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AS 2017 5631

Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)

Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti)

Modifica del 18 ottobre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 16 marzo 20071 sui trapianti è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 2 capoverso 3, 8 capoverso 8, 9 capoverso 2, 10 capoversi 4 e 8,

14 capoverso 4, 15, 15a capoverso 4, 24 capoverso 2, 25 capoverso 4, 26,

29 capoverso 2, 30 capoverso 3, 31 capoversi 2 e 3, 36 capoverso 3, 42,

50 capoverso 2, 54 capoverso 1, 59 capoverso 6 e 60 capoverso 1 della legge

dell’8 ottobre 20042 sui trapianti (legge sui trapianti),

Art. 1 cpv. 2 lett. b 2 L’impiego di organi, tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno è retto:

b. inoltre dagli articoli 13, 14 e 15d, qualora gli organi, i tessuti o le cellule siano preparati prima del trapianto.

Art. 2 cpv. 1 lett. b

1 Nell’ambito della presente ordinanza si intende per:

b. preparazione: ogni attività con organi, tessuti o cellule destinata a predispor- re gli stessi in vista di un successivo trapianto senza modificare le loro pro- prietà fisiologiche o le loro funzioni;

Art. 7 Accertamento della morte La morte è accertata secondo le direttive dell’allegato 1.

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Art. 8 Durata dei provvedimenti medici preparatori I provvedimenti medici preparatori possono essere eseguiti al più tardi entro 72 ore dopo la morte del paziente.

Inserire prima del titolo del capitolo 3

Art. 8a Provvedimenti medici preparatori non ammessi I provvedimenti medici preparatori non ammessi ai sensi dell’articolo 10 capo- verso 4 della legge sui trapianti sono stabiliti nelle direttive dell’allegato 1.

Art. 9 cpv. 2 lett. f

2 Essi informano la persona segnatamente in merito:

f. all’obbligo del servizio dei controlli postdonazione di assicurare il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore;

Art. 10a Controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi 1 Il servizio dei controlli postdonazione garantisce il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori viventi di organi e cellule staminali del sangue come segue: a. tratta i dati dei donatori di cui all’allegato 2 numeri 1, 2 e 3 lettere a e b; b. rileva segnatamente i seguenti dati per il controllo postdonazione dei dona- tori:

1. l’attività professionale attuale e l’autovalutazione dell’efficienza psico-

fisica prima della donazione di organi,

2. i problemi di salute, le limitazioni nell’attività professionale connesse

con la donazione, le terapie mediche, l’autovalutazione dell’efficienza dopo la donazione; c. offre ai donatori un esame dello stato di salute a intervalli appropriati; d. informa e consiglia i donatori, in particolare nel caso in cui in base ai risulta- ti degli esami l’adozione di misure si riveli opportuna; e. analizza regolarmente i risultati degli esami, pubblica l’analisi e la mette a disposizione in forma anonimizzata di tutti i centri che prelevano organi o cellule staminali del sangue per una donazione da parte di una persona vivente; f. integra le conoscenze rilevanti in materia di salute scaturite dall’analisi dei risultati degli esami nelle informazioni ai futuri donatori; g. allestisce e pubblica una statistica di tutti i donatori viventi della Svizzera il cui stato di salute è sottoposto a controllo postoperatorio. La statistica è pub- blicata in modo da escludere qualsiasi identificazione.

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2 Esso collabora con servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali. Può rendere noti in forma anonimizzata a servizi dei controlli postdonazione esteri e internazionali i dati registrati e l’analisi dei risultati degli esami.

Art. 12 lett. c Abrogata

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 12a Versamento dell’importo forfettario per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori 1 L’importo forfettario di cui all’articolo 15a capoverso 4 lettera a della legge sui trapianti è stabilito nell’allegato 3. 2 L’importo forfettario è esigibile nel momento in cui il servizio dei controlli post- donazione ha notificato all’istituzione comune la donazione da parte di una persona vivente. L’istituzione comune esige dall’assicuratore competente il pagamento dell’importo forfettario. 3 In caso di contestazione tra l’assicuratore e l’istituzione comune in merito al ver- samento dell’importo forfettario, l’istituzione comune emana una decisione ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19683 sulla procedura ammini- strativa.

