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AS 2018 2343

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l'estremismo violento

Ordinanza sulle misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento (Ordinanza contro la radicalizzazione e l’estremismo)

del 16 maggio 2018

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 386 capoverso 4 del Codice penale1, ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1 La presente ordinanza disciplina: a. la concessione di aiuti finanziari federali per misure volte a prevenire e combattere la radicalizzazione e l’estremismo violento in tutte le sue forme; b. le misure della Confederazione che perseguono gli obiettivi di cui alla let- tera a.

Sezione 2: Misure

Art. 2 Obiettivi Le misure servono in particolare: a. alla sensibilizzazione; b. all’informazione; c. al trasferimento di conoscenze; d. alla consulenza; e. alla formazione continua; f. allo sviluppo delle competenze;

RS 311.039.5 1 RS 311.0

2018-0617 2343

O contro la radicalizzazione e l’estremismo RU 2018

g. alla ricerca; h. allo sviluppo di reti di contatti; i. alla collaborazione.

Art. 3 Tipi di misure

1 Per misure s’intendono:

a. programmi e progetti, nuovi o esistenti; b. manifestazioni; c. lo scambio tra esperti.

2 S’intende per:

a. programma: diverse attività coordinate tra loro e di durata limitata che per- seguono un obiettivo globale comune; b. progetto: un insieme di singoli campi d’attività svolto una sola volta, per un periodo di tempo limitato, allo scopo di raggiungere un obiettivo nel rispetto del termine e delle risorse previste, garantendo un determinato livello di qua- lità.

Sezione 3: Responsabili delle misure

Art. 4 Terzi La Confederazione può concedere aiuti finanziari a organizzazioni senza scopo di lucro di diritto pubblico o privato, con sede in Svizzera, per l’attuazione di misure in Svizzera.

Art. 5 Confederazione 1 La Confederazione può contribuire allo svolgimento di manifestazioni incentrate sui temi della radicalizzazione e dell’estremismo violento. 2 Essa può promuovere lo scambio tra esperti su scala nazionale e internazionale.

3 Per l’attuazione di misure ai sensi dei capoversi 1 e 2, essa può collaborare con i Cantoni e altri attori pubblici o privati.

Sezione 4: Aiuti finanziari

Art. 6 Principi 1 La Confederazione può concedere aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati annualmente.

2 Non sussiste alcun diritto a prestazioni finanziarie.

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3 Se gli aiuti finanziari richiesti superano i mezzi disponibili, il Dipartimento federa- le di giustizia e polizia (DFGP) emana, su proposta del Gruppo di accompagnamento strategico (art. 10), un ordine di priorità per la valutazione delle richieste ai sensi dell’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 19902 sui sussidi (LSu).

Art. 7 Condizioni materiali

1 Gli aiuti finanziari possono essere concessi per le misure che:

a. conseguono il maggior impatto e il maggior effetto moltiplicatore possibile; b. hanno un effetto duraturo; e c. prevedono una valutazione interna o esterna della loro attuazione e dei loro effetti, commisurata all’entità della misura, indicando obiettivi intermedi e finali verificabili.

2 Sono concessi aiuti finanziari soltanto a misure che non comportano un impegno

finanziario a lungo termine da parte della Confederazione. 3 Non sono assunti i costi né per l’elaborazione di progetti o per le spese legate al rilevamento delle esigenze e alle verifiche preliminari, né per le prestazioni già fornite.

Art. 8 Calcolo

1 Gli aiuti finanziari sono calcolati in funzione:

a. del tipo e dell’importanza della misura; b. dell’interesse che la misura riveste per la Confederazione; c. delle prestazioni fornite dai beneficiari degli aiuti finanziari, dei contributi versati in virtù di altri atti legislativi federali e dei contributi di terzi. 2 Gli aiuti finanziari ammontano al massimo al 50 per cento dei costi computabili della misura interessata. Sono computabili i costi direttamente connessi alla prepara- zione, all’attuazione e alla valutazione della misura.

