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Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea

Ordinanza concernente il servizio della sicurezza aerea (OSA)

Modifica del 17 ottobre 2018

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 19951 concernente il servizio della sicurezza aerea è modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 10a capoverso 2, 40–40g, 49, 101b, 107a capoverso 4 e 108a capoverso 3 della legge federale del 21 dicembre 19482 sulla navigazione aerea (LNA); visti gli articoli 37a–37f della legge federale del 22 marzo 19853 concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin); in esecuzione della Convenzione del 7 dicembre 19444 relativa all’aviazione civile internazionale (Convenzione di Chicago); in esecuzione dell’Accordo multilaterale del 12 febbraio 19815 sulle tasse di rotta e dell’accordo del 21 giugno 19996 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo;

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in particolare del regolamento (CE) n. 549/20047, del regolamento (CE) n. 550/20048 e del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/20139 nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 5 dell’allegato all’Accordo,

Titolo prima dell’art. 1 Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Compiti della sicurezza aerea

Art. 1 Servizio della sicurezza aerea Il servizio della sicurezza aerea comprende i seguenti servizi: a. Gestione del traffico aereo Gestione dello spazio aereo (lett. b), gestione (Air Traffic Management; dei flussi e delle capacità del traffico aereo ATM) (lett. c) e servizi della navigazione aerea (lett. d). b. Gestione dello spazio aereo Gestione degli spazi aerei, delle rotte dei (Airspace Management; servizi della navigazione aerea (rotte ATS), ASM) delle zone regolamentate, delle zone perico- lose e delle zone vietate, delle zone con obbligo di comunicazione via transponder o via radio nonché delle zone temporanea- mente riservate e di quelle temporaneamente segregate. c. Gestione dei flussi e delle Gestione dei flussi e delle capacità del traf- capacità del traffico aereo fico aereo d’intesa con i fornitori dei servizi (Air Traffic Flow and Capa- di cui alle lettere e ed f nonché con l’Unità city Management; ATFCM) centrale europea di gestione dei flussi di traffico aereo. d. Servizi della navigazione Servizi di controllo del traffico aereo (lett. e), aerea (Air Traffic Services; servizio d’informazione di volo (lett. f) e ATS) servizio d’allarme (lett. g). e. Servizi di controllo del Servizio di controllo dei voli in rotta, degli traffico aereo (Air Traffic avvicinamenti, dei decolli e d’aerodromo. Control Services; ATC)

7 Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («Regola- mento quadro»).

8 Regolamento (CE) n. 50/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del

10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («Regolamento sulla fornitura dei servizi»). 9 Regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che istituisce un sistema di tariffazione comune per i servizi di navigazione aerea.

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f. Servizio d’informazione Offerta d’informazioni di volo per l’intero di volo (Flight Information traffico aereo, compreso il servizio Service; FIS) d’informazione di volo d’aerodromo (Aero- drome Flight Information Service; AFIS). g. Servizio d’allarme (Alerting Allerta e sostegno dei servizi competenti Service; ALS) in caso di aeromobili che necessitano dell’intervento dei servizi di ricerca e di salvataggio. h. Servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza (Communication, Navigation and Surveillance Services; CNS) i. Servizio di telecomunica- Garanzia delle comunicazioni terra-terra zione e terra-bordo per il servizio di controllo del traffico aereo. j. Servizio di navigazione Fornitura dei dati di posizione degli aeromo- bili. k. Servizio di sorveglianza Determinazione della posizione di aeromo- bili. l. Servizio d’informazione Ricezione, conservazione, trattamento, aeronautica aggiornamento, diffusione, messa a disposi- zione, trasmissione, storicizzazione e archi- viazione di dati e informazioni aeronautici, compresa l’allestimento di carte aeronauti- che, nonché realizzazione e utilizzo di un’applicazione per la preparazione dei voli basata su Internet. m. Servizio di meteorologia Ricezione, conservazione, trattamento, aeronautica aggiornamento, diffusione, messa a disposi- zione, trasmissione, storicizzazione e archi- viazione di dati e informazioni di meteorolo- gia aeronautica.

Art. 1a Prestazioni di supporto Le seguenti prestazioni di supporto sono parte integrante dei servizi di cui all’articolo 1: a. installazione, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura necessaria per la fornitura dei servizi; b. radiomisure; c. primi accertamenti relativi a ombreggiature, riflessi e disturbi elettromagne- tici di impianti della sicurezza aerea dovuti a ostacoli alla navigazione aerea.