Art. 12b Fondo per i controlli postdonazione

1 L’istituzione comune informa l’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP):

a. per tempo del delinearsi di un’eccedenza o di una copertura insufficiente del fondo; b. entro la fine di giugno sullo stato del patrimonio del fondo al 31 dicembre dell’anno precedente, sulle spese di gestione del fondo nell’anno precedente e sul risultato degli investimenti. 2 Essa versa al servizio dei controlli postdonazione il dividendo di cui all’arti- colo 15b capoverso 3 della legge sui trapianti in due rate; la prima è versata entro il 15 gennaio e la seconda entro il 15 luglio. 3 Essa vigila sulla sicurezza degli investimenti del patrimonio del fondo e garantisce la liquidità necessaria. 4 Trasmette all’UFSP entro la fine di giugno un rapporto annuale sulla sua attività. Il rapporto è parte integrante dei rapporti di cui all’articolo 46 della legge del 26 set- tembre 20144 sulla vigilanza sull’assicurazione malattie.

3 RS 172.021 4 RS 832.12

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Art. 12c Direzione del servizio dei controlli postdonazione

1 La direzione del servizio dei controlli postdonazione è affidata a:

a. la Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi: per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi; b. Trasfusione CRS Svizzera SA: per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di cellule staminali del sangue. 2 A tale scopo, l’UFSP stipula una convenzione, di norma limitata a quattro anni, con la Fondazione svizzera per il controllo dei donatori d’organo viventi e con Trasfusione CRS Svizzera SA. Tale convenzione disciplina segnatamente le presta- zioni da fornire e l’indennizzo finanziario da parte della Confederazione.

Art. 12d Contributo della Confederazione La Confederazione versa il contributo di cui all’articolo 15a capoverso 3 della legge sui trapianti al servizio dei controlli postdonazione in due rate. Il contributo può essere corrisposto a titolo forfettario.

Art. 12e Preventivo delle spese e conteggio 1 Il servizio dei controlli postdonazione informa l’istituzione comune e l’UFSP entro la fine di ottobre sulle spese previste per l’anno successivo per il controllo postope- ratorio dello stato di salute dei donatori e le motiva. 2 Presenta all’UFSP e all’istituzione comune entro la fine di marzo il conteggio delle spese sostenute l’anno precedente. Eventuali differenze dall’anno precedente vengo- no compensate con la seconda rata di cui all’articolo 12b capoverso 2 o all’arti-

Art. 12f Casi particolari di assunzione delle spese 1 Chi in Svizzera preleva da una persona vivente un organo destinato a un ricevente assicurato presso un assicuratore estero deve assicurarsi che quest’ultimo paghi in anticipo al fondo per i controlli postdonazione le spese per il controllo postoperato- rio dello stato di salute del donatore oppure fornisca una garanzia di assunzione di queste spese.

2 Se in Svizzera da una persona vivente vengono prelevate cellule staminali del

sangue destinate a un ricevente all’estero, il servizio dei controlli postdonazione esige dal registro delle cellule staminali estero o dal servizio dei controlli postdona- zione estero il pagamento delle spese per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore e versa i mezzi finanziari ricevuti al fondo per i controlli postdo- nazione. 3 Se il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore è assicurato da un altro Paese e il ricevente sottostà in Svizzera all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, l’importo forfettario corrisponde alle spese attestate da tale Paese per il controllo postoperatorio dello stato di salute, fino al massimo all’importo forfettario di cui all’allegato 3.

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4 Se, nel caso di trapianto incrociato tra vivi tra una coppia incompatibile in Svizzera e una coppia incompatibile all’estero, un servizio estero assicura il controllo posto- peratorio dello stato di salute del donatore della coppia estera, l’assicuratore del ricevente svizzero versa l’importo forfettario per il controllo postoperatorio dello stato di salute del donatore con il quale tale ricevente costituisce una coppia incom- patibile.

Art. 13 Garanzia della qualità 1 Chi impiega organi, tessuti o cellule deve disporre di un sistema di garanzia della qualità corrispondente allo stato della scienza e della tecnica.

