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AS 2018 2907

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l'Unione europea su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014‒2020 (con all.)

Testo originale

Accordo tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014‒2020

Concluso il 15 marzo 2018 Applicato provvisoriamente dal 16 marzo 2018 conformemente all’articolo 19 paragrafo 4 Approvato dall’Assemblea federale il 16 marzo 20181 Entrato in vigore mediante scambio di note il 1° agosto 2018

La Confederazione Svizzera, di seguito denominata «Svizzera», e l’Unione europea, di seguito denominata «Unione», di seguito denominate congiuntamente «parti», visto l’Accordo tra la Confederazione Svizzera, l’Unione europea e la Comunità europea riguardante l’associazione della Confederazione Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen2 (di seguito denominato «accordo di associazione con la Svizzera»), considerando quanto segue:3 (1) l’Unione ha istituito lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, mediante il rego- lamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio4; (2) il regolamento (UE) n. 515/2014 costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Sviz- zera;

RS 0.362.314 1 RU 2018 2817 2 RS 0.362.31 3 La numerazione delle note a piè di pagina della presente versione diverge da quella della versione originale inglese, tedesca, francese e italiana, senza modificarne tuttavia il con- tenuto. 4 Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 143).

2016-1111 2907

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(3) poiché il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Con- siglio5 ha un impatto diretto sull’applicazione delle disposizioni del regola- mento (UE) n. 515/2014, incidendo pertanto sul quadro giuridico di quest’ultimo, e poiché le procedure stabilite nell’accordo di associazione con la Svizzera sono state applicate per l’adozione del regolamento (UE) n. 514/2014, che è stata notificata alla Svizzera, le parti riconoscono che il regolamento (UE) n. 514/2014 costituisce uno sviluppo dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo di associazione con la Svizzera nella misura in cui è necessario per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014; (4) l’articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014 stabilisce che i paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen ‒ tra cui la Svizzera ‒ partecipino allo strumento a norma del re- golamento stesso e che siano conclusi accordi contenenti le disposizioni re- lative al contributo finanziario di tali paesi e le disposizioni complementari necessarie in relazione a detta partecipazione, in particolare disposizioni che tutelino gli interessi finanziari dell’Unione e il potere di controllo della Corte dei conti; (5) lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna («ISF-Frontiere e visti»), costituisce uno strumento specifico nel contesto dell’acquis di Schengen concepito ai fini della ripartizione degli oneri e del sostegno finanziario nel settore delle frontiere esterne e della politica dei visti negli Stati membri e negli Stati as- sociati; (6) l’articolo 60 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento eu- ropeo e del Consiglio6 stabilisce norme sulla gestione indiretta applicabili laddove funzioni di esecuzione del bilancio siano affidate a paesi terzi, com- presi Stati associati; (7) l’articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 514/2014 prevede che le spese sostenute nel 2014 siano ammissibili anche se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale, agevolando così la transi- zione tra il Fondo per le frontiere esterne e il Fondo sicurezza interna. Ana- logamente, è importante che il presente accordo tenga conto dello stesso obiettivo. Dato che il presente accordo non è entrato in vigore prima della

fine del 2014, è fondamentale garantire l’ammissibilità delle spese sostenute prima della designazione, a condizione che i sistemi di gestione e di control-

5 Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo Asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112). 6 Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1); modificato da ultimo dal regolamento (UE, Euratom) n. 547/2014 del 15 maggio 2014 (GU L 163 del 29.5.2014, pag. 18).

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lo applicati prima di tale designazione siano essenzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile; (8) per facilitare il calcolo e l’uso dei contributi annui dovuti dalla Svizzera all’ISF-Frontiere e visti, i suoi contributi per il periodo 2014‒2020 saranno versati in cinque rate annuali dal 2016 al 2020. Dal 2016 al 2018 i contributi annuali sono stabiliti in importi fissi, mentre i contributi per gli anni 2019 e

2020 saranno stabiliti nel 2019 sulla base del prodotto interno lordo di tutti

gli Stati partecipanti all’ISF-Frontiere e visti, tenendo conto dei pagamenti realmente effettuati, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Ambito di applicazione Il presente accordo stabilisce le disposizioni complementari necessarie per la parte- cipazione della Svizzera all’IFS-Frontiere e visti in conformità del regolamento (UE) n. 515/2014.

