AS 2017 6569
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Panettiera-pasticciera-confettiera/Panettiere-pasticciere-confettiere con attestato federale di capacità (AFC)
Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base Panettiera-pasticciera-confettiera/Panettiere-pasticciere-confettiere con attestato federale di capacità (AFC)
Modifica del 1° novembre 2017
21104 Panettiera-pasticciera-confettiera AFC/
Panettiere-pasticciere-confettiere AFC Bäckerin-Konditorin-Confiseurin EFZ/ Bäcker-Konditor-Confiseur EFZ Boulangère-pâtissière-confiseuse CFC/ Boulanger-pâtissier-confiseur CFC
21105 Panetteria-pasticceria
21106 Pasticceria-confetteria
La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) ordina:
I L’ordinanza della SEFRI del 27 ottobre 20101 sulla formazione professionale di base di panettiera-pasticciera-confettiera/panettiere-pasticciere-confettiere con atte- stato federale di capacità (AFC) è modificata come segue:
Ingresso La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI), visto l’articolo 19 della legge federale del 13 dicembre 20022 sulla formazione professionale (LFPr); visto l’articolo 12 dell’ordinanza del 19 novembre 20033 sulla formazione professionale (OFPr); visto l’articolo 4 capoverso 4 dell’ordinanza del 28 settembre 20074 sulla protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
2016-3361 6569
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Art. 1 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo tedesco) e lett. b 1I panettieri-pasticcieri-confettieri di livello AFC svolgono, in particolare, le seguenti attività e si contraddistinguono per i seguenti comportamenti: b. svolgono i lavori con professionalità utilizzando tecniche, apparecchi, mac- chine e impianti adeguati, applicando i principi di una sana alimentazione, avvalendosi di procedimenti economici ed efficienti dal punto di vista ener- getico e producendo nelle giuste quantità;
Art. 7 1 All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli (simboli di pericolo e di obbligo, pittogrammi). 2 Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione. 3 Tutti i luoghi di formazione sensibilizzano le persone in formazione allo sviluppo sostenibile, con particolare attenzione all’equilibrio tra interessi sociali, ecologici ed economici. 4 In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4 capoverso 4 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate in allegato al piano di forma- zione.
5 L’impiego di persone in formazione secondo il capoverso 4 presuppone che dette
persone siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo d’infortunio; tali precauzioni particolari sono fissate in allegato al piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.
Art. 10 cpv. 2–4
2 Il piano di formazione:
a. riporta i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell’ambiente e deter- mina quali competenze operative vengono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione; b. riporta la griglia delle lezioni della scuola professionale; c. designa l’ente responsabile dei corsi interaziendali e definisce l’organiz- zazione dei corsi e la loro ripartizione sulla durata della formazione profes- sionale di base; d. rapporta coerentemente le competenze operative alle procedure di qualifica- zione, di cui precisa le modalità;
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e. riporta le misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute in un apposito allegato. 3 Al piano di formazione è allegato l’elenco degli strumenti per la promozione della qualità della formazione professionale di base con indicazione del centro di distribu- zione.
4 Abrogato
Art. 12, rubrica nonché frase introduttiva Requisiti professionali richiesti ai formatori Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:
Art. 13 cpv. 1–4 1 Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascu- no almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione. 2 Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più. 3 È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.
4 Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una
seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l’ultimo anno della formazione professionale di base.
Titolo prima dell’art. 14 Sezione 7: Documentazione dell’apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni
Art. 14 Documentazione dell’apprendimento 1 Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell’apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.
2 Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione
dell’apprendimento e la discute con la persona in formazione.
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Art. 14a Rapporto di formazione 1 Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione. 2 Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le deci- sioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto. 3 Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l’efficacia delle misure concor- date e ne riporta l’esito nel successivo rapporto di formazione. 4 Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti con- traenti e all’autorità cantonale.
Art. 15, rubrica Documentazione delle prestazioni nella formazione scolastica e formazione di base organizzata dalla scuola
Art. 16 lett. c n. 2 e 3 È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha assolto la formazione profes- sionale di base: c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se:
2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza professionale nel campo
del panettiere-pasticciere-confettiere ACF, e
3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la rispettiva procedura di
qualificazione.
Art. 18 cpv. 1, frase introduttiva e lett. b 1 Nella procedura di qualificazione con esame finale vengono esaminati i campi di qualificazione sottoelencati nel modo seguente: b. «conoscenze professionali», della durata di 4 ore e ½; l’esame ha luogo ver- so la fine della formazione professionale di base. L’esame è sia scritto sia orale; l’esame orale dura al massimo mezz’ora;
Art. 19 cpv. 1, frase introduttiva e 3
1 La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:
3 Per nota relativa all’insegnamento professionale si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali relative all’insegnamento professionale.
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Art. 22 cpv. 2 2 L’attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legal- mente protetto di «panettiera-pasticciera-confettiera AFC»/«panettiere-pasticciere- confettiere AFC».
Titolo prima dell’art. 23 Sezione 10: Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione nelle professioni di produzione della panetteria-pasticceria-confetteria
Art. 23, cpv. 1 e 4 1 La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazio- ne nelle professioni di produzione della panetteria-pasticceria-confetteria è composta da: a. 6–8 rappresentanti dell’Associazione svizzera mastri panettieri-confettieri; b. un rappresentante della scuola professionale Richemont; c. un rappresentante dei docenti di materie professionali; d. un rappresentante dell’Associazione Svizzera del Personale della Panetteria e Pasticceria (asppp); e. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.
4 Essa svolge in particolare i compiti seguenti:
a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di forma- zione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della for- mazione professionale di base; b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede all’organizzazione del mondo del lavoro competente di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica; c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta all’organizzazione del mondo del lavoro competente una proposta di adeguamento del piano di formazione; d. esprime un parere:
1. riguardo agli strumenti per la validazione degli apprendimenti acquisiti,
2. riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione profes-
sionale di base nonché a promuovere la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.
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Art. 25a Disposizioni transitorie relative alla modifica del 1° novembre 2017 1 Le persone che hanno iniziato la formazione di panettiere-pasticciere-confettiere prima dell’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2022. 2 I candidati che ripetono la procedura di qualificazione con esame finale per panet- tiere-pasticciere-confettiere entro il 31 dicembre 2022, vengono valutati in base al diritto anteriore. I candidati che presentano un’apposita richiesta scritta vengono valutati in base al nuovo diritto. 3 Le disposizioni dell’articolo 18 capoverso 1 lettera b si applicano dal 1° gennaio 2021.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.
1° novembre 2017 Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione: Josef Widmer Direttore supplente