2 Lo stato della scienza e della tecnica si desume in particolare da:

a. le direttive nazionali e internazionali; b. le raccomandazioni di organizzazioni specializzate nazionali e internazio- nali; c. le linee guida dell’UFSP.

Art. 14 Obbligo di diligenza 1 L’impiego di organi, tessuti e cellule deve corrispondere allo stato della scienza e della tecnica.

2 Lo stato della scienza e della tecnica si desume in particolare da:

a. le direttive nazionali e internazionali; b. le raccomandazioni di organizzazioni specializzate nazionali e internazio- nali; c. le linee guida dell’UFSP.

Art. 15 Notifica all’UFSP di trapianti all’estero 1 Se l’organo è stato trapiantato all’estero, il medico responsabile del controllo periodico postdonazione notifica all’UFSP entro un anno dall’inizio di questo con- trollo i seguenti dati: a. l’organo che è stato trapiantato e se tale organo funziona; b. l’anno di nascita, il sesso, la nazionalità, il Paese di domicilio e lo stato vitale del ricevente; c. l’anno di nascita e il sesso del donatore; d. se l’organo è stato prelevato da una persona vivente o deceduta; e. in caso di donazione da parte di una persona vivente: la relazione tra il dona- tore e il ricevente; f. le complicazioni gravi insorte nel primo anno dal trapianto, segnatamente le infezioni da agenti patogeni; g. il mese e l’anno del trapianto;

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h. il Paese in cui è stato effettuato il trapianto; i. l’indicazione se il ricevente era iscritto nella lista d’attesa in Svizzera e, in caso affermativo, la data dell’iscrizione. 2 L’UFSP analizza regolarmente i dati, pubblica l’analisi e la mette a disposizione dei centri di trapianto per l’informazione delle persone nella lista d’attesa.

3 L’UFSP trasmette regolarmente i dati in forma anonimizzata al Comitato per i

trapianti di organi del Consiglio d’Europa.

Art. 15a Notifica all’UFSP di donazioni da parte di persone viventi 1 Chi preleva organi a una persona vivente deve notificare all’UFSP i seguenti dati:

a. la nazionalità del donatore e del ricevente; b. il Paese di domicilio del donatore e del ricevente; se il domicilio in Svizzera è stato stabilito da meno di tre mesi, deve essere indicato anche il Paese di domicilio precedente; c. la relazione tra il donatore e il ricevente; in caso di trapianto incrociato tra vivi la relazione tra il donatore e il ricevente della coppia incompatibile; d. l’organo prelevato e la data del prelievo; e. l’indicazione se l’organo prelevato è stato trapiantato e la data del trapianto; f. l’indicazione se il donatore acconsente al controllo postoperatorio dello stato di salute e, se del caso, il motivo del rifiuto.

2 La notifica deve avvenire al più tardi entro una settimana dal prelievo.

3 La notifica avviene per mezzo di una registrazione online nella banca dati Swiss Organ Allocation System (SOAS).

Art. 15b Notifica al servizio dei controlli postdonazione e all’istituzione comune di donazioni da parte di persone viventi 1 Chi preleva organi da una persona vivente deve notificare ai servizi qui appresso i seguenti dati: a. al servizio dei controlli postdonazione: i dati di cui all’allegato 2 numeri 1.1,

2 e 3 lettere a e b;

b. all’istituzione comune: i dati di cui all’allegato 2 numero 3 lettera c. 2 Chi preleva cellule staminali del sangue da una persona vivente deve notificare al servizio dei controlli postdonazione i dati di cui all’allegato 2 numero 1.2 lettere a–f, h e j e numero 2.2 lettere a e c. 3 Chi effettua il trapianto di cellule staminali del sangue in una persona deve notifi- care ai servizi qui appresso i seguenti dati: a. al servizio dei controlli postdonazione: i dati di cui all’allegato 2 numero 1.2 lettere g e i, numero 2.2 lettere b e d nonché numero 3 lettere a e b; b. all’istituzione comune: i dati di cui all’allegato 2 numero 3 lettera c.