Art. 2 Gestione finanziaria e controllo 1. La Svizzera adotta le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposi- zioni relative alla gestione finanziaria e al controllo previste dal trattato sul funzio- namento dell’Unione europea («TFUE») e dal diritto dell’Unione che trae la propria base giuridica dal TFUE. Le disposizioni del TFUE e del diritto derivato di cui al primo comma sono le se- guenti: (a) articolo 287 paragrafi 1, 2 e 3 TFUE; (b) articoli 30, 32 e 57, articolo 58 paragrafo 1 lettera c) punto i, articolo 60, articolo 79 paragrafo 2 e articolo 108 paragrafo 2 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; (c) articoli 32, 38, 42, 84, 88, 142 e 144 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione7; (d) regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio8;

7 Regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione, del 29 ottobre 2012,

recante le modalità di applicazione del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Par- lamento europeo e del Consiglio che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (GU L 362 del 31.12.2012, pag. 1). 8 Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli in- teressi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

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(e) regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Con- siglio9. Le parti possono decidere di comune accordo di modificare tale elenco. 2. La Svizzera applica sul suo territorio le disposizioni di cui al paragrafo 1, con- formemente al presente accordo.

Art. 3 Rispetto del principio di sana gestione finanziaria I fondi assegnati alla Svizzera nell’ambito dell’ISF-Frontiere e visti sono utilizzati conformemente al principio di sana gestione finanziaria.

Art. 4 Rispetto del principio che vieta i conflitti d’interesse È fatto divieto agli agenti finanziari e alle altre persone partecipanti all’esecuzione del bilancio e alla gestione, compresi i relativi atti preparatori, alla revisione contabi- le o al controllo sul territorio della Svizzera di adottare azioni da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli dell’Unione.

Art. 5 Esecuzione Le decisioni della Commissione che impongono un obbligo pecuniario a carico di soggetti diversi dagli Stati costituiscono titolo esecutivo nel territorio della Svizzera. L’esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti in Svizzera. La formula esecutiva di una decisione è apposta alla decisione stessa, senza alcuna formalità se non la verifica dell’autenticità della decisione, dall’autorità nazionale che il governo della Svizzera designa a tal fine, e viene comunicata alla Commissio- ne. Assolte tali formalità a richiesta della Commissione, quest’ultima può ottenere l’esecuzione forzata secondo il diritto nazionale richiedendola direttamente all’autorità competente. L’esecuzione può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedi- menti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni della Svizzera.

9 Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta anti- frode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

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Art. 6 Tutela degli interessi finanziari dell’Unione contro la frode

1. La Svizzera:

(a) combatte contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione mediante misure che siano dissuasive e tali da per- mettere una protezione efficace in Svizzera; (b) adotta, per combattere contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione, le stesse misure che adotta per combattere contro la frode che lede i propri interessi finanziari; e (c) coordina l’azione diretta a tutelare gli interessi finanziari dell’Unione con gli Stati membri e con la Commissione.

2. La Svizzera adotta misure equivalenti a quelle adottate dall’Unione conforme-

mente all’articolo 325 paragrafo 4 TFUE, in vigore alla data della firma del presente accordo. Le parti possono decidere di comune accordo di adottare misure equivalenti a quelle successivamente adottate dall’Unione conformemente a tale articolo.

Art. 7 Controlli e verifiche sul posto effettuati dalla Commissione (OLAF) Fatti salvi i diritti conferitile dall’articolo 5 paragrafo 8 del regolamento (UE) n. 514/2014, la Commissione (Ufficio europeo per la lotta antifrode, OLAF) è auto- rizzata a effettuare, in relazione all’ISF-Frontiere e visti, controlli e verifiche sul posto sul territorio della Svizzera nel rispetto delle modalità e delle condizioni stabilite dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96. Le autorità della Svizzera agevolano i controlli e le verifiche sul posto che possono, se tali autorità lo desiderano, essere effettuati congiuntamente dalla Commissione e da tali autorità.

Art. 8 Corte dei conti Come stabilito all’articolo 287 paragrafo 3 TFUE e nella parte prima, titolo X, capo 1 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Corte dei conti ha la possibi- lità di effettuare, per quanto riguarda l’ISF-Frontiere e visti, controlli nei locali di qualsiasi organismo che gestisca le entrate o le spese per conto dell’Unione nel territorio della Svizzera, compresi i locali di persone fisiche o giuridiche che riceva- no contributi a carico del bilancio. Il controllo della Corte dei conti in Svizzera si effettua in collaborazione con le istituzioni nazionali di controllo o, se queste non hanno la necessaria competenza, con i servizi nazionali competenti. La Corte dei conti e le istituzioni nazionali di controllo della Svizzera cooperano in uno spirito di reciproca fiducia, pur mantenen- do la loro indipendenza. Tali istituzioni o servizi comunicano alla Corte dei conti se intendono partecipare al controllo.

