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AS 2017 163

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione

Legge federale sulla promozione della ricerca e dell’innovazione (LPRI)

Modifica del 30 settembre 2016

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 24 febbraio 20161, decreta:

I La legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell’inno- vazione è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e la CTI di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tema- tici.

Art. 9 cpv. 3 3 Emanano le disposizioni necessarie per la promozione della ricerca nei loro statuti e regolamenti. Questi necessitano dell’approvazione del Consiglio federale per quanto disciplinino compiti per cui sono impiegati mezzi finanziari della Confedera- zione. Le istituzioni di promozione della ricerca possono delegare a organi subordi- nati l’emanazione di disposizioni di portata limitata per l’esecuzione degli statuti e dei regolamenti soggetti ad approvazione. Tali disposizioni sono esenti dall’obbligo di approvazione.

2015-2555 163

Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2017

Art. 29 cpv. 1 lett. f e g 1 Nei limiti dei crediti stanziati, il Consiglio federale può accordare i sussidi qui appresso e prevedere i seguenti provvedimenti: f. sussidi a istituzioni e organizzazioni a scopo non lucrativo per le seguenti attività, nella misura in cui non vengono svolte direttamente dalla Confede- razione:

1. informazione delle cerchie interessate in Svizzera su attività e pro-

grammi di cooperazione scientifica internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione,

2. consulenza e supporto alle cerchie interessate in Svizzera nell’elabora-

zione e nella presentazione di domande concernenti programmi e pro- getti internazionali nel settore della ricerca e dell’innovazione; g. Abrogata

II Coordinamento con la legge del 17 giugno 2016 su Innosuisse Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la legge del 17 giugno 2016 3 su Innosuisse (allegato, n. 2) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due leggi, l’articolo 7 capoverso 3 della presente legge avrà il seguente tenore: Art. 7 cpv. 3 3 Il Consiglio federale può incaricare le istituzioni di promozione della ricerca e Innosuisse di realizzare, singolarmente o congiuntamente, programmi di promozione tematici.

III

1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 30 settembre 2016 Consiglio degli Stati, 30 settembre 2016 La presidente: Christa Markwalder Il presidente: Raphaël Comte Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz La segretaria: Martina Buol

3 RU 2016 4259

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Promozione della ricerca e dell’innovazione. LF RU 2017

Referendum ed entrata in vigore Sempreché non sia presentata domanda di referendum entro il 19 gennaio 20174, la presente legge entra in vigore come segue: a. articoli 7 capoverso 3 e 9 capoverso 3 il 1° febbraio 2017; b. articolo 29 capoverso 1 lettere f e g il 1° marzo 2017.

21 dicembre 2016 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Johann N. Schneider-Ammann Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 19 gennaio 2017 (Cancelleria federale), FF 2016 6913.

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