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4 Se il prelievo non è eseguito ma sono già stati avviati provvedimenti medici per l’ottenimento di cellule staminali del sangue che richiedono un controllo postopera- torio dello stato di salute del donatore, i dati di cui al capoverso 2 devono essere notificati dalla persona che ha avviato tali provvedimenti. La persona che intendeva effettuare il trapianto notifica i dati di cui al capoverso 3. 5 I dati vengono notificati solo se il donatore dà il suo consenso. Il decesso del donatore in conseguenza del prelievo deve sempre essere notificato. In tal caso i dati personali devono essere anonimizzati prima della loro trasmissione. 6 La notifica deve avvenire al più tardi entro una settimana dal prelievo dell’organo o delle cellule staminali del sangue o dall’avvio dei provvedimenti medici. La per- sona soggetta all’obbligo di notifica trasmette i dati di cui all’allegato 2 numero 1.1 lettere i e j nonché numero 1.2 lettere c e j al più tardi entro una settimana da quando ne viene a conoscenza.

Art. 15c Notifica all’istituzione comune di donazioni da parte di persone viventi Il servizio dei controlli postdonazione notifica immediatamente all’istituzione co- mune le donazioni da parte di persone viventi e le trasmette i dati di cui all’alle- gato 2 numeri 2 e 3 lettere a e b.

Art. 15d Notifica all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici di attività con tessuti e cellule Chi intende preparare, consegnare, conservare, importare o esportare tessuti o cellule destinati a un trapianto autogeno deve preventivamente notificare queste attività all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici.

Art. 15e Notifica sommaria all’UFSP del prelievo e trapianto di organi, tessuti e cellule 1 Chi preleva o trapianta tessuti o cellule, deve notificarlo all’UFSP entro la fine di aprile dell’anno successivo fornendo i seguenti dati: a. il tipo e il numero di tessuti prelevati; b. il tipo di cellule prelevate e il numero di unità cellulari prelevate; c. il numero di donatori di tessuti e cellule, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule prelevati; d. il numero di tessuti e di unità cellulari manipolati, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule; e. il numero di tessuti e di unità cellulari consegnati ad altri istituti in Svizzera, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellule; f. il tipo e il numero di tessuti trapiantati; g. il tipo di cellule trapiantate e il numero di unità cellulari trapiantate;

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h. il numero di persone che hanno ricevuto un trapianto, suddivise secondo il tipo di tessuti e di cellule trapiantati; i. il numero di trapianti effettuati, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellu- le trapiantati. 2 Chi preleva organi per la preparazione di tessuti o cellule destinati al trapianto, deve notificarlo all’UFSP entro la fine di aprile dell’anno successivo fornendo i seguenti dati: a. il tipo e il numero di organi prelevati con l’indicazione del tipo di tessuti o di cellule preparati; b. il numero di donatori di organi, suddivisi secondo il tipo di tessuti e di cellu- le preparati. 3 Chi preleva o trapianta da donatori deceduti organi la cui attribuzione non è disci- plinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti, deve notificarlo all’UFSP entro la fine di aprile dell’anno successivo fornendo i seguenti dati: a. il tipo e il numero di organi prelevati; b. il numero di donatori, suddivisi secondo il tipo di organi prelevati; c. il tipo e il numero di organi trapiantati; d. il numero di persone che hanno ricevuto un trapianto, suddivise secondo il tipo di organi trapiantati.

Art. 16 lett. d ed e L’autorizzazione per un trapianto di organi è rilasciata se: d. il sistema di garanzia della qualità corrisponde allo stato della scienza e della tecnica; e. Abrogata

Art. 17 lett. b L’autorizzazione per la conservazione di tessuti o cellule è rilasciata se: b. il sistema di garanzia della qualità corrisponde allo stato della scienza e della tecnica.

Art. 18 lett. b L’autorizzazione per l’importazione e l’esportazione di tessuti o cellule nonché di organi, la cui attribuzione non è disciplinata dagli articoli 16–23 della legge sui trapianti è rilasciata se: b. il sistema di garanzia della qualità corrisponde allo stato della scienza e della tecnica.