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La Corte dei conti ha come minimo diritti uguali a quelli conferiti alla Commissione ai sensi dell’articolo 5 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 514/2014 e dell’arti- colo 7 del presente accordo.

Art. 9 Appalti pubblici La Svizzera applica le disposizioni del diritto interno in materia di appalti pubblici secondo le disposizioni dell’allegato 4 all’accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (accordo relativo agli appalti pubblici)10 e dell’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione Svizzera su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici11. La Svizzera fornisce alla Commissione una descrizione delle sue procedure in mate- ria di appalti pubblici. Fornisce inoltre, in ogni relazione annuale di esecuzione di cui all’articolo 54 del regolamento (UE) n. 514/2014, informazioni sulle procedure in materia di appalti pubblici applicate.

Art. 10 Contributi finanziari 1. Per gli anni dal 2016 al 2018, la Svizzera provvede a versamenti annuali al bilan- cio dell’ISF-Frontiere e visti conformemente alla tabella seguente:

(in EUR) 2016 2017 2018

Svizzera 25 106 140 25 106 140 25 106 140

2. I contributi della Svizzera per gli anni 2019 e 2020 sono calcolati con riferimento al suo prodotto interno lordo (PIL) ed espressi in percentuale del PIL di tutti gli Stati partecipanti all’ISF-Frontiere e visti, secondo la formula descritta nell’allegato. 3. La Svizzera versa i contributi finanziari di cui al presente articolo indipendente- mente dalla data di adozione del suo programma nazionale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 11 Uso dei contributi finanziari 1. L’importo totale dei pagamenti annuali del 2016 e 2017 è assegnato come segue: (a) il 75 per cento alla revisione intermedia di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) n. 515/2014; (b) il 15 per cento allo sviluppo di sistemi informatici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l’adozione dei pertinenti atti legislativi dell’Unione entro il 30 giugno 2017;

10 RS 0.632.231.422 11 RS 0.172.052.68

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(c) il 10 per cento alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014. Qualora l’importo di cui al presente paragrafo lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all’articolo 5 paragrafo 5 lettera b) secondo comma del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni speci- fiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014. Se il presente accordo non entra in vigore né è applicato a titolo provvisorio entro il 1° giugno 2017, il contributo totale della Svizzera è utilizzato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. 2. L’importo totale dei pagamenti annuali del 2018, del 2019 e del 2020 è assegnato come segue: (a) il 40 per cento alle azioni specifiche di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014; (b) il 50 per cento allo sviluppo di sistemi informatici di cui all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 515/2014, fatta salva l’adozione dei pertinenti atti legi- slativi dell’Unione entro il 31 dicembre 2018; (c) il 10 per cento alle azioni dell’Unione di cui all’articolo 13 del regolamento (UE) n. 515/2014 e all’assistenza emergenziale di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 515/2014. Qualora l’importo di cui al presente paragrafo lettera b) non sia assegnato né speso, la Commissione, mediante la procedura di cui all’articolo 5 paragrafo 5 lettera b) secondo comma del regolamento (UE) n. 515/2014, lo riassegna alle azioni specifi- che di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014. 3. Gli importi aggiuntivi assegnati alla revisione intermedia, alle azioni dell’Unione, alle azioni specifiche o al programma per lo sviluppo di sistemi informatici sono utilizzati secondo la rispettiva procedura prevista da una delle seguenti disposizioni: (a) articolo 6 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 514/2014; (b) articolo 8 paragrafo 7 del regolamento (UE) n. 515/2014; (c) articolo 7 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 515/2014; (d) articolo 15 secondo comma del regolamento (UE) n. 515/2014.

4. Ogni anno la Commissione può utilizzare fino a 181 424 EUR dei contributi

versati dalla Svizzera per finanziare le spese amministrative relative al personale interno o esterno necessario per l’attuazione del regolamento (UE) n. 515/2014 e del presente accordo da parte della Svizzera.

