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AS 2017 23

AS 2017 23

Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee

Modifica del 25 novembre 2016

Il Consiglio dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Consiglio dell’Istituto) ordina:

I L’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 1 concernente l’emanazione della farmacopea e il riconoscimento di altre farmacopee è modificata come segue:

Art. 1 Farmacopea Per farmacopea si intendono: a. Pharmacopoea Europaea, 9a edizione2 (Ph. Eur. 9), del novembre 2015 e il supplemento 9.1 alla Pharmacopoea Europaea del marzo 2016; b. Pharmacopoea Helvetica, 11a edizione3 (Ph. Helv. 11), del marzo 2012, il supplemento 11.1 alla Pharmacopoea Helvetica del giugno 2013 e il sup- plemento 11.2 alla Pharmacopoea Helvetica del maggio 2015.

1 RS 812.214.11 2 La versione originale della Pharmacopoea Europaea è edita dal Consiglio d’Europa. L’edizione originale francese può essere ottenuta presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall’ordinanza del 19 nov. 2014 sugli emolumenti per le pubblicazioni (OEm-Pub; RS 172.041.11). Fino alla pubblicazione della versione tedesca, le bozze di singoli testi in lingua tedesca sono ottenibili presso la divisione della Farmacopea dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Swissmedic). 3 La Pharmacopoea Helvetica è edita da Swissmedic e può essere ottenuta presso l’UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna, www.pubblicazionifederali.admin.ch, alle condizioni previste dall’OEm-Pub.

2016-2504 23

Emanazione della farmacopea e riconoscimento di altre farmacopee. RU 2017 O dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

II La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2017.

25 novembre 2016 In nome del Consiglio dell’Istituto: La presidente, Christine Beerli