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Art. 1b Servizio di valutazione delle procedure di volo Il servizio di valutazione delle procedure di volo comprende l’elaborazione e la modifica nonché la verifica degli itinerari di volo e delle procedure di avvicinamento e di decollo secondo le regole del volo strumentale.

Titolo prima dell’art. 2 Sezione 2: Esercizio

Art. 2 Struttura dello spazio aereo e precedenza di utilizzazione

1 Previa consultazione delle Forze aeree e di «Skyguide Società anonima svizzera

per i servizi della navigazione aerea civili e militari» (Skyguide) nonché di altri fornitori di servizi della sicurezza aerea interessati (fornitori di servizi), l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) definisce la struttura dello spazio aereo non- ché l’attribuzione delle classi dello spazio aereo e provvede alla loro pubblicazione nel Manuale d’informazione aeronautica (Aeronautical Information Publication; AIP)10. 2 Nell’utilizzazione dello spazio aereo occorre tenere conto in egual misura degli interessi civili e militari nazionali. 3 Allo scopo di risolvere conflitti d’interessi, d’intesa con le Forze aeree e dopo aver consultato Skyguide e altri fornitori di servizi interessati, l’UFAC emana istruzioni concernenti la gestione dello spazio aereo, in particolare in merito alla precedenza di utilizzazione.

Art. 3 Prescrizioni d’esercizio 1 Le norme e raccomandazioni dell’Organizzazione dell’aviazione civile internazio- nale (OACI), stipulate negli allegati 1–4, 6 e 7, 10–15, 17 e 19 alla Convenzione di Chicago, nonché le relative procedure complementari si applicano direttamente allo svolgimento dei servizi della sicurezza aerea e al disciplinamento delle tasse. Sono fatte salve le deroghe pubblicate nell’AIP. 2 D’intesa con le Forze aeree, l’UFAC emana istruzioni tecniche o d’esercizio com- plementari. Per i settori puramente militari, le Forze aeree possono, d’intesa con l’UFAC, emanare istruzioni supplementari. 3 Prima di emanare, modificare o abrogare prescrizioni di diritto aeronautico con- cernenti il servizio della sicurezza aerea, occorre consultare i fornitori di servizi interessati. Essi possono sottoporre all’UFAC proposte o suggerimenti.

Art. 3a Convenzioni sulle prestazioni Le modalità relative ai servizi da fornire sono convenute tra i fornitori di servizi e la clientela nel rispetto delle prescrizioni nazionali e internazionali; l’UFAC e le Forze

10 Questi documenti possono essere acquistati presso Skyguide (aipversand@skyguide.ch) o consultati gratuitamente presso l’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC), 3003 Berna.

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aeree partecipano alle trattative. Nel caso le parti non riescano a giungere a un accordo, l’UFAC decide d’intesa con le Forze aeree e previa consultazione dei partecipanti.

Art. 4 Obblighi di notifica

1 I fornitori di servizi notificano immediatamente all’UFAC i seguenti eventi:

a. eventi che devono essere notificati secondo le prescrizioni dell’UE, in parti- colare secondo il regolamento (UE) n. 376/201411 e il regolamento di esecu- zione (UE) 2015/101812 nella versione vincolante per la Svizzera secondo il numero 3 dell’allegato all’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazio- ne Svizzera e la Comunità europea sul trasporto aereo; b. infrazioni alle istruzioni dei fornitori di prestazioni dei servizi di controllo del traffico aereo; c. irregolarità tecniche o di esercizio che possono ripercuotersi considerevol- mente sull’adempimento dei compiti assegnati; d. eventi che pregiudicano la sicurezza dei servizi della sicurezza aerea.

2 Se sono coinvolti aeromobili militari, l’UFAC informa le Forze aeree.

3 L’UFAC emana istruzioni tecniche complementari concernenti la portata, la forma, il contenuto e il processo relativi alle notifiche.

Art. 4a Voli militari 1 Le Forze aeree assicurano la condotta strategica delle missioni militari e delegano la loro esecuzione a Skyguide. 2 Le Forze aeree e Skyguide disciplinano di comune accordo i rapporti di proprietà degli impianti e degli edifici necessari per adempiere i compiti nell’ambito dei voli militari.

