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AS 2017 7319

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio

Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC)

Modifica del 22 novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza FUSC del 15 febbraio 20061 è modificata come segue:

Titolo Ordinanza sul Foglio ufficiale svizzero di commercio (Ordinanza FUSC, OFUSC)

Art. 2 Comunicazioni prescritte dalla legge 1 Per le comunicazioni prescritte dalla legge il FUSC è suddiviso nelle rubriche di cui all’allegato 1. 2 Il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) adegua tali rubriche alle future modifiche della legislazione e alle nuove esigenze dell’economia e della società.

Art. 3 Comunicazioni non prescritte dalla legge 1 Le comunicazioni non prescritte dalla legge il cui contenuto è di interesse gene- rale e concerne gli ambiti dell’amministrazione, del commercio, dell’artigianato o dell’industria possono essere pubblicate nelle apposite rubriche di cui all’allegato 1.

2 Il DEFR può adeguare le relative rubriche nell’allegato 1.

Art. 4 Annunci delle imprese Gli annunci delle imprese possono essere pubblicati nel FUSC. Il DEFR può ade- guare l’apposita rubrica nell’allegato 1.

1 RS 221.415

2017-2028 7319

O FUSC RU 2017

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 3: Editore

Art. 5

1 Il FUSC è pubblicato dalla Segreteria di Stato dell’economia (SECO).

2 La SECO gestisce una piattaforma su cui è pubblicato il FUSC.

3 Questa piattaforma può essere utilizzata dai Cantoni e dai Comuni per la pubblica- zione dei loro organi di pubblicazione ufficiali.

Titolo prima dell’art. 6 Sezione 4: Modalità di pubblicazione e pubblicazione

Art. 6 cpv. 1

1 Il FUSC è pubblicato dal lunedì al venerdì e reca la data di pubblicazione.

Art. 8 Forma di pubblicazione

1 Il FUSC è pubblicato in forma elettronica.

2 L’editore munisce i dati del FUSC di una firma o di un sigillo elettronici ai sensi dell’articolo 2 lettera c, d o e della legge del 18 marzo 20162 sulla firma elettronica (FiEle).

Art. 9 Consultazione Il FUSC può essere consultato nelle sedi di cui all’articolo 18 della legge del 18 giugno 20043 sulle pubblicazioni ufficiali.

Titolo prima dell’art. 10 Sezione 5: Trasmissione delle comunicazioni per la pubblicazione nel FUSC

Art. 10

1 Le comunicazioni da pubblicare nel FUSC sono trasmesse alla SECO per via

elettronica. A tale scopo la SECO mette a disposizione formulari interattivi. 2 La SECO può installare interfacce dirette tra i suoi sistemi e i servizi che trasmet- tono periodicamente un grande volume di dati. 3 I servizi che trasmettono i dati sono responsabili del contenuto delle comunicazioni e della loro corretta attribuzione a una rubrica.

2 RS 943.03 3 RS 170.512

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Titolo prima dell’art. 11 Sezione 6: Forme di pubblicazione elettronica

Art. 11 Funzione di ricerca e funzioni ausiliarie

1 La SECO pubblica il FUSC in Internet.

2 L’accesso a singole comunicazioni tramite la funzione di ricerca è possibile per una durata indeterminata. Il servizio che trasmette i dati può limitare l’accesso, ma non a un periodo inferiore a un mese. 3 Se la comunicazione contiene dati personali, il servizio che trasmette i dati limita il periodo di tempo per la funzione di ricerca conformemente alle prescrizioni legali. In assenza di tali prescrizioni, il periodo di tempo corrisponde al periodo più breve possibile per il raggiungimento dello scopo. Per le comunicazioni concernenti le dichiarazioni di fallimento tale periodo è limitato a cinque anni. 4 La SECO mette a disposizione funzioni ausiliarie che permettono la ricerca mirata di singole rubriche e comunicazioni. 5 Le comunicazioni che non sono più accessibili sulla piattaforma di pubblicazione sono consultabili presso la Biblioteca nazionale svizzera.

Art. 13 Sfruttamento e utilizzo dei dati

1 La SECO può disciplinare lo sfruttamento e l’utilizzo dei dati FUSC mediante

contratto di diritto pubblico con gli utenti e gli abbonati del FUSC. 2 La stipulazione del contratto può avvenire in forma elettronica, in particolare acconsentendo a uno dei contratti offerti dalla SECO oppure accettando le condi- zioni generali (CG).