Art. 12 Riservatezza Le informazioni comunicate o acquisite a norma del presente accordo, in qualsiasi forma si presentino, sono tutelate da segreto professionale e beneficiano della prote- zione concessa a informazioni analoghe dalle disposizioni applicabili alle istituzioni

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dell’Unione e dal diritto della Svizzera. Tali informazioni non possono essere comu- nicate a persone diverse da quelle che, nell’ambito delle istituzioni dell’Unione, negli Stati membri o in Svizzera, vi hanno accesso a motivo delle loro funzioni, né possono essere utilizzate per fini diversi dall’efficace tutela degli interessi finanziari delle parti.

Art. 13 Designazione dell’autorità responsabile 1. La Svizzera notifica alla Commissione la designazione ufficiale a livello ministe- riale dell’autorità responsabile incaricata della gestione e del controllo della spesa nell’ambito dell’ISF-Frontiere e visti, il più rapidamente possibile dopo l’approva- zione del programma nazionale. 2. La designazione di cui al paragrafo 1 è subordinata al rispetto da parte dell’orga- nismo dei criteri di designazione riguardanti l’ambiente interno, le attività di control- lo, l’informazione e la comunicazione, nonché il monitoraggio previsti dal regola- mento (UE) n. 514/2014 o sulla base del medesimo. 3. La designazione dell’autorità responsabile si fonda sul parere di un organismo di revisione contabile, che può essere l’autorità di revisione contabile, che valuta il rispetto dei criteri di designazione da parte dell’autorità responsabile. Tale organi- smo può essere costituito da un’istituzione pubblica autonoma incaricata del monito- raggio, della valutazione e della revisione contabile dell’amministrazione. L’orga- nismo di revisione contabile è indipendente sotto il profilo funzionale dall’autorità responsabile e svolge il proprio compito in conformità con standard internazional- mente riconosciuti. Nel decidere in merito alla designazione, la Svizzera può consi- derare se i sistemi di gestione e di controllo siano sostanzialmente gli stessi del periodo di programmazione precedente e se il loro funzionamento sia stato efficace. Se dai risultati ottenuti dalla revisione contabile e dal controllo emerge che l’orga- nismo designato non rispetta più i criteri di designazione, la Svizzera adotta le misure necessarie per assicurare che sia posto rimedio alle carenze nell’espletamento dei compiti di tale organismo, anche revocandone la designazione.

Art. 14 Definizione dell’esercizio finanziario Ai fini del presente accordo, l’esercizio finanziario, di cui all’articolo 60 paragrafo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, copre le spese sostenute e le entrate affluenti e contabilizzate dall’autorità responsabile nel periodo che va dal 16 ottobre dell’anno «N-1» al 15 ottobre dell’anno «N».

Art. 15 Ammissibilità delle spese In deroga all’articolo 17 paragrafo 3 lettera b) e all’articolo 17 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 514/2014, le spese sostenute sono ammissibili se l’autorità responsabile le ha versate prima della designazione ufficiale a norma dell’articolo 13 del presente accordo, a condizione che i sistemi di gestione e di controllo applicati

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prima della designazione siano sostanzialmente identici a quelli vigenti dopo la designazione ufficiale dell’autorità responsabile.

Art. 16 Richiesta di pagamento del saldo annuale 1. Entro il 15 febbraio dell’anno che segue l’esercizio finanziario, la Svizzera pre- senta alla Commissione i documenti e le informazioni richieste dall’articolo 60 paragrafo 5 primo comma lettere b) e c) del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012. In deroga all’articolo 44 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 514/2014 e in confor- mità con l’articolo 60 paragrafo 5 terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione il parere di cui all’articolo 60, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 entro il 15 marzo dell’anno che segue l’esercizio finanziario. I documenti presentati in virtù del presente paragrafo fungono da richiesta di paga- mento del saldo annuale. 2. I documenti di cui al presente articolo, paragrafo 1, sono redatti secondo i model- li adottati dalla Commissione sulla base dell’articolo 44 paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 514/2014.