Art. 4b Situazioni particolari e straordinarie 1 In situazioni particolari o straordinarie, i servizi della sicurezza aerea destinati all’aviazione civile sono assicurati finché è necessario. 2 Il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) prende le misure necessarie di comune accordo con il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC).

11 Regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l’analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell’aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento euro- peo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42 CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione. 12 Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1018 della Commissione del 29 giugno 2015 che stabilisce un elenco per la classificazione di eventi nel settore dell’aviazione civile che devono essere obbligatoriamente segnalati a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.

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Art. 4c Collaborazione con autorità nazionali ed estere 1 L’UFAC svolge i negoziati con autorità o organizzazioni nazionali o estere nella misura in cui non riguardino solo interessi puramente militari; Skyguide può parte- cipare a tali negoziati. L’UFAC può anche incaricare Skyguide di condurre i nego- ziati in casi specifici. 2 Può affidare determinati servizi destinati ad aerodromi svizzeri vicini alla frontiera a fornitori di servizi esteri.

Titolo prima dell’art. 5 Sezione 3: Lingua delle conversazioni radiotelefoniche

Art. 5 Lingua delle conversazioni radiotelefoniche nelle zone di confine 1 L’UFAC può autorizzare deroghe al principio di cui all’articolo 10a LNA, secondo il quale le conversazioni radiotelefoniche con il servizio della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono effettuate in inglese: a. nelle zone all’interno delle quali Skyguide fornisce servizi transfrontalieri, su domanda di Skyguide, dell’esercente di un aerodromo o delle associazioni aeronautiche interessate; b. nelle zone all’interno delle quali i servizi della sicurezza aerea nello spazio aereo svizzero sono delegati a un’autorità o a un fornitore di servizi esteri, su domanda dell’esercente dell’aerodromo e previa consultazione dei fornitori esteri interessati. 2 Autorizza una deroga richiesta, se l’attuazione del principio di cui al capoverso 1 all’interno di un settore della sicurezza aerea comporta il cambiamento della lingua di comunicazione tra l’equipaggio e il servizio della sicurezza aerea pregiudicando la sicurezza aerea.

3 L’UFAC emana una decisione generale e la pubblica nel Foglio federale e

nell’AIP.

Art. 5a Lingua delle conversazioni radiotelefoniche dei servizi d’informazione di volo Nell’interesse della sicurezza aerea è possibile derogare al principio di cui all’articolo 10a LNA, secondo il quale le conversazioni radiotelefoniche con il servizio d’informazione di volo nello spazio aereo svizzero sono effettuate in ingle- se, se il volo è effettuato al di fuori delle seguenti zone: a. spazi aerei delle classi C e D; b. zone radio obbligatorie (Radio Mandatory Zone, RMZ; zone regolamentate con obbligo di radiocomunicazione);

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c. zone d’informazione di volo (Flight Information Zone; FIZ) secondo l’arti- colo 15 dell’ordinanza del DATEC del 20 maggio 201513 concernente le norme di circolazione per aeromobili.

Titolo prima dell’art. 6 Capitolo 2: Compiti della sicurezza aerea Sezione 1: Skyguide

Art. 6 Compiti 1 Skyguide svolge i compiti della sicurezza aerea secondo l’allegato 1, fatta salva la delega dei compiti di cui agli articoli 40b e 40bbis LNA. È inoltre autorità ATS (ATS-Authority) ai sensi degli allegati 2 e 1114 alla Convenzione di Chicago. 2 D’intesa con le Forze aeree e dopo aver sentito Skyguide, l’UFAC può in singoli casi obbligare temporaneamente quest’ultima a fornire altri servizi in materia di sicurezza aerea, designando il debitore dei costi.

Art. 6a Limitazioni della collaborazione secondo l’articolo 40b capoverso 3 LNA

1 Per limitazioni insostenibili per il servizio della sicurezza aerea ai sensi

dell’articolo 40b capoverso 3 LNA si intendono: a. interruzioni o altre limitazioni della continuità dei servizi; b. pregiudizi per la qualità o la redditività dei servizi della sicurezza aerea se- condo l’allegato 1. 2 Per servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale secondo l’articolo 40b capoverso 4 LNA si intendono: a. servizi della sicurezza aerea e condotta strategica per l’aviazione militare; b. servizi di controllo d’aerodromo degli aeroporti nazionali; c. servizi di controllo degli avvicinamenti e dei decolli degli aeroporti nazio- nali; d. servizi di controllo dei voli in rotta, se necessari per i voli da e verso la Sviz- zera; e. servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza necessari per la fornitura dei servizi della sicurezza aerea di cui alle lettere a–d; f. servizi d’informazione aeronautica necessari per la fornitura dei servizi della sicurezza aerea di cui alle lettere a-e e per lo svolgimento di voli secondo le regole del volo strumentale;

