AS 2018 4689
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Ordinanza sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati
Modifica del 14 novembre 2018
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 3 marzo 19971 sulla previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati è modificata come segue:
Art. 8 cpv. 1 1 Per i rischi di morte e di invalidità, l’aliquota di contribuzione è pari allo 0,25 per cento del salario giornaliero coordinato.
II La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.
14 novembre 2018 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Alain Berset Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr
1 RS 837.174
2018-2948 4689
Previdenza professionale obbligatoria dei disoccupati. O RU 2018
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