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Art. 20 cpv. 2 lett. a e d–dter

2 I risultati devono contenere segnatamente:

a. Concerne soltanto il testo tedesco d. importanti conoscenze sugli effetti e sugli effetti secondari della terapia im- munosoppressiva; dbis. fattori importanti che influiscono sul tasso di sopravvivenza degli organi e dei riceventi, come il tipo di donazione, le caratteristiche tissutali e il gruppo sanguigno; dter. l’età e il sesso dei donatori e dei riceventi;

Art. 20a Confronto di dati tra l’UFSP e i centri di trapianto 1 L’UFSP comunica ogni anno ai centri di trapianto i seguenti dati sui donatori e i riceventi, registrati in SOAS: a. il numero di riconoscimento generato in SOAS; b. il sesso; c. l’età; d. il gruppo sanguigno; e. il centro di trapianto; f. la data del trapianto; g. se si tratta di una donazione da parte di una persona vivente o se la donazio- ne proviene da una persona deceduta; h. la gravità della malattia del ricevente ed eventuali trapianti precedenti. 2 I centri di trapianto confrontano i dati e segnalano gratuitamente all’UFSP quelli incompleti o errati. L’UFSP trasmette i dati corretti al servizio nazionale di attribu- zione.

Art. 34 lett. b L’autorizzazione per il trapianto di tessuti o cellule provenienti da embrioni o feti è rilasciata se: b. il sistema di garanzia della qualità corrisponde allo stato della scienza e della tecnica.

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Titolo prima dell’art. 49a Sezione 2a: Delega di compiti all’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici

1 L’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici esercita la vigilanza sulla preparazione, la consegna, la conservazione nonché sull’importazione o l’esportazione di tessuti e cellule destinati a un trapianto autogeno. 2 La vigilanza include il controllo e l’adozione di provvedimenti ai sensi degli arti- coli 63 e 65 della legge sui trapianti. 3 Per l’attivitàdi vigilanza, l’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici riscuote emolumenti ai sensi dell’ordinanza del 2 dicembre 20115 sugli emolumenti per gli agenti terapeutici.

Titolo prima dell’art. 49b

Sezione 2b: Registro del servizio dei controlli postdonazione dei donatori viventi

Art. 49b Scopo e contenuto del registro 1 Il registro del servizio dei controlli postdonazione serve per il controllo postopera- torio dello stato di salute dei donatori.

2 Contiene dati sui donatori viventi che:

a. sono notificati ai sensi dell’articolo 15b; b. sono generati dal servizio dei controlli postdonazione nel quadro del control- lo postoperatorio dello stato di salute. 3 Il servizio dei controlli postdonazione può trattare in forma pseudonimizzata i dati medici dei donatori di cellule staminali del sangue contenuti nel registro della Socie- tà europea per il trapianto di sangue e midollo osseo.

Art. 49c Compiti del servizio dei controlli postdonazione 1 Il servizio dei controlli postdonazione, in qualità di detentore della raccolta di dati, è responsabile del registro. Risponde della sicurezza del registro e della legittimità del trattamento dei dati personali.

2 Il servizio dei controlli postdonazione ha i seguenti compiti:

a. garantisce la programmazione, la gestione e l’ulteriore sviluppo del registro; b. assegna i diritti di accesso e controlla gli accessi da parte degli utenti; c. fornisce supporto agli utenti nella risoluzione di problemi di applicazione;

5 RS 812.214.5

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d. allestisce statistiche riguardanti la donazione di organi e cellule staminali del sangue da parte di persone viventi.

Art. 49d Registrazione dei dati 1 Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso inseriscono online nel registro i seguenti dati sulla donazione di organi da parte di persone viventi: a. i centri di trapianto: i dati di cui all’allegato 2 numeri 1.1, 2 e 3 lettere a e b; b. il servizio dei controlli postdonazione: i dati sull’attività professionale attua- le e l’autovalutazione dell’efficienza psicofisica prima del prelievo nonché i dati che il servizio genera nel quadro del controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori. 2 Il servizio dei controlli postdonazione inserisce nel registro i dati sulla donazione di cellule staminali del sangue da parte di persone viventi.