13 RS 748.121.11 14 Questi documenti possono essere ordinati o ottenuti tramite abbonamento presso l’OACI.

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g. installazione, esercizio e manutenzione dell’infrastruttura necessaria per la fornitura dei servizi della sicurezza aerea di cui alle lettere a–f.

Titolo prima dell’art. 9a Sezione 2: Delega della fornitura di servizi della sicurezza aerea locali

Art. 9a Servizi della sicurezza aerea locali 1 Gli esercenti degli aerodromi e Skyguide possono fornire essi stessi o far svolgere a terzi sotto la propria responsabilità i seguenti servizi della sicurezza aerea locali: a. servizi di controllo d’aerodromo (all. 1 n. 2.3.2 e 2.3.3); b. AFIS (all. 1 n. 3.2); c. servizi di telecomunicazione e di navigazione d’aerodromo (all. 1 n. 5.1 e 5.2).

2 L’esercente dell’aerodromo provvede affinché l’informazione concernente la

delega dei servizi della sicurezza aerea sia pubblicata nell’AIP.

Art. 9b Autorizzazione dell’UFAC 1 L’UFAC autorizza la delega all’esercente dell’aerodromo o il conferimento a terzi dei servizi della sicurezza aerea locali se: a. la fornitura dei servizi della sicurezza aerea d’importanza nazionale secondo l’articolo 6a capoverso 2 non subisce limitazioni insostenibili ai sensi dell’articolo 6a capoverso 1; b. la fattibilità e la redditività della delega sono dimostrate; c. i requisiti di certificazione determinanti del fornitore di servizi previsto sono dimostrati; d. vi è la prova che la sicurezza aerea prima e dopo la delega è garantita; e. il DATEC ha dato il suo consenso, d’intesa con il DDPS e previa consulta- zione dell’Amministrazione federale delle finanze. 2 La domanda dell’esercente dell’aerodromo o di Skyguide deve contenere i seguenti dati: a. prove dell’adempimento delle condizioni di cui al capoverso 1; b. un piano di attuazione contenente lo scadenzario delle tappe principali e la data prevista di messa in esercizio; c. una descrizione della portata e dell’offerta dei servizi e dell’infrastruttura della sicurezza aerea dopo la loro presa a carico.

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Titolo prima dell’art. 9c Sezione 3: Servizio di meteorologia aeronautica

Art. 9c MeteoSvizzera L’Ufficio federale di meteorologia e climatologia (MeteoSvizzera) garantisce il servizio civile di meteorologia aeronautica secondo l’articolo 1 lettera m ed è autori- tà meteorologica (Meteorological Authority) ai sensi dell’allegato 315 alla Conven- zione di Chicago. Il DATEC fissa le modalità d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.

Art. 18 Pubblicazione delle tariffe delle tasse Le tariffe delle tasse relative alla sicurezza aerea sono pubblicate dall’UFAC nell’AIP.

Art. 34 cpv. 1 1 Le spese per voli esenti da tasse secondo gli articoli 32 e 33 sono iscritte nel pre- ventivo dell’UFAC e rimborsate ai fornitori di servizi nella misura in cui non siano comprese nelle basi di calcolo per la determinazione delle tasse.

Art. 39 cpv. 1, secondo periodo 1 … In caso di controversia Skyguide emana una decisione in merito alle sue presta- zioni.

Art. 40a cpv. 1 1 Il fornitore dei servizi di controllo del traffico aereo civile registra, mediante un sistema idoneo (Ambient Voice Recording Equipment; AVRE), conversazioni e rumori di fondo presso gli organi di controllo del traffico aereo ai fini delle inchieste sugli incidenti e inconvenienti dell’aviazione civile secondo gli articoli 3 e 4 dell’ordinanza del 17 dicembre 201416 concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti.

Art. 43 cpv. 2 Abrogato

15 Questi documenti possono essere ordinati o richiesti in abbonamento presso l’OACI. 16 RS 742.161

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II L’allegato 1 è sostituito dalla versione qui annessa.

