AS 2017 6283
Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (OSBC)
Ordinanza del DDPS sulla segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile della protezione dei beni culturali (OSBC)
del 14 novembre 2017
Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS), visto l’articolo 7 capoverso 1 dell’ordinanza del 29 ottobre 20141 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d’emergenza (OPBC), ordina:
Art. 1 Direttive per la realizzazione dei contrassegni 1 Per la realizzazione dei contrassegni recanti uno o più scudi della protezione dei beni culturali valgono le direttive seguenti: a. dimensioni: 16 cm × 24 cm; b. materiale: alluminio; c. stampa: serigrafia; d. colori: blu oltremare, RAL 5002, e bianco crema, RAL 9001; e. fissaggio: viti in acciaio inossidabile, distanziatori in acciaio zincato, tasselli in plastica; f. dicitura: «Nationales Kulturgut, Bien culturel national, Bene culturale nazionale» e «Haager Abkommen, 1954 (Art. 16 und 17), Convention de La Haye, 1954 (art. 16 et 17), Convenzione dell’Aia, 1954 (art. 16 e 17)». 2 In caso di conflitto armato, per migliorare la riconoscibilità dei beni culturali è possibile utilizzare anche contrassegni la cui realizzazione non rispetta appieno le direttive di cui al capoverso 1.
RS 520.312 1 RS 520.31
2017-0139 6283
Segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile RU 2017 della protezione dei beni culturali. O del DDPS
Art. 2 Distribuzione e manutenzione dei contrassegni 1 L’Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP) mette a disposizione dei Cantoni i contrassegni, compreso il materiale di fissaggio.
2 La manutenzione dei contrassegni compete ai Cantoni.
Art. 3 Segnalazione dei beni culturali 1 Tutti gli oggetti singoli d’importanza nazionale iscritti nell’Inventario PBC e i rifugi per beni culturali sono contrassegnati con uno scudo semplice. 2 I beni culturali sotto protezione speciale sono contrassegnati con uno scudo ripe- tuto tre volte. 3 I beni culturali sotto protezione rafforzata sono contrassegnati con almeno uno scudo.
Art. 4 Segnalazione dei beni culturali in tempo di pace 1 I Cantoni che intendono contrassegnare i loro beni culturali già in tempo di pace inoltrano una relativa domanda all’UFPP. 2 I luoghi in cui si presuppone la presenza di resti archeologici non possono essere contrassegnati in tempo di pace.
Art. 5 Apposizione dei contrassegni 1 I contrassegni sono apposti presso l’entrata principale o presso l’accesso principale all’opera. 2 Nel caso di collezioni, i contrassegni sono apposti nella zona d’entrata dell’edificio principale.
Art. 6 Autorizzazione 1 I contrassegni possono essere apposti solo unitamente all’autorizzazione rilasciata dall’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Cantone.
2 L’UFPP provvede alla realizzazione delle autorizzazioni.
3 L’UFPP e l’ente responsabile della protezione dei beni culturali nel relativo Can- tone archiviano una copia dell’autorizzazione.
Art. 7 Segnalazione del personale Nell’espletamento dei loro compiti di protezione, le persone addette alla protezione dei beni culturali devono portare su di sé la carta d’identità e un bracciale recante lo scudo PBC.
Segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile RU 2017 della protezione dei beni culturali. O del DDPS
Art. 8 Distribuzione delle carte d’identità e dei bracciali
1 L’UFPP mette a disposizione dei Cantoni le carte d’identità e i bracciali PBC.
2 I Cantoni provvedono a compilare le carte d’identità e a consegnarle ai titolari. Le carte d’identità devono recare una foto del titolare e il timbro dell’autorità compe- tente.
3 Le carte d’identità sono valide solo se interamente compilate.
4 I Cantoni tengono un elenco delle carte d’identità consegnate.
5 Al termine della loro attività, i titolari devono immediatamente restituire le carte d’identità all’organo che le ha rilasciate.
Art. 9 Abrogazione di altri atti normativi Sono abrogate: a. le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo
1989 concernenti l’apposizione dello scudo dei beni culturali;
b. le prescrizioni del Dipartimento federale di giustizia e polizia del 15 marzo
1989 concernenti la carta d’identità del personale della protezione dei beni
culturali.
Art. 10 Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
14 novembre 2017 Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport: Guy Parmelin
Segnalazione dei beni culturali e del personale responsabile RU 2017 della protezione dei beni culturali. O del DDPS