Sezione 5: Competenze e collaborazione per misure di terzi

Art. 9 Coordinamento Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, il Segretariato della Rete integrata Svizzera per la sicurezza (RSS) adempie i seguenti compiti: a. riceve le richieste di aiuti finanziari, ne conferma la ricezione, ne verifica la completezza e chiede, ove necessario, di trasmettere informazioni mancanti o aggiuntive;

2 RS 616.1

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b. esamina il contenuto delle richieste, formula un parere per ogni richiesta e lo presenta all’Ufficio federale di polizia (fedpol); c. offre sostegno a fedpol per l’esame dei rapporti e dei conteggi finali presen- tati dai beneficiari degli aiuti finanziari; d. valuta periodicamente l’adeguatezza e l’efficacia della presente ordinanza; può affidare questa valutazione a specialisti esterni; e. d’intesa con fedpol e previa consultazione del Gruppo di accompagnamento strategico, riferisce al capo del DFGP in merito all’adeguatezza e all’efficacia della presente ordinanza e ne informa i Cantoni, le città e i Co- muni.

Art. 10 Gruppo di accompagnamento strategico

1 Il

Gruppo di accompagnamento strategico è composto di rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle città e dei Comuni.

2 Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, adempie i seguenti compiti:

a. stabilisce temi prioritari e obiettivi per la concessione di aiuti finanziari; b. istituisce un ordine di priorità ai sensi dell’articolo 13 LSu3, se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili.

Art. 11 Fedpol Ai fini dell’attuazione della presente ordinanza, fedpol adempie i seguenti compiti: a. sulla base dei pareri formulati dal Segretariato della RSS, decide in merito alla concessione di aiuti finanziari; b. comunica al Segretariato della RSS e al Gruppo di accompagnamento strate- gico la decisione sulla concessione di aiuti finanziari; c. informa il Gruppo di accompagnamento strategico se le richieste presentate o prevedibili superano i mezzi disponibili; d. esamina i rapporti e i conteggi finali presentati dai beneficiari degli aiuti fi- nanziari.

Sezione 6: Procedura per la concessione di aiuti finanziari

Art. 12 Base legale e forma giuridica 1 Fedpol concede gli aiuti finanziari sulla base di una decisione formale ai sensi dell’articolo 16 capoverso 1 LSu4.

3 RS 616.1 4 RS 616.1

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2 La decisione formale definisce segnatamente:

a. lo scopo dell’aiuto finanziario; b. l’importo massimo dell’aiuto finanziario; c. eventuali condizioni e oneri per la concessione dell’aiuto finanziario (art. 13); d. i rapporti da presentare; e. la garanzia della qualità.

Art. 13 Condizioni e oneri La concessione di aiuti finanziari può essere vincolata segnatamente alle condizioni e agli oneri seguenti: a. coordinamento con altre misure; b. collaborazione con altri attori; c. ricorso a specialisti.

Art. 14 Richieste Le richieste possono essere presentate al Segretariato della RSS in risposta a un annuncio pubblicato da quest’ultimo. Il termine per la presentazione delle richieste è stabilito nell’annuncio.

Art. 15 Versamento 1 Gli aiuti finanziari sono versati da fedpol conformemente all’articolo 23 LSu 5.

2 I versamenti parziali sono vincolati a determinate condizioni e oneri.

Sezione 7: Obblighi dei beneficiari degli aiuti finanziari

Art. 16 Informazione e rendiconto 1 I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti, in qualsiasi momento, a fornire a fedpol informazioni sull’impiego dei medesimi e a permettergli la consultazione dei documenti pertinenti. 2 Devono presentare a fedpol e al Segretariato della RSS un rapporto e un conteggio finali. All’interno di questi ultimi illustrano lo svolgimento e il risultato della misura e fanno un rendiconto dell’utilizzo degli aiuti finanziari conforme alla decisione formale.

5 RS 616.1

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Art. 17 Indicazione relativa al sostegno della Confederazione I beneficiari degli aiuti finanziari sono tenuti a menzionare gli aiuti finanziari ottenu- ti dalla Confederazione nei loro rapporti annuali e nella documentazione di progetto destinata al pubblico.

Sezione 8: Protezione giuridica

Art. 18 La protezione giuridica è retta dalle disposizioni generali sull’amministrazione della giustizia federale.

Sezione 9: Entrata in vigore e validità

Art. 19 La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2018 con effetto sino al 30 giugno 2023.

16 maggio 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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