III La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

17 ottobre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

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Allegato 1 (art. 6 cpv. 1)

Compiti della sicurezza aerea affidati a Skyguide

I compiti della sicurezza aerea di Skyguide comprendono:

1. Gestione del traffico aereo

1.1 Gestione dello spazio aereo

1.1.1 elaborazione di proposte per l’ottimizzazione e la modifica della

struttura dello spazio aereo all’attenzione dell’UFAC.

1.1.2 gestione dello spazio aereo, compreso l’esercizio dell’Airspace

Management Cell (AMC) della Svizzera, in particolare: – l’amministrazione di tutti gli spazi aerei, zone e regioni secondo l’articolo 1 lettera b della presente ordinanza, – l’amministrazione delle rotte ATS, – il coordinamento di esigenze particolari negli spazi aerei delle classi C e D, – il coordinamento di voli che necessitano di un’autorizzazione del servizio della navigazione aerea conformemente all’ordinanza del DATEC del 24 novembre 199417 sulle categorie speciali di aeromobili, – il coordinamento tra i tiri dell’esercito e la sicurezza aerea (Koordination Schiessen Flugsicherung, KOSIF).

1.2 Gestione dei flussi e delle capacità del traffico aereo

1.3 Ricezione e gestione di piani di volo e di rapporti concernenti i servizi della navigazione aerea, compresi i servizi degli uffici di pista ATS (ATS Repor- ting Office; ARO).

2. Servizi di controllo del traffico aereo

2.1 Servizio di controllo dei voli in rotta

2.1.1 per i voli effettuati secondo le regole del volo strumentale nello spa-

zio aereo delle classi C, D e E, compresi i voli strumentali sulla Low Flight Network (LFN);

2.1.2 per i voli secondo le regole del volo a vista nello spazio aereo delle

classi C e D, per quanto necessario.

2.2 Servizio di controllo degli avvicinamenti e dei decolli nella corrispondente

regione di controllo terminale (TMA) o regione di avvicinamento e di de- collo

2.2.1 per tutti gli avvicinamenti e i decolli su aerodromi secondo le regole

del volo strumentale;

17 RS 748.941

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2.2.2 per gli avvicinamenti e i decolli secondo le regole del volo strumen-

tale su aree d’atterraggio d’ospedale, aree d’atterraggio esterne o per il collegamento di regioni alla LFN;

2.2.3 per gli avvicinamenti e i decolli secondo le regole del volo a vista,

per quanto necessario. 2.3 Servizio di controllo d’aerodromo per tutto il traffico aereo a terra e nella corrispondente zona di controllo (CTR) per un volume di servizi concordato conformemente all’articolo 3a

2.3.1 presso gli aeroporti della categoria I;

2.3.2 presso gli aerodromi della categoria II;

2.3.3 presso gli aerodromi militari a favore del traffico civile, per quanto

necessario.

3. Servizi d’informazione di volo

3.1 FIS per voli in rotta secondo le regole del volo strumentale e a vista

3.1.1 per tutti i voli con aeromobili certificati per conversazioni radiotele-

foniche con il servizio della sicurezza aerea;

3.1.2 nello spazio aereo fino a un’altezza dal suolo alla quale ci si attende

lo svolgimento di voli in rotta che tenga conto delle specificità geo- grafiche;

3.1.3 nel quadro dei servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2.

3.2 AFIS per aerodromi della categoria II, per un volume di servizi concordato

secondo l’articolo 3a, per quanto non sia fornito il servizio di controllo d’aerodromo.

4. Servizio d’allarme

Nel quadro della fornitura dei servizi di cui ai numeri 1.3, 2 e 3 4.1 allarme in caso di voli in ritardo o di voli che richiedono l’aiuto del servizio di ricerche e di salvataggio;

4.2 sostegno alle operazioni di soccorso per aeromobili in situazione di emer-

genza e degli organi competenti.

5. Servizi di telecomunicazione, navigazione e sorveglianza

5.1 Servizio di telecomunicazione

5.1.1 fornitura dei necessari servizi di telecomunicazione terra/terra e ter-

ra/bordo per i servizi di controllo del traffico aereo secondo il n. 2;

5.1.2 fornitura dei necessari servizi di telecomunicazione terra/terra con

altri fornitori di servizi di controllo del traffico aereo.