Art. 49e Consultazione dei dati 1 Per adempiere i loro compiti, i servizi qui appresso possono consultare online nel registro i seguenti dati sulla donazione di organi da parte di persone viventi: a. i centri di trapianto:

1. i dati di donatori da loro inseriti nel registro,

2. i dati medici di donatori registrati presso di loro per il controllo periodi-

co postdonazione,

3. i dati anonimizzati di tutti gli altri donatori;

b. il servizio dei controlli postdonazione: tutti i dati; c. l’istituzione comune: i dati di cui all’allegato 2 numeri 2 e 3; d. l’UFSP:

1. i dati anonimizzati di tutti i donatori,

2. le analisi e statistiche.

2 Soltanto il servizio dei controlli postdonazione può consultare i dati sulla donazio- ne di cellule staminali del sangue da parte di persone viventi.

Art. 49f Persone autorizzate all’accesso 1 Hanno accesso online ai dati contenuti nel registro relativi alla donazione di organi da parte di persone viventi: a. presso il servizio dei controlli postdonazione:

1. il direttore,

2. il responsabile amministrativo,

3. il coordinatore degli studi,

4. il consulente medico,

5. il gestore dei dati;

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b. presso i centri di trapianto:

1. le persone responsabili del coordinamento a livello locale,

2. i medici responsabili del prelievo di organi,

3. le persone responsabili della notifica di dati sulla donazione di organi

da parte di persone viventi; c. presso l’istituzione comune: i collaboratori che gestiscono il fondo per i con- trolli postdonazione; d. presso l’UFSP: i collaboratori della Sezione trapianti e medicina della pro- creazione responsabili dell’esecuzione. 2 Hanno accesso ai dati sulla donazione di cellule staminali del sangue da parte di persone viventi presso il servizio dei controlli postdonazione: i collaboratori del settore Swiss Blood Stem Cells responsabili dei controlli postdonazione.

Art. 49g Comunicazione dei dati Se, dopo una donazione da parte di persona vivente, i risultati degli esami indicano l’opportunità di adottare misure, il servizio dei controlli postdonazione mette a disposizione del medico curante i dati sul decorso, unitamente a una proposta tera- peutica.

Art. 49h Diritto d’accesso e di rettifica nonché trattamento dei dati per scopi di ricerca 1 Le domande di accesso ai dati personali e di rettifica devono essere indirizzate al servizio dei controlli postdonazione. 2 L’articolo 34m dell’ordinanza del 16 marzo 20076 sull’attribuzione di organi si applica per analogia al trattamento dei dati per scopi di ricerca.

Art. 51 cpv. 2 e 3 2 Coordina il prelievo, la tipizzazione dei tessuti e il trapianto di cellule staminali del sangue.

3 Adempie i suoi compiti secondo lo stato della scienza e della tecnica.

Art. 53 Adeguamento degli allegati 1 Il Dipartimento federale dell’interno può adeguare gli allegati 3 e 6, tenendo conto degli sviluppi internazionali, dei progressi tecnici, dell’evoluzione dei costi e del rincaro. 2 Esso procede agli adeguamenti che possono rivelarsi ostacoli tecnici al commercio d’intesa con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricer- ca.

6 RS 810.212.4

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Art. 56 Disposizioni transitorie della modifica del 18 ottobre 2017 1 Il servizio dei controlli postdonazione notifica all’istituzione comune al più tardi entro il 14 febbraio 2018 le donazioni da parte di persone viventi avvenute prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017. Esso allega alla notifica delle donazioni di organi da parte di persone viventi i dati di cui all’articolo 15c.

2 L’istituzione comune calcola per ogni donazione di organi da parte di persone

viventi avvenuta prima del 1° gennaio 2012 la differenza rispetto all’importo forfet- tario di cui all’articolo 12a capoverso 1 in considerazione della speranza di vita residua attesa del donatore e delle spese annuali dei controlli postdonazione, e ne esige il pagamento. La speranza di vita residua attesa è calcolata mediante le tavole di mortalità trasversali per la Svizzera (1900–2150) dell’Ufficio federale di statisti- 3 Le istituzioni che hanno garantito il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori di organi o di cellule staminali del sangue prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017 versano al fondo per i controlli postdonazione al più tardi entro il 14 febbraio 2018 i mezzi finanziari ricevuti dagli assicuratori a tale scopo. 4 Esse presentano nel contempo al fondo per i controlli postdonazione un conteggio dei mezzi finanziari ricevuti e del loro impiego. Il conteggio deve contenere quanto segue: a. il numero e l’ammontare degli importi forfettari ricevuti; b. le spese sostenute fino a quel momento per la gestione patrimoniale e i red- diti conseguiti con l’investimento di tali mezzi; c. indicazioni sugli importi forfettari ad esse dovuti, ma non ancora versati; d. l’importo dei mezzi finanziari utilizzati fino a quel momento, compresa la media annua della quota percentuale delle spese mediche e amministrative di tenuta del registro. 5 L’istituzione comune verifica la plausibilità del conteggio di cui al capoverso 4 e, se del caso, lo rispedisce all’istituzione responsabile per una sua rielaborazione.

