AS 2018 4681
Ordinanza sulla medicina della procreazione
Ordinanza sulla medicina della procreazione (OMP)
Modifica del 14 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 4 dicembre 20001 sulla medicina della procreazione è modificata come segue:
Art. 21 cpv. 2 e 3
2 Deve provare la sua identità, mediante una copia del passaporto, della carta
d’identità o di un documento d’identità equivalente, e l’adempimento delle condi- zioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge. 3 Se il figlio non è manifestamente in grado di condurre da sé la sua causa, l’Ufficio può chiedergli di designare un rappresentante.
Art. 23 Informazione del figlio 1 Se sono adempiute le condizioni di cui all’articolo 27 capoverso 1 o 2 della legge, il figlio può scegliere di essere informato in uno dei modi seguenti: a. mediante invio postale; b. da un medico o una persona con una formazione in psicologia sociale oppure da un organo specializzato, designati dal figlio.
2 Le generalità del donatore sono comunicate al figlio in un rapporto scritto.
3 Se la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 1 della legge non è adempiuta, l’Ufficio comunica per scritto al figlio che egli non ha ancora diritto all’informa- zione. 4 Se la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 2 della legge non è adempiuta, l’Ufficio comunica per scritto al figlio che non sussiste alcun interesse degno di
1 RS 810.112.2
2018-2642 4681
Medicina della procreazione. O RU 2018
protezione e, se è adempiuta la condizione di cui all’articolo 27 capoverso 1 della legge, che può scegliere uno dei modi di comunicazione di cui al capoverso 1. 5 L’Ufficio informa il figlio se il donatore non ha potuto essere trovato o identificato in maniera univoca, non ha risposto o rifiuta di incontrare il figlio.
6 L’Ufficio informa il figlio in merito a offerte di consulenza.
Art. 24 Abrogato
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
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