5.2 Servizio di navigazione

5.2.1 fornitura dei necessari servizi di navigazione nel settore delle aero-

vie;

5.2.2 servizi di navigazione specifici su richiesta degli aerodromi.

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5.3 Servizio di sorveglianza

5.3.1 fornitura dei necessari servizi di sorveglianza per i servizi di control-

lo del traffico aereo secondo il n. 2,

5.3.2 servizi di sorveglianza specifici su richiesta degli aerodromi.

6. Servizi d’informazione aeronautica, in particolare

6.1 gestione, archiviazione e storicizzazione di dati e informazioni aeronautici

della Svizzera, compresi i relativi metadati;

6.2 allestimento, aggiornamento e pubblicazione del Manuale d’informazione

aeronautica, dell’AIP per voli strumentali nonché dell’AIP per voli a vista (manuale VFR), compresa la pubblicazione dei relativi aggiornamenti e sup- plementi;

6.3 esercizio e manutenzione di un’applicazione basata su Internet per la prepa-

razione dei voli. L’accesso all’applicazione avviene mediante codice identi- ficativo personale;

6.4 pubblicazione delle carte aeronautiche della Svizzera in collaborazione con

l’Ufficio federale di topografia:

6.4.1 carta OACI 1:500 000, in formato cartaceo e digitale,

6.4.2 carta area Zurigo e Ginevra 1:250 000, in formato cartaceo e digi-

tale,

6.4.3 carta di volo a vela 1:300 000, in formato cartaceo e digitale;

6.5 avvisi agli aeronauti (NOTAM)

6.5.1 gestione e pubblicazione dei NOTAM,

6.5.2 visualizzazione dei NOTAM per i voli a vista (DABS);

6.6 messa a disposizione, pubblicazione e trasmissione di dati e informazioni

aeronautici:

6.6.1 coordinamento e controllo incrociato dei dati aeronautici con la

banca europea dei dati aeronautici (EAD),

6.6.2 aggiornamento, messa a disposizione, trasmissione e pubblicazione

di dati e informazioni aeronautici,

6.6.3 aggiornamento, messa a disposizione, trasmissione e pubblicazione

dei set di dati aeronautici esistenti definiti nei capitoli 10 e 11 dell’allegato 15 alla Convenzione di Chicago nonché dei set di dati destinati alla pubblicazione delle carte aeronautiche o altri prodotti relativi alle informazioni aeronautiche;

6.7 gestione della biblioteca nazionale dei Manuali d’informazione aeronautica

esteri. 7. Servizi speciali per la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo conforme- mente al relativo mandato delle Forze aeree o dell’UFAC, in particolare 7.1 rifiuto dell’autorizzazione per aeromobili esteri nel territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein:

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– per aeromobili di Stato sprovvisti di autorizzazione di sorvolo o di atterraggio valida conformemente all’articolo 4 dell’ordinanza del 23 maggio 200518 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo (diplomatic clearance), – per aeromobili di imprese di trasporti aerei il cui esercizio è stato vie- tato o limitato conformemente al regolamento (CE) n. 2111/200519;

7.2 coordinamento con l’UFAC e le Forze aeree per il sorvolo o l’atterraggio di

aeromobili di Stato nel territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein;

7.3 notifiche all’UFAC e alle Forze aeree nei casi in cui risultano opportune

misure di polizia aerea conformemente all’articolo 7 dell’ordinanza del 23 marzo 2005 concernente la salvaguardia della sovranità sullo spazio aereo; 7.4 rapporti all’UFAC e alle Forze aeree sui voli di Stato effettuati e su irregola- rità.

8. Servizio di valutazione delle procedure di volo, se rispondente a un’esigenza

operativa riconosciuta

8.1 elaborazione e modifica delle procedure di avvicinamento, di decollo e di

rotta;

8.2 verifica delle procedure di avvicinamento, di decollo e di rotta.

9. Servizi per l’aviazione militare in applicazione dell’articolo 4a capoverso 1 della presente ordinanza conformemente al mandato di prestazioni separato delle Forze aeree.

18 RS 748.111.1 19 Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, relativo all’istituzione di un elenco comunitario di vettori aerei soggetti a un divieto operativo all’interno della Comunità e alle informazioni da fornire ai passeggeri del trasporto aereo sull’identità del vettore aereo effettivo che abroga l’articolo 9 della direttiva 2004/36/CE.

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