6 L’indennizzo finanziario versato ogni anno dalla Confederazione si riduce dei

pagamenti destinati alla copertura delle spese amministrative di tenuta del registro per l’anno in questione effettuati dagli assicuratori mediante gli importi forfettari prima dell’entrata in vigore della modifica del 18 ottobre 2017. 7 L’istituzione comune versa al servizio dei controlli postdonazione i pagamenti di cui al capoverso 6 destinati alla copertura delle spese amministrative di tenuta del registro per l’anno in questione, effettuati dagli assicuratori.

Abrogato

7 Le tavole di mortalità trasversali per la Svizzera (1900–2150) suddivise per anno, sesso ed età sono consultabili in tedesco e francese all’indirizzo www.ust.admin.ch ˃ Trovare statistiche > Cataloghi e banche dati > Dati > Tema: Nascite e decessi 01.04.

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II

1 Gli allegati 1–3 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

2 L’allegato 4 è abrogato.

3 L’allegato 5 è modificato secondo la versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 15 novembre 2017.

18 ottobre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1

Direttive

Numero II. 3. nonché numero III. C–H delle Direttive medico-etiche dell’Accademia svizzera delle scienze mediche concernenti l’accertamento della morte nel contesto del trapianto di organi e della preparazione all’espianto, nella versione del 16 mag- gio 20178.

8 Il testo delle Direttive può essere consultato gratuitamente presso l’UFSP, Divisione biomedicina, 3003 Berna. Può inoltre essere ottenuto presso l’Accademia svizzera delle scienze mediche, Laupenstrasse 7, 3001 Berna o all’indirizzo www.samw.ch > Pubblicazioni > Direttive.

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Allegato 2

Notifica al servizio dei controlli postdonazione e all’istituzione comune di donazioni di organi e cellule staminali del sangue da parte di persone viventi

1 Notifiche al servizio dei controlli postdonazione

Al servizio dei controlli postdonazione devono essere notificati i seguenti dati:

1.1 per la donazione di organi:

a. il cognome, il nome, l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail e la lingua per la corrispondenza del donatore; b. i dati medici e fisiologici del donatore prima del prelievo, come il peso, la pressione sanguigna, le terapie mediche o i problemi di salute; c. la copia del consenso scritto del donatore al controllo postoperatorio dello stato di salute e alla notifica dei dati; d. il centro di prelievo; e. l’organo prelevato e l’indicazione se è stato trapiantato; f. il numero di riconoscimento SOAS del ricevente; g. la relazione tra il donatore e il ricevente; h. in caso di donazione a favore di una determinata persona, se il donatore vive all’estero: l’indirizzo, il numero di telefono, l’indirizzo e-mail del ricevente; i. i dati su complicanze precoci; j. il decesso del donatore in conseguenza del prelievo.

1.2 per la donazione di cellule staminali del sangue:

a. il cognome, il nome, la data di nascita, il sesso, l’indirizzo, il numero di tele- fono, l’indirizzo e-mail e la lingua per la corrispondenza del donatore; b. l’analisi medica dello stato di salute del donatore prima del prelievo; c. i dati medici correlati con il prelievo, segnatamente relativi a complicanze; d. il numero di prelievi di cellule staminali del sangue finora effettuati sul do- natore; e. il tipo di cellule prelevate; f. l’avvio della procedura di prelievo delle cellule staminali del sangue; g. se le cellule staminali del sangue sono state trapiantate;

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h. la copia del consenso scritto del donatore al controllo postoperatorio dello stato di salute e alla notifica dei dati; i. il numero di riconoscimento del ricevente; j. il decesso del donatore in conseguenza del prelievo.