Sezione 7: Emolumenti

Art. 14 Obbligo di versare emolumenti

1 È tenuto a versare un emolumento chiunque trasmetta alla SECO comunicazioni la

cui pubblicazione è prescritta dalla legge, annunci delle imprese o annunci e inser- zioni.

2 Le unità dell’Amministrazione federale centrale non versano emolumenti per le

comunicazioni effettuate per conto proprio.

Art. 15 cpv. 1 1 Gli emolumenti per la pubblicazione sono calcolati in base alle tariffe dell’alle- gato 2.

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Art. 16 Abrogato

II 1 Alla presente ordinanza è aggiunto l’allegato 1 secondo la versione qui annessa.

2 L’ex allegato diventa allegato 2 ed è sostituito dalla versione qui annessa.

III L’ordinanza del 17 ottobre 20074 sul registro di commercio è modificata come segue:

Art. 9 cpv. 2 lett. d 2 Il registro principale contiene per ogni ente giuridico le indicazioni seguenti:

d. il numero di comunicazione nonché la data e il numero della pubblicazione di questa iscrizione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio;

Art. 35 Pubblicazione 1 Le iscrizioni sono pubblicate in forma elettronica nel Foglio ufficiale svizzero di commercio. 2 L’UFRC assegna a ogni iscrizione un numero di comunicazione e stabilisce la data di pubblicazione.

Art. 122 lett. a Ogni iscrizione nel registro giornaliero contiene un riferimento alla pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio dell’ultima iscrizione concernente l’ente giuridico interessato. È necessario menzionare: a. la data e il numero dell’edizione;

4 RS 221.411

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IV 1 Gli articoli 6 capoverso 1, 8, 9, 14 e 16 dell’ordinanza FUSC del 15 febbraio 2006 e gli articoli 9 capoverso 2 lettera d, 35 e 122 lettera a dell’ordinanza del 17 ottobre

20075 sul registro di commercio entrano in vigore il 1° gennaio 2018.

2 Le altre modifiche entrano in vigore il 1° luglio 2018.

22 novembre 2017 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Doris Leuthard Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

5 RS 221.411

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Allegato 1 (art. 2–4)

Rubriche del FUSC

1 Rubriche per pubblicazioni prescritte dalla legge (art. 2)

a. Iscrizioni al registro di commercio b. Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio c. Liquidazioni e grida ai creditori d. Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario e. Procedure d’esecuzione f. Fallimenti g. Concordati h. Successioni i. Titoli cartacei e altri titoli smarriti j. Mercato finanziario k. Lavoro l. Controllo metalli preziosi m. Ulteriori comunicazioni della Confederazione n. Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie.

2 Rubriche per pubblicazioni non prescritte dalla legge (art. 3)

a. Diverse comunicazioni della Confederazione b. Annunci privati

3 Rubrica per annunci delle imprese (art. 4)

a. Comunicazioni ai soci

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Allegato 2 (art. 15 cpv. 1)

Emolumenti per la pubblicazione

1 Pubblicazioni ai sensi degli articoli 2–4

1.1 Tariffa degli emolumenti

Per la pubblicazione ai sensi degli articoli 2–4 vengono riscossi i seguenti emolu- menti (imposta sul valore aggiunto inclusa):

Rubrica (allegato 1) Emolumenti in franchi

Fallimenti 15 Concordati 15 Procedure d’esecuzione 15 Liquidazioni e grida ai creditori 25 Ulteriori grida ai creditori secondo il diritto societario 25 Titoli cartacei e altri titoli smarriti 25 Lavoro 15 Mercato finanziario 50 Comunicazioni alle società 50 Avvisi secondo l’ordinanza sul registro di commercio 15 Successioni 25 Ulteriori sentenze, decisioni e citazioni giudiziarie 15 Annunci privati 100

1.2 Sconto sull’interfaccia

I servizi che dispongono di un’interfaccia elettronica diretta ai sensi dell’arti- colo 10 capoverso 2 pagano importi forfettari ridotti.

2 Iscrizioni nel registro di commercio

Gli emolumenti per la pubblicazione nel FUSC delle iscrizioni nel registro di com- mercio sono compresi negli emolumenti previsti dall’ordinanza del 3 dicembre

19546 sulle tasse in materia di registro del commercio.

6 RS 221.411.1

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