un anno a decorrere dalla data in cui questa Convenzione è entrata in vigore per tale Stato. 2. La denuncia si effettua mediante il deposito di uno strumento a tal fine presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha

ricevuto lo strumento di denuncia o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nello strumento.

Art. 20 Depositario

1. La presente Convenzione è depositata presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

a) informa tutti gli Stati che hanno firmato la presente Convenzione o che vi hanno aderito: i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, unitamente alla relativa data, ii) della data di entrata in vigore della presente Convenzione, iii) del deposito di ogni strumento di denuncia della presente Convenzione, unitamente alla data del deposito e alla data in cui la denuncia ha effetto, e iv) delle altre dichiarazioni e notificazioni ricevute in applicazione della presente Convenzione; b) trasmette copie certificate conformi della presente Convenzione a tutti gli Stati che l’hanno firmata o che vi hanno aderito. 3. Non appena la presente Convenzione entra in vigore, una copia certificata con- forme del testo è trasmessa dal Segretario generale al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per la registrazione e la pubblicazione in conformità all’articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite9.

Art. 21 Lingue La presente Convenzione è redatta in un unico esemplare originale in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa e spagnola, ciascun testo facente ugualmente fede.

9 RS 0.120

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Fatto a Nairobi il diciotto maggio duemilasette.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

(Seguono le firme)

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Allegato

Certificato di assicurazione o altra garanzia finanziaria in materia di responsabilità per la rimozione dei relitti

Rilasciato in conformità delle disposizioni dell’articolo 12 della Convenzione internazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti, 2007 Nome Stazza Numero o lettere Numero di Porto di Nome e indirizzo completo della nave lorda di identificazione identificazione immatricolazione della sede principale IMO della nave di attività del proprietario registrato

Si certifica che è in vigore, nei confronti della nave sopra menzionata, una polizza di assicurazione o altra garanzia finanziaria conforme ai requisiti di cui all’articolo 12 della Convenzione i nternazionale di Nairobi sulla rimozione dei relitti, 2007.

Tipo di garanzia .......................................................................................................................... Durata della garanzia ..................................................................................................................

Nome e indirizzo dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti) Nome: ......................................................................................................................................... Indirizzo: .....................................................................................................................................

Il presente certificato è valido fino al: ......................................................................................... Rilasciato o autenticato dal Governo di: ..................................................................................... ..................................................................................................................................................... (nome completo dello Stato) oppure Il testo seguente deve essere utilizzato quando uno Stato Parte contraente si avvale di quanto previsto nell’articolo 12 paragrafo 3: Il presente certificato è rilasciato sotto l’autorità del Governo di: ................................................. ..................................................................................................................................................... (nome completo dello Stato) Da ............................................................................................................................................... (nome dell’istituzione o dell’organismo) A ............................................................................ Il ........................................................ (luogo) (data) ..................................................................................................................................................... (firma e qualifica del funzionario che rilascia o autentica il certificato)

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Note esplicative:

1. Se si desidera, la denominazione dello Stato può includere un riferimento

all’autorità pubblica competente del Paese in cui viene rilasciato il certificato. 2. Se l’importo totale della garanzia proviene da più fonti, deve essere indicato l’importo per ciascuna di esse.

3. Se la garanzia è fornita sotto varie forme, queste devono essere elencate.

4. Alla voce «Durata della garanzia» occorre specificare la data a partire dalla quale la garanzia prende effetto. 5. Alla voce «Indirizzo dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti)» occorre indicare l’indirizzo della sede di affari principale dell’assicuratore (o degli assicuratori) e/o del garante (o dei garanti). Se opportuno, deve essere indicata la sede di attività presso la quale è stata stipulata l’assicurazione o la garan- zia.

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Campo d’applicazione il 13 luglio 201610

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Albania* 27 aprile 2015 A 27 luglio 2015 Antigua e Barbuda* 9 gennaio 2015 A 14 aprile 2015 Bahamas* 5 giugno 2015 A 5 settembre 2015 Bulgaria* 8 febbraio 2012 A 14 aprile 2015 Cipro* 22 luglio 2015 A 22 ottobre 2015 Congo (Kinshasa) 19 maggio 2014 A 14 aprile 2015 Danimarca* 14 aprile 2014 14 aprile 2015 Francia* 4 febbraio 2016 4 maggio 2016 Germania 20 giugno 2013 14 aprile 2015 India 23 marzo 2011 A 14 aprile 2015 Iran 19 aprile 2011 A 14 aprile 2015 Isole Cook 22 dicembre 2014 A 14 aprile 2015 Isole Marshall* 27 ottobre 2014 A 14 aprile 2015 Kenya* 14 aprile 2015 A 14 luglio 2015 Liberia* 8 gennaio 2015 A 14 aprile 2015 Malaysia 28 novembre 2013 A 14 aprile 2015 Malta* 18 gennaio 2015 A 18 aprile 2015 Marocco 13 giugno 2013 A 14 aprile 2015 Nigeria 23 luglio 2009 A 14 aprile 2015 Niue* 27 aprile 2015 A 27 luglio 2015 Paesi Bassi* 19 gennaio 2016 19 aprile 2016 Palau 29 settembre 2011 A 14 maggio 2015 Panama* 18 agosto 2015 A 18 novembre 2015 Regno Unito* 30 novembre 2012 A 14 aprile 2015 Gibilterra 16 aprile 2015 16 aprile 2015 Isola di Man 14 aprile 2015 14 aprile 2015 Saint Kitts e Nevis 31 marzo 2016 A 30 giugno 2016 Sudafrica 4 settembre 2015 A 4 dicembre 2015 Svizzera 16 maggio 2016 A 16 agosto 2016 Tonga 20 marzo 2015 A 20 giugno 2015 Tuvalu 17 febbraio 2015 A 17 maggio 2015 * Riserve e dichiarazioni. Le riserve e dichiarazione non sono pubblicate nella RU, ad eccezione di quelle della Svizzera. I testi inglesi possono essere consultati sul sito Internet dell’Organizzazione in- ternazionale per la navigazione marittima (IMO): http://www.imo.org/ od ottenuti alla Di- rezione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna.

10 Una versione aggiornata del campo d’applicazione è pubblicata sul sito Internet del DFAE (www.dfae.admin.ch/trattati).

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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