2 Notifiche al servizio dei controlli postdonazione e

all’istituzione comune Al servizio dei controlli postdonazione e all’istituzione comune devono essere notificati i seguenti dati:

2.1 per la donazione di organi:

a. la data di nascita del donatore; b. il sesso del donatore.

2.2 per la donazione di organi e cellule staminali del sangue:

a. il numero di riconoscimento del donatore; b. il cognome, il nome, la data di nascita e il sesso del ricevente; c. la data del prelievo; d. la data del trapianto.

3 Notifiche all’istituzione comune

All’istituzione comune devono essere notificati i seguenti dati concernenti gli aspetti assicurativi: a. se la competenza è dell’assicurazione malattie: il nome dell’assicuratore- malattie, il numero della tessera europea di assicurazione malattia o il nume- ro della tessera d’assicurato del ricevente per l’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie; b. se la competenza è dell’assicurazione contro gli infortuni: il nome dell’assi- curatore-infortuni, il numero del danno e il datore di lavoro; c. se la competenza è dell’assicurazione per l’invalidità: il numero d’assicurato di cui all’articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 19469 sull’assi- curazione per la vecchiaia e per i superstiti.

9 RS 831.10

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Allegato 3

Importi forfettari per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori

Gli importi forfettari di cui all’articolo 15a capoverso 2 della legge sui trapianti per il controllo postoperatorio dello stato di salute dei donatori ammontano, imposta sul valore aggiunto inclusa, a: a. per gli organi: 9700 franchi; b. per le cellule staminali del sangue: 2150 franchi.

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Allegato 5 (art. 23 cpv. 2)

Valutazione dell’idoneità alla donazione, esclusione dalla donazione, test obbligatori, test da eseguire, requisiti dei test e procedura applicabile in caso di esito reattivo del test all’HIV, all’HBV e all’HCV

N. 4.2 lett. e

4.2 Mediante i test sono determinati:

e. il genoma virale HCV mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici per:

1. i donatori di tessuti e cellule, ad eccezione delle isole di Langerhans

trapiantate direttamente,

2. i donatori viventi di organi,

3. i donatori deceduti di organi che presentano un rischio elevato di infe-

zione da HCV.

N. 6.1.1 6.1.1 In caso di esito reattivo del test all’HIV, all’HBV, all’HCV o ad altri agenti patogeni, il trapianto è ammesso se, secondo lo stato della scienza e della tecnica, sono prese misure atte a ridurre il rischio di un’infezione e sono eseguite la profilassi e la terapia del caso. Dopo il trapianto, i centri di tra- pianto effettuano almeno due test secondo lo stato della scienza e della tec- nica ad adeguata distanza di tempo l’uno dall’altro e comunicano il risultato al servizio nazionale di attribuzione.

N. 6.2.3 6.2.3 In caso di esito reattivo del test agli anticorpi anti-HCV e se al momento del prelievo nel donatore non è riscontrabile, mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici, il genoma virale HCV, si applica quanto segue: a. il fegato può essere trapiantato se la biopsia epatica non rivela alcuna fibrosi significativa e se il ricevente ha confermato per scritto, previa informazione preliminare, di accettare il potenziale rischio per la salute; b. gli altri organi e le isole di Langerhans possono essere trapiantati se il ricevente ha confermato per scritto, previa informazione preliminare, di accettare il potenziale rischio per la salute.

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N. 6.2.4 6.2.4 Se mediante una tecnica appropriata di amplificazione degli acidi nucleici è riscontrabile il genoma virale HCV, indipendentemente dal risultato del test agli anticorpi anti-HCV possono essere trapiantati gli organi soltanto in una persona: a. in cui è stato riscontrato il genoma virale HCV; oppure b. in cui non è stato riscontrato il genoma virale HCV, ma a cui il tra- pianto può salvare la vita.

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Per mantenere il parallelismo d’impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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Ordinanza concernente il trapianto di organi, tessuti e cellule umani (Ordinanza sui trapianti) | Lexipedia | Lexipedia