Art. 17 Relazione sull’attuazione In deroga all’articolo 54 paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 514/2014 e a norma dell’articolo 60 paragrafo 5 terzo comma del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012, la Svizzera presenta alla Commissione una relazione annuale sull’attua- zione del programma nazionale nel precedente esercizio finanziario entro il 15 febbraio di ogni anno sino al 2022 incluso e può, a livello appropriato, pubblicare tali informazioni. La prima relazione annuale sull’attuazione del programma nazionale è presentata il 15 febbraio successivo all’entrata in vigore del presente accordo o all’inizio della sua applicazione provvisoria. La prima relazione riguarda gli esercizi finanziari dal 2014 fino all’esercizio finan- ziario precedente a quello in cui dev’essere presentata la prima relazione annuale conformemente al secondo comma. La Svizzera presenta una relazione finale sull’attuazione del programma nazionale entro il 31 dicembre 2023.

Art. 18 Sistema di scambio di dati elettronici A norma dell’articolo 24 paragrafo 5 del regolamento (UE) n. 514/2014, tutti gli scambi ufficiali di informazioni tra la Svizzera e la Commissione si svolgono me- diante un sistema di scambio elettronico di dati istituito a tale scopo dalla Commis- sione.

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Art. 19 Entrata in vigore 1. Il segretario generale del Consiglio dell’Unione europea è depositario del presen- te accordo. 2. Le parti approvano il presente accordo conformemente alle loro rispettive proce- dure. Esse si notificano reciprocamente l’avvenuto espletamento di tali procedure. 3. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo al giorno dell’ultima notifica di cui al paragrafo 2. 4. Le parti applicano il presente accordo, ad eccezione dell’articolo 5, in via provvi- soria a decorrere dal giorno successivo a quello della firma, fatti salvi eventuali obblighi costituzionali.

Art. 20 Validità e denuncia

1. L’Unione e la Svizzera possono denunciare il presente accordo notificando la

propria decisione all’altra parte. L’accordo cessa di applicarsi tre mesi dopo la data della notificazione. I progetti e le attività in corso al momento della denuncia conti- nuano alle condizioni stabilite nel presente accordo. Le parti regolano di comune accordo le altre eventuali conseguenze della denuncia.

2. Il presente accordo cessa di essere applicabile quando cessa di applicarsi

l’accordo di associazione con la Svizzera, conformemente all’articolo 7 paragrafo 4, all’articolo 10 paragrafo 3 o all’articolo 17 di quest’ultimo.

Art. 21 Lingue Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue tedesca, francese, italiana, bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, greca, inglese, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles, il quindici marzo duemiladiciotto.

Per la Per Confederazione svizzera: l’Unione europea: Urs Bucher Dimiter Tzantchev Olivier Onidi

Disposizioni in relazione allo strumento di sostegno finanziario RU 2018

Allegato

Formula per calcolare i contributi finanziari per gli anni 2019 e

2020 e modalità di pagamento

1. Il contributo finanziario della Svizzera all’IFS-Frontiere e visti di cui all’arti- colo 5 paragrafo 7 secondo e terzo comma del regolamento (UE) n. 515/2014 per gli anni 2019 e 2020 è calcolato come riportato di seguito. Per ogni anno dal 2013 al 2017, le cifre definitive del prodotto interno lordo (PIL) della Svizzera disponibili al 31 marzo 2019 sono divise per la somma degli importi relativi al PIL di tutti gli Stati che partecipano all’ISF-Frontiere e visti per lo stesso anno. La media delle cinque percentuali ottenute per gli anni 2013‒2017 è applicata alla somma degli stanziamenti annuali effettivi per l’ISF-Frontiere e visti per gli anni 2014‒2019 e dello stanziamento d’impegno annuale per l’ISF-Frontiere e visti per il 2020, compreso nel progetto di bilancio generale dell’Unione europea per l’esercizio finanziario 2020 adottato dalla Commissione, per ottenere l’importo totale a carico della Svizzera nell’intero periodo di attuazione dell’IFS-Frontiere e visti. Da tale importo sono sottratti i pagamenti annuali realmente effettuati dalla Svizzera in conformità dell’articolo 10, paragrafo 1, del presente accordo, per otte- nere l’importo totale dei suoi contributi per gli anni 2019 e 2020. Metà di tale impor- to è versato nel 2019 e l’altra metà nel 2020.

2. Il contributo finanziario è pagato in euro.

3. Al più tardi 45 giorni dopo la ricezione della nota di addebito la Svizzera versa il corrispondente contributo finanziario. Ogni ritardo nel pagamento del contributo dà luogo all’applicazione di interessi di mora sull’importo arretrato a decorrere dalla data di scadenza del pagamento. Il tasso di interesse è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno civile del mese in cui scade il termine, maggiorato di 3,5 punti percentuali.

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