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AS 2016 4057

Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)

Modifica del 26 ottobre 2016

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:

Art. 5a Richiesta Per continuare l’assicurazione occorre presentare alla competente cassa di compen- sazione una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.

Art. 5c cpv. 2 2 Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro, l’assicurazione finisce. Quando il lavoratore cambia il datore di lavoro in Svizzera, l’assicurazione continua se entro sei mesi dall’inizio del lavoro è presentata una richiesta in forma scritta o tramite un sistema d’informazione previsto nell’ambito dell’assoggettamento assicurativo.

Art. 133bis cpv. 4 lett. b e j

4 L’UCC può esigere i dati seguenti:

b. Concerne soltanto i testi tedesco e francese j. data del decesso.

Art. 135bis Certificato di assicurazione 1 Ogni assicurato può esigere dalla cassa di compensazione competente il rilascio di un certificato di assicurazione. Questo contiene il numero d’assicurato, il cognome, i nomi e la data di nascita.

1 RS 831.101

2016-2097 4057

Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2016

2 Se la cassa di compensazione chiede l’assegnazione di un numero d’assicurato, il certificato di assicurazione è rilasciato d’ufficio.

Art. 150 Norma La contabilità delle casse di compensazione riguardante l’assicurazione per la vec- chiaia e per i superstiti deve indicare tutti i movimenti relativi ai regolamenti dei conti e dei pagamenti nonché quelli del conto d’esercizio e, in ogni momento, lo stato dei crediti e dei debiti della cassa di compensazione. Per i contributi e le pre- stazioni non sono necessari né ratei o risconti né accantonamenti.

Art. 174 cpv. 2 Abrogato

Art. 175 Organizzazione L’UCC è sottoposto al DFF. Questo ne disciplina l’organizzazione interna.

Art. 211ter cpv. 3 3 In caso di aumento dei sussidi forfetari di cui al capoverso 2, l’importo da devol- vere sottostà all’approvazione del DFI.

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2017.

26 ottobre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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